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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/11/2025, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1081/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1081/2025 R.G., avente ad oggetto: “divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LU HI, procuratore domiciliatario;
Ricorrente E (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Sara Garofalo, procuratrice domiciliataria;
Resistente Conclusioni: come da verbale di udienza del 01.07.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso depositato il 14.02.2025 chiedeva la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione e una diversa disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ivi compreso il contributo di mantenimento in favore dei minori. A tal fine rappresentava l'inadeguatezza della madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché, da un lato, il peggioramento delle proprie condizioni economiche, dall'altro, il miglioramento di quelle della . CP_1
Con decreto del 24.02.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Con comparsa di costituzione del 29.03.2025 si costituiva Controparte_1 la quale, contestando in fatto e in diritto quanto rappresentato dal ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso con conferma delle condizioni della separazione ad eccezione della revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, alla quale aderiva. Chiedeva, altresì, la condanna del ricorrente sia al pagamento di una sanzione pecuniaria per l'inadempimento nel versamento del contributo di mantenimento dei figli, sia la condanna al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai minori.
1 Il Giudice, ascoltate prima le parti e successivamente il minore , all'udienza Per_1 del 01.07.2025, su richiesta concorde delle stesse, assumeva la causa in decisione sullo stato riservando di provvedere sulle ulteriori questioni.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato in [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] l'[...]. Controparte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Alliste il 30.08.2007, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Lecce con decreto depositato il 05.08.2022. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione, nel procedimento di separazione, sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Con separata ordinanza la causa deve essere rimessa in istruttoria per la definizione delle questioni accessorie. Il regolamento delle spese va rinviato al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 14.02.2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alliste il 30.08.2007 da nato in [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] l'[...] (Atto n. 14, Parte II, Serie A, Controparte_1
Anno 2007); 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Alliste di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
4) provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) spese al definitivo. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alliste. Lecce, 10.11.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1081/2025 R.G., avente ad oggetto: “divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LU HI, procuratore domiciliatario;
Ricorrente E (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Sara Garofalo, procuratrice domiciliataria;
Resistente Conclusioni: come da verbale di udienza del 01.07.2025 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso depositato il 14.02.2025 chiedeva la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione e una diversa disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ivi compreso il contributo di mantenimento in favore dei minori. A tal fine rappresentava l'inadeguatezza della madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché, da un lato, il peggioramento delle proprie condizioni economiche, dall'altro, il miglioramento di quelle della . CP_1
Con decreto del 24.02.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Con comparsa di costituzione del 29.03.2025 si costituiva Controparte_1 la quale, contestando in fatto e in diritto quanto rappresentato dal ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso con conferma delle condizioni della separazione ad eccezione della revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, alla quale aderiva. Chiedeva, altresì, la condanna del ricorrente sia al pagamento di una sanzione pecuniaria per l'inadempimento nel versamento del contributo di mantenimento dei figli, sia la condanna al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai minori.
1 Il Giudice, ascoltate prima le parti e successivamente il minore , all'udienza Per_1 del 01.07.2025, su richiesta concorde delle stesse, assumeva la causa in decisione sullo stato riservando di provvedere sulle ulteriori questioni.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato in [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] l'[...]. Controparte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Alliste il 30.08.2007, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Lecce con decreto depositato il 05.08.2022. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione, nel procedimento di separazione, sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Con separata ordinanza la causa deve essere rimessa in istruttoria per la definizione delle questioni accessorie. Il regolamento delle spese va rinviato al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 14.02.2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alliste il 30.08.2007 da nato in [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] l'[...] (Atto n. 14, Parte II, Serie A, Controparte_1
Anno 2007); 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Alliste di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
4) provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) spese al definitivo. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alliste. Lecce, 10.11.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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