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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 02/02/2026, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1458/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI SALVO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4105/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526973 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1070/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 e Ricorrente_1, in qualità di eredi di Nominativo_1, hanno impugnato l'avviso di accertamento, meglio indicato in ricorso, con cui Roma Capitale ha accertato una maggiore Tari e Tefa, per complessivi € 4.888,00, comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica.
Con l'avviso di accertamento impugnato il Comune di Roma, ritenendo omessa la dichiarazione della Tari e Tefa, ha recuperato i seguenti importi riguardanti l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, Daticatastali_1 Per l'anno 2018, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, Tari e Tefa pari ad euro 508,20, oltre interessi;
per l'anno 2019, dal 01.01.2019 al 31.12.2019, Tari e Tefa pari ad euro 505,81, oltre interessi;
per l'anno 2020, dal 01.01.2020 al 31.12.2020, Tari e Tefa pari ad euro 520,38, oltre interessi;
per l'anno 2021, dal 1.01.2021 al 31.12.2021, Tari e Tefa pari ad euro 526,03, oltre interessi;
per l'anno 2022, dal 01.01.2022 al 31.12.2022, Tari e Tefa pari ad euro 505,17, oltre interessi;
per l'anno
2023, dal 01.01.2023 al 31.12.2023, Tari e Tefa pari ad euro 505,32, oltre interessi e la sanzione irrogata, pari ad euro 1.578,09.
Il Comune di Roma non si è costituito.
La controversia è stata decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve innanzitutto ricordarsi che la Tari è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla L. n. 147 del 2013
(legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC.
Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani: sono, invece, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Parte ricorrente ha documentalmente dimostrato che nel periodo dal 01.11.2018 al 30.09.2021, l'immobile, oggetto di accertamento, era stato dato in locazione a Nominativo_2 , con regolare contratto registrato in data 06.11.2018, con identificativo TJQ18T018355000II, e successivamente risolto in data
30.09.2021 (v. all.to n. 3 del ricorso); nel periodo dal 01.02.2022 al 31.07.2022, lo stesso immobile è stato concesso in locazione a Nominativo_3 , con regolare contratto registrato in data 17.01.2022, con identificativo serie 3T n. 809, e successivamente risolto in data 31.07.2022 (v. all.to n. 4 del ricorso); nel periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2023, lo stesso immobile è stato concesso in locazione a Nominativo_4, con contratto regolarmente registrato in data 04.08.2022, con identificativo TJQ22T012442000BB, successivamente risolto in data 30.11.2024 (v. all.to n. 5 del ricorso).
Parte ricorrente non era quindi tenuta al pagamento della Tari e Tefa, poiché la detenzione dell'immobile è stata nel periodo interessato dall'avviso di accertamento de quo in capo ai diversi conduttori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
La Corte in persona del giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 700, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI SALVO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4105/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401526973 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1070/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 e Ricorrente_1, in qualità di eredi di Nominativo_1, hanno impugnato l'avviso di accertamento, meglio indicato in ricorso, con cui Roma Capitale ha accertato una maggiore Tari e Tefa, per complessivi € 4.888,00, comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica.
Con l'avviso di accertamento impugnato il Comune di Roma, ritenendo omessa la dichiarazione della Tari e Tefa, ha recuperato i seguenti importi riguardanti l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, Daticatastali_1 Per l'anno 2018, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, Tari e Tefa pari ad euro 508,20, oltre interessi;
per l'anno 2019, dal 01.01.2019 al 31.12.2019, Tari e Tefa pari ad euro 505,81, oltre interessi;
per l'anno 2020, dal 01.01.2020 al 31.12.2020, Tari e Tefa pari ad euro 520,38, oltre interessi;
per l'anno 2021, dal 1.01.2021 al 31.12.2021, Tari e Tefa pari ad euro 526,03, oltre interessi;
per l'anno 2022, dal 01.01.2022 al 31.12.2022, Tari e Tefa pari ad euro 505,17, oltre interessi;
per l'anno
2023, dal 01.01.2023 al 31.12.2023, Tari e Tefa pari ad euro 505,32, oltre interessi e la sanzione irrogata, pari ad euro 1.578,09.
Il Comune di Roma non si è costituito.
La controversia è stata decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve innanzitutto ricordarsi che la Tari è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla L. n. 147 del 2013
(legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC.
Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani: sono, invece, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Parte ricorrente ha documentalmente dimostrato che nel periodo dal 01.11.2018 al 30.09.2021, l'immobile, oggetto di accertamento, era stato dato in locazione a Nominativo_2 , con regolare contratto registrato in data 06.11.2018, con identificativo TJQ18T018355000II, e successivamente risolto in data
30.09.2021 (v. all.to n. 3 del ricorso); nel periodo dal 01.02.2022 al 31.07.2022, lo stesso immobile è stato concesso in locazione a Nominativo_3 , con regolare contratto registrato in data 17.01.2022, con identificativo serie 3T n. 809, e successivamente risolto in data 31.07.2022 (v. all.to n. 4 del ricorso); nel periodo dal 01.08.2022 al 31.12.2023, lo stesso immobile è stato concesso in locazione a Nominativo_4, con contratto regolarmente registrato in data 04.08.2022, con identificativo TJQ22T012442000BB, successivamente risolto in data 30.11.2024 (v. all.to n. 5 del ricorso).
Parte ricorrente non era quindi tenuta al pagamento della Tari e Tefa, poiché la detenzione dell'immobile è stata nel periodo interessato dall'avviso di accertamento de quo in capo ai diversi conduttori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
La Corte in persona del giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 700, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario