Articolo 3 della Legge 25 gennaio 1990, n. 9
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 gennaio 1990
Art. 3. 1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 4, comma 4- ter, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 , alle assunzioni a tempo determinato di personale da destinare a mansioni di dattilografia negli uffici giudiziari si provvede, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, attingendo alla graduatoria degli idonei nel concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104 .
Note all'art. 3:
- Il testo del comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 e' il seguente:
"4-ter. L' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , nonche' in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali".
- Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 10/1989 v. nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1990
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