Articolo 523 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 522Articolo 524
Versione
12 maggio 1963
Art. 523. Le entrate ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici, accertate nell'esercizio finan-
ziario 1946-1947, per la competenza propria
dell'esercizio medesimo, sono stabilite, co-
me risulta dalla deliberazione della Corte
dei conti a sezioni riunite in data 9 gennaio
1953, in ..................................... L. 4.450.021.619,47 delle quali furono riscosse................... " 1.856.737.222,97
------------------ e rimasero da riscuotere ..................... L. 2.593.284.396,50
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963