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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 893/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 01/12/2023 da
[...] nei confronti di , Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del 20/10/2023 n. 3101 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gabriele Toma.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/12/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Caterina Mainolfi
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 01/12/2023 da
[...] nei confronti di , Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del 20/10/2023 n. 3101 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gabriele Toma.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/12/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Caterina Mainolfi
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