TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/12/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 546 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Parte_1 Parte_2
LA UO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Angri alla via
Torretta n. 8; parte ricorrente
nonché
P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 16.09.2004 e che, dall'unione coniugale, erano nati i figli, (in data Per_1
14.02.2008) e (in data 08.07.2016). Esponevano, inoltre, che la comunione morale dei Per_2 coniugi era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e, all'esito, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 22.04.2025 (e successivamente modificate in data 14.11.2025), risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi dei minori.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione di e , Parte_1 Parte_2 coniugi per matrimonio celebrato in data 16.09.2004 in Gragnano (atto n. 19, Parte I,
Serie / del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2004);
2. ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 22.04.2025 (e come successivamente modificate in data 14.11.2025);
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire