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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/07/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 948/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 948/2025, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, su ricorso depositato in data 14.05.2025 congiuntamente dalle parti:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vito Di Berardino, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, Piazzetta Romana n. 9
e
, C.F. , nato a [...] il giorno 01.10.1990, Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Tagliaferri, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT), via G. Rossini n. 13
e
PM in sede
Interventore necessario
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 14.05.2025, i sig.ri e Parte_1
hanno chiesto l'adozione di provvedimenti concernenti l'affidamento ed il Parte_2 mantenimento della figlia minore (nata il [...]), nata dalla loro relazione Per_1 more uxorio, ormai cessata, in conformità alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite.
2. In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
1) La figlia minore viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori;
2) La figlia rimarrà collocata in via residenziale presso la madre, nell'abitazione familiare sita a Monsummano Terme (PT), Via C. Torres n.78/d, che pertanto verrà assegnata alla stessa;
3) Relativamente al citato appartamento, sito in Monsummano Terme (PT) in via C.
Torres n.78/D, infatti, attualmente di proprietà di entrambi i ricorrenti, il 50% di proprietà del SI. verrà acquistato dalla SI.ra , che si Parte_2 Parte_1 impegna in tal senso, ed ella ivi continuerà ad essere residente insieme alla figlia minore;
4) I genitori, tenendo in considerazione le loro esigenze lavorative, in specie gli impegni del padre che spesso coinvolgono i week-end, e l'attuale modalità di accudimento della minore, concordano quanto segue, fatti salvi i periodi di sospensione coincidenti con le festività natalizie e Pasquali e le vacanze estive, come infra regolate:
a) durante il periodo scolastico il padre terrà con sé la figlia nel giorno di mercoledì pomeriggio (o altro giorno da concordare con preavviso di almeno 24 ore) dalle ore
16:00 alle 21:00, avendo cura di riportare la bambina al domicilio della madre, e/o anche un altro pomeriggio da concordare fra i genitori con preavviso di almeno 24 ore, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 11:00 alla domenica sera ore 21.00, quando il padre riporterà la figlia presso la madre. Durante il periodo feriale, pertanto, la bambina starà con il padre tutti i mercoledì (o altro giorno da concordare con preavviso di almeno 24 ore), e/o un altro pomeriggio da concordare fra i genitori con preavviso di almeno 24 ore, fino alle ore 21:00 ed a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera ore 21:00.
b) Per quanto concerne le festività, oltre alla regolamentazione ordinaria dei giorni di cui sopra e dei fine settimana alternati, le parti stabiliscono quanto segue.
2 Per le festività del Natale 2025: il 24 con il padre, avendo cura quest'ultimo di portare la bambina il 25 mattina entro le ore 11:00 al domicilio della madre ed il 25 con la madre, e così negli anni successivi con il principio dell'alternanza; lo stesso dicasi per il 31 dicembre ed il 1° gennaio iniziando nell'anno 2025 con il padre.
Per le festività di Pasqua e pasquetta: ad anni alterni la Pasqua con un genitore, la pasquetta con l'altro, iniziando nell'anno 2025 con la madre.
c) Quanto alle vacanze estive: la bambina trascorrerà 10 giorni con il padre, frazionati e non consecutivi, limitando inizialmente i pernotti consecutivi con lo stesso a giorni 3, in ragione del fatto che la bambina non ha mai trascorso fino ad oggi periodi di vacanza da sola con il padre e salvo eventuali difficoltà della minore alle quali dovrà essere adeguata importanza da parte dei genitori, che in ogni caso si impegnano ad agevolare gli incontri, per poi progressivamente aumentare di un giorno il pernottamento e così gradualmente fino ad arrivare anche a 7 giorni consecutivi, nelle vacanze estive 2026.
I genitori di si impegnano a comunicare l'un l'altro il programma delle ferie Per_1 almeno 2 mesi prima.
d) dal settembre 2027, con il compimento degli anni 7, durante il periodo scolastico il padre terrà con sé la figlia il mercoledì pomeriggio (o altro giorno da concordare con preavviso di almeno 24 ore), dalle ore 16:00 anche per il pernottamento, e/o anche un altro giorno, sempre con pernottamento, da concordare fra i genitori con preavviso di almeno 24 ore, avendo cura di portare la minore il giorno successivo a scuola, nonché
a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 11:00 fino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00, quando il padre riporterà la figlia presso la madre. Durante il periodo feriale, la bambina starà dunque con il padre tutti i mercoledì (o altro giorno da concordare con preavviso di almeno 24 ore), e/o un altro pomeriggio da concordare fra i genitori con preavviso di almeno 24 ore, giorni sempre comprensivi di pernottamento, ed a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera.
Durante le vacanze natalizie e pasquali, come già previsto per gli anni precedenti.
Quanto alle vacanze estive: la bambina trascorrerà almeno 14 giorni consecutivi con l'uno e l'altro genitore. I genitori di si impegnano a comunicare l'un l'altro il Per_1 programma delle ferie almeno 2 mesi prima.
- Tutto quanto sopra sempre salvo diversi accordi tra i genitori.
- Le indicazioni di cui sopra sono da intendersi come espresse solo di massima, e potranno essere modificate, previo accordo tra le parti, al fine di meglio adattarsi alle
3 necessità ed ai bisogni dei figli, oltre che agli impegni lavorativi dei genitori, prevedendo le modifiche un preavviso di almeno 24 ore.
5) Il padre corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 250,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, a mezzo bonifico sul conto corrente della sig.ra
. Parte_1
In relazione alle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo stipulato tra il Tribunale di Pistoia ed il COA di Pistoia in data 01/10/2018, testualmente riportato nel ricorso, esse dovranno essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50%. Si riporta testualmente quanto specificato nel suddetto protocollo:
“Spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori:
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza
4 universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari
(specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto estages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
Rimborso delle spese al genitore anticipatario
Entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese extra per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza.
Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Deducibilità fiscale
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta vanno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
Gli assegni familiari verranno percepiti al 50% tra i genitori. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Rimborsi e sussidi
Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.”
5 6) Relativamente all'assegno unico previsto nel c.d. Family Act, i genitori sono concordi nel far percepire lo stesso interamente alla madre, impegnandosi fin da adesso il padre a prestare il suo consenso in tal senso avanti agli organi competenti.
7) I genitori dichiarano, ora per allora, di prestarsi reciprocamente ogni e più ampio consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e del passaporto della propria figlia minore, e comunque sulla richiesta e sull'emissione di documenti di riconoscimento, cosicché sarà sufficiente presentare all'Autorità competente una copia autentica del ricorso perché ne risulti ad ogni effetto il consenso già prestato, senza necessità di ripeterlo;
8) Le parti di comune accordo accettano di dare seguito a tutti gli impegni sin dalla sottoscrizione del presente atto”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.05.2025 e in data 05.06.2025, con le quale esse hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed acquisito il parere del
Pubblico Ministero, rilasciato in data 13.06.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone che l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore Persona_2
(nata il [...]) siano regolati alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti indicate nel ricorso introduttivo e trascritto nella parte motiva del presente provvedimento;
2. Nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1.7.2025
6 Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 948/2025, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, su ricorso depositato in data 14.05.2025 congiuntamente dalle parti:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vito Di Berardino, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, Piazzetta Romana n. 9
e
, C.F. , nato a [...] il giorno 01.10.1990, Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Tagliaferri, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT), via G. Rossini n. 13
e
PM in sede
Interventore necessario
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 14.05.2025, i sig.ri e Parte_1
hanno chiesto l'adozione di provvedimenti concernenti l'affidamento ed il Parte_2 mantenimento della figlia minore (nata il [...]), nata dalla loro relazione Per_1 more uxorio, ormai cessata, in conformità alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite.
2. In particolare, l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
1) La figlia minore viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori;
2) La figlia rimarrà collocata in via residenziale presso la madre, nell'abitazione familiare sita a Monsummano Terme (PT), Via C. Torres n.78/d, che pertanto verrà assegnata alla stessa;
3) Relativamente al citato appartamento, sito in Monsummano Terme (PT) in via C.
Torres n.78/D, infatti, attualmente di proprietà di entrambi i ricorrenti, il 50% di proprietà del SI. verrà acquistato dalla SI.ra , che si Parte_2 Parte_1 impegna in tal senso, ed ella ivi continuerà ad essere residente insieme alla figlia minore;
4) I genitori, tenendo in considerazione le loro esigenze lavorative, in specie gli impegni del padre che spesso coinvolgono i week-end, e l'attuale modalità di accudimento della minore, concordano quanto segue, fatti salvi i periodi di sospensione coincidenti con le festività natalizie e Pasquali e le vacanze estive, come infra regolate:
a) durante il periodo scolastico il padre terrà con sé la figlia nel giorno di mercoledì pomeriggio (o altro giorno da concordare con preavviso di almeno 24 ore) dalle ore
16:00 alle 21:00, avendo cura di riportare la bambina al domicilio della madre, e/o anche un altro pomeriggio da concordare fra i genitori con preavviso di almeno 24 ore, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 11:00 alla domenica sera ore 21.00, quando il padre riporterà la figlia presso la madre. Durante il periodo feriale, pertanto, la bambina starà con il padre tutti i mercoledì (o altro giorno da concordare con preavviso di almeno 24 ore), e/o un altro pomeriggio da concordare fra i genitori con preavviso di almeno 24 ore, fino alle ore 21:00 ed a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera ore 21:00.
b) Per quanto concerne le festività, oltre alla regolamentazione ordinaria dei giorni di cui sopra e dei fine settimana alternati, le parti stabiliscono quanto segue.
2 Per le festività del Natale 2025: il 24 con il padre, avendo cura quest'ultimo di portare la bambina il 25 mattina entro le ore 11:00 al domicilio della madre ed il 25 con la madre, e così negli anni successivi con il principio dell'alternanza; lo stesso dicasi per il 31 dicembre ed il 1° gennaio iniziando nell'anno 2025 con il padre.
Per le festività di Pasqua e pasquetta: ad anni alterni la Pasqua con un genitore, la pasquetta con l'altro, iniziando nell'anno 2025 con la madre.
c) Quanto alle vacanze estive: la bambina trascorrerà 10 giorni con il padre, frazionati e non consecutivi, limitando inizialmente i pernotti consecutivi con lo stesso a giorni 3, in ragione del fatto che la bambina non ha mai trascorso fino ad oggi periodi di vacanza da sola con il padre e salvo eventuali difficoltà della minore alle quali dovrà essere adeguata importanza da parte dei genitori, che in ogni caso si impegnano ad agevolare gli incontri, per poi progressivamente aumentare di un giorno il pernottamento e così gradualmente fino ad arrivare anche a 7 giorni consecutivi, nelle vacanze estive 2026.
I genitori di si impegnano a comunicare l'un l'altro il programma delle ferie Per_1 almeno 2 mesi prima.
d) dal settembre 2027, con il compimento degli anni 7, durante il periodo scolastico il padre terrà con sé la figlia il mercoledì pomeriggio (o altro giorno da concordare con preavviso di almeno 24 ore), dalle ore 16:00 anche per il pernottamento, e/o anche un altro giorno, sempre con pernottamento, da concordare fra i genitori con preavviso di almeno 24 ore, avendo cura di portare la minore il giorno successivo a scuola, nonché
a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 11:00 fino alla domenica sera dopo cena alle ore 21:00, quando il padre riporterà la figlia presso la madre. Durante il periodo feriale, la bambina starà dunque con il padre tutti i mercoledì (o altro giorno da concordare con preavviso di almeno 24 ore), e/o un altro pomeriggio da concordare fra i genitori con preavviso di almeno 24 ore, giorni sempre comprensivi di pernottamento, ed a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera.
Durante le vacanze natalizie e pasquali, come già previsto per gli anni precedenti.
Quanto alle vacanze estive: la bambina trascorrerà almeno 14 giorni consecutivi con l'uno e l'altro genitore. I genitori di si impegnano a comunicare l'un l'altro il Per_1 programma delle ferie almeno 2 mesi prima.
- Tutto quanto sopra sempre salvo diversi accordi tra i genitori.
- Le indicazioni di cui sopra sono da intendersi come espresse solo di massima, e potranno essere modificate, previo accordo tra le parti, al fine di meglio adattarsi alle
3 necessità ed ai bisogni dei figli, oltre che agli impegni lavorativi dei genitori, prevedendo le modifiche un preavviso di almeno 24 ore.
5) Il padre corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 250,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, a mezzo bonifico sul conto corrente della sig.ra
. Parte_1
In relazione alle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo stipulato tra il Tribunale di Pistoia ed il COA di Pistoia in data 01/10/2018, testualmente riportato nel ricorso, esse dovranno essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50%. Si riporta testualmente quanto specificato nel suddetto protocollo:
“Spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori:
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza
4 universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari
(specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto estages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
Rimborso delle spese al genitore anticipatario
Entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese extra per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza.
Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Deducibilità fiscale
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta vanno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
Gli assegni familiari verranno percepiti al 50% tra i genitori. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Rimborsi e sussidi
Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.”
5 6) Relativamente all'assegno unico previsto nel c.d. Family Act, i genitori sono concordi nel far percepire lo stesso interamente alla madre, impegnandosi fin da adesso il padre a prestare il suo consenso in tal senso avanti agli organi competenti.
7) I genitori dichiarano, ora per allora, di prestarsi reciprocamente ogni e più ampio consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e del passaporto della propria figlia minore, e comunque sulla richiesta e sull'emissione di documenti di riconoscimento, cosicché sarà sufficiente presentare all'Autorità competente una copia autentica del ricorso perché ne risulti ad ogni effetto il consenso già prestato, senza necessità di ripeterlo;
8) Le parti di comune accordo accettano di dare seguito a tutti gli impegni sin dalla sottoscrizione del presente atto”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.05.2025 e in data 05.06.2025, con le quale esse hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed acquisito il parere del
Pubblico Ministero, rilasciato in data 13.06.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dispone che l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore Persona_2
(nata il [...]) siano regolati alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti indicate nel ricorso introduttivo e trascritto nella parte motiva del presente provvedimento;
2. Nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1.7.2025
6 Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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