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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 01/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2282/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2282/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PALUMBO LIDIO ATTORE contro
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI ANDREA CONVENUTO OGGETTO: contratto di assicurazione CONCLUSIONI: all'udienza del 02.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: come d memoria ex art 186 comma 6 n. 1 c.p.c. per parte convenuta: come da memoria ex art 186 comma 6 n. 1 c.p.c., dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con ricorso ex art 702 bis, depositato in data 21.09.2020, il di adiva l'intestato Pt_1 Pt_1
Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE di MACERATA adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione relativamente alla “POLIZZA INCENDIO RISCHI CIVILI ED AGRICOLI” n° 1/52456/44/745955678 (ex n. 0043/5110581/77) così pronunciarsi: I N V I A P R E L I M I N A R E - Accertare la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto di assicurazione con appendici ed allegati, nonché il diritto dell'attrice all'integrale indennizzo dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 (Sin. n. 1- 8101-2016-0522023) e del 26 e 30 ottobre 2016 (Sin. n. 1-8101-2016-0745146) come determinati nel loro preciso ammontare ai sensi degli artt. 18 e 19 delle C.G.A. N E L M E R I T O - Condannare la società assicuratrice con sede in Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna 00153 in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al , in persona come sopra, la residua Parte_1 somma non ancora percepita pari ad € 1.735.646,52 perti contrattuali o quella diversa, pagina 1 di 10 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia all'occorrenza anche in via equitativa oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia ed agli interessi legali sulla somma liquidata sino all'effettiva corresponsione. I N O G N I C A S O - Rifuse le spese e le competenze di causa, oltre 15% spese generali, I.V.A. e Cassa”. In fatto esponeva: che esso ricorrente, coadiuvato dal proprio Broker quale CP_2 mandatario incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, con contratto ne n. 0043/5110581/77 denominato “POLIZZA INCENDIO RISCHI CIVILI ED AGRICOLI del 31.12.2014, stipulato con la compagnia assicurava il proprio patrimonio, Controparte_1 mobiliare ed immobiliare;
che in data 26.01.2016 la polizza n. 0043/5110581/77 veniva rinnovata e rubricata al N. 1/52456/44/745955678; che, attraverso apposito capitolato, predisposto dal proprio Broker ed condizionatamente accettato dalla oltre all' INCENDIO ed ai CP_1 Parte_2 essa ricorrente assicurava il onio anche contro ulteriori
[...] nella Sez. 3 della stessa “POLIZZA”; che, nello specifico, la si obbligava ad indennizzare il CP_1
anche per le SPESE DI DEM SGOMBERO (art 2 – sez. 3 Parte_1
La Società,..…., indennizza: α) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
β) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio) per la PERDITA PIGIONI (Art. 3 – Sez. 3 ”Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro ……. la Società rifonderà all'assicurato
…… anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino ma non oltre il limite di 12 mesi”); per
[...] (Art. 4 – Sez. 3 “La Società, in caso Parte_3 polizza, corrisponderà all'Assicurato, …………… gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita”), per le SPESE PERITALI (Art. 5 – Sez. 3 ” ……... la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art. 3 della Sezione 5) per il TERREMOTO (Art. 14 – Sez. 3 ”La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto”; che all'art. 14 – Sez. 3 si pattuiva espressamente che “Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'apposita scheda della Sezione 9 sotto la voce “Demolizione e sgombero”; che all'art 18, Sez. 3 relativa ai MAGGIORI COSTI si pattuiva inoltre che ”In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato Polizza Incendio- Comune di 14 dovesse mantenere in Pt_1 funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali a titolo esemplificativo e non limitativo: • affitto di locali;
• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.; • noleggio attrezzature;
• trasporto dipendenti.”; che nelle “CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE e, specificatamente, a pag. 4 della polizza si conveniva con l'art 16 rubricato OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO che ”In caso di Sinistro il contraente o l'Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile””; che in data 24 agosto 2016 si verificava un primo terremoto che Contr interessava il Comune di;
che a seguito di tale evento sismico il broker denunciava alla Pt_1 in data 1 settembre 2016 un primo sinistro, N° 1-8101-2016-522023; che il 26 Controparte_1 cavano ulteriori eventi tellurici a seguito dei quali, in data 05.11.2020, il broker denunciava alla resistente un secondo ed un terzo sinistro che la compagnia rubricava con un unico numero 1-8101-2016-745146 in luogo di due;
che i predetti eventi cagionavano ingenti e numerosi danni sia ai mobili che agli immobili di proprietà e/o in uso al;
che la Parte_1 CP_1
pagina 2 di 10 Assicurazioni ed il , concordi sulla causa che aveva originato i danni, allo Parte_1 scopo di procedere alla loro stima e liquidazione, così come previsto nelle condizioni di polizza, espletavano apposita perizia, affidando le relative operazioni a due consulenti, nominati con un atto unico di nomina;
che la incaricava l'ing. della I.E.A. S.r.l. di Civitanova CP_1 Persona_1 Marche, mentre e designava l'ing. della Persona_2 Controparte_3 di Milano;
che l'art.
3 - Sez.
5 - GESTIONE SINISTRI del capitolato, nella parte
[...] a per la valutazione del danno””, prescriveva che: ”L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a)….. Omissis …… b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ……… omissis …”; che in forza dell'art art. 4 Sez.
5 - del capitolato ai Controparte_4 periti era demandato: indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
verificare se esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate;
verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6 - Sez. 5; procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombro;
che i periti concordavano sulle seguenti voci di danno:
che i periti non concordavano, invece, sull'importo indennizzabile;
che, in particolare, i periti ritenevano indennizzabili i due sinistri secondo il seguente schema pagina 3 di 10
che il perito della compagnia, ritenendo che il limite massimo di indennizzo previsto per l'evento
“ ” fosse comprensivo di ogni e qualsiasi altra voce di danno o spesa e/o rischio assicurato, Parte_4 riteneva indennizzabile l'importo complessivo di € 3.000.000.000 ed escludeva il rimborso delle spese per le opere di messa in sicurezza in quanto relative a lavori eseguiti dopo circa sette-otto mesi dal verificarsi del sisma, con esclusione quindi della possibilità di considerarle spese di salvataggio ex art 1914 c.c.; che, per contro, il perito designato da essa ricorrente riteneva indennizzabile il diverso importo di € 4.735.646,52; che, in particolare, oltre all'indennizzo per l'evento terremoto (massimale € 3.000.000,00) essa ricorrente aveva diritto al pagamento dell' indennizzo per le spese di demolizione e sgombero (stimato in € 1.300.000,00) in quanto oggetto di specifica partita assicurata per la quale esso ricorrente aveva corrisposto un distinto premio di € 700,00, per le spese per la messa in sicurezza (stimate in € 179.607,32) ex art 1914 c.c., per gli onorari dei professionisti (stimati in € 39.900,00), per le spese peritali (stimati in € 75.000) e per la perdita di pigioni (stimati in 41.139,20) e per i maggiori costi (stimati in € 100.000); che l'art.
6 - Sez. 5 intitolata ”DETERMINAZIONE DEL DANNO” testualmente recitava “L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) USQUE k) che precedono, oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui”; che in data 29.04.2019 la resistente accreditava sul conto della tesoreria del l'importo di € 3.000.000,00 a titolo di anticipo dell'indennizzo dovuto, di Parte_1 cui -8101-2016-522023 ed € 2.250.000,00 per il Sin. N° 1-8101-2016-745146, pagina 4 di 10 di fatto ammettendo la debenza della ulteriore somma di € 1.735.646,52; che, onde ottenere il pagamento dell'indennizzo per le partite “spese di demolizione e sgombero” (stimato in € 1.300.000,00), “onorari dei professionisti” (stimati in € 39.900,00), “spese peritali” (stimati in € 75.000), perdita di pigioni (stimati in 41.139,20) “maggiori costi” (stimati in € 100.000) e per il rimborso delle spese di messa in sicurezza degli immobili ex art 1914 c.c. essa ricorrente avviava la procedura di mediazione;
che il procedimento di mediazione avviato da esso ricorrente aveva avuto esito negativo. Concludeva, dunque, rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte.
Si costituiva la resistente che, in via pregiudiziale eccepiva la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione. Nel merito, contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. in particolare, eccepiva che le voci “spese di demolizione e sgombero”, “onorari”, “spese periti”, “perdita di pigioni” non erano indennizzabili in quanto l'art 14 della sezione terza della polizza conteneva una estensione della garanzia all'evento terremoto e detta garanzia non operava in concorso con le altre garanzie, ma trovava la sua disciplina esclusivamente nell'art 14, con la conseguenza che il limite massimo di indennizzo non era quello di € 15.000.0000, ma quello di € 3.000.000,00 previsto dall'art. 14 ultimo comma. Contestava, altresì, la richiesta di rimborso della somma di € 179.607,32 eccependo che la predetta somma riguardava interventi eseguiti a distanza di sette/otto mesi dalla cessazione del terremoto, propedeutici alle opere di ricostruzione e non rientranti, pertanto, nella previsione dell'art 1914 c.c.. Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni:In via preliminare: dichiarare, ove non sanata, l'improcedibilità della domanda attorea;
nel merito: respingersi la domanda attorea in quanto infondata e/o non provata, con vittoria di spese ed onorari;
in via istruttoria: senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere della prova, e solo al fine di non incorrere in eventuali preclusioni, si chiede ammettersi c.t.u. tecnica al fine di accertare se le Spese di messa in sicurezza quantificate nel verbale di accertamento dei danni prodotto dall'attore sub doc. 4 possano qualificarsi tecnicamente come Spese di salvataggio ex art. 1914 c.c., sebben siano state eseguite sette/otto mesi dopo l'ultimo sisma verificatosi nel territorio del Comune di e con sole finalità propedeutiche alla messa in sicurezza delle opere di ricostruzione. quanto alla Pt_1 trattazione - si chiede disporsi la conversione del rito da sommario a ordinario ex art. 702 ter, comma 2°, c.p.c., richiedendo la causa un'istruzione non sommaria. Con ordinanza riservata del 15.03.2021 veniva assegnato termine per l'avvio della mediazione e disposto il mutamento del rito. All'udienza del 15.11.2023, verificato l'espletamento della mediazione, su istanza della convenuta venivano assegnati i termini ex art 183 comma 6 c.p.c. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa. Diritto La domanda è fondata nei limiti che seguono. Ai fini della risoluzione della presente controversia si pongono due questioni, l'una concernente l'interpretazione dell'art 14 sezione 3 e, l'altra concernente la rimborsabilità delle spese asseritamente sostenute dall'attore per evitare l'aggravarsi dei danni ex art 1914 c.c. E' pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta, la stipula del contratto di assicurazione contro i danni e la espressa estensione, contenuta nell'art 14, ai danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto. L'art 14 della sezione 3 del contratto prevede testualmente quanto segue: “Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto. pagina 5 di 10 Una prima deroga concerne i danni esclusi. Ed invero, il secondo comma, dispone testualmente che “Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni: α) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
β) causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
χ) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
ϭ) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
ε) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati”. Una seconda deroga concerne le partite assicurate diverse dalle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro. Ed invero, il terzo comma prevede testualmente che “Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'apposita scheda della Sezione 9 (recte Sezione 6 n.d..r), sotto la voce “Demolizione e sgombero”. Osserva il Tribunale che l'espresso richiamo, nel testo dell'art 14, alle sole spese di demolizione e sgombero, se da un lato, vale a confermare che, nel caso di terremoto, l'indennizzo è dovuto anche per le suddette spese, dall'altro, invece, consente di ritenere escluse dalla autonoma indennizzabilità le altre partite
– quali onorari, spese periti, perdita di pigioni - che non risultano espressamente richiamate dalla clausola. Contrariamente a quanto argomentato dalla convenuta, non si può ritenere che l'indennizzo per le spese di demolizione non sia dovuto in quanto opererebbe il limite di indennizzo di € 3.000.000 previsto per i danni da terremoto. Nell'ultimo comma si legge, infine, “La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Terremoto” Osserva il Tribunale che “le spese di demolizione e sgombero” vengono indicate come partita autonomamente assicurata per la quale risulta convenuto e corrisposto un separato premio assicurativo. La SEZIONE 6 rubricata “SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO” prevede quanto segue:
pagina 6 di 10 Il successivo art. 2 prevede quanto segue pagina 7 di 10 L'art 2 della sezione terza rubricata “RISCHI ASSICURATI" prevede quanto segue pagina 8 di 10 Ne consegue che, alla luce delle superiori previsioni contrattuali, l'indennizzo per le spese di demolizione e sgombero risulta dovuto nella misura del massimale convenuto di € 1.300.000,00, non operando per la predetta partita il limite del massimale convenuto per la singola garanzia “terremoto”. Va, pertanto, disposta la condanna della convenuta al rimborso in favore dell'attrice anche della somma di € 1.300.000, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo Va, invece, disattesa la domanda tesa ad ottenere l'indennizzo previsto per le altre partite, diverse da quella relativa alle spese di sgombero e demolizione, stante la deroga contenuta nella previsione dell'art 14. La seconda questione che si pone è quella concernente il diritto dell'attore al rimborso della somma di € 179.607,32 asseritamente sostenuta per le “spese di messa in sicurezza” e, quindi, rimborsabili ai sensi dell'art 16 del contratto di assicurazione e dell'art 1914 c.c.. L'art 16 rubricato “Obblighi in caso di Sinistro” dispone testualmente quanto segue: “In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
…”. La convenuta ha contestato la domanda eccependo che, trattandosi di spese sostenute per interventi posti in essere a distanza di sette/otto mesi dalla cessazione delle scosse, doveva escludersi la possibilità di qualificare le stesse come spese di salvataggio. Come è noto, ai sensi dell'art 1914 c.c. “L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente” La circostanza per cui gli interventi realizzati dal Comune di siano stati eseguiti a distanza di Pt_1 mesi dalla cessazione delle scosse non vale ad escludere che le r e possano essere annoverate tra le spese di salvataggio atteso che i testi escussi hanno confermato che dopo gli eventi tellurici del mese di ottobre del 2016, per diversi mesi, risultava impossibile operare in tutta la “” ”” del CP_5
(v. dichiarazioni rese dal teste il quale ha dichiarato Parte_1 IM
. Ricordo che vennero emanate numerose lità con divieto di transito pedonale e veicolare in tutto il centro storico e in altre zone periferiche. cap. 16) confermo le circostanze. Ricordo che la stessa pagina 9 di 10 sede del Comune era inagibile ed inaccessibile. Solo dopo alcuni mesi, quando le scosse cessarono, a turno e con l'assistenza e l'autorizzazione dei vigili del fuoco, i dipendenti poterono accedere al Comune per prelevare la documentazione necessaria per la prosecuzione dell'attività amministrativa. Cap. 17) confermo la circostanza. Inizialmente venivano esecutivi dei sopralluoghi per predisporre piani di sicurezza. In alcuni casi erano gli stessi vigili del fuoco o squadre della protezione civile che procedevano alla messa in sicurezza e ciò soprattutto nelle zone periferiche. Per le zone del centro storico, invece, era il Pt_1 che doveva provvedere previa progettazione dei lavori e indizione della gara per la individuazione della appaltatrice con tutti i tempi tecnici necessari….) Nello stesso processo verbale unico dei periti nominati dalle parti con atto unico del 18.01.2017 (v. doc. 3 fascicolo convenuto) si dà atto del fatto che gli immobili assicurati si trovavano nella zona rossa del Comune di , zona “ancora in essere” alla data della constatazione dei danni (v. pag. 5 doc. 4 Pt_1 fascicolo att La convenuta ha, altresì, contestato il diritto al rimborso eccependo che non si sarebbe trattato di interventi per la messa in sicurezza ma di interventi “con sole finalità propedeutiche alla messa in sicurezza delle opere di ricostruzione”. La espletata prova orale ha, invece, consentito di accertare che gli interventi eseguiti dal e Pt_1 stimati dai periti hanno riguardato per lo più la messa in sicurezza di un campanile e di un ristorante di proprietà del (v. verbale di udienza del 09.05.2024 dichiarazioni rese dal teste e Pt_1 Persona_2
e la convenuta, sulla quale gravava il relativo onere (essendo nella disponibilità della Testimone_2 rente i suddetti interventi in quanto allegata alla perizia congiunta), non ha provato che le relative spese siano state sostenute in maniere inconsiderevole. Non risultando prodotta alcuna documentazione la richiesta di ctu formulata dalla parte convenuta va disattesa. Va, pertanto, disposta la condanna della convenuta al rimborso in favore dell'attrice anche della somma di € 179.607,32 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo Le spese di lite (comprese quelle per la mediazione obbligatoria) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 1.000.000 e € 2.000.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.479.607,30 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo;
2. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 35.000,00 per compenso (di cui € 1.000,00 per la mediazione), € 1.726,28 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge Macerata, 1 aprile 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2282/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PALUMBO LIDIO ATTORE contro
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI ANDREA CONVENUTO OGGETTO: contratto di assicurazione CONCLUSIONI: all'udienza del 02.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: come d memoria ex art 186 comma 6 n. 1 c.p.c. per parte convenuta: come da memoria ex art 186 comma 6 n. 1 c.p.c., dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con ricorso ex art 702 bis, depositato in data 21.09.2020, il di adiva l'intestato Pt_1 Pt_1
Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE di MACERATA adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione relativamente alla “POLIZZA INCENDIO RISCHI CIVILI ED AGRICOLI” n° 1/52456/44/745955678 (ex n. 0043/5110581/77) così pronunciarsi: I N V I A P R E L I M I N A R E - Accertare la validità, l'efficacia e la piena operatività del contratto di assicurazione con appendici ed allegati, nonché il diritto dell'attrice all'integrale indennizzo dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 (Sin. n. 1- 8101-2016-0522023) e del 26 e 30 ottobre 2016 (Sin. n. 1-8101-2016-0745146) come determinati nel loro preciso ammontare ai sensi degli artt. 18 e 19 delle C.G.A. N E L M E R I T O - Condannare la società assicuratrice con sede in Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna 00153 in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al , in persona come sopra, la residua Parte_1 somma non ancora percepita pari ad € 1.735.646,52 perti contrattuali o quella diversa, pagina 1 di 10 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia all'occorrenza anche in via equitativa oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia ed agli interessi legali sulla somma liquidata sino all'effettiva corresponsione. I N O G N I C A S O - Rifuse le spese e le competenze di causa, oltre 15% spese generali, I.V.A. e Cassa”. In fatto esponeva: che esso ricorrente, coadiuvato dal proprio Broker quale CP_2 mandatario incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, con contratto ne n. 0043/5110581/77 denominato “POLIZZA INCENDIO RISCHI CIVILI ED AGRICOLI del 31.12.2014, stipulato con la compagnia assicurava il proprio patrimonio, Controparte_1 mobiliare ed immobiliare;
che in data 26.01.2016 la polizza n. 0043/5110581/77 veniva rinnovata e rubricata al N. 1/52456/44/745955678; che, attraverso apposito capitolato, predisposto dal proprio Broker ed condizionatamente accettato dalla oltre all' INCENDIO ed ai CP_1 Parte_2 essa ricorrente assicurava il onio anche contro ulteriori
[...] nella Sez. 3 della stessa “POLIZZA”; che, nello specifico, la si obbligava ad indennizzare il CP_1
anche per le SPESE DI DEM SGOMBERO (art 2 – sez. 3 Parte_1
La Società,..…., indennizza: α) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
β) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio) per la PERDITA PIGIONI (Art. 3 – Sez. 3 ”Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro ……. la Società rifonderà all'assicurato
…… anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino ma non oltre il limite di 12 mesi”); per
[...] (Art. 4 – Sez. 3 “La Società, in caso Parte_3 polizza, corrisponderà all'Assicurato, …………… gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita”), per le SPESE PERITALI (Art. 5 – Sez. 3 ” ……... la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art. 3 della Sezione 5) per il TERREMOTO (Art. 14 – Sez. 3 ”La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto”; che all'art. 14 – Sez. 3 si pattuiva espressamente che “Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'apposita scheda della Sezione 9 sotto la voce “Demolizione e sgombero”; che all'art 18, Sez. 3 relativa ai MAGGIORI COSTI si pattuiva inoltre che ”In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato Polizza Incendio- Comune di 14 dovesse mantenere in Pt_1 funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali a titolo esemplificativo e non limitativo: • affitto di locali;
• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.; • noleggio attrezzature;
• trasporto dipendenti.”; che nelle “CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE e, specificatamente, a pag. 4 della polizza si conveniva con l'art 16 rubricato OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO che ”In caso di Sinistro il contraente o l'Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile””; che in data 24 agosto 2016 si verificava un primo terremoto che Contr interessava il Comune di;
che a seguito di tale evento sismico il broker denunciava alla Pt_1 in data 1 settembre 2016 un primo sinistro, N° 1-8101-2016-522023; che il 26 Controparte_1 cavano ulteriori eventi tellurici a seguito dei quali, in data 05.11.2020, il broker denunciava alla resistente un secondo ed un terzo sinistro che la compagnia rubricava con un unico numero 1-8101-2016-745146 in luogo di due;
che i predetti eventi cagionavano ingenti e numerosi danni sia ai mobili che agli immobili di proprietà e/o in uso al;
che la Parte_1 CP_1
pagina 2 di 10 Assicurazioni ed il , concordi sulla causa che aveva originato i danni, allo Parte_1 scopo di procedere alla loro stima e liquidazione, così come previsto nelle condizioni di polizza, espletavano apposita perizia, affidando le relative operazioni a due consulenti, nominati con un atto unico di nomina;
che la incaricava l'ing. della I.E.A. S.r.l. di Civitanova CP_1 Persona_1 Marche, mentre e designava l'ing. della Persona_2 Controparte_3 di Milano;
che l'art.
3 - Sez.
5 - GESTIONE SINISTRI del capitolato, nella parte
[...] a per la valutazione del danno””, prescriveva che: ”L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a)….. Omissis …… b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ……… omissis …”; che in forza dell'art art. 4 Sez.
5 - del capitolato ai Controparte_4 periti era demandato: indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
verificare se esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate;
verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6 - Sez. 5; procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombro;
che i periti concordavano sulle seguenti voci di danno:
che i periti non concordavano, invece, sull'importo indennizzabile;
che, in particolare, i periti ritenevano indennizzabili i due sinistri secondo il seguente schema pagina 3 di 10
che il perito della compagnia, ritenendo che il limite massimo di indennizzo previsto per l'evento
“ ” fosse comprensivo di ogni e qualsiasi altra voce di danno o spesa e/o rischio assicurato, Parte_4 riteneva indennizzabile l'importo complessivo di € 3.000.000.000 ed escludeva il rimborso delle spese per le opere di messa in sicurezza in quanto relative a lavori eseguiti dopo circa sette-otto mesi dal verificarsi del sisma, con esclusione quindi della possibilità di considerarle spese di salvataggio ex art 1914 c.c.; che, per contro, il perito designato da essa ricorrente riteneva indennizzabile il diverso importo di € 4.735.646,52; che, in particolare, oltre all'indennizzo per l'evento terremoto (massimale € 3.000.000,00) essa ricorrente aveva diritto al pagamento dell' indennizzo per le spese di demolizione e sgombero (stimato in € 1.300.000,00) in quanto oggetto di specifica partita assicurata per la quale esso ricorrente aveva corrisposto un distinto premio di € 700,00, per le spese per la messa in sicurezza (stimate in € 179.607,32) ex art 1914 c.c., per gli onorari dei professionisti (stimati in € 39.900,00), per le spese peritali (stimati in € 75.000) e per la perdita di pigioni (stimati in 41.139,20) e per i maggiori costi (stimati in € 100.000); che l'art.
6 - Sez. 5 intitolata ”DETERMINAZIONE DEL DANNO” testualmente recitava “L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) USQUE k) che precedono, oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui”; che in data 29.04.2019 la resistente accreditava sul conto della tesoreria del l'importo di € 3.000.000,00 a titolo di anticipo dell'indennizzo dovuto, di Parte_1 cui -8101-2016-522023 ed € 2.250.000,00 per il Sin. N° 1-8101-2016-745146, pagina 4 di 10 di fatto ammettendo la debenza della ulteriore somma di € 1.735.646,52; che, onde ottenere il pagamento dell'indennizzo per le partite “spese di demolizione e sgombero” (stimato in € 1.300.000,00), “onorari dei professionisti” (stimati in € 39.900,00), “spese peritali” (stimati in € 75.000), perdita di pigioni (stimati in 41.139,20) “maggiori costi” (stimati in € 100.000) e per il rimborso delle spese di messa in sicurezza degli immobili ex art 1914 c.c. essa ricorrente avviava la procedura di mediazione;
che il procedimento di mediazione avviato da esso ricorrente aveva avuto esito negativo. Concludeva, dunque, rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte.
Si costituiva la resistente che, in via pregiudiziale eccepiva la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione. Nel merito, contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. in particolare, eccepiva che le voci “spese di demolizione e sgombero”, “onorari”, “spese periti”, “perdita di pigioni” non erano indennizzabili in quanto l'art 14 della sezione terza della polizza conteneva una estensione della garanzia all'evento terremoto e detta garanzia non operava in concorso con le altre garanzie, ma trovava la sua disciplina esclusivamente nell'art 14, con la conseguenza che il limite massimo di indennizzo non era quello di € 15.000.0000, ma quello di € 3.000.000,00 previsto dall'art. 14 ultimo comma. Contestava, altresì, la richiesta di rimborso della somma di € 179.607,32 eccependo che la predetta somma riguardava interventi eseguiti a distanza di sette/otto mesi dalla cessazione del terremoto, propedeutici alle opere di ricostruzione e non rientranti, pertanto, nella previsione dell'art 1914 c.c.. Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni:In via preliminare: dichiarare, ove non sanata, l'improcedibilità della domanda attorea;
nel merito: respingersi la domanda attorea in quanto infondata e/o non provata, con vittoria di spese ed onorari;
in via istruttoria: senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere della prova, e solo al fine di non incorrere in eventuali preclusioni, si chiede ammettersi c.t.u. tecnica al fine di accertare se le Spese di messa in sicurezza quantificate nel verbale di accertamento dei danni prodotto dall'attore sub doc. 4 possano qualificarsi tecnicamente come Spese di salvataggio ex art. 1914 c.c., sebben siano state eseguite sette/otto mesi dopo l'ultimo sisma verificatosi nel territorio del Comune di e con sole finalità propedeutiche alla messa in sicurezza delle opere di ricostruzione. quanto alla Pt_1 trattazione - si chiede disporsi la conversione del rito da sommario a ordinario ex art. 702 ter, comma 2°, c.p.c., richiedendo la causa un'istruzione non sommaria. Con ordinanza riservata del 15.03.2021 veniva assegnato termine per l'avvio della mediazione e disposto il mutamento del rito. All'udienza del 15.11.2023, verificato l'espletamento della mediazione, su istanza della convenuta venivano assegnati i termini ex art 183 comma 6 c.p.c. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa. Diritto La domanda è fondata nei limiti che seguono. Ai fini della risoluzione della presente controversia si pongono due questioni, l'una concernente l'interpretazione dell'art 14 sezione 3 e, l'altra concernente la rimborsabilità delle spese asseritamente sostenute dall'attore per evitare l'aggravarsi dei danni ex art 1914 c.c. E' pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta, la stipula del contratto di assicurazione contro i danni e la espressa estensione, contenuta nell'art 14, ai danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto. L'art 14 della sezione 3 del contratto prevede testualmente quanto segue: “Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto. pagina 5 di 10 Una prima deroga concerne i danni esclusi. Ed invero, il secondo comma, dispone testualmente che “Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni: α) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
β) causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
χ) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
ϭ) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
ε) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati”. Una seconda deroga concerne le partite assicurate diverse dalle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro. Ed invero, il terzo comma prevede testualmente che “Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'apposita scheda della Sezione 9 (recte Sezione 6 n.d..r), sotto la voce “Demolizione e sgombero”. Osserva il Tribunale che l'espresso richiamo, nel testo dell'art 14, alle sole spese di demolizione e sgombero, se da un lato, vale a confermare che, nel caso di terremoto, l'indennizzo è dovuto anche per le suddette spese, dall'altro, invece, consente di ritenere escluse dalla autonoma indennizzabilità le altre partite
– quali onorari, spese periti, perdita di pigioni - che non risultano espressamente richiamate dalla clausola. Contrariamente a quanto argomentato dalla convenuta, non si può ritenere che l'indennizzo per le spese di demolizione non sia dovuto in quanto opererebbe il limite di indennizzo di € 3.000.000 previsto per i danni da terremoto. Nell'ultimo comma si legge, infine, “La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Terremoto” Osserva il Tribunale che “le spese di demolizione e sgombero” vengono indicate come partita autonomamente assicurata per la quale risulta convenuto e corrisposto un separato premio assicurativo. La SEZIONE 6 rubricata “SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO” prevede quanto segue:
pagina 6 di 10 Il successivo art. 2 prevede quanto segue pagina 7 di 10 L'art 2 della sezione terza rubricata “RISCHI ASSICURATI" prevede quanto segue pagina 8 di 10 Ne consegue che, alla luce delle superiori previsioni contrattuali, l'indennizzo per le spese di demolizione e sgombero risulta dovuto nella misura del massimale convenuto di € 1.300.000,00, non operando per la predetta partita il limite del massimale convenuto per la singola garanzia “terremoto”. Va, pertanto, disposta la condanna della convenuta al rimborso in favore dell'attrice anche della somma di € 1.300.000, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo Va, invece, disattesa la domanda tesa ad ottenere l'indennizzo previsto per le altre partite, diverse da quella relativa alle spese di sgombero e demolizione, stante la deroga contenuta nella previsione dell'art 14. La seconda questione che si pone è quella concernente il diritto dell'attore al rimborso della somma di € 179.607,32 asseritamente sostenuta per le “spese di messa in sicurezza” e, quindi, rimborsabili ai sensi dell'art 16 del contratto di assicurazione e dell'art 1914 c.c.. L'art 16 rubricato “Obblighi in caso di Sinistro” dispone testualmente quanto segue: “In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
…”. La convenuta ha contestato la domanda eccependo che, trattandosi di spese sostenute per interventi posti in essere a distanza di sette/otto mesi dalla cessazione delle scosse, doveva escludersi la possibilità di qualificare le stesse come spese di salvataggio. Come è noto, ai sensi dell'art 1914 c.c. “L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente” La circostanza per cui gli interventi realizzati dal Comune di siano stati eseguiti a distanza di Pt_1 mesi dalla cessazione delle scosse non vale ad escludere che le r e possano essere annoverate tra le spese di salvataggio atteso che i testi escussi hanno confermato che dopo gli eventi tellurici del mese di ottobre del 2016, per diversi mesi, risultava impossibile operare in tutta la “” ”” del CP_5
(v. dichiarazioni rese dal teste il quale ha dichiarato Parte_1 IM
. Ricordo che vennero emanate numerose lità con divieto di transito pedonale e veicolare in tutto il centro storico e in altre zone periferiche. cap. 16) confermo le circostanze. Ricordo che la stessa pagina 9 di 10 sede del Comune era inagibile ed inaccessibile. Solo dopo alcuni mesi, quando le scosse cessarono, a turno e con l'assistenza e l'autorizzazione dei vigili del fuoco, i dipendenti poterono accedere al Comune per prelevare la documentazione necessaria per la prosecuzione dell'attività amministrativa. Cap. 17) confermo la circostanza. Inizialmente venivano esecutivi dei sopralluoghi per predisporre piani di sicurezza. In alcuni casi erano gli stessi vigili del fuoco o squadre della protezione civile che procedevano alla messa in sicurezza e ciò soprattutto nelle zone periferiche. Per le zone del centro storico, invece, era il Pt_1 che doveva provvedere previa progettazione dei lavori e indizione della gara per la individuazione della appaltatrice con tutti i tempi tecnici necessari….) Nello stesso processo verbale unico dei periti nominati dalle parti con atto unico del 18.01.2017 (v. doc. 3 fascicolo convenuto) si dà atto del fatto che gli immobili assicurati si trovavano nella zona rossa del Comune di , zona “ancora in essere” alla data della constatazione dei danni (v. pag. 5 doc. 4 Pt_1 fascicolo att La convenuta ha, altresì, contestato il diritto al rimborso eccependo che non si sarebbe trattato di interventi per la messa in sicurezza ma di interventi “con sole finalità propedeutiche alla messa in sicurezza delle opere di ricostruzione”. La espletata prova orale ha, invece, consentito di accertare che gli interventi eseguiti dal e Pt_1 stimati dai periti hanno riguardato per lo più la messa in sicurezza di un campanile e di un ristorante di proprietà del (v. verbale di udienza del 09.05.2024 dichiarazioni rese dal teste e Pt_1 Persona_2
e la convenuta, sulla quale gravava il relativo onere (essendo nella disponibilità della Testimone_2 rente i suddetti interventi in quanto allegata alla perizia congiunta), non ha provato che le relative spese siano state sostenute in maniere inconsiderevole. Non risultando prodotta alcuna documentazione la richiesta di ctu formulata dalla parte convenuta va disattesa. Va, pertanto, disposta la condanna della convenuta al rimborso in favore dell'attrice anche della somma di € 179.607,32 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo Le spese di lite (comprese quelle per la mediazione obbligatoria) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 1.000.000 e € 2.000.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.479.607,30 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo;
2. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 35.000,00 per compenso (di cui € 1.000,00 per la mediazione), € 1.726,28 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge Macerata, 1 aprile 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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