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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8677/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ST LI;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 7 giugno 2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 10929/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, la conferma delle conclusioni formulate dal c.t.u. nominato nella prima fase del giudizio in merito al
1 riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale del 100% e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u.
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 4 aprile 2025, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in geriatria (cfr. ordinanza del 18 aprile 2025), l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., sostanzialmente condividendo la valutazione del primo, tuttavia ha contestualmente verificato un peggioramento delle condizioni di la quale, Parte_1
infatti, presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2024 – periodo in cui le condizioni della paziente sono peggiorate come si evince dalla visita fisiatrica del 21.05.2024 – (cfr. relazione depositata il 4 giugno 2025: La
Sig.ra è un soggetto di anni 79, pensionata, che in data 20.02.2023 avanzava istanza per Pt_1 il riconoscimento della condizione di invalidità civile con diritto all'indennità di accompagnamento
e dello status di Handicap grave, non essendo stata convocata a visita dalla Commissione medica invalidità civile dell' adiva le vie legali con ricorso redatto dall'avv. LI al Giudice del CP_1 lavoro del Tribunale di Palermo di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari volti al riconoscimento sia dell' indennità di accompagnamento sia dell' Handicap grave comma 3 art 3 legge 104/92. Il beneficio richiesto dall'odierna ricorrente (indennità di accompagnamento) è previsto per tutti i cittadini invalidi che si trovino anche nella impossibilità a deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua da parte di terzi. Stante la suddetta diagnosi, tra le patologie cui è affetta la Sig.ra quella sicuramente più invalidante ai fini del beneficio richiesto è la Pt_1 patologia osteoartrosica. L'artrosi è una malattia degenerativa cronica delle cartilagini articolari, caratterizzata clinicamente da dolore e limitazione funzionale, secondaria ad un assottigliamento delle cartilagini articolari;
nel caso in oggetto l'istante presenta obiettivamente un quadro clinico osteoarticolare e osteoartrosico patologico che interessa prevalentemente le ginocchia bilateralmente
2 e il rachide, responsabile della severa compromissione funzionale dell'articolarità rilevata in tali distretti i cui movimenti funzionali risultano limitati in misura notevole e dolenti. Da quanto esposto, a parere della scrivente, l'istante ha diritto all'indennità di accompagnamento, poiché, sia il quadro osteoarticolare, sia quello clinico legato alle altre patologie cui è affetta la ricorrente, compromettono l'autonomia del soggetto impedendole la possibilità di poter deambulare autonomamente e di poter compiere, senza l'assistenza continua di terze persone, i più comuni atti della vita quotidiana, dipendendo pertanto dagli altri. In virtù della gravità delle patologie presentate dalla ricorrente, della loro recente insorgenza e della loro naturale evolutività temporale, si può ipotizzare verosimilmente che le condizioni cliniche della paziente sono peggiorate nel susseguirsi dei mesi periodo che rispecchia il normale ed inevitabile iter fisiopatologico delle suddette affezioni. (come riferito dalla figlia). Sulla scorta dell'esame clinico, dell'anamnesi e della documentazione sanitaria si può affermare che l'istante necessita di assistenza da parte di terzi per svolgere le attività quotidiane e pertanto è possibile affermare che sussistano i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di Handicap art.3 comma 3 da maggio 2024 periodo in cui le condizioni della paziente sono peggiorate come si evince dalla visita fisiatrica del 21.05.2024).
In definitiva, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'invalidità civile con percentuale del 100% e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, nonché, presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2024.
Visto l'esito complessivo della lite, le spese giudiziali di meritano Parte_1
senz'altro di essere integralmente riconosciute per entrambe le fasi del giudizio e l' CP_1 dunque, va condannato alla refusione delle stesse che vengono distratte in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti, infine, vanno poste integralmente e definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti,
3 accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale del
100% e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, nonché, presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2024;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. LI ST, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario di delle spese di lite di quest'ultima, che liquida Parte_1 in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8677/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ST LI;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 7 giugno 2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 10929/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, la conferma delle conclusioni formulate dal c.t.u. nominato nella prima fase del giudizio in merito al
1 riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale del 100% e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u.
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 4 aprile 2025, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in geriatria (cfr. ordinanza del 18 aprile 2025), l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., sostanzialmente condividendo la valutazione del primo, tuttavia ha contestualmente verificato un peggioramento delle condizioni di la quale, Parte_1
infatti, presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2024 – periodo in cui le condizioni della paziente sono peggiorate come si evince dalla visita fisiatrica del 21.05.2024 – (cfr. relazione depositata il 4 giugno 2025: La
Sig.ra è un soggetto di anni 79, pensionata, che in data 20.02.2023 avanzava istanza per Pt_1 il riconoscimento della condizione di invalidità civile con diritto all'indennità di accompagnamento
e dello status di Handicap grave, non essendo stata convocata a visita dalla Commissione medica invalidità civile dell' adiva le vie legali con ricorso redatto dall'avv. LI al Giudice del CP_1 lavoro del Tribunale di Palermo di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari volti al riconoscimento sia dell' indennità di accompagnamento sia dell' Handicap grave comma 3 art 3 legge 104/92. Il beneficio richiesto dall'odierna ricorrente (indennità di accompagnamento) è previsto per tutti i cittadini invalidi che si trovino anche nella impossibilità a deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua da parte di terzi. Stante la suddetta diagnosi, tra le patologie cui è affetta la Sig.ra quella sicuramente più invalidante ai fini del beneficio richiesto è la Pt_1 patologia osteoartrosica. L'artrosi è una malattia degenerativa cronica delle cartilagini articolari, caratterizzata clinicamente da dolore e limitazione funzionale, secondaria ad un assottigliamento delle cartilagini articolari;
nel caso in oggetto l'istante presenta obiettivamente un quadro clinico osteoarticolare e osteoartrosico patologico che interessa prevalentemente le ginocchia bilateralmente
2 e il rachide, responsabile della severa compromissione funzionale dell'articolarità rilevata in tali distretti i cui movimenti funzionali risultano limitati in misura notevole e dolenti. Da quanto esposto, a parere della scrivente, l'istante ha diritto all'indennità di accompagnamento, poiché, sia il quadro osteoarticolare, sia quello clinico legato alle altre patologie cui è affetta la ricorrente, compromettono l'autonomia del soggetto impedendole la possibilità di poter deambulare autonomamente e di poter compiere, senza l'assistenza continua di terze persone, i più comuni atti della vita quotidiana, dipendendo pertanto dagli altri. In virtù della gravità delle patologie presentate dalla ricorrente, della loro recente insorgenza e della loro naturale evolutività temporale, si può ipotizzare verosimilmente che le condizioni cliniche della paziente sono peggiorate nel susseguirsi dei mesi periodo che rispecchia il normale ed inevitabile iter fisiopatologico delle suddette affezioni. (come riferito dalla figlia). Sulla scorta dell'esame clinico, dell'anamnesi e della documentazione sanitaria si può affermare che l'istante necessita di assistenza da parte di terzi per svolgere le attività quotidiane e pertanto è possibile affermare che sussistano i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di Handicap art.3 comma 3 da maggio 2024 periodo in cui le condizioni della paziente sono peggiorate come si evince dalla visita fisiatrica del 21.05.2024).
In definitiva, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'invalidità civile con percentuale del 100% e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, nonché, presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2024.
Visto l'esito complessivo della lite, le spese giudiziali di meritano Parte_1
senz'altro di essere integralmente riconosciute per entrambe le fasi del giudizio e l' CP_1 dunque, va condannato alla refusione delle stesse che vengono distratte in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti, infine, vanno poste integralmente e definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti,
3 accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale del
100% e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, nonché, presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2024;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. LI ST, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario di delle spese di lite di quest'ultima, che liquida Parte_1 in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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