Articolo 25 della Legge 4 marzo 1958, n. 179
Articolo 24Articolo 24
Versione
8 aprile 1958
Art. 25.
La Cassa e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con proprio decreto potra' sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario quando vengano constatate gravi irregolarita' nella gestione della Cassa o qualora per la carenza degli organi di amministrazione della Cassa stessa non ne sia assicurato il normale funzionamento.
La gestione commissariale non potra' avere una durata superiore ad un anno.

Disposizione transitoria
Entrata in vigore il 8 aprile 1958