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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BONARI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siena - Piazza Ii Campo 1 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Si.ge.ri.co. Spa - 00792090524
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PRESA IN CARICO n. 202473972423922189577758 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 25.07.2025, il sig. , residente in indirizzo 1- rappresentato e difeso Difensore_1dal dr. , impugna la comunicazione di presa in carico della SI.GE.RI.CO. S.p.A., notificata in data 27.06.2025, relativa agli accertamenti esecutivi n. 2070.2016, n. 641.2017, n. 642.2018 e n. 643.2019, per versamento inferiore al dovuto del tributo IMU, rispettivamente per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, per un importo complessivo di Euro 5.420,03, comprensivo di oneri di riscossione, interessi e spese di notifica. In data 24.10.2025 si costituisce la SI.GE.RI.CO. S.p.A., con sede legale in Siena, in persona del Nominativo_1Presidente e legale rappresentate pro tempore, Avv. , rappresentata e difesa, Difensore_2congiuntamente e disgiuntamente, dal Funzionario Responsabile dei Tributi, Dott. , e Difensore_3dall'Avv. , che in via preliminare eccepisce la non impugnabilità in via autonoma della Comunicazione di presa in carico. All'udienza del 12.01.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, alla odierna pubblica udienza, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene il ricorso inammissibile. La comunicazione di presa in carico costituisce una mera comunicazione con la quale il concessionario provvede ad informare il contribuente che, in difetto del pagamento di quanto da esso dovuto, sarà dato seguito alla riscossione, se necessario in forma coattiva, della somma precedentemente liquidata ed accertata con atto di accertamento per il quale sono decorsi infruttuosamente i termini di impugnazione, non è un atto lesivo dei diritti del contribuente, non contiene liquidazione di somme, intimazione di pagamento e nessun altro tipo di imposizione. Così come stabilito dalla Suprema Corte “…sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatari…”, che non ricorrono nella comunicazione di presa in carico, (Cfr. Cass. Civ. Sez. V – Sent. n. 21254/2023), unica eccezione si ha nella ipotesi in cui la comunicazione di presa in carico sia il primo atto attraverso il quale il destinatario viene a conoscenza della pretesa impositiva, (Cfr. Cass. n. 21254/2023 cit.) L'esame di ogni altro motivo proposto si considera assorbito. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Siena 12.01.2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BONARI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siena - Piazza Ii Campo 1 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Si.ge.ri.co. Spa - 00792090524
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PRESA IN CARICO n. 202473972423922189577758 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 25.07.2025, il sig. , residente in indirizzo 1- rappresentato e difeso Difensore_1dal dr. , impugna la comunicazione di presa in carico della SI.GE.RI.CO. S.p.A., notificata in data 27.06.2025, relativa agli accertamenti esecutivi n. 2070.2016, n. 641.2017, n. 642.2018 e n. 643.2019, per versamento inferiore al dovuto del tributo IMU, rispettivamente per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, per un importo complessivo di Euro 5.420,03, comprensivo di oneri di riscossione, interessi e spese di notifica. In data 24.10.2025 si costituisce la SI.GE.RI.CO. S.p.A., con sede legale in Siena, in persona del Nominativo_1Presidente e legale rappresentate pro tempore, Avv. , rappresentata e difesa, Difensore_2congiuntamente e disgiuntamente, dal Funzionario Responsabile dei Tributi, Dott. , e Difensore_3dall'Avv. , che in via preliminare eccepisce la non impugnabilità in via autonoma della Comunicazione di presa in carico. All'udienza del 12.01.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, alla odierna pubblica udienza, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene il ricorso inammissibile. La comunicazione di presa in carico costituisce una mera comunicazione con la quale il concessionario provvede ad informare il contribuente che, in difetto del pagamento di quanto da esso dovuto, sarà dato seguito alla riscossione, se necessario in forma coattiva, della somma precedentemente liquidata ed accertata con atto di accertamento per il quale sono decorsi infruttuosamente i termini di impugnazione, non è un atto lesivo dei diritti del contribuente, non contiene liquidazione di somme, intimazione di pagamento e nessun altro tipo di imposizione. Così come stabilito dalla Suprema Corte “…sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatari…”, che non ricorrono nella comunicazione di presa in carico, (Cfr. Cass. Civ. Sez. V – Sent. n. 21254/2023), unica eccezione si ha nella ipotesi in cui la comunicazione di presa in carico sia il primo atto attraverso il quale il destinatario viene a conoscenza della pretesa impositiva, (Cfr. Cass. n. 21254/2023 cit.) L'esame di ogni altro motivo proposto si considera assorbito. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Siena 12.01.2026