Articolo 2 della Legge 10 agosto 1948, n. 1148
Articolo 1
Versione
26 settembre 1948
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge.

Entrata in vigore il 26 settembre 1948