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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8836 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.27689/2022 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 10/6/6/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.27689/2022 R.G.
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Napoli al Corso Secondigliano 74, rapp.to e difeso, in virtù di mandato a margine ELatto introduttivo del giudizio, dall' Avv. Giovanni Salierno (c.f. ), con il quale C.F._2
elett.te domicilia in Napoli al corso Amedeo di Savoia 186
Attore
e
, società con sede in Trento alla Piazza Delle Donne Lavoratrici,2 c.a.p. 38123 CP_1
PIVA , in persona del procuratore speciale Dott. rapp.ta e difesa, in P.IVA_1 CP_2
virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione notificato dall'Avv. Francesco
Napolitano, del foro di Napoli, C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Napoli, al Viale Augusto 162; Convenuta
Nonché
(c.f. ) residente in (81034) Mondragone al Controparte_3 C.F._4
Villaggio Europa (come da certificato di residenza) e (c.f. Controparte_4 ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pisacane n°1 Convenuti contumaci
Oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, ha adito il giudice deducendo quanto segue: In data Parte_1
12/09/2018 alle ore 12.30 circa, l'attore si trovava in Napoli e precisamente al Corso
Secondigliano all'altezza del civico n 74, dove rimaneva vittima di un incidente stradale;
2) Nelle
predette circostanze di tempo e di luogo infatti, mentre si trovava su una scala appoggiata al portone di ingresso del civico 74 - dove stava eseguendo un sopralluogo- l'attore veniva investito dal Furgone Peugeot tg. DA975PR di proprietà del sig. e Controparte_3 CP_4
ed assicurato per la Rca con;
3) Precisamente la scala veniva impattata
[...] Controparte_5
dal furgone che eseguiva una manovra di retromarcia e spostandola causava la caduta del Sig.
; 4) L'evento si verificava per esclusiva colpa e responsabilità del conducente del Parte_1
Furgone Peugeot tg. DA975PR il quale, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, non si avvedeva della presenza della scala nonostante il richiamo di alcuni passanti e la impattava;
5) Il
furgone impattava con la sua parte posteriore la parte bassa della scala causando lo spostamento di questa ultima e la caduta ELattore;
6) A causa ELimpatto con il suolo il Parte_1
riportava lesioni personali tanto da rendersi necessario l'immediato trasporto presso il Presidio
Ospedaliero “Dei Colli” di Napoli, dove da un primo accertamento veniva diagnosticata una: “frattura calcagno bilaterale;
tutto ciò premesso chiede in questa sede la condanna dei convenuti,
in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito e a causa del sinistro ed in contumacia dei
, si è costituita la contestando le domande quindi interrogata la parte ed CP_3 CP_1
escussi i testi e è stata espletata C.T.U. medica del Testimone_1 Testimone_2
20/5/2025 a firma del dott . Persona_1
Premesso che la proponibilità della domanda è comprovata dalla PEC del 27/6/ 2019 in atti, che la domanda va dichiarata ammissibile atteso che l'istante ha compiutamente indicato la causa petendi ed il petitum formale e sostanziale , che trattasi non di una riassunzione di un precedente giudizio bensì di un nuovo processo essendo stato dichiarato estino il pregresso giudizio;
premesso ancora che la titolarità passiva non è contestata e comprovata dal certificato cronologico PRA del furgone Peugeot tg. DA975PR ( e non mera ispezione;
cfr in tema sent.
Cass n. 4755/2016) , nel merito le istanze risarcitorie sono prive di fondamento e vanno rigettate .
Infatti occorre partire dalla fattispecie regolamentata dall'art 2054 cc che al primo comma e terzo sancisce: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”…………… “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece,
l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.” e pone a carico del conducente una presunzione di responsabilità che può essere vinta solo con la prova che la sua condotta era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, e che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, fermo restando a carico del danneggiato la prova del fatto storico, ex art 2697 primo comma cc, non è
sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del danneggiato, ma è necessario che si dia prova, non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
Ciò chiarito, nella fattispecie sub iudice, se si esaminano le dichiarazioni della parte e dei testi nonché i documenti sanitari in atti , i rilievi fotografici e le risultanze della C.T.U. (“ Sono
amministratore di condominio dal 2019 e nel 2018 collaboravo con il gestore di un'autorimessa riservata ai soli condomini di corso Secondigliano 75.All'epoca vivevo nel condomino e settembre
2018 dovevo realizzare un impianto di videosorveglianza nell'autorimessa . L'impianto era stato realizzato da un amico e dovevo fargli trovare i cavi passati e mi trovavo di mattina sulla scala a pioli di alluminio poggiata vicino al portone che si vede dalle foto attoree che mi sono esibite in via telematica . La scala occupava un poco il vCO perché dovevo far passare il cavo sul portone e un'auto in retromarcia è uscita dal portone e ha colpito la scala che è caduta L'auto non era di un condomino e non so perché stesse lì dentro Non so da quanto tempo l'auto fosse dentro ed era un auto tipo doblò un Peugeot . Dal certificato di PS emerge che sono caduto ad un muro di 4
metri anche se ai sanitari ho detto che sono caduto dalla scala appoggiata al muro senza parlare
ELauto. DE non sentivo più le gambe Ero lucido e il signore che guidava il veicolo si è
fermato e mi ha lasciato il numero . Un altro signore che era lì parcheggiato, mi ha portato in ospedale, al San Giovanni Bosco e dopo al CTO perché nel primo ospedale mancava il PS
ortopedico Al momento del fatto vicino a me vi era che mi aiutava e mi passava Testimone_2
le ET non ha visto l'auto né poteva perchè era dietro di me sotto la scala Ha assistito al sinistro anche la moglie del titolare del bar Picone lì di fronte , la signora . Testimone_1
Sono stato operato ma non cammino più bene come prima e non posso più correre come facevo ogni mattina e devo cambiare spesso le scarpe. Confermo che sono caduto a causa del veicolo che ha urtato la scala che si vedeva dal cortile perché occupava una parte del vano del portone”
), “Sono stata titolare di un bar sito in Napoli corso Secondigliano 76 e abito, in Parte_1
quanto condomina, nel palazzo al civico 74 dove viveva, quale inquilino che Parte_1
nel 2018 lavorava in una fabbrica di pelle Nella tarda mattinata di un giorno ELanno 2018, non ricordo il mese ero nel mio bar e stavo servendo dei clienti e vidi di fronte, su una scala Pt_1
molto alta perché stava aiutando i tecnici che erano stati chiamati per riparare il sistema di videocamere di sorveglianza del condominio del civico 74 In particolare era sulla scala, Pt_1
in alto e doveva passare dei fili elettrici sopra l'CO del palazzo . Guardando la foto telematica dei luoghi prodotta dall'attore riconosco il mio bar Picone che è adiacente e non di fronte all'CO
del palazzo dove abito e al momento del fatto ero fuori al mio bar per servire i clienti che chiedevano i cornetti nella vetrinetta che si vede nella foto. Ad un certo punto, mentre la scala su cui era si trovava sul lato destro ELCO occupando in minima parte lo spazio interno Pt_1
ELCO , ho visto un furgone bianco che usciva piano, non in retromarcia, dall'androne del palazzo civico 74 e così facendo ho visto la scala cadere e anche e il furgone fermarsi Pt_1
ma non ho visto se il furgone bianco ha urtato la scala . A bordo del furgone vi era un signore di mezza età che si è fermato Preciso che dopo l'CO vi è un cortile interno dove si può solo scaricare e caricare senza diritto di parcheggio per nessuno di noi Non so se uscendo dal cortile si vedeva il pezzettino di scala. era semi svenuto e lamentava dolori ai piedi Hanno Pt_1
chiamato il 118 ed è arrivata l'ambulanza ma non so in che ospedale lo hanno portato Vi era anche il sig , che abita vicino a noi, che stava aiutando e gli stava passando delle Tes_2 Pt_1
ET . non sta più bene perché non riesce a camminare bene ma non so che lavoro Pt_1
faccia ora. Non so ora dove vive Nel 2018 non vi era un'autorimessa nel cortile del Pt_1
palazzo dove vivo. In realtà non so se l'ambulanza è effettivamente venuta e non so come
è andato in ospedale” (teste ) “Conosco perché Pt_1 Tes_1 Parte_1
abitiamo vicino e lui abita nel palazzo vicino al mio ma a domanda del giudice risponde NON so dove vive . A settembre di non ricordo quale anno stavo aiutando a sistemare Pt_1 Pt_1
dei fili delle videocamere del palazzo sito in corso Secondigliano tra il bar Picone e un negozio di ferramenta. In particolare mi aveva chiesto di passargli delle ET mentre lui si trovava su una scala molto alta, circa 3 o 4 metri Guardando la foto telematica attorea dei luoghi posso dire che la scala era vicino allo spigolo destro ELCO e era in alto sulla scala. Ad un certo Pt_1
punto, mentre gli passavo le ET, ho visto un furgone bianco che a marcia indietro usciva dall'androne del palazzo e urtava la scala togliendola sotto i piedi di che è rimasto Pt_1
come aggrappato al muro ed è caduto Il furgone ha urtato la scala con il lato destro posteriore
Non so se , come posizionata la scala, si vedesse dal cortile interno. Non erano stati messi avvisi sulla presenza della scala davanti al palazzo . A volte entrano le auto nel cortile del palazzo per una breve sosta Ho visto tardi il furgone quando già era uscito e sta urtando la scala . Ho cercato di aiutare e sembrava semisvenuto. Non so se è stata chiamata l'ambulanza ma abbiamo Pt_1
caricato su un'auto di passaggio che l'ha portato all'ospedale. A bordo del furgone vi Pt_1
era un uomo che è sceso per vedere cosa era successo. Ancora ora incontro ma Pt_1
cammina male e ha forti postumi del sinistro. Preciso che un pezzo di scala occupava il vCO di uscita dall'androne La scala era dritta a pioli di quelle che si appoggiano al muro” ( teste
), “Dalla documentazione agli atti e dalla raccolta anamnestica il CTU rileva che il Sig. Tes_2
in data12/09/2018, era intento a lavori di sistemazione di un impianto di Parte_1
videosorveglianza davanti all'ingresso del civico n.74 in corso Secondigliano a Napoli. Egli,
ammonito dal CTU in merito a dichiarazioni false e mendaci, ha riferito che trovavasi su uno scaletto poggiato vicino al muro.; la posa ELimpianto era ad un'altezza di oltre 4 metri. Detto
scaletto sporgeva con uno degli assi portanti nella luce del passaggio carrabile del suddetto numero civico, allorquando un automezzo in uscita, in manovra di retromarcia, urtava lo scaletto,
determinando la caduta al suolo del periziando, che, inutilmente, cercava appiglio vicino al muro,
per poi cadere, a candela, al suolo, impattando con entrambi i piedi. Come dinamica
ELincidente vi è, quindi, piena correlazione tra la caduta dall'alto e le fratture di entrambi i calcagni. Il problema sorge nella lettura del documento di primo accesso, nel quale si riporta della caduta da una scala, ma nessun riferimento alla causa primaria, e, cioè, all'urto ELauto
contro lo scaletto, che determinava l'abbattimento al suolo. Il CTU fa presente all'adito magistrato che ritiene giustificate le osservazioni in merito proposte verbalizzate dal CTP per la parte convenuta………… in conclusione non essendo stato trascritta la certa dinamica
ELevento lesivo al verbale di accettazione il CTU, pur ammettendo la compatibilità tra le lesioni iniziali e le menomazioni rilevate clinicamente durante le operazioni peritali, non può
concedere con certezza il nesso causale.”(CTU pag 7 ed 8), emerge che: la dichiarazione resa dal al momento ELaccettazione presso il PS e relativa d una caduta da un muro, Parte_1
dall'altezza di mt 4, è troppo specifica e divergente da una caduta dalla scala per potersi considerare frutto di confusione ed agitazione a causa del sinistro;
un teste assume che il fu portato in ospedale da un'auto di passaggio ( teste ) mentre l'altro assume di Parte_1 Tes_2
aver visto arrivare l'ambulanza per poi cambiare la sua versione affermando: In realtà non so se l'ambulanza è effettivamente venuta e non so come è andato in ospedale ( teste Pt_1
); la teste nega l'esistenza di un'autorimessa, nel 2018, all'interno del Tes_1 Tes_1
palazzo ove si è verificato il fatto e ove lei abita mentre il e l'altro teste ne assumono Parte_1
l'esistenza; il teste , con riferimento al luogo di domicilio ELattore dichiara: “ Conosco Tes_2
perché abitiamo vicino e lui abita nel palazzo vicino al mio ma a domanda Parte_1
del giudice risponde NON so dove vive in tal modo indebolendo la sua attendibilità Pt_1
intrinseca ed estrinseca;
la teste assume “Ad un certo punto, mentre la scala su cui era Tes_1
si trovava sul lato destro ELCO occupando in minima parte lo spazio interno Pt_1
ELCO , ho visto un furgone bianco che usciva piano, non in retromarcia, dall'androne del palazzo civico 74 e così facendo ho visto la scala cadere e anche e il furgone fermarsi Pt_1
ma non ho visto se il furgone bianco ha urtato la scala” . per poi nel prosieguo dichiarare: “Non
so se uscendo dal cortile si vedeva il pezzettino di scala” mentre da parte sua il teste Tes_2
precisa: Ad un certo punto, mentre gli passavo le ET, ho visto un furgone bianco che a marcia indietro usciva dall'androne del palazzo e urtava la scala togliendola sotto i piedi di che è rimasto come aggrappato al muro ed è caduto Il furgone ha urtato la scala con il Pt_1 lato destro posteriore Non so se , come posizionata la scala, si vedesse dal cortile interno. Non
erano stati messi avvisi sulla presenza della scala davanti al palazzo” per poi dichiarare Preciso
che un pezzo di scala occupava il vCO di uscita dall'androne La scala era dritta a pioli di quelle che si appoggiano al muro”.
Se si valuta la totale discordanza delle dichiarazioni dei testi, con sé stessi e tra loro, su punti fondamenti della dinamica, stato dei luoghi, posizione del furgone al momento ELuscita dal palazzo, posizione della scala, modalità di soccorso del;
se si considera che lo stesso Parte_1
C.T.U. ha espresso perplessità in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra le lesioni subite e le dinamica del sinistro come allegata in citazione;
se infine si rileva che la scala era dritta e a pioli e stante la conformazione ELandrone, ad CO, per poter poggiare vicino al muro con la parte superiore non poteva in alcun modo occupare lo spazio di entrata ed uscita se non per pochissimi centimetri ( perché in caso negativo appare poco credibile anzi del tutto incredibile l'urto del furgone con la scala), ne deriva che non appare attendibile la presenza dei testi sui luoghi né la loro credibilità ed inoltre, se anche risultasse comprovata la dinamica, comunque emergerebbe una condotta del tutto anormale ed imprevedibile del per aver Parte_1
posizionato una scala senza alcuna segnalazione o avvertimento ed in modo che fosse quasi invisibile ad un veicolo proveniente, a bassissima velocità, dal cortile interno del palazzo .
Poiché i testi non risultano, a parere di questo giudice, né concordanti né credibili, poiché la dinamica come allegata non risulta provata , poiché comunque sussistono elementi probatori gravi e precisi idonei a superare la presunzione di responsabilità sancita dalla legge, per tali motivi le domande risarcitorie vanno rigettate e a tale rigetto segue la condanna di al Parte_1
pagamento delle spese di C.T.U. come liquidate in decreto e di lite in favore della , CP_1
liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad € 52.000,00 valore medio ridotto per la non difficoltà delle questioni.
Ai sensi ELart 96 cpc terzo comma , va condannato al versamento, in Parte_1
favore della , della somma , equitativamente determinata, indicata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta in toto le domande attoree .
Condanna al pagamento delle spese di C.T.U. come liquidate in decreto e al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore della che si liquidano in €5.000,00 per CP_1
compenso oltre iva e cpa come per legge, se documentate e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso.
Ai sensi ELart 96 cpc terzo comma condanna al versamento, in favore della Parte_1
, della somma di € 2.000,00. CP_1
Napoli 7/10/2025 Il G.U.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 10/6/6/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.27689/2022 R.G.
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Napoli al Corso Secondigliano 74, rapp.to e difeso, in virtù di mandato a margine ELatto introduttivo del giudizio, dall' Avv. Giovanni Salierno (c.f. ), con il quale C.F._2
elett.te domicilia in Napoli al corso Amedeo di Savoia 186
Attore
e
, società con sede in Trento alla Piazza Delle Donne Lavoratrici,2 c.a.p. 38123 CP_1
PIVA , in persona del procuratore speciale Dott. rapp.ta e difesa, in P.IVA_1 CP_2
virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione notificato dall'Avv. Francesco
Napolitano, del foro di Napoli, C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Napoli, al Viale Augusto 162; Convenuta
Nonché
(c.f. ) residente in (81034) Mondragone al Controparte_3 C.F._4
Villaggio Europa (come da certificato di residenza) e (c.f. Controparte_4 ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pisacane n°1 Convenuti contumaci
Oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, ha adito il giudice deducendo quanto segue: In data Parte_1
12/09/2018 alle ore 12.30 circa, l'attore si trovava in Napoli e precisamente al Corso
Secondigliano all'altezza del civico n 74, dove rimaneva vittima di un incidente stradale;
2) Nelle
predette circostanze di tempo e di luogo infatti, mentre si trovava su una scala appoggiata al portone di ingresso del civico 74 - dove stava eseguendo un sopralluogo- l'attore veniva investito dal Furgone Peugeot tg. DA975PR di proprietà del sig. e Controparte_3 CP_4
ed assicurato per la Rca con;
3) Precisamente la scala veniva impattata
[...] Controparte_5
dal furgone che eseguiva una manovra di retromarcia e spostandola causava la caduta del Sig.
; 4) L'evento si verificava per esclusiva colpa e responsabilità del conducente del Parte_1
Furgone Peugeot tg. DA975PR il quale, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, non si avvedeva della presenza della scala nonostante il richiamo di alcuni passanti e la impattava;
5) Il
furgone impattava con la sua parte posteriore la parte bassa della scala causando lo spostamento di questa ultima e la caduta ELattore;
6) A causa ELimpatto con il suolo il Parte_1
riportava lesioni personali tanto da rendersi necessario l'immediato trasporto presso il Presidio
Ospedaliero “Dei Colli” di Napoli, dove da un primo accertamento veniva diagnosticata una: “frattura calcagno bilaterale;
tutto ciò premesso chiede in questa sede la condanna dei convenuti,
in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito e a causa del sinistro ed in contumacia dei
, si è costituita la contestando le domande quindi interrogata la parte ed CP_3 CP_1
escussi i testi e è stata espletata C.T.U. medica del Testimone_1 Testimone_2
20/5/2025 a firma del dott . Persona_1
Premesso che la proponibilità della domanda è comprovata dalla PEC del 27/6/ 2019 in atti, che la domanda va dichiarata ammissibile atteso che l'istante ha compiutamente indicato la causa petendi ed il petitum formale e sostanziale , che trattasi non di una riassunzione di un precedente giudizio bensì di un nuovo processo essendo stato dichiarato estino il pregresso giudizio;
premesso ancora che la titolarità passiva non è contestata e comprovata dal certificato cronologico PRA del furgone Peugeot tg. DA975PR ( e non mera ispezione;
cfr in tema sent.
Cass n. 4755/2016) , nel merito le istanze risarcitorie sono prive di fondamento e vanno rigettate .
Infatti occorre partire dalla fattispecie regolamentata dall'art 2054 cc che al primo comma e terzo sancisce: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”…………… “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece,
l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.” e pone a carico del conducente una presunzione di responsabilità che può essere vinta solo con la prova che la sua condotta era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, e che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, fermo restando a carico del danneggiato la prova del fatto storico, ex art 2697 primo comma cc, non è
sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del danneggiato, ma è necessario che si dia prova, non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
Ciò chiarito, nella fattispecie sub iudice, se si esaminano le dichiarazioni della parte e dei testi nonché i documenti sanitari in atti , i rilievi fotografici e le risultanze della C.T.U. (“ Sono
amministratore di condominio dal 2019 e nel 2018 collaboravo con il gestore di un'autorimessa riservata ai soli condomini di corso Secondigliano 75.All'epoca vivevo nel condomino e settembre
2018 dovevo realizzare un impianto di videosorveglianza nell'autorimessa . L'impianto era stato realizzato da un amico e dovevo fargli trovare i cavi passati e mi trovavo di mattina sulla scala a pioli di alluminio poggiata vicino al portone che si vede dalle foto attoree che mi sono esibite in via telematica . La scala occupava un poco il vCO perché dovevo far passare il cavo sul portone e un'auto in retromarcia è uscita dal portone e ha colpito la scala che è caduta L'auto non era di un condomino e non so perché stesse lì dentro Non so da quanto tempo l'auto fosse dentro ed era un auto tipo doblò un Peugeot . Dal certificato di PS emerge che sono caduto ad un muro di 4
metri anche se ai sanitari ho detto che sono caduto dalla scala appoggiata al muro senza parlare
ELauto. DE non sentivo più le gambe Ero lucido e il signore che guidava il veicolo si è
fermato e mi ha lasciato il numero . Un altro signore che era lì parcheggiato, mi ha portato in ospedale, al San Giovanni Bosco e dopo al CTO perché nel primo ospedale mancava il PS
ortopedico Al momento del fatto vicino a me vi era che mi aiutava e mi passava Testimone_2
le ET non ha visto l'auto né poteva perchè era dietro di me sotto la scala Ha assistito al sinistro anche la moglie del titolare del bar Picone lì di fronte , la signora . Testimone_1
Sono stato operato ma non cammino più bene come prima e non posso più correre come facevo ogni mattina e devo cambiare spesso le scarpe. Confermo che sono caduto a causa del veicolo che ha urtato la scala che si vedeva dal cortile perché occupava una parte del vano del portone”
), “Sono stata titolare di un bar sito in Napoli corso Secondigliano 76 e abito, in Parte_1
quanto condomina, nel palazzo al civico 74 dove viveva, quale inquilino che Parte_1
nel 2018 lavorava in una fabbrica di pelle Nella tarda mattinata di un giorno ELanno 2018, non ricordo il mese ero nel mio bar e stavo servendo dei clienti e vidi di fronte, su una scala Pt_1
molto alta perché stava aiutando i tecnici che erano stati chiamati per riparare il sistema di videocamere di sorveglianza del condominio del civico 74 In particolare era sulla scala, Pt_1
in alto e doveva passare dei fili elettrici sopra l'CO del palazzo . Guardando la foto telematica dei luoghi prodotta dall'attore riconosco il mio bar Picone che è adiacente e non di fronte all'CO
del palazzo dove abito e al momento del fatto ero fuori al mio bar per servire i clienti che chiedevano i cornetti nella vetrinetta che si vede nella foto. Ad un certo punto, mentre la scala su cui era si trovava sul lato destro ELCO occupando in minima parte lo spazio interno Pt_1
ELCO , ho visto un furgone bianco che usciva piano, non in retromarcia, dall'androne del palazzo civico 74 e così facendo ho visto la scala cadere e anche e il furgone fermarsi Pt_1
ma non ho visto se il furgone bianco ha urtato la scala . A bordo del furgone vi era un signore di mezza età che si è fermato Preciso che dopo l'CO vi è un cortile interno dove si può solo scaricare e caricare senza diritto di parcheggio per nessuno di noi Non so se uscendo dal cortile si vedeva il pezzettino di scala. era semi svenuto e lamentava dolori ai piedi Hanno Pt_1
chiamato il 118 ed è arrivata l'ambulanza ma non so in che ospedale lo hanno portato Vi era anche il sig , che abita vicino a noi, che stava aiutando e gli stava passando delle Tes_2 Pt_1
ET . non sta più bene perché non riesce a camminare bene ma non so che lavoro Pt_1
faccia ora. Non so ora dove vive Nel 2018 non vi era un'autorimessa nel cortile del Pt_1
palazzo dove vivo. In realtà non so se l'ambulanza è effettivamente venuta e non so come
è andato in ospedale” (teste ) “Conosco perché Pt_1 Tes_1 Parte_1
abitiamo vicino e lui abita nel palazzo vicino al mio ma a domanda del giudice risponde NON so dove vive . A settembre di non ricordo quale anno stavo aiutando a sistemare Pt_1 Pt_1
dei fili delle videocamere del palazzo sito in corso Secondigliano tra il bar Picone e un negozio di ferramenta. In particolare mi aveva chiesto di passargli delle ET mentre lui si trovava su una scala molto alta, circa 3 o 4 metri Guardando la foto telematica attorea dei luoghi posso dire che la scala era vicino allo spigolo destro ELCO e era in alto sulla scala. Ad un certo Pt_1
punto, mentre gli passavo le ET, ho visto un furgone bianco che a marcia indietro usciva dall'androne del palazzo e urtava la scala togliendola sotto i piedi di che è rimasto Pt_1
come aggrappato al muro ed è caduto Il furgone ha urtato la scala con il lato destro posteriore
Non so se , come posizionata la scala, si vedesse dal cortile interno. Non erano stati messi avvisi sulla presenza della scala davanti al palazzo . A volte entrano le auto nel cortile del palazzo per una breve sosta Ho visto tardi il furgone quando già era uscito e sta urtando la scala . Ho cercato di aiutare e sembrava semisvenuto. Non so se è stata chiamata l'ambulanza ma abbiamo Pt_1
caricato su un'auto di passaggio che l'ha portato all'ospedale. A bordo del furgone vi Pt_1
era un uomo che è sceso per vedere cosa era successo. Ancora ora incontro ma Pt_1
cammina male e ha forti postumi del sinistro. Preciso che un pezzo di scala occupava il vCO di uscita dall'androne La scala era dritta a pioli di quelle che si appoggiano al muro” ( teste
), “Dalla documentazione agli atti e dalla raccolta anamnestica il CTU rileva che il Sig. Tes_2
in data12/09/2018, era intento a lavori di sistemazione di un impianto di Parte_1
videosorveglianza davanti all'ingresso del civico n.74 in corso Secondigliano a Napoli. Egli,
ammonito dal CTU in merito a dichiarazioni false e mendaci, ha riferito che trovavasi su uno scaletto poggiato vicino al muro.; la posa ELimpianto era ad un'altezza di oltre 4 metri. Detto
scaletto sporgeva con uno degli assi portanti nella luce del passaggio carrabile del suddetto numero civico, allorquando un automezzo in uscita, in manovra di retromarcia, urtava lo scaletto,
determinando la caduta al suolo del periziando, che, inutilmente, cercava appiglio vicino al muro,
per poi cadere, a candela, al suolo, impattando con entrambi i piedi. Come dinamica
ELincidente vi è, quindi, piena correlazione tra la caduta dall'alto e le fratture di entrambi i calcagni. Il problema sorge nella lettura del documento di primo accesso, nel quale si riporta della caduta da una scala, ma nessun riferimento alla causa primaria, e, cioè, all'urto ELauto
contro lo scaletto, che determinava l'abbattimento al suolo. Il CTU fa presente all'adito magistrato che ritiene giustificate le osservazioni in merito proposte verbalizzate dal CTP per la parte convenuta………… in conclusione non essendo stato trascritta la certa dinamica
ELevento lesivo al verbale di accettazione il CTU, pur ammettendo la compatibilità tra le lesioni iniziali e le menomazioni rilevate clinicamente durante le operazioni peritali, non può
concedere con certezza il nesso causale.”(CTU pag 7 ed 8), emerge che: la dichiarazione resa dal al momento ELaccettazione presso il PS e relativa d una caduta da un muro, Parte_1
dall'altezza di mt 4, è troppo specifica e divergente da una caduta dalla scala per potersi considerare frutto di confusione ed agitazione a causa del sinistro;
un teste assume che il fu portato in ospedale da un'auto di passaggio ( teste ) mentre l'altro assume di Parte_1 Tes_2
aver visto arrivare l'ambulanza per poi cambiare la sua versione affermando: In realtà non so se l'ambulanza è effettivamente venuta e non so come è andato in ospedale ( teste Pt_1
); la teste nega l'esistenza di un'autorimessa, nel 2018, all'interno del Tes_1 Tes_1
palazzo ove si è verificato il fatto e ove lei abita mentre il e l'altro teste ne assumono Parte_1
l'esistenza; il teste , con riferimento al luogo di domicilio ELattore dichiara: “ Conosco Tes_2
perché abitiamo vicino e lui abita nel palazzo vicino al mio ma a domanda Parte_1
del giudice risponde NON so dove vive in tal modo indebolendo la sua attendibilità Pt_1
intrinseca ed estrinseca;
la teste assume “Ad un certo punto, mentre la scala su cui era Tes_1
si trovava sul lato destro ELCO occupando in minima parte lo spazio interno Pt_1
ELCO , ho visto un furgone bianco che usciva piano, non in retromarcia, dall'androne del palazzo civico 74 e così facendo ho visto la scala cadere e anche e il furgone fermarsi Pt_1
ma non ho visto se il furgone bianco ha urtato la scala” . per poi nel prosieguo dichiarare: “Non
so se uscendo dal cortile si vedeva il pezzettino di scala” mentre da parte sua il teste Tes_2
precisa: Ad un certo punto, mentre gli passavo le ET, ho visto un furgone bianco che a marcia indietro usciva dall'androne del palazzo e urtava la scala togliendola sotto i piedi di che è rimasto come aggrappato al muro ed è caduto Il furgone ha urtato la scala con il Pt_1 lato destro posteriore Non so se , come posizionata la scala, si vedesse dal cortile interno. Non
erano stati messi avvisi sulla presenza della scala davanti al palazzo” per poi dichiarare Preciso
che un pezzo di scala occupava il vCO di uscita dall'androne La scala era dritta a pioli di quelle che si appoggiano al muro”.
Se si valuta la totale discordanza delle dichiarazioni dei testi, con sé stessi e tra loro, su punti fondamenti della dinamica, stato dei luoghi, posizione del furgone al momento ELuscita dal palazzo, posizione della scala, modalità di soccorso del;
se si considera che lo stesso Parte_1
C.T.U. ha espresso perplessità in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra le lesioni subite e le dinamica del sinistro come allegata in citazione;
se infine si rileva che la scala era dritta e a pioli e stante la conformazione ELandrone, ad CO, per poter poggiare vicino al muro con la parte superiore non poteva in alcun modo occupare lo spazio di entrata ed uscita se non per pochissimi centimetri ( perché in caso negativo appare poco credibile anzi del tutto incredibile l'urto del furgone con la scala), ne deriva che non appare attendibile la presenza dei testi sui luoghi né la loro credibilità ed inoltre, se anche risultasse comprovata la dinamica, comunque emergerebbe una condotta del tutto anormale ed imprevedibile del per aver Parte_1
posizionato una scala senza alcuna segnalazione o avvertimento ed in modo che fosse quasi invisibile ad un veicolo proveniente, a bassissima velocità, dal cortile interno del palazzo .
Poiché i testi non risultano, a parere di questo giudice, né concordanti né credibili, poiché la dinamica come allegata non risulta provata , poiché comunque sussistono elementi probatori gravi e precisi idonei a superare la presunzione di responsabilità sancita dalla legge, per tali motivi le domande risarcitorie vanno rigettate e a tale rigetto segue la condanna di al Parte_1
pagamento delle spese di C.T.U. come liquidate in decreto e di lite in favore della , CP_1
liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad € 52.000,00 valore medio ridotto per la non difficoltà delle questioni.
Ai sensi ELart 96 cpc terzo comma , va condannato al versamento, in Parte_1
favore della , della somma , equitativamente determinata, indicata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta in toto le domande attoree .
Condanna al pagamento delle spese di C.T.U. come liquidate in decreto e al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore della che si liquidano in €5.000,00 per CP_1
compenso oltre iva e cpa come per legge, se documentate e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso.
Ai sensi ELart 96 cpc terzo comma condanna al versamento, in favore della Parte_1
, della somma di € 2.000,00. CP_1
Napoli 7/10/2025 Il G.U.