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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.
Dott. Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2303 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SALEMME Parte_1
CLAUDIA presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentata e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RUGGIERO Parte_2
MICHELINA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli che ha concluso come in atti
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/02/2024 e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 21/05/2010 e che dall'unione erano nate il 12.12.11 e il 5.9.17, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Persona_1 Per_2
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
1 Per l'udienza cartolare del 9.05.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti e il Giudice, rilevato che il PM aveva espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso ritenendo che l'accordo non rispondeva all'interesse delle figlie minorenni avendo le parti previsto a carico del genitore non collocatario un contributo per il loro mantenimento da ritenere insufficiente e inadeguata al soddisfacimento delle esigenze delle predette minori, rilevato che appariva opportuno che le parti precisassero gli accordi rinviava all'udienza del 11.6.24, onerando le parti di integrare la documentazione reddituale e specificare la misura dell'assegno unico eventualmente percepito.
All'udienza dell'11.6.24 il Giudice provvedeva a sentire le parti e i difensori chiedevano rinvio per integrare gli accordi e documentare la nuova situazione reddituale.
Per l'udienza del 26.9.24 le parti depositavano note in sostituzione di udienza nell'interesse di entrambe le parti con allegati gli accordi modificati e sottoscritti dalle parti e dai difensori ed il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2 3 4 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.10, parte II, S. A Sez. Y, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'8/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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