Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge.