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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, dott. VA Magro,
ha pronunziato all'udienza del 13.11.2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2717 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti Pasquale Visconti e Nicoletta De Rosa presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Salerno alla via G. V. Quaranta n. 8;
- RICORRENTE -
E
1) in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Parte_2
, , , rappresentati e
[...] Parte_3 Parte_4
difesi dall'avv. Guido Grassi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli alla via Crispi n. 31; 2) , in persona del legale rapp.te p.t,, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_2
FI CO e EN NT coi quali è elettivamente domiciliato in via Salerno alla via De Leo n. 12 presso la sede della propria Avvocatura
Distrettuale;
- RESISTENTI -
OGGETTO: risarcimento del danno differenziale patrimoniale e non patrimoniale da infortunio sul lavoro e azione di regresso CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.05.2021 esponeva: Parte_1
- che la si occupa della lavorazione del ferro e della minuteria CP_1
metallica, dei servizi di tornitura e fresatura per metalli, della lavorazione dei metalli con macchine utensili per conto terzi, ecc.;
- che il 3.06.2013 era stato assunto alle dipendenze della predetta società,
con la qualifica di operaio e la mansione di addetto alla manovalanza, afferente al I livello del C.C.N.L. Metalmeccanica Piccola e Media Industria, per poi essere formalmente inquadrato, in data 1.10.2018, nel II livello del medesimo
Contratto Collettivo, con mansioni di operaio comune;
- che, essendo titolare di diploma d'Istituto Tecnico professionale, era stato prevalentemente addetto al tornio e alla macchina fresatrice;
- che, in data 26.02.2019, alle ore 9.55 circa, era rimasto vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro;
- che, nello specifico, mentre era intento a svolgere la sua attività, nello spostarsi da un macchinario ad un altro, pur indossando delle scarpe antinfortunistiche (usurate), era scivolato a causa di una sostanza oleosa presente sul pavimento e, nel cadere, la mano destra aveva intercettato la barra metallica filettante - denominata “battuta” -, inserita nell'albero del mandrino del tornio TL (modello NF160 anno 1980), che fuoriusciva per circa 80 cm ed era in veloce movimento rotatorio, per cui il suo arto superiore destro era stato coinvolto nei movimenti della “battuta”;
- che, in conseguenza dell'accaduto, aveva riportato gravi lesioni osteo-arto-
muscolo-neuro-vascolari, culminate nella perdita dell'avambraccio destro;
- che la triste vicenda infortunistica, nelle sue fasi più significative, si era così
dispiegata: dopo l'occorso infortunio, era stato trasportato d'urgenza in eliambulanza presso il pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
San VA di Dio e UG D'RA di Salerno, con referto di “sfacelo
traumatico arto superiore dx” ed era stato sottoposto ad esami angio TC
(gomito sx, polso dx, spalla dx), i quali avevano rilevato una “frattura
scomposta, diastasata, del III medio della diafisi omerale e del III medio
diafisario di radio ed ulna”, con enfisema dei piani muscolo – fasciali;
dopodiché gli era stata somministrata immediatamente terapia analgesico –
sedativa, cui aveva fatto seguito l'intervento chirurgico (ortopedico e neuro vascolare) così descritto dai sanitari del presidio ospedaliero: “sfacelo arto
superiore con ferite L-C e fratture scomposte esposte omero prossimale e radio ed ulna distali V tipo di intervento: riduzione ed osteosintesi, lavaggi, revisione
ferite…I tempo (ore 13,10): …nervo radiale contuso e stirato… lacerazione a
tutto spessore dei ventri muscolari bicipitali.. osteosintesi dopo riduzione della
frattura omerale con fissatore esterno...II tempo (ore 14,30)..osteosintesi con
placca delle fratture sia radiale che ulnare e viti a stabilità angolare… si
repertano anche lesioni dei tendini e ventri muscolari dell'apparato flessore
volarmente ..III tempo (ore 19,00) … avulsione muscolo tendinea dei t. flessori,
si reperta n. mediano integro. Miorrafia dei n. flessori del polso e delle dita …”.
In data 04/03/2019, era stato trasferito presso la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'A.O.U. Città della salute e della Scienza di
Torino ove gli era stata diagnosticata la “ischemia avambraccio destro in
postumi trauma complesso da sub amputazione ..”.
Dai vari controlli espletati, era emersa la presenza di una “completa trombosi del bypass vascolare”, nonché l'infezione del sito chirurgico, per cui,
l'8.03.2019, gli era stato amputato l'avambraccio destro.
Il 26.04.2019, era stato dimesso con le presenti indicazioni: “mantenere in
ordine i tramiti del fissatore, rimozione PDS moncone in data 30/4/2019 presso
medico curante… controllo radiografico frattura omero dx a 30 giorni circa dalla
data di dimissione per eventuale rimozione del F.E. controllo clinico moncone
di amputazione” e prescritta terapia farmacologica (antibiotici, gastroprotettori,
antidolorifico, antidepressivo Cymbalta e sedativo Lyrica). In data 27.05.2019, a causa di “callo osseo non ancora solido”, gli erano state prescritte, presso l'Ospedale di Torino, medicazioni a livello delle sedi di infissione del fissatore esterno di braccio, rx e nuova visita (per eventuale rimozione fiches) a distanza di 6 settimane.
Il 2.07.2019, presso la U.O.C. di ortopedia e traumatologia dell'
[...]
di AG in Salerno, gli era stato rimosso il fissatore Controparte_3
esterno al braccio e da tale momento aveva iniziato un lungo e doloroso percorso riabilitativo e, all'episodio traumatico di ordine fisico, si era aggiunto quello di matrice psicologica.
In data 20.09.2019 era stato sottoposto a visita presso il dipartimento di salute mentale dell' cui aveva fatto seguito la Parte_5
prescrizione di una terapia farmacologica e, il 2/10/2019, gli è stato diagnosticato un “disturbo post traumatico da stress con necessità di terapia
psico farmacologica a lungo termine e con significativa compromissione della
vita di relazione affettiva e sociale”, ma nonostante il supporto farmacologico,
egli era ed è tuttora vittima di crisi dissociative, flashback notturni con una condizione da iper-arousal e attivazione del sistema di allarme, stato ipocondriaco con verosimile sindrome di Cotard, crisi di angoscia con angor,
fame d'aria e ambascia, depressione medio grave, chiusura motivazionale e silenzio progettuale. Il 24.02.2020 e sino al 5.03.2020, era stato ricoverato presso il Centro
[...]
e applicazione di protesi e presidi ortopedici di IO per Controparte_4
il confezionamento di una protesi cinematica in esiti di amputazione transradiale destra e, fino ad agosto 2020, aveva continuato a sottoporsi a visite ed a trattamenti fisioterapici;
- che, in ragione dell'infortunio in questione, aveva subito un ingente danno,
patrimoniale e non, a fronte del quale aveva percepito unicamente un indennizzo da parte dell' peraltro inadeguato, dal momento che l'Istituto CP_2
assicurativo, oltre ad aver individuato in maniera erronea le sue giornate di inabilità temporanea, gli aveva riconosciuto una percentuale di invalidità, pari al 55% a fronte di quella, a suo dire, realmente esistente dell'85%;
- che, in dipendenza dell'infortunio de quo, sussisteva la responsabilità
datoriale per violazione delle misure di sicurezza sul posto di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., delle cui conseguenze economiche l'azienda avrebbe dovuto farsi carico;
- che, infatti, la società datrice aveva tenuto una condotta colposa, tradottasi nel non aver adottato tutte le misure di prevenzione idonee a scongiurare il verificarsi di eventi lesivi della integrità psico-fisica dei dipendenti sul luogo di lavoro - com'era stato accertato, secondo la sua prospettazione, dai
Carabinieri di Laviano il giorno dell'infortunio - e, a fronte dei danni riportati, egli aveva maturato il diritto di ottenere il conseguente risarcimento del danno differenziale;
- che, in relazione ai fatti illustrati, era stato aperto procedimento penale a carico dei rappresentanti legali della CP_1
- che, in base all'accertamento condotto dagli ispettori el Dipartimento CP_5
di prevenzione di Salerno in sede ispettiva, era emerso il fatto che il tornio era vetusto, privo di sistemi di sicurezza meccanici ed elettronici di autospegnimento e presentava rischi sia di trascinamento che di contatto meccanico con organi in movimento;
inoltre, il macchinario non era dotato di protezioni ed aveva la barra metallica che sporgeva di oltre 80 cm (in particolare, la stessa era stata tagliata successivamente al sinistro, con conseguente alterazione dello stato dei luoghi), ancora, l'azienda non aveva fornito ai dipendenti indumenti tecnici conformi e scarpe antinfortunistiche adeguate, né tantomeno aveva previsto corsi di formazione sulla sicurezza, le postazioni di lavoro erano sprovviste della pedana di tipo grigliato che avrebbe dovuto consentire il passaggio dei trucioli garantendo una buona calpestabilità
e, al momento dell'infortunio, sul pavimento vi era dell'olio;
- che, in spregio alle norme in materia di sicurezza, egli aveva lavorato su due torni, l'uno accanto all'altro, entrambi privi di pedane e sprovvisti di un idoneo sistema di raccolta e contenimento dei trucioli e del liquido refrigerante atto ad evitare il più possibile lo spandimento all'esterno; - che, per espressa previsione della scheda “S.P.R.16 - addetto alla CP_2
tornitura” - è espressamente previsto che i pavimenti dei luoghi di lavoro devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli;
- che, per tutte le ragioni evidenziate, oltre alla responsabilità datoriale per l'omissione delle misure atte a salvaguardare l'integrità psico-fisica dei dipendenti, gravante su e , in qualità di legali Parte_2 Parte_3
rappresentanti dell'ente, andava, altresì, riconosciuta quella del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, tale , per non aver egli Parte_4
adeguatamente vigilato e segnalato al datore i rischi derivanti ai dipendenti dallo svolgimento dell'attività con le predette modalità;
- che, quindi, la parte datoriale avrebbe dovuto risarcire il danno differenziale a lui causato, ossia il pregiudizio di natura non patrimoniale, inteso quale danno biologico, morale ed esistenziale patito, nonché quello di tipo patrimoniale –
nelle sue due componenti del danno emergente e del lucro cessante - per la perdita della capacità lavorativa;
mentre l dal canto suo, avrebbe dovuto CP_2
rideterminare in suo favore l'indennizzo già corrisposto in ragione della sussistenza di una percentuale di invalidità superiore rispetto a quella già
accertata e posta a base dell'elargizione economica da parte dell'Istituto
assicurativo.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno affinché accertasse e dichiarasse, nei confronti dell che CP_2 l'infortunio di cui era rimasto vittima gli aveva causato una percentuale di invalidità dell'85%, a fronte dei 55 punti percentuali a lui già riconosciuti dall'ente assicurativo e, per l'effetto, condannasse l alla liquidazione del CP_6
danno residuo, costituendo una rendita vitalizia annuale in suo favore nella misura di € 29.447,96 (quota mensile € 2.454,00) sulla scorta di un inquadramento nel 2^ livello del C.C.N.L. di categoria ovvero nella misura annuale di € 35.803,26 (rendita vitalizia mensile € 2.983,61) a decorrere dal termine dell'invalidità temporanea parziale o, in subordine, dal 25.11.2019.
Domandava, altresì, la rettifica del numero di giornate a lui riconosciute da parte dell'Istituto assicurativo a titolo di invalidità temporanea, con rideterminazione delle stesse quantomeno in 373 giornate - ossia fino al
5.3.2020, ovvero sino ad agosto 2020.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento della percentuale di invalidità dell'85% o, comunque, in misura superiore al
55%, chiedeva condannarsi l' a corrispondere le differenze dovute a titolo CP_2
di rendita vitalizia a decorrere dal 26.11.2019, da calcolarsi sulla scorta della corretta retribuzione annuale corrispondente al 3^ livello del Ccnl
metalmeccanici, nella misura di € 20.712,42 (rendita mensile € 1.726,04), il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Nei confronti della di , quale datore di lavoro e CP_1 Parte_2
R.S.P.P., di , quale datore di lavoro e di , quale Parte_3 Parte_4
R.S.L. chiedeva, in via principale, di: 1) accertare e dichiarare la responsabilità dei resistenti, in solido e/o nelle rispettive qualità, in relazione all'incidente patito il 26.02.2019 e, per l'effetto, condannare la società e gli altri convenuti,
in solido ovvero ciascuno per la propria parte di responsabilità, al risarcimento del danno in suo favore, considerando un grado di invalidità dell'85% - detratto quanto corrisposto e/o da corrispondersi dall' – nella misura di € CP_2
1.083.507,25 a titolo di danno differenziale (danno patrimoniale e non,
biologico, temporaneo e permanente, morale, esistenziale, mancato guadagno, perdita chance, ITT, ITP ecc..) e/o dell'importo maggiore o minore accertato quale differenziale in corso di causa e seguito di CTU.
In subordine, domandava la condanna degli stessi soggetti e per le medesime causali, tenuto conto di un grado di invalidità del 55% e detratto quanto già
corrisposto e/o a corrispondersi dall , nella misura di € 606.346,25, con CP_2
vittoria di spese e competenze di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., nonché, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
si costituivano in giudizio ed eccepivano l'infondatezza dell'avverso
[...]
ricorso, del quale invocavano il rigetto, vinte le spese.
Nello specifico, l'azienda evidenziava di operare nel settore della lavorazioni del ferro, all'interno del Comune di Laviano e di avere alle proprie dipendenze oltre trenta lavoratori.
Con riguardo al , sottolineava di averlo assunto, con decorrenza dal Pt_1
3/06/2013, quale manovale dell'officina, su sollecitazione dei suoi familiari, quando egli era privo di qualsiasi titolo di studio o esperienza in materia di lavorazioni del ferro e di averlo adibito a mansioni di tipo semplice e manuale.
Precisava di aver modificato l'inquadramento contrattuale del ricorrente, in data 1/10/2018, assegnandogli le mansioni di operaio comune di II livello del
C.C.N.L. di settore e adibendolo a lavorazioni di tipo elementare.
Puntualizzava che il si era dovuto occupare di inserire i pezzi Pt_1
all'interno delle macchine, totalmente automatizzate e previamente programmate da parte del personale specializzato, chiudere lo sportello e premere un bottone, per poi attendere in postazione la fine della lavorazione,
estrarre il manufatto finito e collocarlo su un banco posto di fianco alla postazione e da lì prelevarlo e immagazzinarlo.
Rimarcava che, anche nel giorno dell'occorso infortunio, il ricorrente si era dedicato all'espletamento dell'attività descritta, presso una macchina del tutto automatizzata e già programmata da personale diverso e specializzato in tal senso e che egli non si era mai occupato – né tantomeno avrebbe potuto farlo,
data l'inesistenza di capacità e formazione al riguardo – di leggere disegni e/o di fissare la velocità di lavorazione della macchina, peraltro già settata, né
tantomeno di effettuare la sgrossatura del pezzo lavorato meccanicamente.
La società sottolineava che l'infortunio per cui è causa si era verificato per essersi una manica del lavoratore impigliata in un travetto, in quanto Parte_1
si era posizionato, in prossimità del braccetto, sul lato opposto (ossia
[...]
quello alla sinistra del macchinario), ad una distanza di oltre due metri dalla ordinaria postazione di lavoro, in cui si sarebbe dovuto trovare in qualità di addetto al controllo del macchinario.
Evidenziava, perciò, che l'evento infortunistico si era prodotto a causa di un fattore del tutto estraneo ai compiti assegnati al lavoratore.
Sottolineava, quindi, con riguardo all'infortunio subito dal ricorrente, che non poteva configurarsi alcuna responsabilità datoriale per violazione delle norme antinfortunistiche, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. e ciò in quanto l'azienda aveva correttamente formato i lavoratori, affisso sulla parte frontale di ogni macchina un cartello illustrante le misure di sicurezza da osservare durante il lavoro, revisionato il macchinario cui era stato assegnato il giorno dell'infortunio il e dotato il lavoratore degli appositi dispositivi di protezione. Pt_1
Rimarcava, inoltre, che al momento dell'incidente e nel punto in cui vi è stato lo scivolamento del dipendente, la pavimentazione non presentava alcuna chiazza d'olio e/o scarti di lavorazione. Poneva in risalto, poi, che nessun tornio
è dotato di un sistema di spegnimento automatico e che il pulsante di arresto per emergenza è posizionato sul lato opposto rispetto a quello in cui si trovava il ricorrente quando si è infortunato.
Precisava, poi, che il ricorrente, successivamente all'occorso infortunio, era stato dichiarato nuovamente abile al lavoro a far tempo dal novembre 2019 e che, ciò nonostante, non aveva mai più ripreso l'attività lavorativa ed il rapporto era cessato per sue dimissioni volontarie. Tanto chiarito, l'azienda eccepiva, ancora, il difetto di legittimazione passiva del sig. - mero socio dell'ente al tempo in cui l'infortunio si era Parte_3
verificato - e la conseguente nullità della domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti da parte del . Pt_1
Deduceva, ancora, l'illegittimità della richiesta di risarcimento del danno estesa nei confronti del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, e Parte_4
la mancanza di prova in ordine all'esistenza di un comportamento violativo delle misure antinfortunistiche, tenuto dallo stesso.
Similmente, eccepiva l'infondatezza, oltre che l'illegittimità, della domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'amministratore della società, tale
, soggetto da tenere distinto dall'imprenditore, ossia dal datore Parte_2
di lavoro formale del al tempo dell'infortunio, identificabile unicamente Pt_1
nella società di capitali stessa.
Sottolineava, infine, che aveva, egli stesso, concorso alla Parte_1
verificazione dell'infortunio, dal momento che non aveva osservato le prescrizioni in materia di sicurezza aziendale e, nello specifico, si era collocato in una posizione differente rispetto a quella che avrebbe dovuto osservare durante l'esecuzione della prestazione e, in correlazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, non aveva segnalato alcuna anomalia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nella denegata ipotesi di accertata responsabilità ex art. 2087 cod. civ.,
chiedeva che il danno differenziale fosse calcolato in base ai parametri fissati dall'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, così come emendato dal D. L. n. 34/2019.
Con riguardo al danno biologico rivendicato dal , riteneva che dello Pt_1
stesso, se accertata un'invalidità superiore rispetto a quella già riconosciuta dall' (pari al 55%), si sarebbe dovuto fare carico esclusivamente l'Istituto CP_2
assicurativo.
In relazione, poi, al danno non patrimoniale invocato dal ricorrente, deduceva che esso non avrebbe potuto essere oggetto di personalizzazione da parte del giudice e ciò a causa dell'omessa allegazione e prova da parte del danneggiato circa la maggiore gravosità delle lesioni personali da lui patite rispetto a quelle,
della stessa entità, derivanti ad altri soggetti a parità di età e di condizioni di salute.
In riferimento, ancora, al dedotto danno da perdita della capacità lavorativa specifica, asseriva che lo stesso non poteva ritenersi integrato, dal momento che il era stato ritenuto idoneo e riammesso all'impiego con Pt_1
decorrenza dal 25.11.2019, ma aveva rassegnato le sue dimissioni.
Concludeva, quindi, affinché il giudice accertasse e dichiarasse la nullità o comunque l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda avversa.
L' dal canto suo, si costituiva in giudizio, proponendo azione di regresso CP_2
nei confronti della in persona del legale rapp. p.t. e di CP_1 Parte_2
, quale amministratore, datore di lavoro e ai sensi degli artt.
[...] Pt_6 10 e 11 del T.U. 1124/1965, adducendo la violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro in relazione all'occorso infortunio.
In particolare, l asserviva che la aveva omesso di dotare di CP_6 CP_1
protezioni il macchinario presso cui il stava lavorando il giorno in cui Pt_1
l'evento infausto si è verificato, per cui era la società datrice a doversi fare carico di tutte le conseguenze economiche derivanti da tale inadempimento agli oneri di sicurezza.
In relazione, poi, alla richiesta che il ricorrente aveva avanzato nei suoi confronti, volta ad ottenere la rideterminazione dell'importo già erogato a titolo di indennizzo, precisava che la stessa non poteva essere accolta, in virtù del fatto che l non eroga l'indennità temporanea parziale, ma solo quella CP_2
temporanea assoluta.
Poneva in luce, quindi, di non poter essere condannato a corrispondere al la maggior somma da lui richiesta a titolo di indennizzo, se non quella Pt_1
derivante dal riconoscimento in sede giudiziale di un maggior grado di invalidità
legato all'infortunio de quo.
Concludeva, chiedendo che la fosse condannata a rimborsare CP_1
all'Istituto, in via di regresso, la somma già corrisposta al lavoratore e pari ad
€ 609.599,30 o quella minore o maggiore accertata in corso di causa, con gli interessi di legge decorrenti, per le somme pagate, dalla loro erogazione e per l'onere della rendita dalla data della sua capitalizzazione. In via subordinata, domandava condannarsi la medesima società convenuta al pagamento della diversa somma che, anche in via equitativa, risultasse dovuta, oltre accessori. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
A questo punto, la in data 1.04.2022, depositava memoria CP_1
avverso la spiegata azione di regresso adducendone l'inammissibilità e CP_2
l'irritualità.
Nello specifico, la società resistente evidenziava che, ai sensi dell'art. 416 cod.
proc. civ., è possibile proporre domanda riconvenzionale unicamente nei confronti di chi abbia proposto una richiesta a proprio danno e che tale situazione, nella specie, non era configurabile, dal momento che solo il ricorrente aveva agito nei confronti dell' per ottenere il maggior danno CP_2
patito in dipendenza dell'occorso infortunio.
L'azienda deduceva, inoltre, che la domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti era inammissibile, ai sensi degli artt. 10, 11 e 112 del d.p.r. n. 1124
del 1965, anche in virtù del fatto che era ancora in corso il procedimento penale avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità penale in ordine all'infortunio subito dal e non era stata emessa sentenza di condanna Pt_1
definitiva.
Concludeva, quindi, chiedendo che la domanda dell fosse dichiarata CP_6
nulla, inammissibile o, comunque, allo stato, improcedibile e che fosse accertata, in relazione alla stessa, la carenza di legittimazione passiva del sig.
, che non riveste il ruolo di assicurato . Parte_2 CP_2 In via gradata, nel merito, chiedeva dichiararsi infondata la richiesta dell CP_2
Nella denegata ipotesi di accoglimento della spiegata riconvenzionale,
domandava condannarsi la società al pagamento di una somma minore, a titolo di regresso, rispetto a quella rivendicata dall' . CP_6
Con provvedimento reso in data 11.04.2024, il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc.
civ.
Indi, espletata la prova per testi, disposta c.t.u. - prima, di tipo medico legale,
al fine di determinare l'eventuale maggior grado di invalidità derivante al dall'occorso infortunio, a fronte di quello a lui già riconosciuto dall Pt_1 CP_2
e, poi, di tipo contabile, allo scopo di accertare le somme in ipotesi spettanti al ricorrente per i titoli azionati in ricorso - e ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, in data odierna, questo Giudicante,
subentrato nella trattazione del presente procedimento in sostituzione del dott.
RO IB, in forza del Decreto n. 183/2025, ha deciso la controversia depositando la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è solo parzialmente fondato, per cui va Parte_1
accolto soltanto nei limiti che si vengono a tracciare.
Preliminarmente, ad avviso di questo giudice, appare prioritaria, dal punto di vista logico, l'esatta individuazione dei soggetti titolari della legittimazione passiva, interlocutori necessari del ricorrente con riguardo alle rivendicazioni economiche da lui avanzate nel presente giudizio.
Una volta chiarito tale aspetto, ci si soffermerà sul riparto dell'onere della prova in relazione all'occorso infortunio e sui doveri risarcitori propri dei soggetti coinvolti, senza trascurare il diritto di agire in regresso da parte dell' che, CP_2
evocata in giudizio dal ricorrente, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta CP_1
Invero, il ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della Pt_1
responsabilità datoriale in relazione al danno, patrimoniale e non patrimoniale,
da lui subito in conseguenza del grave infortunio sul lavoro di cui è rimasto vittima il 26.02.2019, durante l'espletamento della sua attività di operaio.
Ha, altresì, chiesto il riconoscimento di un maggior grado di invalidità e la rideterminazione della rendita a lui riconosciuta e corrisposta dall' CP_2
La dal canto suo, costituendosi, in relazione alla richiesta di CP_1
pagamento del danno differenziale formulata dal ricorrente, ha chiesto che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva e, quindi, l'estromissione dal giudizio, del sig. , socio dell'ente al tempo in cui l'infortunio si Parte_3
è verificato, del sig. , amministratore della società, come pure Parte_2
quella del sig. , nello stesso periodo, responsabile dei lavoratori Parte_4
per la sicurezza. Dunque, occorre individuare in maniera esatta il soggetto da qualificare quale parte datoriale del ricorrente, al fine poi di accertarne la responsabilità correlata all'evento infortunistico de quo.
Al riguardo, Il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D. lgs n. 81/2008,
va inteso come colui che assume la titolarità effettiva dei poteri decisionali all'interno dell'azienda e, proprio per questa ragione, egli è il principale soggetto responsabile della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed è
tenuto a controllare personalmente, salvo rilascio di delega, ai sensi dell'art. 16
del predetto decreto, la corretta attuazione delle misure di prevenzione in azienda.
Tale delega – insussistente nella fattispecie in esame - va intesa come delega di funzioni e non di responsabilità e può attenere solo ad incarichi specifici e ben delineati ai fini antinfortunistici, di prevenzione delle malattie professionali e di sicurezza antincendio. Essa va conferita per iscritto, deve avere data certa e deve essere pubblicizzata in maniera adeguata e tempestiva.
Non possono essere delegate le attività di valutazione dei rischi ed elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del Testo Unico sulla
Sicurezza (D.V.R.), nonché quella della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.).
Resta fermo, comunque, l'obbligo del datore di vigilare e di controllare che il delegato svolga pienamente e correttamente le attività allo stesso trasferite. Sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale consolidato, nelle società di capitali – tal è la – il datore di lavoro in senso sostanziale coincide CP_1
con l'amministratore della società oppure, ove presente, con il Consiglio di amministrazione.
In sostanza, è datore di lavoro effettivo chi ha la responsabilità dell'impresa e,
quindi, è titolare dei poteri decisionali e di spesa – nel caso di specie, Parte_2
e , entrambi amministratori dell'ente, dotati della
[...] Parte_3
facoltà di intraprendere ogni tipo di iniziativa nel suo interesse (si veda, sul punto, la visura camerale della società, allegata alla produzione di parte ricorrente).
In relazione alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei dipendenti durante l'espletamento dell'attività lavorativa, di cui, nei termini sopra delineati, è
onerato ex lege il datore di lavoro, ha un ruolo fondamentale anche il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett.
i) e 299 del D. Lgs n. 81/2008.
Quest'ultimo ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, alla documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione.
L'art. 50 D. Lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti,
attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza, quale soggetto che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro e figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Egli ha, perciò, il dovere giuridico di promuovere misure di prevenzione per proteggere i lavoratori durante l'espletamento del lavoro e deve avvertire il responsabile aziendale dei rischi individuati durante l'esercizio dell'attività.
Tuttavia, il D. Lgs. 81/2008 non prevede delle sanzioni a carico del
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, in quanto la responsabilità
decisionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori spetta in ultima istanza al datore di lavoro.
La responsabilità civile del è, perciò, individuata in base alle regole civilistiche generali, ossia, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., norma che prevede la responsabilità dei padroni e dei committenti per il fatto illecito causato dai loro commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.
Si estende così l'area della responsabilità civile in dipendenza dell'infortunio occorso sul luogo di lavoro, di tal ché il RLS è obbligato in solido con la parte datoriale al risarcimento del danno, quando, dall'indagine condotta in sede civile in ordine alle modalità di verificazione dell'evento, emerga la corresponsabilità del preposto (RLS), ossia la sua inerzia od omissione in ordine alla segnalazione di situazioni pericolose per l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Tale impostazione, in ordine al riparto della responsabilità, è chiarita dalla giurisprudenza di legittimità in una sua rilevante pronuncia in materia di azione di regresso, spettante all' in relazione ad un occorso infortunio sul lavoro. CP_2
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che tale azione può essere esperita dall' non solo nei confronti del Parte_8
datore, ma anche verso i responsabili o corresponsabili dell'infortunio, in virtù
della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di mera adibizione all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro,
senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l'art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità: contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri soggetti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. Lav. 4
giugno 2024, che richiama Cass. Civ., SS. UU., 16 aprile 1997, n. 3288).
Quindi, in base alla sua posizione di garanzia, che si aggiunge pur senza sostituirsi a quella datoriale, l' è responsabile dell'infortunio quando, con la sua condotta, fornisce un apporto causale nella verificazione dell'evento dannoso (si veda, in merito, Cass. Pen., 25/09/2023 n. 38914, in cui la Corte
ha affermato la responsabilità penale del RLS, avendo riguardo ad un infortunio mortale avvenuto sul posto di lavoro, in relazione al quale il soggetto titolare della posizione di garanzia non aveva adeguatamente vigilato, né tantomeno segnalato alla parte datoriale i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore, che le eseguiva senza le necessarie competenze tecniche).
Pertanto, in presenza di un infortunio sul lavoro verificatosi in una società di capitali, oltre all'amministratore dell'ente, quale datore di lavoro effettivo,
titolare di poteri di spesa e decisionali, è responsabile civilmente dell'evento infausto, ex art. 2049 cod. civ., anche il Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza se quest'ultimo dà, con la sua condotta omissiva, un apporto causale nella verificazione del fatto nei termini descritti e, specificamente, per quel che rileva nel caso in esame, se non segnala la difformità dei macchinari adoperati dall'azienda a determinati requisiti di sicurezza e/o le altre situazioni di pericolo per l'integrità psico fisica dei dipendenti all'interno del contesto aziendale.
Dunque, alla luce dei principi richiamati, va disattesa l'eccezione di parte datoriale e va certamente affermata la sussistenza della legittimazione passiva dei soggetti evocati in giudizio dal , ossia di e Pt_1 Parte_2
, quali datori di lavoro, nel termini delineati, nonché di Parte_3 Parte_4
, in qualità di responsabile dei lavoratori per la sicurezza.
[...]
Tanto chiarito in merito alla titolarità della legittimazione passiva dei soggetti convenuti in via principale, appare, ora, opportuno soffermarsi sul riparto degli oneri probatori in materia di infortunio sul lavoro e ciò al fine di verificare la fondatezza delle istanze avanzate dal in questa sede. Pt_1 Con riguardo a tale prova, sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligazione di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, dell'inadempimento e delle misure di prevenzione che la parte datoriale avrebbe dovuto adottare. L'identificazione della condotta che nello specifico ha determinato la violazione della misura antinfortunistica deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità
o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo (ex
multis, sul punto, Cassazione Civile, Sez. Lav., 25/10/2021, n. 29909).
Il datore di lavoro, dal canto suo, deve fornire la prova contraria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il suo verificarsi.
Non è, quindi, sufficiente la lesione dell'integrità psico-fisica del dipendente per configurare la responsabilità datoriale.
Deve essere sempre valutata la condotta tenuta dal datore di lavoro per evitare l'evento; solo che questa valutazione — ancorché si discuta di danni differenziali (v. Cass. Civ., Sez. Lav. del 19/06/2020 n. 12041) – deve essere introdotta nel processo civile dal datore medesimo;
il quale deve allegare e provare di aver rispettato le cautele imposte dalla legge (valutazione dei rischi,
apprestamento dei mezzi, informazione, vigilanza, ecc.) ovvero quelle suggerite dalla tecnica o dall'esperienza alla luce della concreta situazione di fatto (ex art. 2087 c.c.) e, a maggior ragione, quando l'esecuzione del contratto di lavoro sottopone il lavoratore ad un particolare pericolo insito nella specifica mansione - com'è quella da svolgersi presso macchine meccaniche in movimento durante lo svolgimento della prestazione (Così Cass. Civ., Sez.
Lav. 24 agosto 2023, n. 25217) -.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, in un'importante pronuncia in tema di infortunio sul lavoro (Cass. Civ., Sez. Lav., del 19/06/2020 n. 12041),
concernente anche il rapporto tra pregiudizialità penale ed oneri di allegazione e prova, ha statuito che ai fini del danno differenziale – tal è quello richiesto dal in questo giudizio – la disciplina di cui agli artt. 10 e 11 del TU 1124/65 Pt_1
deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale,
sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall deve essere condotto CP_2
secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, di cui all'art. 1218
cod. civ., anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.
Ancora, nell'ottica di preservare il più possibile la tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs n. 81/2005 e dell'art. 2087 cod. civ. e fermo restando il riparto degli oneri probatori secondo le modalità indicate, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'incolumità del lavoratore va salvaguardata non solo in relazione ai rischi normalmente insiti nel corretto svolgimento della prestazione lavorativa, ma anche in riferimento a quelli che possano derivare al lavoratore dalla sua stessa imprudenza, imperizia o negligenza a fronte delle istruzioni e raccomandazioni ricevute in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.
In omaggio a questa impostazione, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia, poiché deve fare in modo che l'attività lavorativa, lecita ma pericolosa - tal è quella di un'azienda di lavorazione dei metalli - si svolga in sicurezza e in modo da salvaguardare l'integrità dei soggetti ad esso subordinati.
Di conseguenza, quando, come nel caso de quo, si verifica un infortunio, la responsabilità colposa della parte datoriale può essere integrata in maniera diretta, quando il datore di lavoro non ha impedito il prodursi dell'evento lesivo,
oppure indiretta, se sussiste una condotta negligente, imprudente o imperiente dello stesso dipendente in presenza di misure di prevenzione comunque inadeguate.
In entrambi i casi riportati, infatti, la parte datoriale lede la regola cautelare che delimita l'area del rischio consentito nello svolgimento della prestazione lavorativa da parte del suo dipendente e, per effetto di ciò, deve rispondere civilmente delle conseguenze dannose che il sottoposto subisce durante l'esecuzione della prestazione. L'unica eccezione a tale regola di responsabilità è che il lavoratore stesso, con un comportamento del tutto avulso dalle mansioni a lui assegnate, eccentrico e/o abnorme rispetto all'espletamento delle sue funzioni, interrompa il nesso causale, rendendosi egli stesso corresponsabile del danno subito. Infatti, le norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore (si cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 25 novembre 2019, n.
30679, nonché, Cass. Pen., Sez. IV, 17 giugno 2025, n. 228434).
Occorre, a questo punto, precisare come deve essere valutato e quantificato il risarcimento in presenza di un indennizzo già erogato al lavoratore in CP_2
dipendenza del medesimo evento infausto.
Invero, mentre l'indennizzo di cui all'art. 10 del D.P.R. 1124 del 1965 è una misura economica avente carattere sociale, indipendente dall'esistenza di un eventuale fatto illecito e volta a garantire al lavoratore che abbia subito un infortunio o che si trovi in uno stato di malattia di avere dei mezzi adeguati al suo sostentamento, Il danno differenziale è dato dalla differenza tra quanto riconosciuto ed attribuito dall a titolo di indennizzo e il maggior danno CP_6
causato dal responsabile dell'evento dannoso.
Il predetto art. 10, così come modificato dal D. L. 34/2019, ai commi 6, 7 e 8
prescrive che: “non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che
questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del
presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si
faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le
indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti…”.
Affinché possa esserci un pregiudizio da risarcire in via differenziale è, quindi,
indispensabile l'integrazione di un illecito – quantomeno in forma colposa - ad opera della parte datoriale - da intendersi, quest'ultimo, quale violazione degli obblighi di salvaguardia della integrità psicofisica del dipendente, ai sensi dell'art. 32 Cost. e 2087 cod. civ., la riconducibilità eziologica del fatto dannoso subito dal lavoratore alla condotta del datore e l'esistenza di un “maggior”
pregiudizio da ristorare rispetto a quello già oggetto di indennizzo, il quale ultimo si riferisce ad una percentuale di invalidità di tipo permanente e almeno pari a 6 punti percentuali.
Tale tipo di responsabilità, come anticipato, deve essere dedotta e provata dal lavoratore, nel senso che quest'ultimo deve dare dimostrazione dell'inadempimento degli obblighi di sicurezza e dell'esistenza del nesso di causalità materiale nella verificazione del danno, mentre il datore è onerato di fornire la prova contraria relativa all'aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di eventi lesivi dell'integrità del proprio dipendente (in tal senso, ex multis, si veda Cass. Civ. Sez. Lav. 21.12.2022 n. 37453).
Inoltre, la giurisprudenza delineatasi in materia, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, è concorde nel ritenere che il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, deve verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrono le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal
D.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, può procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa, da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile (in tal senso, tra le varie, Cass. Civ., Sez. Lav., 31.10.2018 n. 27952 e Cass. Civ., Sez. Lav.,
10.04.2017 n. 9166).
Con particolare riguardo alla lesione da parte del datore della salute in sé e per sé considerata – ossia quella medicalmente accertabile - il referente normativo
è dato dall'art. 13 del D. Lgs n. 38/2000, il quale prevede che: “…le
menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma
1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva
degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado
pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale,
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella
indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento
all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica… Nel caso in cui
l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle
presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla
valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o
dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della
menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del
nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo
in capitale già corrisposto e non recuperato”. Quindi, in virtù dei principi richiamati, la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione di cui all'art. 13 del D. lgs 38/2000 e il risarcimento del danno CP_2
biologico impedisce di ritenere che le somme versate dall Controparte_7
possano considerarsi integralmente satisfattive delle pretese risarcitorie legate dal soggetto infortunato e/o ammalato alla lesione della sua salute (così Cass.
Civ., Sez. Lav. 27.04.2022, n. 22023).
Dunque, in tema di liquidazione del danno biologico differenziale, di cui, come anticipato, il datore è chiamato a rispondere quando opera la copertura assicurativa va operato un computo per poste omogenee, sicché CP_2
dall'ammontare complessivo del danno alla salute va detratto il valore capitale della quota di rendita destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del D. Lgs CP_2
n. 38/2000, il danno biologico stesso, con esclusione invece della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato,
volta all'indennizzo del danno patrimoniale (in tal senso, ex multis, si veda
Cass. Civ., Sez. Lav., 21.11.2017, n. 27769).
Al riguardo, è doveroso evidenziare che i confini posti al concorso di tutele sono quelli fissati, ad un estremo, dal divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all'estremo opposto,
dalla necessità di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più
quando vengano coinvolti beni primari della persona, rientranti nel nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (in tal senso, si richiama la storica pronuncia della Corte Cost. n. 309/1999).
In ragione di ciò, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel sostenere che il ristoro deve essere integrale quando dall'illecito derivano diversi pregiudizi alla sfera giuridica del danneggiato e di questi è fornita prova, seppur in via presuntiva.
In tal senso, è ormai pacifica l'autonomia del danno morale, ossia quello legato alla sofferenza interiore dell'individuo, rispetto al danno biologico derivante dalla lesione della salute psico-fisica in sé e per sé considerata (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2022, n. 32935, che ha precisato che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto a ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi - con riguardo al danno morale - di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale,
insuscettibile di accertamento medico-legale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico - relazionali della vita individuale;
v., negli stessi termini, Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006; 12 ottobre 2020, n. 21970).
Qualora, poi – come nell'ipotesi in esame – venga chiesto il riconoscimento,
altresì, dell'esistenza di un danno patrimoniale differenziale - ossia quello legalo alla perdita della capacità lavorativa specifica a causa di uno stato di invalidità permanente derivante dall'illecito - il danneggiato, ai fini del suo ristoro economico, deve fornire una prova sull'an e sul quantum dello stesso,
anche a mezzo di presunzioni semplici.
Una volta resa tale dimostrazione, il danno permanente alla capacità lavorativa
– da qualificarsi come lucro cessante, presunto e futuro – va liquidato secondo i meccanismi della capitalizzazione e, in tal senso, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai costante (si v., tra le più recenti, Cass. Civ. Sez. Lav.,
25.06.2020 n. 12632), va applicata la formula matematica utilizzata per la capitalizzazione della rendita (X: R x I% x C – S)1, facendo ricorso alle CP_2
tabelle di cui al R. D. 1403/1922, nonché al D.M. 22 novembre 2016,
considerando, poi, lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Inoltre, quando – com'è avvenuto nella fattispecie de qua – l abbia già CP_2
costituito in favore del danneggiato una rendita, per operare il “diffalco”
occorrerà determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico,
separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità
lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente,
al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente (in tal senso, Cass.
Civ., Sez. III, 31.10.2023, n. 30293).
Orbene, facendo applicazione dei principi richiamati al caso di specie, in virtù
dell'articolata istruttoria svolta, nonché dell'esame della copiosa documentazione versata in atti, ad avviso di questo giudice effettivamente sussistono significativi profili di responsabilità datoriale nella causazione del fatto dannoso, così come prospettato da , che legittimano il Parte_1
ristoro del c.d. danno differenziale e, seppur in parte, delle ulteriori voci di danno patrimoniale e non patrimoniale da lui invocate.
Si ritiene, infatti, che in relazione all'infortunio di cui il è rimasto vittima Pt_1
il 26.02.2019 - consistito nell'aver impattato il suo avambraccio destro con la battuta del tornio, presso cui egli stava lavorando in quel momento - vi sia stato un grave inadempimento del datore di lavoro delle disposizioni in materia antinfortunistica, nonché l'omessa segnalazione da parte del responsabile dei lavoratori per la sicurezza delle condizioni lavorative rischiose per l'integrità
psico-fisica dei dipendenti e che tra tali violazioni e l'evento dannoso verificatosi esista un nesso eziologico, la cui prova è stata pienamente fornita dall'ex dipendente in corso di causa.
Dunque, nel caso in esame, sussiste una autonoma responsabilità datoriale per fatto illecito che giustifica un ristoro economico diverso ed ulteriore rispetto a quello già erogato al lavoratore dall per l'evento infortunistico de quo, CP_2
anche considerando il maggior danno, ossia il superiore grado di invalidità del
, accertato in corso di causa a mezzo di c.t.u. medico legale, maggiore Pt_1
rispetto a quello riconosciuto dall in sede di costituzione della rendita a CP_2
favore del ricorrente. A tale approdo interpretativo è possibile giungere in base alle risultanze della prova testimoniale, nonché esaminando la documentazione prodotta in giudizio da parte del ricorrente, soprattutto quella di tipo fotografico.
Sul punto, , tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro dell' Testimone_1 [...]
, sezione Prevenzioni Infortuni, escusso in corso di causa, ha riferito Pt_5
circostanze chiare e precise in merito all'evento infortunistico in questione,
esprimendosi in questi termini: “il 26 febbraio del 2019 fui contattato dai
carabinieri di Laviano per effettuare degli accertamenti in ordine all'infortunio
subito da , dipendente della mi recai quindi Parte_1 CP_1
presso l'opificio della suddetta società e iniziai le verifiche del caso;
accertai,
quindi, che l'infortunio si verificò mentre il si trovava nei pressi di un Pt_1
tornio marca TL modello NF160 anno di costruzione 1980 n. serie 4933;
provvidi quindi a sentire, in uno ai c.c. di Laviano, il sig. , Controparte_8
collega di lavoro del , che era l'unica persona presente in quel Pt_1
momento sul posto, lo stesso mi riferì di non essere stato presente
all'infortunio… il mi riferì inoltre che l'addetto al tornio era proprio CP_8
il a seguito degli accertamenti ebbi modo di accertare che il tornio Parte_9
era sostanzialmente in buone condizioni, mentre la “battuta” che aveva
cagionato l'infortunio del era priva di protezione e al riguardo Pt_1
evidenziai che essa, al pari di tutti gli organi in movimento, avrebbe dovuto
essere dotata di un carterino di protezione che impedisse il contatto anche
accidentale con gli arti dei lavoratori;
non posso riferire con certezza se lo stato dei luoghi fosse stato o meno alterato, in quanto ovviamente non conoscevo
quale esso fosse al momento dell'infortunio; riscontrai in particolare che la
“battuta” era lunga 80 cm e fuoriusciva dal tornio di circa 30 cm… nella suddetta
occasione accertai quindi la violazione della normativa antinfortunistica
prevista dall'art. 71, comma 1, in combinato disposto con l'art. 70, comma 2,
del D. Lgs 81/2008; alla società fu pertanto notificato un verbale di ispezione e
prescrizione… il pavimento all'atto dell'ispezione non era pulito e presentava
tracce di olio e di residui di lavorazione (trucioli metallici)”.
La predetta deposizione testimoniale, provenendo da un soggetto titolare di un alto grado di competenza tecnico specialistica in materia di prevenzione, ha certamente un valore preponderante in ordine all'affermazione della sussistenza della violazione, da parte della delle misure di sicurezza CP_1
sul luogo di lavoro in relazione all'infortunio di cui il è rimasto vittima. Pt_1
Invero, l'essere il tornio, presso cui stava lavorando il ricorrente il giorno dell'evento, privo di carterino di protezione, come pure il pavimento nei pressi del macchinario sporco e scivoloso, sono dati fattuali che determinano certamente una violazione delle disposizioni antinfortunistiche da parte dell'azienda, fonte di danno risarcibile.
Tale violazione, già attestata dall , viene poi rafforzata dalle Tes_1
dichiarazioni rese da , zia del ricorrente, recatasi presso il pronto Testimone_2
soccorso di Salerno ove egli era stato trasportato subito dopo l'evento, la quale ha riferito di aver visto le scarpe da lavoro del nipote “impregnate di olio”. Allo stesso modo, , padre dell'infortunato, ha testualmente Testimone_3
dichiarato: “il giorno dell'infortunio occorso a mio figlio venni Pt_1
telefonicamente avvertito dall'altro mio figlio, , dell'evento per cui è CP_8
causa; mi recai subito in fabbrica con mia moglie e trovai fuori dallo Pt_1
stabilimento, che era sorretto da un altro suo collega, che gli reggeva il braccio
penzolante; io chiesi cosa fosse successo e mi rispose che mentre era Pt_1
intento al lavoro presso una macchina sita nello stabilimento era scivolato e,
nel tentativo di poggiarsi, aveva impattato un rullo in movimento, per cui aveva
riportato le lesioni al braccio;
io in quell'occasione vidi che le scarpe che
indossava mio figlio (che nel frattempo era stato disteso a terra) erano
impregnate di olio e di trucioli residuati dalla lavorazione;
in seguito giunse sul
posto dapprima un'ambulanza e poi un elicottero che prese a bordo mio figlio
e lo portò all'ospedale di Salerno;
io e mia moglie andammo lì e ci furono
consegnate nell'occasione le scarpe e gli indumenti che quel giorno indossava
mio figlio e lì notai ancora meglio che le scarpe erano intrise di olio e avevano
sulle suole residui di lavorazione in ferro (trucioli)”.
Nonostante, gli altri testi - all'epoca dei fatti e tuttora dipendenti della CP_1
- escussi in corso di causa abbiano rilasciato informazioni vaghe e incerte
[...]
circa le modalità di verificazione dell'evento infortunistico de quo,
verosimilmente per il metus reverentialis nutrito nei confronti della parte datoriale (si fa riferimento alla deposizione di , Testimone_4
che ha dichiarato di non conoscere le modalità con cui l'infortunio si è verificato, nonché a quelle di e di , i quali hanno Controparte_8 Testimone_5
riferito di trovarsi in bagno quando vi è stato l'evento infausto e di non ricordare se sul pavimento vi fossero macchie di olio e se la battuta del tornio fosse dotata o meno di sistemi di protezione), l'accertamento della responsabilità del datore, che non ha dotato il tornio di carterino di protezione e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, che ha omesso di segnalare qualsivoglia situazione di pericolo legata all'utilizzo del macchinario e alla presenza di materiale scivoloso sul pavimento, emerge in maniera incontrovertibile, non solo dalle dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell' privo di alcun collegamento con l'azienda convenuta, ma anche, per l'invero, in aggiunta,
visionando il materiale fotografico prodotto in giudizio dal . Pt_1
L'esame delle fotografie versate in atti dall'infortunato mostra, infatti, nel giorno in cui l'evento infausto si è verificato, una pavimentazione sporca, su cui erano presenti importanti macchie d'olio e trucioli di metallo nei pressi della postazione di lavoro del ricorrente, come pure un tornio privo di qualsiasi tipo di barriera protettiva volta a preservare l'integrità di chi lavora presso detto macchinario in caso di urto o di caduta accidentale e ciò in spregio a qualsivoglia normativa antinfortunistica da osservare in ambito aziendale (si vedano, al riguardo, le foto nn. 23, 24a e 24b allegate alla produzione del ricorrente).
Non consente di arrivare ad un esito interpretativo differente la circostanza,
dedotta dal difensore dell'azienda, secondo cui il , al momento in cui Pt_1 l'evento si è verificato - consistito, secondo la prospettazione datoriale,
nell'essersi una manica del lavoratore impigliata in un travetto - si sarebbe trovato in una posizione diversa da quella che deve osservare chi è tenuto al controllo del macchinario, ad oltre due metri di distanza dalla sua ordinaria postazione di lavoro.
Invero, come chiarito in via giurisprudenziale, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a scongiurare eventi infortunistici in danno dei suoi lavoratori e il preposto deve segnalargli le anomalie riscontrare in tal senso, anche quando i dipendenti siano imprudenti, negligenti o imperienti durante lo svolgimento della prestazione, potendosi escludere la responsabilità
datoriale e quella del RLS in dipendenza dell'infortunio solo quando questo sia determinato dalla stessa condotta del lavoratore, del tutto scollegata dallo svolgimento dell'attività lavorativa e in grado di recidere il nesso causale tra il fatto illecito del datore (omissione delle misure di sicurezza) e l'evento.
Nel caso di specie, le stesse dichiarazioni dell'azienda, rimarcate con le note trasmesse il 12.11.2025, relative al fatto che il “durante lo svolgimento Pt_1
della sua attività, segnatamente allorquando la macchina era in
funzione…sarebbe scivolato persino abbattendo una barriera”, oltre a confermare il fatto che il lavoratore stava rendendo la prestazione lavorativa e non ha introdotto con la sua condotta alcun rischio eccentrico, consentono di ritenere sussistente il nesso eziologico tra il fatto dell'omissione della misure antinfortunistiche da parte del datore e il danno subito dal ricorrente (accertata frattura scomposta, diastasata del III medio della diafisi omerale e del III medio diafisario di radio ed ulna, culminata nella necessaria amputazione del suo avambraccio destro).
Acclarata, dunque, la responsabilità della parte datoriale e del ex artt. 32
Cost. e 2087 e 2049 cod. civ, in relazione all'infortunio di cui Parte_1
è rimasto vittima e, verificata, altresì, la circostanza che il ricorrente già
beneficia di rendita in dipendenza del medesimo evento, questa autorità CP_2
giudiziaria ha conferito, prima, incarico di consulenza tecnica di tipo medico al fine di stabilire la percentuale di danno biologico riportato dal soggetto in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli e, poi, anche sulla scorta di tali risultanze, incarico di consulenza tecnico contabile, al fine di accertare: -
l'ammontare della rendita spettante al ricorrente sulla base di un grado di CP_2
invalidità pari al 60% dalla data di costituzione della rendita vitalizia e al 65%
dal marzo 2021, tenuto conto dell'inquadramento del nel II livello del Pt_1
c.c.n.l. di categoria, con contratto di lavoro a tempo pieno, previa detrazione dell'importo già corrisposto dall'Istituto assicuratore per la medesima causale in virtù di un grado di invalidità pari al 55% e dell'inquadramento dell'ex
lavoratore nel III livello, part-time; - la somma derivante dalla c.d.
capitalizzazione della rendita, tenuto conto dei relativi coefficienti di rivalutazione annuale;
- l'importo spettante al ricorrente a titolo di ITT,
determinato con riferimento a n. 303 giornate, detratto quanto già erogato dall' sulla base di 272 giornate;
- il danno differenziale di natura CP_2 patrimoniale, inteso quale lesione permanente della capacità lavorativa specifica, subito dal ricorrente in dipendenza dell'infortunio occorsogli.
Il tutto al fine di operare lo scomputo per poste omogenee delle somme risarcibili e il diffalco sulla rendita già erogata dall in via amministrativa in CP_2
virtù di un minor grado di invalidità (55%).
Orbene, sotto il profilo clinico, il c.t.u. nominato, dott. , in base al Per_1
complesso patologico riscontrato a carico del ricorrente in dipendenza dell'infortunio subito, costituito da “frattura esposta omero, radio ed ulna dx,
lesione completa muscolotendinea con conseguente amputazione
avambraccio al terzo medio. Disturbo post-traumatico da stress di grado lieve-
moderato”, ha accertato la sussistenza di un danno biologico complessivo, con riferimento alle tabelle di Legge (D.M. 12/07/2000) quantificabile nella misura del 65% complessivo (60% a far data dalla definizione della rendita, 65% da marzo 2021), a fronte della percentuale dell'85% richiesta dal ricorrente.
Ha poi evidenziato che il si è sottoposto a un lungo periodo di cure e Pt_1
riabilitazione (272 giorni di malattia riconosciuta ), sino a quando, nel CP_2
marzo 2020, a IO gli è stata confezionata una protesi.
In particolare, il c.t.u. ha posto in risalto che, ad alcuni mesi dal trauma, era insorto nel ricorrente un disturbo psichico classificato come “Disturbo post-
traumatico da stress”, seguito presso il DSM dell' dal marzo 2020 e oggi in discreto controllo farmacologico. Ancora, si è soffermato sul fatto che: “il pregiudizio indotto dalla perdita della
mano non appare emendabile con i presidi ortopedici attuali, i quali non sono
in grado di garantire un recupero funzionale ed un beneficio estetico
apprezzabili”.
Inoltre, secondo il c.t.u., la valutazione espressa dall' per l'amputazione CP_2
dell'avambraccio è corretta, ma va considerata anche la frattura d'omero con conseguente limitazione moderata della scapolo-omerale omolaterale.
Per quanto riguarda il disturbo post-traumatico da stress, in precedenza non valutato dall'Ente per scarsità del dato documentale e per la necessaria verifica della sua persistenza nel tempo, secondo il c.t.u., per quanto oggi documentato, esso è valutabile in misura leggermente superiore al COD 180
indicato dal CTP (per il quale è previsto il 6%) ed ai limiti bassi del COD, 181
(7-8%). Nel complesso il DBP presentato dal ricorrente, può essere quantificato in misura del 65% composto da un 60% già riconoscibile sin dall'epoca della definizione della rendita ed un ulteriore 5% relativo alla componente psichica a far data dal marzo 2021 quando iniziava il percorso presso il DSM.
Infine, in relazione all'inabilità temporanea, il dott. ha sottolineato Per_1
che l' riconosce il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, per CP_2
cui, una volta stabilizzate le lesioni, tale periodo termina e quello successivo,
relativo alla FKT finalizzata alla protesizzazione ed all'addestramento all'uso della protesi, rappresentando un periodo di inabilità parziale progressivamente decrescente, non può essere oggetto di risarcimento in ambito . CP_2
Secondo il c.t.u., può, se mai, essere riconosciuto come ulteriore periodo di
ITT, rispetto a quello già accertato in sede amministrativa (272 giornate), quello dato dai ricoveri del ricorrente a IO (dal 14/02/20 al 07/03/20, dal 07/06/21
al 11/06/21, dal 21/06/21 al 25/06/21), ai fini della protesizzazione, per un totale di 31 giorni.
Sotto il profilo contabile, il c.t.u. incaricato, dott.ssa , tenendo conto Per_2
dell'età dell'infortunato all'epoca dei fatti per cui è causa, nonché della retribuzione annua di € 21.564,95, corrispondente al suo inquadramento nel II
livello del c.c.n.l. di categoria, in base ad un contratto di lavoro a tempo pieno,
ha quantificato il danno differenziale patrimoniale, considerando l'aspettativa di vita lavorativa che il aveva all'epoca dell'infortunio. Pt_1
Nello specifico, nella relazione contabile, così come integrata in data
15.05.2025, a fronte delle osservazioni pervenute dalle parti, si legge: “la
retribuzione annua presa in considerazione è di € 21.564,95, che va
ragguagliata al grado d'invalidità del 65%, per cui si ha € 14.017,22. Applicando
all'importo di € 14.017,22 il coefficiente 45,84 si ha l'importo di € 642.549,36,
che rappresenta l'attualizzazione del danno patrimoniale da perdita reddituale.
Per determinare il danno differenziale occorre detrarre il valore attuale della
rendita per danno patrimoniale a carico dell riferito all'invalidità del 65%, CP_2
per cui si ha: € 642.549,36 - € 404.326,60 = € 238.222,76”. Le conclusioni cui i consulenti tecnici d'ufficio sono pervenuti appaiono immuni da vizi logici e/o argomentativi, nonché conformi al dato normativo che disciplina la materia in esame, ragion per cui, ad avviso dello scrivente, esse sono pienamente condivisibili ed utilizzabili per quantificare il danno spettante al a titolo risarcitorio in dipendenza dell'evento infortunistico in Pt_1
questione.
Ai fini della sua determinazione e in ossequio ai principi espressi in precedenza, il danno biologico risarcibile, calcolato, avvalendosi delle tabelle milanesi - in relazione ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di 303
giornate (272 giornate di ITT già riconosciute dall più quelle di ricovero a CP_2
IO per complessivi 31 giorni) e sulla scorta delle spese mediche documentate per euro 2.200,25, operando lo scomputo per poste omogenee,
è pari ad euro 126.922,09 (somma ricavata dalla differenza tra il danno biologico risarcibile, pari ad euro 491.566,00 e il valore capitale della quota di esso derivante dalla rendita pari ad euro 364.643,91, così come calcolato CP_2
dal c.t.u., dott.ssa , in base al maggior grado di invalidità del , Per_2 Pt_1
pari a 65 punti percentuali).
A tale importo, in ragione del tipo di menomazione patita dalla vittima, va aggiunto quello di euro 31.730,52 a titolo di personalizzazione massima (25%).
Sul punto, va posto in risalto che la personalizzazione si rende opportuna anche considerando il fatto che l'evento infortunistico de quo, culminato nell'amputazione dell'avambraccio destro del ricorrente, ha comportato per lui conseguenze peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato in via documentale – ossia l'aver sviluppato un disturbo psichico (c.d. post traumatico da stress), in costante trattamento farmacologico, come accertato anche a mezzo c.t.u. in corso di causa (sulla necessità della personalizzazione del danno non patrimoniale, in aumento rispetto ai criteri tabellari, in presenza di conseguenze anomale o peculiari, si veda Cass. Civ., Sez. Lav., 31 agosto
2025, n. 24242).
Pertanto, la somma che complessivamente la parte datoriale, in solido con il
RLS, deve erogare a titolo di danno biologico differenziale personalizzato a favore del ricorrente è pari ad euro 158.652,61.
A , in virtù del gravissimo evento infausto dal quale è stato Parte_1
colpito – la perdita dell'avambraccio destro - va altresì risarcito il danno morale,
legato al patema d'animo interiore, ossia quella sofferenza, appartenente al foro interno dell'individuo, insuscettibile di essere medicalmente accertata e,
tuttavia, meritevole di ristoro, al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti dinamico - relazionali della vita individuale, in base a massime di comune esperienza e in virtù del fatto che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza (come, di recente,
ribadito, anche, da Cass. Civ., 24.07.2024, n. 20661).
Al ricorrente va, inoltre, riconosciuto il risarcimento da lesione della vita di relazione, per l'obiettiva impossibilità di svolgere, in mancanza di un arto,
talune rilevanti attività proprie della vita quotidiana. Dunque, in via equitativa, si quantifica in euro 122.891,50 il danno morale e in euro 147.469,80 quello alla vita di relazione (importi, rispettivamente, calcolati nella misura del 25% e del 30% del danno biologico risarcibile in sé e per sé
considerato).
In relazione, invece, al danno patrimoniale risarcibile, legato alla diminuzione della capacità lavorativa del ricorrente, occorre operare alcune precisazioni sulla scorta delle risultanze dell'espletata c.t.u. contabile.
Al riguardo, va puntualizzato che esso è già stato oggetto di calcolo e di liquidazione da parte dell'Istituto assicurativo, che però ha riconosciuto al un grado di invalidità del 55%, considerando il suo inquadramento nel Pt_1
III livello C.C.N.L. Metalmeccanica Piccola e Media industria, in virtù di un contratto a tempo parziale, mentre egli, come accertato per mezzo dell'espletata c.t.u., è titolare di una invalidità del 65% e, per il tempo in cui ha espletato attività alle dipendenze della ha ottenuto il diritto di essere CP_1
inquadrato nel II livello di categoria, in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno.
Pertanto, residua una differenza di dieci punti percentuali da valutare in via differenziale ai fini risarcitori, sulla scorta di una retribuzione maggiore rispetto a quella presa in considerazione dall al tempo della determinazione della CP_2
rendita in favore del lavoratore. Nella fattispecie, in virtù dei principi illustrati, per effettuare tale quantificazione,
si deve considerare il prodotto dato dal reddito annuo di euro 21.564,95 per il coefficiente di invalidità del 65% (desumibile dalla c.t.u.).
Ancora, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, Il risultato di tale operazione, pari ad euro 14.017,22, deve essere moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente a 45,84 – dato,
quest'ultimo, ricavato incrociando l'età che l'infortunato aveva al momento dell'evento infausto (28 anni) con gli anni di lavoro per cui egli perderà il reddito
(39) - in modo da ottenere il danno alla capacità lavorativa generica del lavoratore, pari ad euro 642.549,36.
Inoltre, facendo applicazione del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di quantificazione del danno patrimoniale differenziale, dal prodotto così ottenuto va, poi, detratta una percentuale, da determinare prudenzialmente nel 10%, in considerazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (euro 21.564,95x 65% x 45,84 – 10%= 578.294,43).
Indi, l'Importo così quantificato va incrementato, in via equitativa, nella misura del doppio, per ristorare integralmente il grave pregiudizio che l'amputazione dell'avambraccio destro ha arrecato alla capacità lavorativa specifica del
, ottenendo la somma di euro di euro 1.156.588,86. Pt_1
A questo punto, avendo l' già corrisposto al lavoratore a titolo di CP_2
indennizzo, per il danno patrimoniale, la somma di euro 280.196,53 (si veda il prospetto di calcolo allegato dall ), residua un “maggior” danno a carico CP_6
del datore e del RLS, pari ad euro 876.392,33.
Sull'importo testé indicato vanno ovviamente calcolati gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
Logico corollario delle argomentazioni innanzi espresse diviene, quindi, il parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Parte_1
della in persona dei legali rappresentanti p.t., e CP_1 Parte_2
, nonché del RLS all'epoca dell'infortunio, , cui Parte_3 Parte_4
consegue la condanna in solido dei predetti, al pagamento, a titolo di danno biologico differenziale personalizzato, della somma di euro 158.652,61,
nonché, a titolo di danno non patrimoniale (morale e da lesione della vita di relazione) di euro 270.361,30, per una somma complessiva di euro
429.013,91.
Le stesse parti dovranno, inoltre, corrispondere al ricorrente, a titolo di danno patrimoniale differenziale, l'importo di euro 876.392,33.
Con riguardo, invece, alle richieste formulate dal ricorrente nei confronti dell' va posto in risalto che, essendo a lui stato giudizialmente riconosciuto CP_2
un maggior grado di invalidità (60% a far data dalla definizione della rendita,
65% da marzo 2021) rispetto a quello accertato dall' in sede di CP_6
costituzione della rendita, pari al 55%, in base ad una diversa retribuzione,
l' deve adeguare il prospetto di calcolo del valore capitale della rendita per CP_2 la menomazione permanente, tenendo conto delle percentuali di invalidità
accertate e con le decorrenze individuate in corso di causa (ossia in base ad una percentuale di invalidità del 60% dal momento della costituzione della rendita e del 65% dal marzo 2021) e corrispondere all'infortunato le relative differenze indennitarie per il periodo considerato, ossia dal momento della costituzione della rendita all'attualità.
Lo stesso deve, ancora, rimodulare le giornate di ITT riconosciute in CP_6
303.
A questo punto, vista la parziale fondatezza della domanda principale, da ultimo e in via consequenziale, occorre esaminare la questione relativa all'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall' CP_2
costituendosi in giudizio, ossia l'azione con cui l'istituto ha agito in regresso nei confronti della convenuta chiedendo ad essa la restituzione degli CP_1
importi versati a titolo di indennizzo, sottoforma di rendita, a , Parte_1
in relazione all'infortunio sul lavoro a lui occorso, in ragione dell'esistenza della responsabilità in via esclusiva della parte datoriale nella causazione del fatto illecito.
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore della convenuta si pone in risalto che non sussistono profili di inammissibilità e/o CP_1
nullità della spiegata domanda riconvenzionale da parte dell'Istituto
assicurativo nei confronti dell'ente societario. Invero, per giurisprudenza costante, deve qualificarsi come domanda riconvenzionale a) quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore, b)
quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto che già sia parte del processo, c) quella che il chiamato in causa formuli nei confronti del chiamante o di altri convenuti che già siano parti del processo (si veda, tra le varie, Cass. Civ., Sez. Lav. 20.09.2023, n. 26931).
In tutte queste ipotesi, come rimarcato dalla Cassazione, la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è
fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto che è già
parte del giudizio.
La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la proposizione di una domanda riconvenzionale in senso stretto,
e cioè nei confronti dell'attore ed ovviamente la notifica al destinatario di essa,
se sia rimasto contumace.
Non è, invece, necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda.
Perciò, l non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza, ai sensi CP_2
dell'art. 269 c.p.c., ma deve formulare la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale di cui all'art. 167, secondo comma, c.p.c. – com'è avvenuto nella fattispecie in esame, in cui, nella comparsa di costituzione e, quindi, alla prima difesa utile, l ha formulato CP_6
la predetta domanda di regresso nei confronti della e, quindi, in via CP_1
trasversale, ancorandola alla circostanza secondo cui si deve considerare quale unico soggetto responsabile dell'infortunio il datore di lavoro del Pt_1
all'epoca dei fatti.
Tanto chiarito in ordine all'ammissibilità della spiegata riconvenzionale trasversale, questo giudice, in virtù dell'istruttoria condotta, ritiene che la pretesa restitutoria dell'Istituto assicurativo sia fondata e meriti di essere accolta.
Al riguardo, va rimarcato, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che l agendo quale creditore in via di CP_2
regresso, deve provare la responsabilità civile del datore e il danno, cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro (in caso di rendita, la sua capitalizzazione); invece, il datore di lavoro che eccepisca la eccessività della somma pretesa, per superamento del limite del danno civilistico, deve provare il fatto impeditivo (in questi termini, tra le varie,
Cass. Civ., Sez. Lav., 20.09.2023, n. 26931).
Nel caso di specie, per le ragioni ampiamente illustrate in precedenza, è
dimostrato che il danno alla sfera giuridica del lavoratore non è dipeso dal semplice svolgimento di un'attività lavorativa pericolosa, bensì dalla condotta illecita della parte datoriale, violativa della normativa antinfortunistica. Inoltre, l' costituendosi, ha prodotto idonea documentazione comprovante CP_2
la costituzione e l'erogazione della rendita capitalizzata in favore del ricorrente,
assolvendo così all'onere della prova su di esso incombente e fondante la sua pretesa restitutoria.
Al contrario, la C.M.C. non ha fornito alcun elemento probatorio utile ad escludere la richiesta dell' così come formulata. CP_2
Di conseguenza, l'azienda convenuta, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
va, altresì, condannata a restituire all' l'importo che quest'ultimo ha CP_2
corrisposto al dal momento della costituzione della rendita sino Pt_1
all'attualità, tenendo conto del meccanismo della capitalizzazione.
Per completezza espositiva, va rimarcato che non osta all'accoglimento della predetta domanda di regresso il fatto che è attualmente in corso procedimento penale, a carico dei legali rappresentanti della società convenuta e del , in relazione all'evento infortunistico per cui è causa, data la piena autonomia dei giudizi, penale e civile e l'insussistenza di motivi di pregiudizialità tra tali processi.
Infatti, secondo un orientamento consolidato, di recente ribadito dalla Suprema
Corte (si veda, Cass. Civ.
4.12.2024 n. 31115), la sola circostanza che sia stata proposta domanda civile risarcitoria per i medesimi fatti oggetto del processo penale non è sufficiente per la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità,
anche avuto riguardo al principio, più volte rimarcato, secondo cui tra il giudizio penale e il giudizio civile risarcitorio sussiste piena e reciproca autonomia, atteso, sotto il profilo sostanziale, che il giudice civile è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 cod. civ., e non già la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice penale (Corte
cost. nn. 182 del 2021 e 173 del 2022; Cass. 15/10/2019, n. 25918; Cass.
13/01/2021, n. 457; Cass. 21/03/2022, n. 8997; Cass. 18/10/2022, n. 30496;
Cass. 03/02/2023, n. 3368; Cass. 31/01/2024, n. 2879; Cass. 15/03/2024, n.
7094); e considerato, sul piano processuale, che nei due giudizi trovano applicazione diversi criteri di giudizio e diverse regole probatorie, con particolare riferimento alle regole di funzione dell'accertamento del nesso causale (Cass. 12/06/2019, n. 15859; Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n. 30496,
cit.)”.
Inoltre, con particolare riguardo alla domanda giudiziale di regresso, proposta dall' in questa sede, occorre evidenziare che essa non è soggetta a CP_2
limitazioni, fatta eccezione per la prescrizione triennale del diritto –
insussistente nel caso di specie - dal momento che, come posto in risalto anche in via giurisprudenziale, essa è proponibile nei confronti del datore di lavoro pure nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia riportato una condanna nella forma del decreto penale in relazione alla violazione di norme antinfortunistiche,
fermo restando che, comunque, il giudice civile adito con l'azione di regresso deve accertare la responsabilità del datore di lavoro in relazione all'infortunio occorso al suo dipendente (così, Cass. Civ., Sez. Lav., 15.09.2023 n. 26644). L'obiettiva complessità della vicenda e degli accertamenti da essa imposti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2717 del ruolo generale Lavoro dell'anno
2021 promosso da contro in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la CP_1
e , quali datori di lavoro, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
quale RLS, al pagamento in solido tra loro in favore del a titolo di Pt_1
danno biologico differenziale, danno morale, danno alla vita di relazione e danno patrimoniale differenziale derivanti dall'evento lesivo occorso il
26.2.2019 della complessiva somma di € 1.305.406,24, oltre accessori di legge dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio al soddisfo;
2) condanna l a rideterminare le giornate di ITT riconosciute in favore del CP_2
in dipendenza dell'infortunio da questi subito in 303 e ad adeguare il Pt_1
prospetto di calcolo del valore capitale della rendita per la menomazione permanente del , tenendo conto delle percentuali di invalidità Pt_1
accertate in corso di causa e con le decorrenze così individuate (uno stato di invalidità del 60% dal momento di costituzione della rendita e del 65% dal marzo 2021) e, per l'effetto, a corrispondere al le relative differenze Pt_1 indennitarie, a far tempo dalla data di costituzione della rendita e sino all'attualità, in base al meccanismo della capitalizzazione;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale proposta dall' nei confronti della per l'accertata responsabilità datoriale CP_2 CP_1
in ordine alla verificazione dell'infortunio, condanna la a restituire CP_1
all' l'importo che quest'ultimo ha corrisposto al dal momento della CP_2 Pt_1
costituzione della rendita sino all'attualità;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 13.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. VA Magro