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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile in persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia
Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 89/2021 r.g. proposta da nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Sotira, C.F._1 domiciliatario, giusta procura in atti;
attore
contro
(P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della compagnia Admiral C Europe Compañia de Seguros S.A. (AECS)/CONTE. e di
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Capuano, domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
nonché
( ), residente a [...]
Mazzini n.2;
( ), residente a Marina di Palizzi (RC) Controparte_5 C.F._3 via Garibaldi n.22;
convenuti contumaci
OGGETTO: risarcimento del danno per lesione personale – sinistro stradale
Conclusioni: all'udienza del 24.10.2024 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.),
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1 domandato all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
e nella causazione del sinistro verificatosi in data CP Controparte_5
14.09.2019 in Siderno (RC) e, per l'effetto, condannarli in solido con
[...]
rispettivamente proprietario, conducente e Controparte_1 responsabile per la r.c.a, al pagamento della complessiva somma che verrà accertata in corso di causa a titolo di risarcimento delle lesioni patite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo. A fondamento della domanda ha esposto che, in data 14.09.2019, verso le ore 12:00 circa, mentre era alla guida dell'autovettura Jeep Grand Cherokee, tg. BF330CG, di proprietà della società Idrosistemimpianti srl, percorreva la Via C. Battisti in
Siderno con direzione di marcia CZ-RC, allorquando mentre si accingeva ad impegnare l'incrocio con Via Spalato, veniva investito dall'autovettura Fiat Croma tg DN568MG, di proprietà di e nell'occasione condotta da CP
. Secondo la prospettazione dell'attore la non osservava Controparte_5 Pt_2 il segnale di stop posto a suo carico. Ha dedotto, inoltre, che sul posto dell'incidente interveniva una pattuglia della polizia municipale di Siderno che effettuava i rilievi del caso;
che, a causa dell'urto e delle lesioni riportate veniva trasportato dal 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri e successivamente ricoverato nell'U.O. di Neurologia e dimesso in data 18.09.2019 come da certificazione medica in atti. Ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e per i motivi di cui in narrativa: 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 2043 c.c, che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 14.09.2019 per cui è causa sia da ascrivere interamente ai Sig.ri e nella qualità di CP Controparte_5 proprietario e conducente dell'autovettura mod. Fiat Croma targata DN568MG;
2) condannare, pertanto, in solido i convenuti al risarcimento dei danni tutti occorsi alla persona del Sig. , conseguenti alle Parte_1 lesioni subite nell'importo complessivo che verrà determinato ex art 14 T.U. Spese di Giustizia, o negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
3) condannare, altresì, la convenuta compagnia al pagamento delle spese e competenze legali afferenti al presente procedimento, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
2 I.
2- Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l'
[...]
(già ), in persona del legale Controparte_1 CP_6 rappresentante, la quale ha impugnato e contestato l'avversa pretesa assumendone l'infondatezza in fatto e diritto per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione depositata l'11.05.2021 alla quale si fa rinvio. In particolare, ha dedotto un concorso di responsabilità ex art 2054 II comma c.p.c. nella causazione dell'incidente tra le parti, in considerazione della tipologia di lesioni riportate ha eccepito un aggravamento delle lesioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e la non riconducibilità delle patologie depressive, evidenziando, in ogni caso, l'esosità della pretesa. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia L'On.le Tribunale di Locri
Rejectis adversis;
Nel merito -Rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto, illegittime in diritto e sfornite di valida prova processuale, così come esposto nel presente atto;
-In via subordinata e senza recesso dalle superiori richieste, accoglierle solo nella parte che dovesse essere fondata e provata, ritenendo la responsabilità del sig. , ex art 2054 cc, con Pt_1 riferimento alla condotta di guida adottata, nonché una sua responsabilità in relazione alle lesioni subite per la violazione dell'art. 172 n. 10 CDS. -
Condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite.”
I.
3- Nessuno si è costituito in giudizio nell'interesse dei convenuti, CP
e , regolarmente citati, di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_5
I.
4- Svoltasi la prima udienza e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c. la causa è stata istruita, mediante produzione documentale, escussione testimoniale e CTU medico-legale. All'udienza del 24.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Preme evidenziare che con la comparsa conclusionale depositata in data 20.12.2024 la difesa , all'esito della istruttoria, ha Pt_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e per i motivi di cui in narrativa: 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 2043 c.c, che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 14.09.2019 per cui è causa sia da ascrivere interamente e/o nella misura comunque maggioritaria ai Sig.ri e nella qualità di CP Controparte_5 proprietario e conducente dell'autovettura mod. Fiat Croma targata DN568MG assicurata presso la con polizza n. CON0400003173460; 2) CP_7 condannare, pertanto, in solido i convenuti al risarcimento dei danni tutti occorsi alla persona del Sig. , conseguenti alle Parte_1
3 lesioni subite nell'importo complessivo di euro 81.224,25 e/o per come risultante dalla fase istruttoria oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
3) condannare, altresì, la convenuta compagnia al pagamento delle spese e competenze legali afferenti al presente procedimento, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde nonché condannare la stessa in via definitiva al pagamento delle spese di CTU.”
II.- Prima di entrare nel merito, occorre premettere che, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
sicché l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre
2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre
2000, n. 15847). In altri termini, solo «l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno» (Cassazione sez. VI - 3, n. 13672 del
21/05/2019, n. 654218 – 01; Sez. III, n. 9353 del 04/04/2019, m. 653574 - 01).
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (v., Cass., 16 settembre
2013, n. 21130: l'art. 2054 c.c., comma 2, prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Nel caso di scontro tra due veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni, consistendo la prova
4 contraria nella dimostrazione in concreto dell'assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell'altro).
Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054
c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175 c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5 maggio 2000, n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Dal punto di vista delle regole operazionali ciò significa che il giudice, in caso di sinistro, sarà chiamato in primo luogo a valutare se esso sia stato causato dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti - ed in tal caso l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., nonché dall'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi del comma 1 dell'art. 2054 c.c., come peraltro affermato anche da
Cass. civ., 11 aprile 1988, n. 2834 - e solo quando tale attività abbia dato esito negativo dovrà pervenire a valutare se anche l'altro conducente - solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto - si sia o meno esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel generale principio di solidarietà sociale sopra richiamato.
D'altronde, come chiarito di recente dalla Suprema Corte “il giudice può rilevare d'ufficio la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, ma a condizione che gli siano stati prospettati ritualmente da chi agisce gli elementi di fatto da cui possa desumersi il concorso di responsabilità e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda (Cass. 06/10/2021, n. 27169); (…) solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell'incidente sia dimostrato (fatto noto) può presumersi, in assenza di un'attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti. La voluntas legis è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento” (Cass. n. 28662/2022). In altri termini la presunzione opera sia nei casi in cui sia accertata la condotta che ha causato il sinistro ed incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, sia nei casi in cui
5 risulti impossibile accertare la condotta che ha causato il danno (Cassazione civile sez. III, 26/07/2022, n.23300).
II.
1- Ciò posto, si procede ad esaminare le risultanze dell'istruttoria svolta e acquisite agli atti - segnatamente dal verbale di intervento della Polizia
Municipale di Siderno contenente le spontanee dichiarazioni rese dal conducente e del teste oculare al sinistro Incidentalmente si Pt_1 Testimone_1 rileva che notoriamente il verbale non è assistito integralmente da una valenza probatoria privilegiata (ossia anche in ordine alle modalità di accadimento del sinistro), dovendo seguirsi l'orientamento consolidato secondo cui fa fede fino a querela di falso, delle sole dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. (da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 01/04/2019 n. 9037); tuttavia, il verbale nel suo complesso è pur sempre un documento proveniente da soggetti terzi imparziali rispetto alle contrapposte parti private, il cui valore probatorio è liberamente apprezzabile dal Giudice unitamente agli altri elementi di prova disponibili.
Ciò posto, risulta acclarato che il a bordo dell'autovettura Jeep Gran Pt_1
Cherokee transitava sulla via C. Battisti con direzione di marcia CZ-RC allorquando, giunto in prossimità dell'incrocio con Via Spalato, veniva attinto dal veicolo Fiat Croma che, procedendo nel senso di marcia mare-monti sulla Via
Spalato non si arrestava allo stop. Gli agenti davano atto di allegare copia del modello CAI compilato e sottoscritto dai conducenti. A tal fine è utile riportare per l'appunto le dichiarazioni rese dalla parte attrice e dal teste oculare. Invero, si legge dal verbale di accertamento in atti del 18.09.2024, che il ha Pt_1 dichiarato “Alle ore 12:15 circa del 4 settembre c.a. percorrevo la Via C.
Battisti, strada a doppio senso di circolazione, con direzione di marcia CZ-RC con moderata velocità, quando giunto all'incrocio con la Via Spalato, un'autovettura proveniente dalla Via Spalato con direzione di marcia mare- monti non rispettando il segnale di stop posto all'incrocio mi investiva, senza che io riuscissi ad evitarla. Preciso che la conducente subito dopo l'urto spostava la sua autovettura dal punto di impatto riportandola indietro prima dell'incrocio da lei appena attraversato. Aggiungo che sul posto vi era un testimone che ha visto l'accaduto e si è offerto di rendere testimonianza dell'accaduto. Dall'urto ho subito sentito capogiri e dolori diffusi e contattavo il 118 che prontamente
6 giungeva sul posto insieme alla polizia Locale che effettuava i rilievi del caso”. Il teste oculare ha dichiarato “stavo percorrendo la Via C. Testimone_1
Battisti in sella alla mia bicicletta con direzione di marcia RC-CZ, quando giunto all'incrocio con la Via Spalato ho assistito al sinistro;
ho visto che l'autovettura proveniente dalla Via Spalato con direzione di marcia mare-monti non si fermava allo Stop e investiva l'autovettura proveniente dalla corsia opposta a quella da me percorsa che procedeva a velocità moderata. Subito dopo l'impatto mi sono avvicinato a prestare soccorso e notavo che la signora alla guida del veicolo proveniente dalla via Spalato spostava l'auto dal luogo dell'urto. Ho aiutato il conducente del veicolo proveniente dalla via Cesar
Battisti in quanto non stava bene, mentre la signora apparentemente stava meglio visto che era uscita dall'auto.”
In sede di escussione teste all'udienza del 2.11.2022 il teste Testimone_1 riferiva Sui capi 1) e 2) della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice: “Si confermo, nel girono del sinistro verso ora di pranzo stavo percorrendo in sella alla mia bici il tratto stradale di via Cesare Battisti, in direzione di marcia Reggio Calabria – Catanzaro, quando all'improvviso una
Fiat Croma, proveniente da via Spalato, in direzione mare - monti, non fermandosi allo Stop ha urtato con la parte frontale dell'autovettura l'attore, sul lato anteriore sinistro della Jeep sul quale era a bordo, e che percorreva il medesimo tratto stradale in direzione Catanzaro - Reggio a velocità moderata.
La proveniva verso la mia direzione. Preciso che la Fiat Croma viaggiava CP_8 ad una velocità più sostenuta mentre la Jeep viaggiava regolarmente. Ricordo che al momento dell'impatto il tratto stradale oggetto del sinistro non era trafficato. Dopo lo scontro mi sono avvicinato alle due autovetture ed ho notato che la Fiat Croma veniva spostata dalla signora conducente dell'auto più indietro rispetto al luogo dell'impatto. Dopo aver riposizionato l'auto le due signore all'interno dell'abitacolo sono scese. Io, invece, mi sono diretto verso la
Jeep, che dopo lo scontro restava ferma sul luogo dell'accaduto, per sincerarmi delle condizioni del conducente, il quale indossava la cintura di sicurezza e lamentava dolori al lato sinistro del capo. Dopo che è sopraggiunta l'ambulanza sono andato via.”; sul capo 4) della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di Contr parte convenuta “Preciso che la Fiat Croma, proveniente da via Spalato in direzione mare verso monte, non fermandosi allo stop, ha urtato la Jeep che viaggiava in direzione Catanzaro Reggio su via Cesare Battisti nella parte anteriore sinistra”.
Mentre il teste , Interrogato sui capitoli di prova ammessi, ha Testimone_2 risposto sui medesimi capitoli “Si conosco i fatti di causa in quanto il giorno
7 dell'accaduto stavo uscendo da un negozio di calzature che si trova in prossimità dell'incrocio, in via Spalato a Siderno, mi trovavo sul marciapiede ed ho visto una Fiat Croma proveniente da Via Spalato, in direzione mare verso monti, la quale non rispettava il segnale di stop posto all'incrocio, superava quindi CP_1 l'incrocio ed impattava contro la che nel frattempo proveniva da
Catanzaro, in direzione Reggio Calabria e percorreva il proprio tratto stradale.
Ricorso che la andava ad una velocità normale ma ciononostante non si è CP_11 CP_1 proprio fermata all'incrocio all'altezza dello Stop, pertanto, ha colpito la la quale a propria volta percorreva il proprio tratto stradale ad andatura normale. Ricordo che al momento del sinistro non c'era traffico veicolare. Preciso che l'urto è avvenuto tra la parte frontale della contro la parte anteriore CP_11 laterale sinistra della Jepp. Ricordo ancora che dopo la collisione la conducente della ha indietreggiato la propria auto rispetto al punto di impatto ed è CP_11 CP_1 scesa dall'auto, mentre il conducente della è restato in auto. Ricordo che si sono avvicinate alla sua autovettura anche altre persone per prestargli soccorso.
Ho notato che il conducente era dolorante, seduto al posto di guida e con la cintura di sicurezza inserita. Poi è sopraggiunta l'ambulanza ed ho aiutato personalmente gli operatori del 118 a far salire la barella con il signor Pt_1 adagiato sopra all'interno dell'ambulanza. Poi sono andato via”
Orbene, nella specie, ritiene il Tribunale che la condotta di guida del conducente della Fiat Croma abbia avuto efficacia causale prevalente, ma non assorbente nella produzione del sinistro: infatti, anche il conducente favorito dal diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la normale diligenza per evitare le altrui condotte scorrette che rientrino nello spettro della normale prevedibilità.
Tale diligenza non può essere richiesta nel massimo grado, giacché la consapevolezza di godere del diritto di precedenza genera una situazione di legittimo affidamento, ma deve comunque tradursi nella normale prudenza.
Ebbene, dalla dinamica del sinistro - per come ricostruita dagli agenti - è emerso che la non si arrestava allo stop posto all'incrocio, nulla riferiscono CP_5 invece sulla velocità tenuta da entrambi i conducenti e non hanno elevato alcuna sanzione. Peraltro, gli esiti della istruttoria svolta nel presente procedimento avvalorano il concorso di colpa dei conducenti coinvolti nel sinistro per cui è causa, atteso che da nessuna parte è stata offerta la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno per es. assenza di tracce di frenata sul manto stradale da parte di entrambi i conducenti, i testi escussi non sono stati precisi e concordanti sulla velocità tenuta dalla convenuta . CP_5
Ciascuno dei conducenti coinvolti, dunque, ha fornito nel sinistro un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso e, pertanto, tenuto conto della natura
8 delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa e della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta alla convenuta nella misura del 80% e Pt_2 all'attore nella misura del 20%.
II.2. - Venendo ora alla valutazione del quantum debeatur, ed in particolare alla richiesta di risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, giova rammentare i principi che devono orientare la valutazione e la liquidazione di tale danno, a seguito del recente intervento delle SSUU della Corte di Cassazione. La Suprema
Corte, nell'intento di razionalizzare la materia del risarcimento del danno alla persona ha affermato che la categoria del danno non patrimoniale è unitaria e come tale non suscettibile di suddivisioni in categorie di danno (biologico, morale, da lesione del rapporto parentale) le quali rappresentano, in buona sostanza, sintesi descrittive di un'unica posta di danno. Ne consegue, dunque, la necessità di evitare duplicazioni nella liquidazione del risarcimento del danno alla persona, nel pieno rispetto tuttavia del principio dell'integralità del risarcimento.
Tanto premesso, occorre dare atto che nel presente giudizio è stata espletata ctu- medico legale a firma del dott. coadiuvato dalla dott.ssa le cui Persona_1 Per_2 conclusioni l'odierno Giudicante condivide in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti. In particolare, il dott. alla luce alla luce dell'accurata e approfondita Persona_1 valutazione psicodiagnostica, ha concluso che a seguito del sinistro è possibile riconoscere i seguenti postumi permanenti: “Esiti di trauma contusivo spalla sinistra e ginocchio sin. Con sfumata limitazione funzionale. Lieve ipoacusia sinistra neurosensoriale. Modesta malocclusione. Microabrasione smalto dente incisivo centrale inferiore. Disturbo dell'adattamento”. Va precisato che alla menomazione psichica accertata dalla dott.ssa (Disturbo dell'adattamento), Per_2 il ctu ha attribuito un valore percentuale fino a 5%, evidenziando che la dinamica di tale evento lesivo non è stata contraddistinta da contenuti psico-traumatici oggettivamente elevati che abbiano determinato il verificarsi di “situazioni concretamente idonee a far temere come imminente la morte o procurare la consapevolezza di aver riportato gravi lesioni o altre minacce all'integrità fisica” non essendovi prova che i maggiori disturbi lamentati e qualificati in termini di 'disturbo post traumatico da stress moderato.-grave cronicizzato' siano riconducibili al sinistro.
9 Il consulente medico d'ufficio ha stimato il danno biologico patito dall'attore nella misura del 15%, con i.t.a. di 5 giorni, i.t.p. al 100%, di 45 giorni, i.t.p. al
75% per 30 giorni, al 50% per 16 giorni al 25%.
Relativamente alla liquidazione dei danni così individuati, l'intestato Tribunale rinvia alla Tabella del Tribunale di Milano 2024; deve, pertanto, riconoscersi all'attore, in considerazione dell'età al momento in cui si è verificato il sinistro (31 anni) e della percentuale di postumi riconosciuta (15%) una somma pari a € 53.640,00 (ossia euro 40.947,00 con l'incremento previsto dalle tabelle a titolo di risarcimento del danno cd. dinamico).
Va poi riconosciuta la somma di € 575,00 a titolo di invalidità temporanea totale per giorni 5, € 3.881,25 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 45, € 1.725,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50 (per giorni 30) ed €
460,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 16 per un totale di € 6.641,25.
Solo per completezza si evidenzia che - sebbene sia possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patito anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e 30% per le macro) – nel caso di specie non vi sono i presupposti per il riconoscimento di una ulteriore somma quale personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, in assenza di una formale richiesta e in ogni caso tenuto conto della entità delle lesioni riportate e della assenza di allegazioni sul punto.
Il danno non patrimoniale ammonta, quindi, in totale, ad € 60.281,25 (euro 53.640,00 + euro 6.641,25).
Rispetto al danno patrimoniale il CTU ha ritenuto congrue le spese documentate nella misura di euro 2.504,00.
Ciò posto, dovendo operare sulla predetta somma una riduzione del 20% in considerazione del concorso di colpa, si stima congruo riconoscere all'attrice la complessiva somma di euro 48.225,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 2.003,20.
II.
3- Dal detto importo così come calcolato va detratto quanto corrisposto dalla
Compagnia emesso in data 25.05.2021 e trattenuto in acconto ossia euro
37.058,00 al netto delle spese legali.
All'uopo si evidenzia che la Suprema Corte ha chiarito che "qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto
10 al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr. Cassazione civile, sez. I. 01/12/2016, n. 24539; Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, n. 25099).
Rivalutando l'importo di euro 37.058,00 alla data odierna pari ad euro 43.246,69, pertanto, a titolo di danno non patrimoniale, residua la complessiva somma di euro 4.978,31 (ossia euro 48.225,00 – euro 43.728,44 = euro 4.978,31).
II.
4- Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
In favore dell'attore non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto gli stessi non hanno allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata
(cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n.3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).
II.
5- Alle somme innanzi indicate da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale, andranno aggiunte le spese mediche sostenute e quantificate sulla base della documentazione in atti in € 2.504,00 e, dunque, per effetto del concorso di colpa il risarcimento è ridotto ad euro 2.003,2, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
III.- In relazione all'esito del giudizio le spese sono compensate nella misura di
1/3 mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/2022 sulla base dei medi tariffari tenuto conto
- ai fini del valore della causa - del decisum con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Le spese di CTU – come liquidate con separato decreto emesso in pari data - sono poste in via definitiva a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
11
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 89/2021 r.g. pendente tra Parte_1
e in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, già nonché Controparte_12 [...]
e ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, CP Controparte_5 così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, riconosciuto il concorso di colpa nella misura del 80% a carico di , condanna Controparte_5 le parti convenute in solido al pagamento in favore del della somma di Pt_1 euro 4.978,31 a titolo di danni non patrimoniali ed euro 2.003,2 a titolo di spese mediche, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2. condanna le medesime parti convenute in solido tra loro a rifondere le spese di lite all'attore nella misura di 2/3, liquidate in complessivi euro 3.402,67 (di cui euro 3.384,67 per compensi professionali ed euro 18,00 per esborsi), oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. compensa le spese di lite tra le parti per la restante misura di 1/3;
4. pone in via definitiva gli oneri della c.t.u. – come liquidati con separato decreto emesso in pari data - a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Locri, 10.3.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile in persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia
Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 89/2021 r.g. proposta da nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Sotira, C.F._1 domiciliatario, giusta procura in atti;
attore
contro
(P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della compagnia Admiral C Europe Compañia de Seguros S.A. (AECS)/CONTE. e di
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Capuano, domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
nonché
( ), residente a [...]
Mazzini n.2;
( ), residente a Marina di Palizzi (RC) Controparte_5 C.F._3 via Garibaldi n.22;
convenuti contumaci
OGGETTO: risarcimento del danno per lesione personale – sinistro stradale
Conclusioni: all'udienza del 24.10.2024 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.),
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1 domandato all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
e nella causazione del sinistro verificatosi in data CP Controparte_5
14.09.2019 in Siderno (RC) e, per l'effetto, condannarli in solido con
[...]
rispettivamente proprietario, conducente e Controparte_1 responsabile per la r.c.a, al pagamento della complessiva somma che verrà accertata in corso di causa a titolo di risarcimento delle lesioni patite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo. A fondamento della domanda ha esposto che, in data 14.09.2019, verso le ore 12:00 circa, mentre era alla guida dell'autovettura Jeep Grand Cherokee, tg. BF330CG, di proprietà della società Idrosistemimpianti srl, percorreva la Via C. Battisti in
Siderno con direzione di marcia CZ-RC, allorquando mentre si accingeva ad impegnare l'incrocio con Via Spalato, veniva investito dall'autovettura Fiat Croma tg DN568MG, di proprietà di e nell'occasione condotta da CP
. Secondo la prospettazione dell'attore la non osservava Controparte_5 Pt_2 il segnale di stop posto a suo carico. Ha dedotto, inoltre, che sul posto dell'incidente interveniva una pattuglia della polizia municipale di Siderno che effettuava i rilievi del caso;
che, a causa dell'urto e delle lesioni riportate veniva trasportato dal 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri e successivamente ricoverato nell'U.O. di Neurologia e dimesso in data 18.09.2019 come da certificazione medica in atti. Ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e per i motivi di cui in narrativa: 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 2043 c.c, che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 14.09.2019 per cui è causa sia da ascrivere interamente ai Sig.ri e nella qualità di CP Controparte_5 proprietario e conducente dell'autovettura mod. Fiat Croma targata DN568MG;
2) condannare, pertanto, in solido i convenuti al risarcimento dei danni tutti occorsi alla persona del Sig. , conseguenti alle Parte_1 lesioni subite nell'importo complessivo che verrà determinato ex art 14 T.U. Spese di Giustizia, o negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
3) condannare, altresì, la convenuta compagnia al pagamento delle spese e competenze legali afferenti al presente procedimento, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
2 I.
2- Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l'
[...]
(già ), in persona del legale Controparte_1 CP_6 rappresentante, la quale ha impugnato e contestato l'avversa pretesa assumendone l'infondatezza in fatto e diritto per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione depositata l'11.05.2021 alla quale si fa rinvio. In particolare, ha dedotto un concorso di responsabilità ex art 2054 II comma c.p.c. nella causazione dell'incidente tra le parti, in considerazione della tipologia di lesioni riportate ha eccepito un aggravamento delle lesioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e la non riconducibilità delle patologie depressive, evidenziando, in ogni caso, l'esosità della pretesa. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia L'On.le Tribunale di Locri
Rejectis adversis;
Nel merito -Rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto, illegittime in diritto e sfornite di valida prova processuale, così come esposto nel presente atto;
-In via subordinata e senza recesso dalle superiori richieste, accoglierle solo nella parte che dovesse essere fondata e provata, ritenendo la responsabilità del sig. , ex art 2054 cc, con Pt_1 riferimento alla condotta di guida adottata, nonché una sua responsabilità in relazione alle lesioni subite per la violazione dell'art. 172 n. 10 CDS. -
Condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite.”
I.
3- Nessuno si è costituito in giudizio nell'interesse dei convenuti, CP
e , regolarmente citati, di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_5
I.
4- Svoltasi la prima udienza e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c. la causa è stata istruita, mediante produzione documentale, escussione testimoniale e CTU medico-legale. All'udienza del 24.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Preme evidenziare che con la comparsa conclusionale depositata in data 20.12.2024 la difesa , all'esito della istruttoria, ha Pt_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e per i motivi di cui in narrativa: 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art 2043 c.c, che la responsabilità del sinistro avvenuto in data 14.09.2019 per cui è causa sia da ascrivere interamente e/o nella misura comunque maggioritaria ai Sig.ri e nella qualità di CP Controparte_5 proprietario e conducente dell'autovettura mod. Fiat Croma targata DN568MG assicurata presso la con polizza n. CON0400003173460; 2) CP_7 condannare, pertanto, in solido i convenuti al risarcimento dei danni tutti occorsi alla persona del Sig. , conseguenti alle Parte_1
3 lesioni subite nell'importo complessivo di euro 81.224,25 e/o per come risultante dalla fase istruttoria oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
3) condannare, altresì, la convenuta compagnia al pagamento delle spese e competenze legali afferenti al presente procedimento, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde nonché condannare la stessa in via definitiva al pagamento delle spese di CTU.”
II.- Prima di entrare nel merito, occorre premettere che, in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
sicché l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre
2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre
2000, n. 15847). In altri termini, solo «l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno» (Cassazione sez. VI - 3, n. 13672 del
21/05/2019, n. 654218 – 01; Sez. III, n. 9353 del 04/04/2019, m. 653574 - 01).
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (v., Cass., 16 settembre
2013, n. 21130: l'art. 2054 c.c., comma 2, prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Nel caso di scontro tra due veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni, consistendo la prova
4 contraria nella dimostrazione in concreto dell'assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell'altro).
Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054
c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175 c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5 maggio 2000, n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Dal punto di vista delle regole operazionali ciò significa che il giudice, in caso di sinistro, sarà chiamato in primo luogo a valutare se esso sia stato causato dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti - ed in tal caso l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., nonché dall'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi del comma 1 dell'art. 2054 c.c., come peraltro affermato anche da
Cass. civ., 11 aprile 1988, n. 2834 - e solo quando tale attività abbia dato esito negativo dovrà pervenire a valutare se anche l'altro conducente - solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto - si sia o meno esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel generale principio di solidarietà sociale sopra richiamato.
D'altronde, come chiarito di recente dalla Suprema Corte “il giudice può rilevare d'ufficio la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, ma a condizione che gli siano stati prospettati ritualmente da chi agisce gli elementi di fatto da cui possa desumersi il concorso di responsabilità e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda (Cass. 06/10/2021, n. 27169); (…) solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell'incidente sia dimostrato (fatto noto) può presumersi, in assenza di un'attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti. La voluntas legis è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento” (Cass. n. 28662/2022). In altri termini la presunzione opera sia nei casi in cui sia accertata la condotta che ha causato il sinistro ed incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, sia nei casi in cui
5 risulti impossibile accertare la condotta che ha causato il danno (Cassazione civile sez. III, 26/07/2022, n.23300).
II.
1- Ciò posto, si procede ad esaminare le risultanze dell'istruttoria svolta e acquisite agli atti - segnatamente dal verbale di intervento della Polizia
Municipale di Siderno contenente le spontanee dichiarazioni rese dal conducente e del teste oculare al sinistro Incidentalmente si Pt_1 Testimone_1 rileva che notoriamente il verbale non è assistito integralmente da una valenza probatoria privilegiata (ossia anche in ordine alle modalità di accadimento del sinistro), dovendo seguirsi l'orientamento consolidato secondo cui fa fede fino a querela di falso, delle sole dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. (da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 01/04/2019 n. 9037); tuttavia, il verbale nel suo complesso è pur sempre un documento proveniente da soggetti terzi imparziali rispetto alle contrapposte parti private, il cui valore probatorio è liberamente apprezzabile dal Giudice unitamente agli altri elementi di prova disponibili.
Ciò posto, risulta acclarato che il a bordo dell'autovettura Jeep Gran Pt_1
Cherokee transitava sulla via C. Battisti con direzione di marcia CZ-RC allorquando, giunto in prossimità dell'incrocio con Via Spalato, veniva attinto dal veicolo Fiat Croma che, procedendo nel senso di marcia mare-monti sulla Via
Spalato non si arrestava allo stop. Gli agenti davano atto di allegare copia del modello CAI compilato e sottoscritto dai conducenti. A tal fine è utile riportare per l'appunto le dichiarazioni rese dalla parte attrice e dal teste oculare. Invero, si legge dal verbale di accertamento in atti del 18.09.2024, che il ha Pt_1 dichiarato “Alle ore 12:15 circa del 4 settembre c.a. percorrevo la Via C.
Battisti, strada a doppio senso di circolazione, con direzione di marcia CZ-RC con moderata velocità, quando giunto all'incrocio con la Via Spalato, un'autovettura proveniente dalla Via Spalato con direzione di marcia mare- monti non rispettando il segnale di stop posto all'incrocio mi investiva, senza che io riuscissi ad evitarla. Preciso che la conducente subito dopo l'urto spostava la sua autovettura dal punto di impatto riportandola indietro prima dell'incrocio da lei appena attraversato. Aggiungo che sul posto vi era un testimone che ha visto l'accaduto e si è offerto di rendere testimonianza dell'accaduto. Dall'urto ho subito sentito capogiri e dolori diffusi e contattavo il 118 che prontamente
6 giungeva sul posto insieme alla polizia Locale che effettuava i rilievi del caso”. Il teste oculare ha dichiarato “stavo percorrendo la Via C. Testimone_1
Battisti in sella alla mia bicicletta con direzione di marcia RC-CZ, quando giunto all'incrocio con la Via Spalato ho assistito al sinistro;
ho visto che l'autovettura proveniente dalla Via Spalato con direzione di marcia mare-monti non si fermava allo Stop e investiva l'autovettura proveniente dalla corsia opposta a quella da me percorsa che procedeva a velocità moderata. Subito dopo l'impatto mi sono avvicinato a prestare soccorso e notavo che la signora alla guida del veicolo proveniente dalla via Spalato spostava l'auto dal luogo dell'urto. Ho aiutato il conducente del veicolo proveniente dalla via Cesar
Battisti in quanto non stava bene, mentre la signora apparentemente stava meglio visto che era uscita dall'auto.”
In sede di escussione teste all'udienza del 2.11.2022 il teste Testimone_1 riferiva Sui capi 1) e 2) della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice: “Si confermo, nel girono del sinistro verso ora di pranzo stavo percorrendo in sella alla mia bici il tratto stradale di via Cesare Battisti, in direzione di marcia Reggio Calabria – Catanzaro, quando all'improvviso una
Fiat Croma, proveniente da via Spalato, in direzione mare - monti, non fermandosi allo Stop ha urtato con la parte frontale dell'autovettura l'attore, sul lato anteriore sinistro della Jeep sul quale era a bordo, e che percorreva il medesimo tratto stradale in direzione Catanzaro - Reggio a velocità moderata.
La proveniva verso la mia direzione. Preciso che la Fiat Croma viaggiava CP_8 ad una velocità più sostenuta mentre la Jeep viaggiava regolarmente. Ricordo che al momento dell'impatto il tratto stradale oggetto del sinistro non era trafficato. Dopo lo scontro mi sono avvicinato alle due autovetture ed ho notato che la Fiat Croma veniva spostata dalla signora conducente dell'auto più indietro rispetto al luogo dell'impatto. Dopo aver riposizionato l'auto le due signore all'interno dell'abitacolo sono scese. Io, invece, mi sono diretto verso la
Jeep, che dopo lo scontro restava ferma sul luogo dell'accaduto, per sincerarmi delle condizioni del conducente, il quale indossava la cintura di sicurezza e lamentava dolori al lato sinistro del capo. Dopo che è sopraggiunta l'ambulanza sono andato via.”; sul capo 4) della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di Contr parte convenuta “Preciso che la Fiat Croma, proveniente da via Spalato in direzione mare verso monte, non fermandosi allo stop, ha urtato la Jeep che viaggiava in direzione Catanzaro Reggio su via Cesare Battisti nella parte anteriore sinistra”.
Mentre il teste , Interrogato sui capitoli di prova ammessi, ha Testimone_2 risposto sui medesimi capitoli “Si conosco i fatti di causa in quanto il giorno
7 dell'accaduto stavo uscendo da un negozio di calzature che si trova in prossimità dell'incrocio, in via Spalato a Siderno, mi trovavo sul marciapiede ed ho visto una Fiat Croma proveniente da Via Spalato, in direzione mare verso monti, la quale non rispettava il segnale di stop posto all'incrocio, superava quindi CP_1 l'incrocio ed impattava contro la che nel frattempo proveniva da
Catanzaro, in direzione Reggio Calabria e percorreva il proprio tratto stradale.
Ricorso che la andava ad una velocità normale ma ciononostante non si è CP_11 CP_1 proprio fermata all'incrocio all'altezza dello Stop, pertanto, ha colpito la la quale a propria volta percorreva il proprio tratto stradale ad andatura normale. Ricordo che al momento del sinistro non c'era traffico veicolare. Preciso che l'urto è avvenuto tra la parte frontale della contro la parte anteriore CP_11 laterale sinistra della Jepp. Ricordo ancora che dopo la collisione la conducente della ha indietreggiato la propria auto rispetto al punto di impatto ed è CP_11 CP_1 scesa dall'auto, mentre il conducente della è restato in auto. Ricordo che si sono avvicinate alla sua autovettura anche altre persone per prestargli soccorso.
Ho notato che il conducente era dolorante, seduto al posto di guida e con la cintura di sicurezza inserita. Poi è sopraggiunta l'ambulanza ed ho aiutato personalmente gli operatori del 118 a far salire la barella con il signor Pt_1 adagiato sopra all'interno dell'ambulanza. Poi sono andato via”
Orbene, nella specie, ritiene il Tribunale che la condotta di guida del conducente della Fiat Croma abbia avuto efficacia causale prevalente, ma non assorbente nella produzione del sinistro: infatti, anche il conducente favorito dal diritto di precedenza non è esentato dall'obbligo di usare la normale diligenza per evitare le altrui condotte scorrette che rientrino nello spettro della normale prevedibilità.
Tale diligenza non può essere richiesta nel massimo grado, giacché la consapevolezza di godere del diritto di precedenza genera una situazione di legittimo affidamento, ma deve comunque tradursi nella normale prudenza.
Ebbene, dalla dinamica del sinistro - per come ricostruita dagli agenti - è emerso che la non si arrestava allo stop posto all'incrocio, nulla riferiscono CP_5 invece sulla velocità tenuta da entrambi i conducenti e non hanno elevato alcuna sanzione. Peraltro, gli esiti della istruttoria svolta nel presente procedimento avvalorano il concorso di colpa dei conducenti coinvolti nel sinistro per cui è causa, atteso che da nessuna parte è stata offerta la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno per es. assenza di tracce di frenata sul manto stradale da parte di entrambi i conducenti, i testi escussi non sono stati precisi e concordanti sulla velocità tenuta dalla convenuta . CP_5
Ciascuno dei conducenti coinvolti, dunque, ha fornito nel sinistro un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso e, pertanto, tenuto conto della natura
8 delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa e della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta alla convenuta nella misura del 80% e Pt_2 all'attore nella misura del 20%.
II.2. - Venendo ora alla valutazione del quantum debeatur, ed in particolare alla richiesta di risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, giova rammentare i principi che devono orientare la valutazione e la liquidazione di tale danno, a seguito del recente intervento delle SSUU della Corte di Cassazione. La Suprema
Corte, nell'intento di razionalizzare la materia del risarcimento del danno alla persona ha affermato che la categoria del danno non patrimoniale è unitaria e come tale non suscettibile di suddivisioni in categorie di danno (biologico, morale, da lesione del rapporto parentale) le quali rappresentano, in buona sostanza, sintesi descrittive di un'unica posta di danno. Ne consegue, dunque, la necessità di evitare duplicazioni nella liquidazione del risarcimento del danno alla persona, nel pieno rispetto tuttavia del principio dell'integralità del risarcimento.
Tanto premesso, occorre dare atto che nel presente giudizio è stata espletata ctu- medico legale a firma del dott. coadiuvato dalla dott.ssa le cui Persona_1 Per_2 conclusioni l'odierno Giudicante condivide in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti. In particolare, il dott. alla luce alla luce dell'accurata e approfondita Persona_1 valutazione psicodiagnostica, ha concluso che a seguito del sinistro è possibile riconoscere i seguenti postumi permanenti: “Esiti di trauma contusivo spalla sinistra e ginocchio sin. Con sfumata limitazione funzionale. Lieve ipoacusia sinistra neurosensoriale. Modesta malocclusione. Microabrasione smalto dente incisivo centrale inferiore. Disturbo dell'adattamento”. Va precisato che alla menomazione psichica accertata dalla dott.ssa (Disturbo dell'adattamento), Per_2 il ctu ha attribuito un valore percentuale fino a 5%, evidenziando che la dinamica di tale evento lesivo non è stata contraddistinta da contenuti psico-traumatici oggettivamente elevati che abbiano determinato il verificarsi di “situazioni concretamente idonee a far temere come imminente la morte o procurare la consapevolezza di aver riportato gravi lesioni o altre minacce all'integrità fisica” non essendovi prova che i maggiori disturbi lamentati e qualificati in termini di 'disturbo post traumatico da stress moderato.-grave cronicizzato' siano riconducibili al sinistro.
9 Il consulente medico d'ufficio ha stimato il danno biologico patito dall'attore nella misura del 15%, con i.t.a. di 5 giorni, i.t.p. al 100%, di 45 giorni, i.t.p. al
75% per 30 giorni, al 50% per 16 giorni al 25%.
Relativamente alla liquidazione dei danni così individuati, l'intestato Tribunale rinvia alla Tabella del Tribunale di Milano 2024; deve, pertanto, riconoscersi all'attore, in considerazione dell'età al momento in cui si è verificato il sinistro (31 anni) e della percentuale di postumi riconosciuta (15%) una somma pari a € 53.640,00 (ossia euro 40.947,00 con l'incremento previsto dalle tabelle a titolo di risarcimento del danno cd. dinamico).
Va poi riconosciuta la somma di € 575,00 a titolo di invalidità temporanea totale per giorni 5, € 3.881,25 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 45, € 1.725,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50 (per giorni 30) ed €
460,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 16 per un totale di € 6.641,25.
Solo per completezza si evidenzia che - sebbene sia possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patito anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e 30% per le macro) – nel caso di specie non vi sono i presupposti per il riconoscimento di una ulteriore somma quale personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, in assenza di una formale richiesta e in ogni caso tenuto conto della entità delle lesioni riportate e della assenza di allegazioni sul punto.
Il danno non patrimoniale ammonta, quindi, in totale, ad € 60.281,25 (euro 53.640,00 + euro 6.641,25).
Rispetto al danno patrimoniale il CTU ha ritenuto congrue le spese documentate nella misura di euro 2.504,00.
Ciò posto, dovendo operare sulla predetta somma una riduzione del 20% in considerazione del concorso di colpa, si stima congruo riconoscere all'attrice la complessiva somma di euro 48.225,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 2.003,20.
II.
3- Dal detto importo così come calcolato va detratto quanto corrisposto dalla
Compagnia emesso in data 25.05.2021 e trattenuto in acconto ossia euro
37.058,00 al netto delle spese legali.
All'uopo si evidenzia che la Suprema Corte ha chiarito che "qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto
10 al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr. Cassazione civile, sez. I. 01/12/2016, n. 24539; Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, n. 25099).
Rivalutando l'importo di euro 37.058,00 alla data odierna pari ad euro 43.246,69, pertanto, a titolo di danno non patrimoniale, residua la complessiva somma di euro 4.978,31 (ossia euro 48.225,00 – euro 43.728,44 = euro 4.978,31).
II.
4- Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
In favore dell'attore non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto gli stessi non hanno allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata
(cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n.3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).
II.
5- Alle somme innanzi indicate da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale, andranno aggiunte le spese mediche sostenute e quantificate sulla base della documentazione in atti in € 2.504,00 e, dunque, per effetto del concorso di colpa il risarcimento è ridotto ad euro 2.003,2, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
III.- In relazione all'esito del giudizio le spese sono compensate nella misura di
1/3 mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/2022 sulla base dei medi tariffari tenuto conto
- ai fini del valore della causa - del decisum con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Le spese di CTU – come liquidate con separato decreto emesso in pari data - sono poste in via definitiva a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
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PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 89/2021 r.g. pendente tra Parte_1
e in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, già nonché Controparte_12 [...]
e ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, CP Controparte_5 così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, riconosciuto il concorso di colpa nella misura del 80% a carico di , condanna Controparte_5 le parti convenute in solido al pagamento in favore del della somma di Pt_1 euro 4.978,31 a titolo di danni non patrimoniali ed euro 2.003,2 a titolo di spese mediche, oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2. condanna le medesime parti convenute in solido tra loro a rifondere le spese di lite all'attore nella misura di 2/3, liquidate in complessivi euro 3.402,67 (di cui euro 3.384,67 per compensi professionali ed euro 18,00 per esborsi), oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. compensa le spese di lite tra le parti per la restante misura di 1/3;
4. pone in via definitiva gli oneri della c.t.u. – come liquidati con separato decreto emesso in pari data - a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Locri, 10.3.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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