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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 26338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26338 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AI NG CO nato a [...] il [...] AI NG LU SA nato a [...] il [...] DA UB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricors I.,; preso preliminarmente atto che viene depositata in udienza atto di nomina da parte di tutti e tre i ricorrenti del secondo difensore, Avvocato VALERIO SPIGARELLI del Foro di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO che si è riportato alla memoria ed ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori, Avvocati ALBERTO GULLINO, del Foro di Messina, e VALERIO SPIGARELLI, in difesa di AI NG CO, AI NG LU SA e DA UB, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 24 Marzo 2022 con cui ER RI LI, CI NT RI LI e ND AY, ritenuti colpevoli del reato di rapina aggravata, e del reato di lesioni, venivano Penale Sent. Sez. 2 Num. 26338 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 22/05/2025 condannati alla pena di tre anni e due mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria). 2. I tre imputati hanno presentato ricorso per Cassazione con atto unitario nel quale sono stati esposti i seguenti motivi, qui sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 II primo motivo è incentrato sulla violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.) ed in particolare degli articoli 525, comma 2, e 179, comma 2, cod. proc. pen.. Si lamenta l'inosservanza delle suindicate disposizioni processuali in relazione alla diversa composizione del collegio giudicante, mutato nel corso del procedimento di primo grado, e della mancata rinnovazione dell'attività istruttoria già svolta. Si evidenzia che, nonostante la mancata opposizione della difesa degli imputati all'utilizzazione delle deposizioni testimoniali così acquisite, esse non sono comunque utilizzabili, in caso di mancata rinnovazione espressa. In tal senso depone non solo il tenore letterale dell'art. 179 cod. proc. pen., implicito nell'uso della parola 'rilevate' piuttosto che 'rilevabili' (riferito alle questioni che possano generare la nullità ivi indicata), ma soprattutto il fatto che il precedente (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, MI, Rv. 276754 - 02) citato nella sentenza di appello per rigettare il corrispettivo motivo di appello, si riferisca alla fase della richiesta delle prove ad opera delle parti, che è concettualmente successiva a quella, assolutamente imprescindibile, della riapertura del dibattimento. 2.2 Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) d) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, cod. proc. pen., 628, primo e terzo comma, n. 1, e 110, 582 e 585, primo comma, ultima parte, cod. pen., nonché 521 e 522 cod. proc. pen.. Si lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione del complesso normativo indicato nonché la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa, al concorso di tutti e tre gli imputati nonché all'uso della violenza. In particolare, la Corte ha valutato superficialmente la credibilità della persona offesa, non considerando il suo interesse specifico (essendo accusato della sottrazione di un dispositivo elettronico) ed indebitamente utilizzando come riscontro il certificato relativo alle lesioni, anche se non contestate come strumentali all'impossessamento dei beni sottratti al RR. Ancor più grave, la Corte non si è confrontata con le censure dell'atto di appello ed in particolarecon: 2 - il travisamento della deposizione del RR ed il contrasto con la versione del RA sulla presenza dell'imputato CI NT RI LI all'esterno del garage al momento del suo arrivo (e non all'interno, come sostenuto dalla persona offesa); - il contrasto tra i due testi d'accusa sul ruolo di AY ND, con la vittima che ha affermato, ed il RA che ha escluso, la partecipazione di costui all'aggressione. La sentenza è poi incorsa in violazione delle disposizioni degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per aver riconosciuto il concorso nella rapina, in assenza di contestazione nell'imputazione e per averne riconosciuto la base violenta, a dispetto della contestazione, che parla esclusivamente di minacce. 2.3 II terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, cod. proc. pen., 628, primo e terzo comma, n. 1, e 110, 582 e 585, primo comma, ultima parte, cod. pen.. Si deduce, in particolare, inosservanza ed erronea applicazione delle citate disposizioni e manifesta illogicità motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, anche a prescindere dal giudizio di attendibilità sulla persona offesa. Si sostiene che, anche a ritener credibile il RR, non vi è prova degli elementi costitutivi della rapina: - v'è il ragionevole dubbio sulla altruità di quanto sottratto al RR, essendovi nel garage attrezzatura del IE LI;
- non v'è la prova (né motivazione sul punto) in ordine alla consapevolezza, da parte dei RI LI, della altruità della attrezzatura sottratta, con conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo;
- manca il nesso causale tra minaccia e impossessamento, perché la prima era diretta al recupero del tablet che i RI LI ritenevano sottratto loro dal RR;
- secondo il testimone RA non vi fu minaccia, ma mero rimprovero per l'ingratitudine dimostrata dal RR. 2.4 II quarto motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1, e 110, 582 e 585, primo comma, ultima parte, nonché 393 cod. pen.. In questo caso le violazioni di legge ed il vizio motivazionale vengono dedotti in ordine al rigetto della richiesta dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati, per i reati loro ascritti, previa riqualificazione del delitto di rapina in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), per intervenuta remissione di querela. I RI LI furono indotti alla propria azione dall'intendimento di recuperare un tablet e dell'attrezzatura che il RR aveva loro sottratto grazie 3 alla prestazione di attività lavorativa alle loro dipendenze. Essi erano pertanto convinti di avere una legittima pretesa al recupero di quanto sottratto. 2.5 Il quinto motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., per la mancata concessione della attenuante della provocazione. L'azione posta in essere dagli imputati è la conseguenza del fatto ingiusto commesso dal RR, sottraendo tablet ed attrezzatura da chi gli aveva fornito lavoro e stipendio nei mesi pregressi. 2.6 Il sesto motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1, e n. 2 cod. pen., per l'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite. Le prove dimostrano che la lite intercorse solamente tra RR e ER RI LI, mentre gli altri due imputati sono intervenuti solo successivamente e separatamente. 2.7 II settimo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. con richiesta di applicazione del minimo della pena, anche in relazione alla continuazione, della prevalenza delle attenuanti generiche, con conseguente riconoscimento dei doppi benefici e revoca della sanzione accessoria. In relazione al trattamento sanzionatorio, la motivazione è 'unitaria' perché tratta nella stessa maniera i tre imputati, ed insufficiente, poiché non considera adeguatamente l'incensuratezza, l'ottimo standing sociale degli imputati nonché il risarcimento effettuato. 3. La difesa degli imputati ha inviato memoria con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, poiché i motivi addotti sono manifestamente infondati ovvero generici, ovvero, ancora, non consentiti. 2. Il primo motivo, di carattere procedurale, richiede l'esame degli atti da parte di questo Collegio, attività consentita attesa la natura in procedendo dell'eccezione sollevata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Ebbene, dall'analisi suddetta, emerge inequivocabilmente che all'udienza del 3 dicembre 2020, a fronte del mutamento del collegio giudicante, vi fu l'inerzia 4 da parte della difesa degli imputati in relazione alla richiesta di emissione di nuove prove o alla rinnovazione delle prove dichiarative già assunte. Alla luce di ciò, non può prospettarsi alcuna ragione di accoglimento dell'eccezione formulata col primo motivo di ricorso che risulta sostanzialmente ripetitiva dell'analoga eccezione prospettata con l'atto di appello, cui la Corte d'appello ha fornito adeguata risposta. A fronte del nuovo profilo di prospettazione della questione (che incentra la critica, con il ricorso per cassazione, sulla mancata rinnovazione del provvedimento di apertura del dibattimento piuttosto che sul subprocedimento di richiesta ed ammissione delle prove) la sentenza MI (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, MI, Rv. 276754 - 02), citata tanto dalla difesa che nell'atto impugnato, è tranchant laddove afferma (para 5.4, pg. 14, in particolare), all'epilogo di una ampia esposizione casistica e delle disposizioni delle preleggi, che i provvedimenti pronunciati dal precedente collegio, se non revocati, mantengono efficacia: "5.4. La disposizione di cui all'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta, quindi, la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. Invero, la garanzia dell'immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l'ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate". Quanto precede, smentisce pertanto, in maniera radicale, l'assunto di un automatico diritto della difesa 'a riavvolgere la bobina del processo', pur in assenza di immediata contestazione, come avvenuto nel caso concreto, come se l'intera sequenza procedimentale dovesse essere riprodotta meccanicamente e pedissequamente per la tutela di un fine superiore il cui significato ed il cui fine, in definitiva, sfugge e che, anzi rischia di confliggere, come evidenziato nella sentenza citata, con altri principi processuali, in primo luogo quello dell'economia processuale. 3. Passando agli ulteriori motivi, se ne coglie immediatamente la manifesta infondatezza e, ancora prima, la ripetitività e, quindi, la aspecificità. 5 4. Occorre innanzitutto sottolineare che la sentenza di appello costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado in relazione tanto alla affermazione di responsabilità, quanto in relazione agli aspetti circostanziali e sanzionatori, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). A fronte delle modalità di redazione dei motivi, che evocano non consentite censure di fatto rischiando così di confondere il piano della valutazione del merito con il giudizio di legittimità, è bene riaffermare quali siano i limiti entro i quali quest'ultimo è consentito innanzi alla Cassazione, nei termini strettamente necessari ai fini della presente decisione. La rilevabilità delle violazioni di legge e dei vizi di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: - violazioni (di legge) e vizi (di motivazione) devono essere dedotti in modo specifico in riferimento alla loro rispettiva natura, non essendo possibile dedurli in forma alternativa o cumulativa, come avviene nel presente caso (dove si arriva -secondo motivo- ad indicare 4 delle 5 lettere elencate dall'art. 606 cod. prec. pen.); infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto); la deduzione alternativa di violazioni e vizi, invece assolutamente differenti, è di per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01); - le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (motivi 2 e 3), riguardanti in questo caso in particolare l'attendibilità del testimone d'accusa, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); 6 - il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965); la deduzione della semplice illogicità del ragionamento giudiziale o della motivazione in cui esso è riflesso, come avviene in relazione ad ogni motivo del presente ricorso, è del tutto insufficiente ed indice della erronea prospettiva sotto cui viene esercitata la critica di legittimità nei confronti del provvedimento impugnato. L'unico standard in grado di elevare il giudizio sulla motivazione a questione di legittimità, è quello della manifesta illogicità, cioè quella discontinuità della conseguenzialità del ragionamento, della relazione 'causa-effetto' o 'premessa-conseguenza', che sia di gravità tale da essere immediatamente (ictu ocuk) ed incontestabilmente rilevabile (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); - infine, non è denunciabile con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali (art. 192 cod. proc. pen., nel caso di specie) sotto il profilo della lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e,sotto tale ultimo profilo, non è legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. In conclusione, al giudice di legittimità resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Suprema Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla 7 competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). 5. Sulla base di questo inquadramento concettuale, che costituisce patrimonio ermeneutico condiviso della Corte, il Collegio rileva che, al cospetto di una motivazione del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, che specificamente affronta (pg. 5) il tema dell'attendibilità del RR, in linea con le conclusioni cui era pervenuta la motivazione del Tribunale pattese (pg. 10 e 11), il secondo ed il terzo motivo di appello si segnalano per la loro genericità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado, limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009,Arnone,Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). Per il resto» motivi si risolvono nella formulazione di una ricostruzione alternativa e meramente ipotetica della vicenda, anche a mezzo della copiosa trascrizione di brani di deposizioni testimoniali, incorrendo nelle carenze sopra evidenziate. Si consideri, ad esempio, la formulazione di ipotesi, plausibili nella prospettiva difensiva, ma che sono solo una tra le spiegazioni possibili (come quando si giunge ad escludere la ricostruzione accusatoria perché "se CI NT fosse stato consapevole che il fratello ER stava compiendo un'azione delittuosa, avrebbe certamente cercato di impedire ... l'entrata nel garage del RA" - pg.
8 - ciò che costituisce una mera supposizione, o suggestione) e, quindi, per definizione, priva della necessaria cogenza logica. Ed altrettanto deve concludersi in relazione alla presenza ed al ruolo dell'imputato extracomunitario, l'ND, ribadita dal RR ma non dal Ceolo, il quale, tuttavia, lungi dallo smentirla, si è limitato ad affermare di non ricordarla nel momento del pestaggio. L'episodio, quindi, a fronte della vivida testimonianza del RR, non può essere considerato tamquam non esset, non essendovi alcuna ragione di procedere ad una valutazione frazionata della testimonianza, di cui mancano tutte le premesse. D'altronde, in relazione alla credibilità della persona offesa, i rilievi formulati 8 a pg. 7 del ricorso, incentrati sul preteso interesse personale del RR a fornire una versione di comodo, perché pregiudicato per furti, e sulla insussistenza di riscontri, per essere le lesioni non collegate alla rapina, basata piuttosto sulle minacce, sono manifestamente illogici. Innanzi tutto, il primo rilievo confligge con la considerazione che il RR, nonostante la 'nomea', avesse lavorato alle dipendenze (seppure come irregolare) dei IE LI, nella attività di manutenzione degli istituti scolastici serviti dai due imprenditori ed addirittura montando un climatizzatore nell'abitazione dello stesso. In secondo luogo, il fatto che l'aggressione fosse occasionata (secondo la prospettazione difensiva) dal sospetto di furto, avrebbe dovuto, se mai, indurre il RR a non testimoniare (per non rivelare circostanze che lo avrebbero potuto in definitiva accusare o per evitare una denuncia `ritorsiva' da parte di ER IE LI) o a rendere una versione di favore. Quanto al secondo profilo, è manifestamente illogico negare che le lesioni subite dal RR costituiscano riscontro del racconto di costui sol perché le lesioni non sono 'incorporate' quale elemento della rapina nell'imputazione, dal momento che la premessa del riscontro è costituito dalla circostanza che i due reati siano avvenuti contestualmente, e non il loro eventuale collegamento teleologico, che attiene all'aspetto funzionale, non a quello cronologico. Al limite del comprensibile è poi l'ultimo rilievo del secondo motivo (lettera B, pg.11), che denuncia la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. (con conseguente nullità), perché nella sentenza si parla di concorso, mentre il riferimento al concorso manca nell'imputazione di rapina. Per questa parte, il motivo in primo luogo non è consentito, poiché formulato per la prima volta con il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Esso è, in ogni caso, manifestamente infondato, letto il testo della imputazione, che fa riferimento, pur in assenza di espressa menzione all'art. 110 cod. pen., ad una condotta compiuta da una pluralità di persone, tanto da giustificare la contestazione dell'aggravante speciale (art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.). In ogni caso, la nullità dedotta è esclusa dalla stessa funzione delle disposizioni evocate: è necessario considerare, infatti, che l'intero complesso normativo attinente alle modifiche alle imputazioni, che abbraccia norme collocate nel Capo VI del Titolo II del settimo libro del Codice di procedura, ha la funzione di garantire il contraddittorio sull'accusa nella prospettiva della difesa dell'imputato e del soddisfacimento delle esigenze del giusto processo. Pertanto, la violazione di tali disposizioni di garanzia può verificarsi laddove vi sia un perturbamento della loro specifica finalità, con pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato e non per una modificazione meramente formale o non sostanziale dell'accusa (Sez. 4, n. 6374 del 2/7/1997, 9 ikv. 208224; Sez. 6, n. 9574 del 13.4.1999, br. 214538; S.U. n. 36551/2010, itv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, i. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, kr. 257782), come nel presente caso. 6. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Trattando essi della sussistenza degli elementi costitutivi della rapina e della relativa qualificazione giuridica, essi possono essere affrontati in questa sede unitariamente, per ragioni di economia e logica espositiva. Quanto al primo profilo sollevato, attinente alla insussistenza della rapina, per la buona fede degli imputati, convinti di portare via attrezzature di loro proprietà, la tesi è correttamente affrontata ed adeguatamente risolta a pg. 6 della sentenza di appello (n. 2.1) che ha evidenziato la carenza di una qualsivoglia prova effettiva dell'assunto difensivo, quanto meno in relazione alla totalità degli attrezzi 'razziati' dal garage della persona offesa. La tesi è, d'altro canto contraddittoria, per la mai risolta incertezza su ciò che i IE LI fossero andati effettivamente a rivendicare dal RR, circostanza che, come la sentenza nota, non è mai stata integralmente chiarita. Nemmeno meritevole di accoglimento è la tesi, ampiamente enfatizzata in sede di discussione, che i fatti vadano riqualificati come minaccia seguita da furto: la tesi costituisce una inaccettabile frammentazione della struttura del fatto, poiché tende a parcellizzare una vicenda che va vista unitariamente, dall'ingresso di ER IE LI nel garage, al pestaggio del RR da parte del trio di aggressori, all'asporto degli attrezzi del RR approfittando dell'aiuto di ND. L'unità dell'azione è assicurata dall'unitaria volizione, che ha caratterizzato l'azione quanto meno dal momento dell'esca/ation violenta, di recuperare, appunto con la violenza (o con la minaccia, come nel caso avvenuto), quanto si riteneva illegittimamente sottratto (l'IPad), e poi trasferitasi, di fronte all'ineseguibilità dell'intenzione originaria per assenza dell'oggetto (l'Ipad), sugli attrezzi del RR. Una sorta di transfert dell'oggetto 'del desiderio' che non muta la coscienza e volontà dell'ablazione. E poiché il prelievo dell'attrezzatura del RR (o, quanto meno, in larga parte appartenente a costui) non poteva essere oggetto di alcuna pretesa lecita da parte dei IE LI nei confronti del RR, corretta è la soluzione adottata dalla sentenza impugnata (pg. 7 e 8) che, mutuando i criteri ermeneutici forniti dalla sentenza Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02, ha evidenziato "la mancanza di corrispondenza tra il vantato diritto alla restituzione del tablet ... e la pretesa, attuata dagli imputati, di impossessarsi, al fine di ottenere tale restituzione, di un bene diverso dallo stesso tablet, cioè gli attrezzi del RR". 1 0 7. Gli ultimi tre motivi di ricorso attengono a diversi aspetti del trattamento sanzionatorio, di tal che ne appare opportuna la trattazione congiunta. 7.1. Coretta è la decisione della Corte che ha negato l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, alla luce della giurisprudenza indicata a pg. 8 della sentenza d'appello, incentrata sulla sproporzione tra fatto ingiusto asseritamente subito e reato commesso. A ciò si aggiunge, quale ulteriore ragione di esclusione della aggravante, lo iato temporale tra epoca del supposto furto e aggressione (tre mesi). L'attenuante presuppone la permanenza di uno stato d'ira in capo all'agente, per il fatto ingiusto, che spieghi, ed in parte giustifichi, l'esplosione di violenza o la reazione (Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2011, Galati, Rv. 249558 - 01). È quindi necessaria un'azione se non contestuale, quanto meno compiuta in un arco cronologico non così ampio da render difficilmente ipotizzabile il perdurare dello stato emotivo d'ira (salvo il caso - non configurabile in quello odierno - di provocazione nella forma cd. "per accumulo", ove può esservi un ultimo episodio - non di per sé significativo, ma verificatosi in un contesto di esasperazione dovuto a condotte pregresse, cfr. Sez. 1, n. 19150 del 16/02/2023, Baldini, Rv. 284549 - 01). 7.2 II sesto motivo non è consentito, essendo stato formulato in questa sede per la prima volta, con conseguente violazione della catena devolutiva. Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio né di questione che non potesse essere rilevata avanti alla Corte d'appello, non è ammissibile in questa sede per la prima volta la formulazione del motivo attinente alla circostanza della contemporanea presenza dei correi all'azione violenta. 7.3 Infine, intriso di genericità è altresì l'ultimo motivo, sul trattamento sanzionatorio, alla luce della applicazione del minimo edittale per il reato più grave, e del contenuto aumento per il reato satellite, ciò che dispensa il giudice da particolari oneri motivazionali (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Del Papa Rv. 276288 - 01). D'altronde, il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, dalla determinazione della pena alla applicazione e comparazione delle circostanze, dal 11 riconoscimento della continuazione alla concessione dei benefici, rientra nel perimetro della discrezionalità dei giudici di merito che è immune da critiche di legittimità laddove si esprima in una motivazione che, come nel caso di specie, anche in relazione alla riconosciuta equivalenza tra attenuante ed aggravante, sia immune da manifeste illogicità, per vero nemmeno dedotte sul punto, o da contraddizioni. 8. Per le predette ragioni, i ricorsi sono inammissibili. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 maggio 2025 Il Consigliere relatore Il Presidente
udito il Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO che si è riportato alla memoria ed ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori, Avvocati ALBERTO GULLINO, del Foro di Messina, e VALERIO SPIGARELLI, in difesa di AI NG CO, AI NG LU SA e DA UB, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 24 Marzo 2022 con cui ER RI LI, CI NT RI LI e ND AY, ritenuti colpevoli del reato di rapina aggravata, e del reato di lesioni, venivano Penale Sent. Sez. 2 Num. 26338 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 22/05/2025 condannati alla pena di tre anni e due mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria). 2. I tre imputati hanno presentato ricorso per Cassazione con atto unitario nel quale sono stati esposti i seguenti motivi, qui sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 II primo motivo è incentrato sulla violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.) ed in particolare degli articoli 525, comma 2, e 179, comma 2, cod. proc. pen.. Si lamenta l'inosservanza delle suindicate disposizioni processuali in relazione alla diversa composizione del collegio giudicante, mutato nel corso del procedimento di primo grado, e della mancata rinnovazione dell'attività istruttoria già svolta. Si evidenzia che, nonostante la mancata opposizione della difesa degli imputati all'utilizzazione delle deposizioni testimoniali così acquisite, esse non sono comunque utilizzabili, in caso di mancata rinnovazione espressa. In tal senso depone non solo il tenore letterale dell'art. 179 cod. proc. pen., implicito nell'uso della parola 'rilevate' piuttosto che 'rilevabili' (riferito alle questioni che possano generare la nullità ivi indicata), ma soprattutto il fatto che il precedente (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, MI, Rv. 276754 - 02) citato nella sentenza di appello per rigettare il corrispettivo motivo di appello, si riferisca alla fase della richiesta delle prove ad opera delle parti, che è concettualmente successiva a quella, assolutamente imprescindibile, della riapertura del dibattimento. 2.2 Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) d) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, cod. proc. pen., 628, primo e terzo comma, n. 1, e 110, 582 e 585, primo comma, ultima parte, cod. pen., nonché 521 e 522 cod. proc. pen.. Si lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione del complesso normativo indicato nonché la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa, al concorso di tutti e tre gli imputati nonché all'uso della violenza. In particolare, la Corte ha valutato superficialmente la credibilità della persona offesa, non considerando il suo interesse specifico (essendo accusato della sottrazione di un dispositivo elettronico) ed indebitamente utilizzando come riscontro il certificato relativo alle lesioni, anche se non contestate come strumentali all'impossessamento dei beni sottratti al RR. Ancor più grave, la Corte non si è confrontata con le censure dell'atto di appello ed in particolarecon: 2 - il travisamento della deposizione del RR ed il contrasto con la versione del RA sulla presenza dell'imputato CI NT RI LI all'esterno del garage al momento del suo arrivo (e non all'interno, come sostenuto dalla persona offesa); - il contrasto tra i due testi d'accusa sul ruolo di AY ND, con la vittima che ha affermato, ed il RA che ha escluso, la partecipazione di costui all'aggressione. La sentenza è poi incorsa in violazione delle disposizioni degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per aver riconosciuto il concorso nella rapina, in assenza di contestazione nell'imputazione e per averne riconosciuto la base violenta, a dispetto della contestazione, che parla esclusivamente di minacce. 2.3 II terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, cod. proc. pen., 628, primo e terzo comma, n. 1, e 110, 582 e 585, primo comma, ultima parte, cod. pen.. Si deduce, in particolare, inosservanza ed erronea applicazione delle citate disposizioni e manifesta illogicità motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, anche a prescindere dal giudizio di attendibilità sulla persona offesa. Si sostiene che, anche a ritener credibile il RR, non vi è prova degli elementi costitutivi della rapina: - v'è il ragionevole dubbio sulla altruità di quanto sottratto al RR, essendovi nel garage attrezzatura del IE LI;
- non v'è la prova (né motivazione sul punto) in ordine alla consapevolezza, da parte dei RI LI, della altruità della attrezzatura sottratta, con conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo;
- manca il nesso causale tra minaccia e impossessamento, perché la prima era diretta al recupero del tablet che i RI LI ritenevano sottratto loro dal RR;
- secondo il testimone RA non vi fu minaccia, ma mero rimprovero per l'ingratitudine dimostrata dal RR. 2.4 II quarto motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1, e 110, 582 e 585, primo comma, ultima parte, nonché 393 cod. pen.. In questo caso le violazioni di legge ed il vizio motivazionale vengono dedotti in ordine al rigetto della richiesta dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati, per i reati loro ascritti, previa riqualificazione del delitto di rapina in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), per intervenuta remissione di querela. I RI LI furono indotti alla propria azione dall'intendimento di recuperare un tablet e dell'attrezzatura che il RR aveva loro sottratto grazie 3 alla prestazione di attività lavorativa alle loro dipendenze. Essi erano pertanto convinti di avere una legittima pretesa al recupero di quanto sottratto. 2.5 Il quinto motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., per la mancata concessione della attenuante della provocazione. L'azione posta in essere dagli imputati è la conseguenza del fatto ingiusto commesso dal RR, sottraendo tablet ed attrezzatura da chi gli aveva fornito lavoro e stipendio nei mesi pregressi. 2.6 Il sesto motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1, e n. 2 cod. pen., per l'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite. Le prove dimostrano che la lite intercorse solamente tra RR e ER RI LI, mentre gli altri due imputati sono intervenuti solo successivamente e separatamente. 2.7 II settimo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. con richiesta di applicazione del minimo della pena, anche in relazione alla continuazione, della prevalenza delle attenuanti generiche, con conseguente riconoscimento dei doppi benefici e revoca della sanzione accessoria. In relazione al trattamento sanzionatorio, la motivazione è 'unitaria' perché tratta nella stessa maniera i tre imputati, ed insufficiente, poiché non considera adeguatamente l'incensuratezza, l'ottimo standing sociale degli imputati nonché il risarcimento effettuato. 3. La difesa degli imputati ha inviato memoria con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, poiché i motivi addotti sono manifestamente infondati ovvero generici, ovvero, ancora, non consentiti. 2. Il primo motivo, di carattere procedurale, richiede l'esame degli atti da parte di questo Collegio, attività consentita attesa la natura in procedendo dell'eccezione sollevata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Ebbene, dall'analisi suddetta, emerge inequivocabilmente che all'udienza del 3 dicembre 2020, a fronte del mutamento del collegio giudicante, vi fu l'inerzia 4 da parte della difesa degli imputati in relazione alla richiesta di emissione di nuove prove o alla rinnovazione delle prove dichiarative già assunte. Alla luce di ciò, non può prospettarsi alcuna ragione di accoglimento dell'eccezione formulata col primo motivo di ricorso che risulta sostanzialmente ripetitiva dell'analoga eccezione prospettata con l'atto di appello, cui la Corte d'appello ha fornito adeguata risposta. A fronte del nuovo profilo di prospettazione della questione (che incentra la critica, con il ricorso per cassazione, sulla mancata rinnovazione del provvedimento di apertura del dibattimento piuttosto che sul subprocedimento di richiesta ed ammissione delle prove) la sentenza MI (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, MI, Rv. 276754 - 02), citata tanto dalla difesa che nell'atto impugnato, è tranchant laddove afferma (para 5.4, pg. 14, in particolare), all'epilogo di una ampia esposizione casistica e delle disposizioni delle preleggi, che i provvedimenti pronunciati dal precedente collegio, se non revocati, mantengono efficacia: "5.4. La disposizione di cui all'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta, quindi, la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. Invero, la garanzia dell'immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l'ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate". Quanto precede, smentisce pertanto, in maniera radicale, l'assunto di un automatico diritto della difesa 'a riavvolgere la bobina del processo', pur in assenza di immediata contestazione, come avvenuto nel caso concreto, come se l'intera sequenza procedimentale dovesse essere riprodotta meccanicamente e pedissequamente per la tutela di un fine superiore il cui significato ed il cui fine, in definitiva, sfugge e che, anzi rischia di confliggere, come evidenziato nella sentenza citata, con altri principi processuali, in primo luogo quello dell'economia processuale. 3. Passando agli ulteriori motivi, se ne coglie immediatamente la manifesta infondatezza e, ancora prima, la ripetitività e, quindi, la aspecificità. 5 4. Occorre innanzitutto sottolineare che la sentenza di appello costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado in relazione tanto alla affermazione di responsabilità, quanto in relazione agli aspetti circostanziali e sanzionatori, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). A fronte delle modalità di redazione dei motivi, che evocano non consentite censure di fatto rischiando così di confondere il piano della valutazione del merito con il giudizio di legittimità, è bene riaffermare quali siano i limiti entro i quali quest'ultimo è consentito innanzi alla Cassazione, nei termini strettamente necessari ai fini della presente decisione. La rilevabilità delle violazioni di legge e dei vizi di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: - violazioni (di legge) e vizi (di motivazione) devono essere dedotti in modo specifico in riferimento alla loro rispettiva natura, non essendo possibile dedurli in forma alternativa o cumulativa, come avviene nel presente caso (dove si arriva -secondo motivo- ad indicare 4 delle 5 lettere elencate dall'art. 606 cod. prec. pen.); infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto); la deduzione alternativa di violazioni e vizi, invece assolutamente differenti, è di per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01); - le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (motivi 2 e 3), riguardanti in questo caso in particolare l'attendibilità del testimone d'accusa, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); 6 - il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965); la deduzione della semplice illogicità del ragionamento giudiziale o della motivazione in cui esso è riflesso, come avviene in relazione ad ogni motivo del presente ricorso, è del tutto insufficiente ed indice della erronea prospettiva sotto cui viene esercitata la critica di legittimità nei confronti del provvedimento impugnato. L'unico standard in grado di elevare il giudizio sulla motivazione a questione di legittimità, è quello della manifesta illogicità, cioè quella discontinuità della conseguenzialità del ragionamento, della relazione 'causa-effetto' o 'premessa-conseguenza', che sia di gravità tale da essere immediatamente (ictu ocuk) ed incontestabilmente rilevabile (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); - infine, non è denunciabile con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali (art. 192 cod. proc. pen., nel caso di specie) sotto il profilo della lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e,sotto tale ultimo profilo, non è legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. In conclusione, al giudice di legittimità resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Suprema Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla 7 competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). 5. Sulla base di questo inquadramento concettuale, che costituisce patrimonio ermeneutico condiviso della Corte, il Collegio rileva che, al cospetto di una motivazione del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, che specificamente affronta (pg. 5) il tema dell'attendibilità del RR, in linea con le conclusioni cui era pervenuta la motivazione del Tribunale pattese (pg. 10 e 11), il secondo ed il terzo motivo di appello si segnalano per la loro genericità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado, limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009,Arnone,Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). Per il resto» motivi si risolvono nella formulazione di una ricostruzione alternativa e meramente ipotetica della vicenda, anche a mezzo della copiosa trascrizione di brani di deposizioni testimoniali, incorrendo nelle carenze sopra evidenziate. Si consideri, ad esempio, la formulazione di ipotesi, plausibili nella prospettiva difensiva, ma che sono solo una tra le spiegazioni possibili (come quando si giunge ad escludere la ricostruzione accusatoria perché "se CI NT fosse stato consapevole che il fratello ER stava compiendo un'azione delittuosa, avrebbe certamente cercato di impedire ... l'entrata nel garage del RA" - pg.
8 - ciò che costituisce una mera supposizione, o suggestione) e, quindi, per definizione, priva della necessaria cogenza logica. Ed altrettanto deve concludersi in relazione alla presenza ed al ruolo dell'imputato extracomunitario, l'ND, ribadita dal RR ma non dal Ceolo, il quale, tuttavia, lungi dallo smentirla, si è limitato ad affermare di non ricordarla nel momento del pestaggio. L'episodio, quindi, a fronte della vivida testimonianza del RR, non può essere considerato tamquam non esset, non essendovi alcuna ragione di procedere ad una valutazione frazionata della testimonianza, di cui mancano tutte le premesse. D'altronde, in relazione alla credibilità della persona offesa, i rilievi formulati 8 a pg. 7 del ricorso, incentrati sul preteso interesse personale del RR a fornire una versione di comodo, perché pregiudicato per furti, e sulla insussistenza di riscontri, per essere le lesioni non collegate alla rapina, basata piuttosto sulle minacce, sono manifestamente illogici. Innanzi tutto, il primo rilievo confligge con la considerazione che il RR, nonostante la 'nomea', avesse lavorato alle dipendenze (seppure come irregolare) dei IE LI, nella attività di manutenzione degli istituti scolastici serviti dai due imprenditori ed addirittura montando un climatizzatore nell'abitazione dello stesso. In secondo luogo, il fatto che l'aggressione fosse occasionata (secondo la prospettazione difensiva) dal sospetto di furto, avrebbe dovuto, se mai, indurre il RR a non testimoniare (per non rivelare circostanze che lo avrebbero potuto in definitiva accusare o per evitare una denuncia `ritorsiva' da parte di ER IE LI) o a rendere una versione di favore. Quanto al secondo profilo, è manifestamente illogico negare che le lesioni subite dal RR costituiscano riscontro del racconto di costui sol perché le lesioni non sono 'incorporate' quale elemento della rapina nell'imputazione, dal momento che la premessa del riscontro è costituito dalla circostanza che i due reati siano avvenuti contestualmente, e non il loro eventuale collegamento teleologico, che attiene all'aspetto funzionale, non a quello cronologico. Al limite del comprensibile è poi l'ultimo rilievo del secondo motivo (lettera B, pg.11), che denuncia la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. (con conseguente nullità), perché nella sentenza si parla di concorso, mentre il riferimento al concorso manca nell'imputazione di rapina. Per questa parte, il motivo in primo luogo non è consentito, poiché formulato per la prima volta con il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Esso è, in ogni caso, manifestamente infondato, letto il testo della imputazione, che fa riferimento, pur in assenza di espressa menzione all'art. 110 cod. pen., ad una condotta compiuta da una pluralità di persone, tanto da giustificare la contestazione dell'aggravante speciale (art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.). In ogni caso, la nullità dedotta è esclusa dalla stessa funzione delle disposizioni evocate: è necessario considerare, infatti, che l'intero complesso normativo attinente alle modifiche alle imputazioni, che abbraccia norme collocate nel Capo VI del Titolo II del settimo libro del Codice di procedura, ha la funzione di garantire il contraddittorio sull'accusa nella prospettiva della difesa dell'imputato e del soddisfacimento delle esigenze del giusto processo. Pertanto, la violazione di tali disposizioni di garanzia può verificarsi laddove vi sia un perturbamento della loro specifica finalità, con pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato e non per una modificazione meramente formale o non sostanziale dell'accusa (Sez. 4, n. 6374 del 2/7/1997, 9 ikv. 208224; Sez. 6, n. 9574 del 13.4.1999, br. 214538; S.U. n. 36551/2010, itv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, i. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, kr. 257782), come nel presente caso. 6. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Trattando essi della sussistenza degli elementi costitutivi della rapina e della relativa qualificazione giuridica, essi possono essere affrontati in questa sede unitariamente, per ragioni di economia e logica espositiva. Quanto al primo profilo sollevato, attinente alla insussistenza della rapina, per la buona fede degli imputati, convinti di portare via attrezzature di loro proprietà, la tesi è correttamente affrontata ed adeguatamente risolta a pg. 6 della sentenza di appello (n. 2.1) che ha evidenziato la carenza di una qualsivoglia prova effettiva dell'assunto difensivo, quanto meno in relazione alla totalità degli attrezzi 'razziati' dal garage della persona offesa. La tesi è, d'altro canto contraddittoria, per la mai risolta incertezza su ciò che i IE LI fossero andati effettivamente a rivendicare dal RR, circostanza che, come la sentenza nota, non è mai stata integralmente chiarita. Nemmeno meritevole di accoglimento è la tesi, ampiamente enfatizzata in sede di discussione, che i fatti vadano riqualificati come minaccia seguita da furto: la tesi costituisce una inaccettabile frammentazione della struttura del fatto, poiché tende a parcellizzare una vicenda che va vista unitariamente, dall'ingresso di ER IE LI nel garage, al pestaggio del RR da parte del trio di aggressori, all'asporto degli attrezzi del RR approfittando dell'aiuto di ND. L'unità dell'azione è assicurata dall'unitaria volizione, che ha caratterizzato l'azione quanto meno dal momento dell'esca/ation violenta, di recuperare, appunto con la violenza (o con la minaccia, come nel caso avvenuto), quanto si riteneva illegittimamente sottratto (l'IPad), e poi trasferitasi, di fronte all'ineseguibilità dell'intenzione originaria per assenza dell'oggetto (l'Ipad), sugli attrezzi del RR. Una sorta di transfert dell'oggetto 'del desiderio' che non muta la coscienza e volontà dell'ablazione. E poiché il prelievo dell'attrezzatura del RR (o, quanto meno, in larga parte appartenente a costui) non poteva essere oggetto di alcuna pretesa lecita da parte dei IE LI nei confronti del RR, corretta è la soluzione adottata dalla sentenza impugnata (pg. 7 e 8) che, mutuando i criteri ermeneutici forniti dalla sentenza Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02, ha evidenziato "la mancanza di corrispondenza tra il vantato diritto alla restituzione del tablet ... e la pretesa, attuata dagli imputati, di impossessarsi, al fine di ottenere tale restituzione, di un bene diverso dallo stesso tablet, cioè gli attrezzi del RR". 1 0 7. Gli ultimi tre motivi di ricorso attengono a diversi aspetti del trattamento sanzionatorio, di tal che ne appare opportuna la trattazione congiunta. 7.1. Coretta è la decisione della Corte che ha negato l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, alla luce della giurisprudenza indicata a pg. 8 della sentenza d'appello, incentrata sulla sproporzione tra fatto ingiusto asseritamente subito e reato commesso. A ciò si aggiunge, quale ulteriore ragione di esclusione della aggravante, lo iato temporale tra epoca del supposto furto e aggressione (tre mesi). L'attenuante presuppone la permanenza di uno stato d'ira in capo all'agente, per il fatto ingiusto, che spieghi, ed in parte giustifichi, l'esplosione di violenza o la reazione (Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2011, Galati, Rv. 249558 - 01). È quindi necessaria un'azione se non contestuale, quanto meno compiuta in un arco cronologico non così ampio da render difficilmente ipotizzabile il perdurare dello stato emotivo d'ira (salvo il caso - non configurabile in quello odierno - di provocazione nella forma cd. "per accumulo", ove può esservi un ultimo episodio - non di per sé significativo, ma verificatosi in un contesto di esasperazione dovuto a condotte pregresse, cfr. Sez. 1, n. 19150 del 16/02/2023, Baldini, Rv. 284549 - 01). 7.2 II sesto motivo non è consentito, essendo stato formulato in questa sede per la prima volta, con conseguente violazione della catena devolutiva. Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio né di questione che non potesse essere rilevata avanti alla Corte d'appello, non è ammissibile in questa sede per la prima volta la formulazione del motivo attinente alla circostanza della contemporanea presenza dei correi all'azione violenta. 7.3 Infine, intriso di genericità è altresì l'ultimo motivo, sul trattamento sanzionatorio, alla luce della applicazione del minimo edittale per il reato più grave, e del contenuto aumento per il reato satellite, ciò che dispensa il giudice da particolari oneri motivazionali (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Del Papa Rv. 276288 - 01). D'altronde, il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, dalla determinazione della pena alla applicazione e comparazione delle circostanze, dal 11 riconoscimento della continuazione alla concessione dei benefici, rientra nel perimetro della discrezionalità dei giudici di merito che è immune da critiche di legittimità laddove si esprima in una motivazione che, come nel caso di specie, anche in relazione alla riconosciuta equivalenza tra attenuante ed aggravante, sia immune da manifeste illogicità, per vero nemmeno dedotte sul punto, o da contraddizioni. 8. Per le predette ragioni, i ricorsi sono inammissibili. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 maggio 2025 Il Consigliere relatore Il Presidente