Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 04/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4550/2022 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: Fondo di Garanzia TF;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Leopoldo Parte_1
Spedaliere e dall'avv. Luciano Spedaliere ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Portici, Corso Garibaldi n. 85;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale 7 bis;
CP_1
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: 1) accertato il diritto a percepire dall il T.F.R. nell' importo ammesso CP_1 in sede fallimentare, 2) condanni l' , in persona del l.r.p.t, al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di Euro 3.690,00 oltre intessi e rivalutazione dal 28.4.2017, data di cessazione del rapporto, al soddisfo. Vinte le spese ed attribuzione ai sottoscritti procuratori, anticipatari.
PER L' : Rigettare integralmente il ricorso poiché improponibile per mancata presentazione CP_1 di completa domanda amministrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.09.2022, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società dal 01.04.2009 al 28.04.2017, Controparte_2 riferiva:
- di aver sottoscritto con la società, in data 07.12.2020, un verbale di conciliazione in sede sindacale, con cui quest'ultima si era impegnata al pagamento della somma di € 15.000,00, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, di cui € 12.000,00 per TF ed € 3.000,00 per bonus transattivo;
- che avevano concordato il pagamento del bonus transattivo di € 3.000,00 alla firma del verbale e, per la restante parte di € 12.000,00, un pagamento dilazionato a mezzo n. 8 rate mensili di €
1.500,00 ciascuna, con decorrenza dal 07.01.2021;
- che la società gli aveva corrisposto, oltre l'importo di € 3.000,00 alla sottoscrizione del verbale,
n. 6 delle n. 8 rate concordate (gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2021) pari ad €
9.000,00;
- che, nelle more, la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli Nord (proc. fall. n.
56/2021) ed il credito residuo per TF di € 3.690,00 (23% aliquota per TF) era stato ammesso al passivo fallimentare;
- di aver, pertanto, presentato, in data 11.02.2022, istanza di accesso al Fondo di Garanzia presso l' che era rimasta inevasa, così come il successivo ricorso al Comitato Provinciale. CP_1
Rimarcata la sussistenza dei presupposti di legge per l'accesso al Fondo di Garanzia per il pagamento del residuo TF, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. La L. n. 297/1982, all'art. 2, comma 1, prevede che presso l' è istituito il Fondo CP_1 di garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Al comma 2 è previsto che “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”.
Secondo il disposto del comma 5 “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché,
a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Il D.Lgs. n. 80/1992 – di attuazione della Direttiva CE n. 987 del 1980 –, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, estende l'accesso al Fondo anche per il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro “rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
3. Fatta tale generale premessa, va immediatamente rilevato come, nelle more del giudizio, l' abbia riconosciuto il diritto del ricorrente al conseguimento da parte del Fondo di CP_1
Garanzia del residuo TF;
invero, con provvedimento del 25.10.2023, l' ha comunicato CP_1
l'accoglimento della domanda di intervento del Fondo per il TF presentata in data 11.02.2022, liquidando, tuttavia, un importo inferiore, pari ad € 891,49 “al netto delle ritenute fiscali e degli eventuali recuperi indicati nel prospetto di liquidazione allegato”.
Deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente all'an del diritto fatto valere, restando solo controverso il quantum della prestazione spettante.
4. Invero, parte ricorrente contesta l'importo liquidato dall' che non CP_1 corrisponderebbe al residuo di TF rimasto insoluto e ammesso al passivo fallimentare.
In particolare, osserva l'istante che l' ha applicato trattenute non dovute, considerando la CP_1 somma di € 12.000,00 lorda da cui ha detratto l'acconto di € 9.000,00 considerandolo sempre lordo,
e applicando poi la ritenuta fiscale;
“Invece il lavoratore aveva diritto a Euro 12.000,00 già netti a titolo di TF e l'azienda all'epoca in bonis erogava il minore importo di Euro 9.000,00 già netti, le ritenute fiscali dunque erano a carico dell'azienda, pertanto residuavano Euro 3.000,00 che nella domanda di ammissione al passivo, proprio al fine di evitare che tale ultimo importo fosse ulteriormente gravato, si provvedeva a lordizzare. Consequenzialmente il credito ammesso era pari ad Euro 3.690,00.
L'istituto non può procedere oggi a recuperare le ritenute fiscali che deve recuperare dal patrimonio fallimentare sugli importi all'epoca corrisposti al lavoratore. Al più avrebbe dovuto
“nettizzare” il residuo TF come ammesso al passivo, ossia l'importo di Euro 3.690,00”.
Sulle dimostranze di parte, nulla deduce l' . CP_1
4.1. Orbene, dal prospetto di liquidazione si evince che l' , quale sostituto d'imposta, CP_1 ha effettuato la ritenuta fiscale, calcolandola sull'intero importo di TF (€ 12.000,00) e non solo limitatamente al residuo ammesso al passivo fallimentare.
Sul punto, deve richiamarsi l'orientamento ormai consolidato espresso, anche di recente, dalla
Suprema Corte: “
8. La particolarità della fattispecie concreta, delineata nello storico di lite, è data dal fatto che la somma richiesta dal lavoratore al Fondo di Garanzia dell a titolo di TF, è CP_1 al netto delle ritenute fiscali. L ha considerato tale somma ed ha operato su di essa CP_1
(nuovamente) le ritenute erariali.
9. Questa Corte si è già occupata, in più occasioni, della fattispecie sovrapponibile alla presente
(Cass. nn. 8406, 8517 del 2023; 23515 del 2024) e ha evidenziato come, fermi i principi di diritto elaborati in relazione all'intervento del Fondo di Garanzia, in caso di insolvenza datoriale, gli stessi dovessero, comunque, calibrarsi in ragione della peculiarità del caso concreto.
10. Si è rimarcata, pertanto, la natura previdenziale della prestazione a carico del Fondo e la sua autonomia rispetto al credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ribadendosi anche che l' in qualità di sostituto di imposta, deve operare tutte le trattenute di CP_1 legge.
11. In riferimento a tale ultimo profilo, sulla scia di Cass. n. 25016 del 2017 e di Cass n. 25663 del 2017, si è affermato che l' non può operare una seconda trattenuta che incida una seconda CP_1 volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' a pretendere che un lavoratore sia assoggetto, per due volte, alla medesima CP_1 trattenuta di natura fiscale.
12. Rinviando al supporto argomentativo dei precedenti indicati, ciò che la Corte ha precisato, nei recenti arresti citati, è che, ai fini del calcolo della prestazione previdenziale, l' deve fare CP_1 sempre riferimento alle somme lorde dovute al lavoratore e ciò sia nel caso in cui la richiesta
d'intervento del Fondo faccia espresso riferimento a queste, sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento, come nella specie, ad un titolo contenente le somme al netto. In quest'ultimo caso,
l' deve provvedere alla conversione al lordo delle somme richieste e determinare l'importo CP_1 da trattenere per l'adempimento dell'obbligo d'imposta, salvo che le ritenute siano state già operate
e versate all'Erario.
13. Conseguentemente al lavoratore va liquidata la corrispondente somma al netto e l'indicato procedimento contabile va rispettato anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette (Cass. n. 8517 del 2023, cit., in motivazione); procedimento non seguito dall' che pretende di operare le ritenute su una CP_1 somma che, in base all'accertamento contenuto in sentenza, costituisce già il netto dell'emolumento maturato dal lavoratore e non corrisposto dal datore di lavoro.” (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
02/04/2025, n. 8783).
Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche, tenuto conto che l' nel liquidare la CP_1 propria prestazione ha inopinatamente effettuato la ritenuta fiscale sull'importo netto dell'intero
TF, deve essere condannato al pagamento della differenza della differenza tra la maggior somma spettante a titolo di (residuo) TF (corrispondente al netto di € 3.690,00) e quanto liquidato dal medesimo a tale titolo. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della natura documentale della causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c., ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma riconosciuta in sede amministrativa;
• In accoglimento del residuo ricorso, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della differenza tra la maggior somma spettante a titolo di (residuo) TF (corrispondente al
[...] netto di € 3.690,00) e quanto liquidato a tale titolo;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.411,00, CP_1 oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 04/06/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno