TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/08/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
R.G. 449/2015
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del Giudice Unico,
Dott. Enrico Quaranta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), quali eredi di (C.F. Pt_2 C.F._2 Persona_1
), assistiti e difesi in virtù di procura in atti dall'avv. Paolo Minucci (C.F. C.F._3
, con studio in Napoli al viale Gramsci n. 19 - pec: C.F._4 Email_1
attori
e
(C.F. ), assistito e difeso in virtù di procura in atti dagli CP_1 C.F._5 avv.ti Francesco Vitobello (C.F. e Raffaele RU (C.F. C.F._6
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in santa Maria Capua Vetere C.F._7
(CE) alla via A. De Gasperi n. 104 – pec: Email_2 Email_3
convenuto
e
già con sede in Torino, Piazza San Carlo n. Controparte_2 Controparte_3
156 (C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Brescia alla via Cefalonia n. 74, P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura alla lite in atti, dall'avv. Giovanna Bigi (C.F. ) C.F._8 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo RU in Casapulla (CE) alla via G.
Stroffolini n. 22 - pec: Email_4 convenuta
nonché
C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Napoli alla Controparte_4 P.IVA_2 via San Filippo n. 24, rapp.ta e difesa, giusta procura alla lite in atti, dall'avv. Valerio Minucci (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli al viale C.F._9
Gramsci n. 19 – pec: Email_1
chiamata in causa
nonché
(C.F. ), in persona del l. rapp.te p.t., con sede legale in Controparte_5 P.IVA_3
Bologna alla via Stalingrado n. 45, rapp.ta e difesa, giusta procura speciale alla lite in atti, dall'avv.
Mario D'Amico (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello C.F._10 stesso in Macerata Campania (CE) alla via Matteotti n. 94 – pec: Email_5
chiamata in causa
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Persona_1 CP_1
e la nnanzi all'intestata Giustizia per sentir “affermare la responsabilità del Controparte_3
e/o della e, per l'effetto, sentir condannare il e/o la al CP_1 CP_3 CP_1 CP_3 risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali, da vacanza rovinata, eccetera (in breve: nulla di escluso od eccettuato), da liquidare con la relativa condanna
(se del caso solidale), nello stesso giudizio, per equivalente pecuniario giusto e congruo, previa rivalutazione monetaria e con gli interessi come per legge. Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, con attribuzione al sottoscritto difensore che dichiara di anticipare le spese e di non aver riscosso gli onorari.”
A fondamento esponeva:
- che, in data 04.06.2014, alle ore 11,00 circa, all'interno del cantiere nautico sito Controparte_4 in Castel Volturno (CE) alla via Domitiana, si verificava un violento incendio che coinvolgeva, tra l'altro, il natante da diporto sigla e numero di iscrizione 2NA2671/D di sua proprietà; CP_6
- che, da dichiarazioni di persone presenti in loco nonché dello stesso legale rapp.te del cantiere nautico, dall'imbarcazione Cigarette, con sigla e numero d'iscrizione PF 1751/D, di proprietà
[...]
e concessa in locazione finanziaria a pure ivi depositata, si sviluppava il CP_3 CP_1 predetto incendio che si propagava attingendo altre imbarcazioni presenti all'interno del cantiere tra cui quella dell'attore, allocata proprio di fianco al;
CP_7
- che il natante attoreo, in conseguenza di ciò, andava completamente distrutto e con esso gli accessori, le dotazioni di sicurezza e le suppellettili presenti a bordo, tanto che l'attore era costretto a sopportare, altresì, le spese per il trasporto e lo smaltimento del relitto;
- che l'evento comportava per l'attore l'impossibilità di godere del natante per l'imminente periodo estivo e le programmate ferie;
- che il natante , da cui si era sviluppato l'incendio, era assicurato, al momento dell'evento, CP_7 con la società Controparte_5
Si costituiva in giudizio la dichiarandosi locatore finanziario del natante Cigarette, Controparte_3 concesso, appunto, in locazione al che ne era diventato utilizzatore, eccependo la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo la conseguente declaratoria di estromissione dal giudizio.
Nel merito, la convenuta impugnava la domanda attorea ritenendola nulla, infondata e non provata e chiedeva, in subordine e nell'eventualità di accoglimento della pretesa risarcitoria avversaria, di dichiarare e la – società, quest'ultima, assicuratrice del natante sia CP_1 Controparte_5 in caso di incendio che per la responsabilità civile verso terzi della quale chiedeva la contestuale chiamata in causa - unici obbligati al pagamento con conseguente manleva di essa comparente da ogni e qualsivoglia onere derivante dal sinistro de quo.
Si costituiva, altresì, il quale contestava in toto la domanda attorea, invocandone il CP_1 rigetto nel merito per totale assenza di prova circa lo svolgersi dei fatti così come dedotti e invocando, contestualmente, la declaratoria di esclusiva responsabilità della nella Controparte_4 provocazione dell'incendio verificatosi in data 04.06.2014.
Chiedeva, al contempo, la chiamata in causa della nonché della Controparte_4 Controparte_8 quest'ultima quale società garante per la responsabilità civile verso terzi del natante CP_7 chiamata a manlevare il in caso di accoglimento della domanda attorea. CP_1
A seguito dell'autorizzazione alle invocate chiamate in causa, si costituivano in giudizio sia la
[...] che la CP_4 Controparte_5
La prima invocava il rigetto di qualsivoglia domanda proposta nei suoi confronti e la declaratoria di esclusiva responsabilità di nella causazione dell'evento de quo, con conseguente CP_1 condanna di quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni occorsi, in conseguenza dell'incendio, al cantiere nautico ove era ricoverato il natante . CP_7 La seconda, invece, concludeva affinché il Tribunale dichiarasse la carenza di legittimazione passiva della chiamata compagnia e l'estromissione dal giudizio attesa la mancanza di prova in ordine all'incendio de quo e alla sua scaturigine dal natante assicurato, con conseguente rigetto nel merito di ogni domanda risarcitoria formulata nel giudizio nei confronti della stessa.
Concessi i termini di rito per l'articolazione dei mezzi istruttori e il deposito di documenti, venivano raccolte le prove testimoniali ammesse ed espletate nonché la consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del valore del natante attoreo.
A causa del decesso dell'originario attore in corso di giudizio, si costituivano Parte_1
e quali eredi dello stesso, facendo proprie tutte le richieste e difese spiegate
[...] Parte_2 dal de cuius.
Seguivano, quindi, alcuni rinvii dovuti alla richiesta delle parti nonché alla sopravvenuta vacanza del ruolo, prima che, con decreto del 18.10.2024, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente.
Con successivo decreto veniva fissata l'udienza cartolare per la discussione.
All'udienza indicata il Tribunale tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
Con ordinanza interlocutoria il Giudice, rilevato che “Dall'esame del fascicolo telematico, oggetto di digitalizzazione successiva all'ultima udienza, non è dato rinvenire una serie di atti e, nello specifico:
a) la citazione introduttiva dell'attore; b) la comparsa di costituzione e risposta di , di CP_3
e di . Tali atti paiono necessari ai fini della verifica del thema CP_1 CP_4 decidendum, anche in relazione alle conclusioni rassegnate dalle parti”, disponeva la rimessione della lite sul ruolo istruttorio, fissando per la precisazione delle conclusioni la nuova udienza cartolare del 22.7.25.
In tale contesto comparivano, come da verbale che di seguito si riporta: per e Parte_2
, nella qualità di eredi di , l'avv. Paolo Parte_1 Persona_1
Minucci, il quale insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie articolate nella memoria istruttoria del secondo termine del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e segnatamente per l'ammissione della prova per testi sui capi da 5 a 11 della memoria con i testi ivi indicati;
in subordine, conclude come da comparsa di costituzione volontaria degli eredi per la prosecuzione del giudizio e come da memoria istruttoria del primo termine del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., e si riporta alla memoria conclusionale depositata telematicamente il 30/10/2024 ed alla nota spese depositata in pari data;
per , gli avv.ti Francesco Vitobello e Raffaele RU, i quali si riportano alla nota CP_1 cartolare in atti ed alle seguenti conclusioni: In via principale - rigettare integralmente le domande svolte dall'avv. dalla soc. perché del tutto infondate, in fatto ed Pt_2 Controparte_4 in diritto;
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di in persona Controparte_4 del suo legale rappresentante pro tempore, nell'incendio verificatosi in data 4 giugno 2014; in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande svolte, nei confronti del sig. , dall'avv. /o da dichiarare valida CP_1 Pt_2 Controparte_4 ed efficace la copertura assicurativa prestata dalla (già OP
, condannando detta ultima società a manlevare e tenere indenne l'odierno Controparte_10
Comparente da ogni e qualsiasi responsabilità e consequenziale condanna. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da attribuirsi ai procuratori costituiti, per averne fatto anticipo, senza riscossione. Chiedono che la causa venga trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per l'avv. Valerio Minucci, il quale insiste per l'ammissione delle richieste Controparte_4 istruttorie non ammesse articolate nella memoria istruttoria del secondo termine del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e segnatamente per l'ammissione della prova per testi sui capi da 1 a 5, 14, 15,
17, 18, 19, a), b) e c) della memoria con i testi ivi indicati;
in subordine, conclude come da memoria istruttoria del primo termine del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., e si riporta alla memoria conclusionale depositata il 30/10/2024 ed alla nota spese depositata in pari data;
per , l'avv. Mario D'Amico, il quale si riporta al contenuto di tutti gli atti Controparte_11
e scritti difensivi ed in particolare alla comparsa di costituzione e risposta, alle memorie ex art. 183
VI comma cpc, alle note di trattazione scritta depositate nel corso del giudizio ed alla comparsa conclusionale della quale chiede integrale accoglimento. Impugna le avverse conclusioni e chiede riassegnarsi la causa a sentenza”.
Il Giudice, tenuto conto del deposito degli atti di cui in parte motiva all'ordinanza interlocutoria, nel contesto introitava la causa in decisione senza termini per comparse, già fruiti.
Occorre preliminarmente ricordare che la qualificazione della domanda costtuisce compito esclusivo del Giudice, il quale ha il potere-dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione (eventualmente erronea) che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum e la causa petendi.
In particolare, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato.
( così Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/07/2022, n. 21865).
Ora, a parere di questo Giudice, la domanda risarcitoria formulata è sussumibile nel disposto di cui agli artt. 2051 e 2054, co. 3, c.c.
Ed infatti parte attrice ha convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_3 rispettivamente utilizzatore e proprietario dell'imbarcazione da diporto modello CIGARETTE 38'
TOP GUN GT, battente bandiera italiana, iscritta nel registro delle imbarcazioni da diporto di
Portoferraio (LI) al n. PF1751D, assumendo che in data 4 giugno 2014, dal suddetto natante, in custodia all'interno del cantiere , sito in Castel Volturno (CE), si sarebbe Controparte_4 sviluppato un incendio, che avrebbe coinvolto, tra l'altro, anche l'imbarcazione di sua proprietà.
Ebbene, il danneggiato che invoca la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. - che ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode - deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Al riguardo non rileva né la condotta del custode né l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Detta forma di responsabilità, dunque, è esclusa solamente dal caso fortuito, ossia da un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, imprevedibile ed eccezionale.
A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno;
mentre il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità (Cass. Civ. Sez. III, 21.10.2005, n. 20359).
Si afferma da parte della Suprema Corte che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. scaturisce (cfr. anche Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 1997, n. 3672): a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa, trattandosi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile poiché basata sulla relazione di custodia con la cosa che determina il danno (cfr. anche
Cass. n. 1948/2003; n. 1127/2008).
Sotto il profilo probatorio, trattandosi di una responsabilità di tipo oggettivo, la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. prevede che l'onere della prova gravante sul danneggiato si sostanzi nella duplice dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre residua, a carico del custode, l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, vale a dire un evento oggettivamente imprevedibile e inevitabile, che sfugga al controllo, alla prevenzione e alla possibilità di un tempestivo intervento da parte del custode della res.
Il danno causato da un incendio rientra nella previsione dei danni arrecati dalla cosa ai terzi di cui all'art. 2051 c.c. (ex multis Cass., n. 6121/1999; Cass., n. 5706/1997; Cass. n. 2962/2011; Cass. n.
25779/2019; Cass. n. 19534/2019), la cui responsabilità è imputata a chi si trova nelle condizioni di controllarne i rischi inerenti, nonché le modalità d'uso e di conservazione.
Per altro verso, è altrettanto evidente che il genus della cosa in custodia dalla quale è scaturito l'incendio attragga in via di specialità il regime della responsabilità del proprietario del veicolo per i danni cagionati a terzi dalla circolazione, pur se causati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione (art. 2054, co. 3 c.c.), specificazione - a ben vedere - del potere di controllo e di governo dei rischi inerenti alle modalità d'uso dei veicoli a motore senza guida di rotaie idonei alla circolazione
(a cui, come è noto, sono equiparati dalla normativa vigente i natanti).
Corrobora l'affermazione di responsabilità del titolare del veicolo (e, per estensione, del natante), il costante principio di diritto che invoca l'art. 2054, co. 3 c.c. anche per i danni derivanti dalla
“circolazione statica”, compresa cioè la fase di sosta del veicolo (da ultimo, Cass. n. 9948/2022 e
Cass. n. 14745/2018; ex multis Cass. n. 2092/2012; Cass. 3108/2010; Cass. n. 7767/2003; Cass. n.
8216/2002; Cass. n. 10110/1997).
Inoltre, si deve ritenere che anche i danni provocati a terzi dall'incendio di un veicolo in sosta siano a tutti gli effetti danni provocati dalla “circolazione”: lo stazionamento di un veicolo (e, quindi, di un natante) è una fase naturale e necessaria che costituisce parte integrante dell'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto (ex multis, Cass. Civ. nn. 3108/2010 e 15392/2011).
La normativa in precedenza richiamata in materia di danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore viene in ausilio, altresì, per l'individuazione del soggetto legittimato passivamente a rispondere alla pretesa risarcitoria avanzata dal danneggiato per un danno asserito come derivante da un bene oggetto di locazione finanziaria, come nel caso portato all'attenzione dell'odierno giudicante.
Ed invero parte attrice ha citato in giudizio, con riferimento al natante da cui sarebbe CP_7 originato l'incendio che ha poi coinvolto e distrutto l'imbarcazione Fiart attorea, sia il locatore finanziario sia l'utilizzatore chiedendone la declaratoria di CP_3 CP_1 responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento del danno.
Orbene, alla luce del combinato disposto degli articoli 2054, comma 3, c.c. e 91, comma 2, C.d.S, in caso di veicolo oggetto di contratto di locazione finanziaria per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo risponde in solido con il conducente l'utilizzatore locatario e non il proprietario concedente: la responsabilità dell'utilizzatore, analogamente a quella dell'usufruttario e dell'acquirente con patto di riservato dominio, è una responsabilità alternativa a quella del proprietario e quindi esclude quest'ultima, con la conseguenza che solo l'usufruttuario e non anche il proprietario risponderà in solido con il conducente per i danni prodotti, come da oramai costante orientamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità.
La ratio della norma si fonda sulla relazione qualificata tra il soggetto da ritenersi responsabile e la cosa, relazione che, in caso di locazione finanziaria, concerne l'utilizzatore e non anche il proprietario concedente, il quale non ha più il possesso del veicolo né la disponibilità giuridica e non è in grado di controllarne la circolazione (Cass. Civ. n. 14635/2014, n. 10424/2007, n. 10034/2004).
Ciò detto, la vicenda portata all'attenzione del Tribunale va ricostruita dal punto di vista fattuale tenendo a mente che il natante attoreo risultava, al momento dell'incendio, pacificamente custodito, parimenti a quello utilizzato da presso il capannone della terza chiamata CP_1 [...]
CP_4
Più segnatamente, la disponibilità del natante (in uso al era, al momento del fatto, CP_7 CP_1 da attribuire non già al suo utilizzatore bensì alla presso il cui capannone CP_4
l'imbarcazione (insieme a quella di proprietà era tirata a secco e custodita per la stagione Pt_2 invernale.
Ne consegue che vada accolta in specie l'eccezione di volta ad ottenere la Controparte_12 declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva. A fronte della chiamata in causa della andrà, quindi, indagata e verificata la Controparte_4 responsabilità del custode in ordine all'accadimento denunciato e alle sue conseguenze, dovendosi la stessa correlare con quella del convenuto quale titolare dell'imbarcazione dalla quale sarebbe CP_1 partito, a detta di parte attrice e di parte chiamata, l'incendio de quo.
A tal riguardo, come premesso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia può configurarsi in concreto già se solo sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode.
Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e, di precipuo interesse nel caso di specie, di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. Civ. n. 26086 del
30/11/2005; n. 15383 del 06/07/2006; n. 11016 del 19/05/2011).
In altri termini, i tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono costituiti, sul piano causale, dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e, sul versante soggettivo dell'imputazione della responsabilità, dall'esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che dev'essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l'effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi.
Nel caso in esame non pare in dubbio che la - trovandosi a esercitare un potere di Controparte_4 fatto sulla cosa, che consentiva di intervenire per impedire o rimuovere eventuali situazioni di pericolo - dovesse ritenersi “custode” anche dell'imbarcazione Cigarette ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, pertanto, responsabile dei danni da questa cagionati a terzi, anche in concorso con il titolare della stessa.
Poiché la responsabilità prevista dalla disposizione da ultimo citata è di natura oggettiva ed è esclusa soltanto dal caso fortuito, ne deriva nel caso in esame l'integrazione del presupposto della responsabilità, atteso che, come sopra esposto, il sinistro sarebbe verosimilmente riconducibile a un incendio originato sul natante di cui, tuttavia, né i Vigili del Fuoco intervenuti né l'Autorità CP_7
Giudiziaria successivamente investita delle indagini penali hanno saputo o potuto ricostruire le reali ragioni.
Proprio tale mancata ricostruzione non consente di accertare senza approssimazione se possa dirsi intervenuto, quale evento interruttivo del nesso causale, il fattore eccezionale avente le caratteristiche sopra ricordate. Si ribadisce, al punto, che l'oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (da ultimo, Cass. Civ.,
03.05.2024, n. 11942).
Precipuamente, “il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (…)Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale” (Cass., Sez. III, 07.09.2023, n. 26142).
Occorre, quindi, verificare se l'incendio originato dal natante convenuto possa qualificarsi, per la natura e le ragioni della sua origine, come estraneo alla relazione custodiale e idoneo a escludere (in tutto o in parte) il nesso causale tra l'evento dannoso e la res.
Ebbene, in punto di fatto è emerso: 1) che entrambi i natanti erano soggetti al ricovero presso la
; 2) che il giorno del sinistro i sigg. e RU, titolari della società convenuta, CP_4 CP_13 si trovavano sull'imbarcazione del per interventi di manutenzione allorquando si precipitavano CP_1 all'esterno del natante e avvertivano le persone presenti del principio di incendio;
3) che l' CP_13 scendeva dal per prendere gli estintori presenti nel capannone, consegnandone uno al RU CP_7 che era rimasto sul natante;
4) che il primo intervento, tuttavia, non sortiva l'effetto sperato e l'incendio cominciava a divampare, raggiungendo anche le altre imbarcazioni presenti all'interno del capannone, tra cui il di proprietà attorea posto proprio accanto al;
5) che nel frattempo, CP_6 CP_7 sopraggiungevano i VV.FF. che intervenivano innanzitutto sul natante convenuto, onde scongiurare lo scoppio dello stesso, a motivo del tipo di carburante (benzina) contenuto nel serbatorio. Le ulteriori squadre di intervento accorse successivamente si prodigavano con riguardo alla struttura del capannone attinta dalle fiamme.
I testimoni escussi in corso di causa in realtà nulla hanno riferito in merito alla genesi dell'incendio e alla ragione di detta genesi poiché nessuno degli stessi si trovava sull'imbarcazione convenuta al principio dell'incendio, a differenza dei sigg. e RU, gli unici presenti al momento a bordo CP_13 dell'imbarcazione e intenti ad operare sulla stessa.
Tuttavia dalla prova testimoniale espletata e, segnatamente, dalla dichiarazione resa da uno dei testi indicati dalla , è emerso che il giorno dell'evento per cui è causa, come avveniva CP_4 periodicamente durante il periodo di sosta, la presa di corrente dell'imbarcazione di CP_7 proprietà del era collegata con un cavo alla presa a muro del cantiere per la ricarica periodica CP_1 delle batterie e tale circostanza è stata confermata anche dal teste il quale ha Testimone_1 precisato che gli addetti del cantiere, una volta collegata la presa a muro, attaccavano l'altra estremità del cavo sulla barca e che gli addetti del cantiere controllavano il regolare funzionamento del sistema di ricarica delle batterie
Deve quindi considerarsi pacifico che il era collegato all'alimentazione elettrica del cantiere CP_7 nautico ove era ricoverato ed altrettanto pacifica è la circostanza per cui l'attività di ricarica delle batterie presenti sul natante (peraltro, contrattualmente stabilita col veniva periodicamente CP_1 effettuata dal personale del cantiere per espressa ammissione della stessa fin dal Controparte_4 primo atto difensivo.
Da tanto, deve concludersi che il “problema di natura elettrica” individuato dal P.M. presso il
Tribunale di S. Maria C.V. nella la richiesta di archiviazione come causa accidentale dell'incendio possa parimenti ascriversi in via presuntiva ad un vizio dell'impianto elettrico dell'imbarcazione ovvero ad un vizio dell'impianto di alimentazione del cantiere nautico.
Del resto, non può tacersi del fatto che la stessa abbia avanzato dubbi, fin dalla propria CP_4 costituzione in giudizio, circa il presunto malfunzionamento dell'impianto elettrico del e CP_7 alla sollecitazione, rivolta al nei mesi precedenti l'evento, della necessità di un intervento di CP_1 manutenzione in tal senso.
In altri termini, con riguardo a tale presunto malfunzionamento non è stata fornita prova liberatoria né da nella qualità né dalla stessa . CP_1 CP_4
Il non ha fornito prova atta ad escludere la circostanza de qua e a imputare, così, l'accaduto ad CP_1 un fattore esterno ed estraneo (nel senso giuridico sopra ricostruito) alla sua sfera di signoria.
Al contempo, la , ipotizzando fin dal primo atto difensivo il suddetto CP_4 malfunzionamento, non può per ciò stesso invocare l'imprevedibilità del fattore esterno ed estraneo atto ad escludere il nesso di causalità e il potere di previsione e controllo dei rischi inerenti alla cosa in custodia. E ciò al netto della valutazione in ordine alle precauzioni e ai comportamenti adottati dal personale all'interno del capannone nelle prime fasi dell'accaduto e volti a spostare le imbarcazioni ricoverate per evitare che le stesse venissero attinte dalle fiamme o per limitare il propagarsi dell'incendio, non rilevando detta verifica ai fini della sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie giuridica astratta sopra richiamata.
L'evento di cui si discute e le sue conseguenze dannose per l'imbarcazione di proprietà attorea sono allora da addebitarsi, in pari misura concorsuale, alla responsabilità di nella sua CP_1 qualità come ricostruita ed identificata in atti, e della quale titolare del capannone Controparte_4 ove detto natante era ricoverato.
A fronte della responsabilità in ordine all'accadimento de quo come innanzi ricostruita, va rigettata la domanda risarcitoria avanzata dalla per avere la terza chiamata concorso alla Controparte_4 causazione dell'evento e delle sue conseguenze dannose e per non avere la stessa provato, né documentalmente né a mezzo valido e circostanziato sostegno probatorio, in corso di giudizio l'esatto ammontare del quantum preteso.
Così individuata la responsabilità, occorre delimitare l'area del danno risarcibile e procedere, di conseguenza, alla sua quantificazione.
All'uopo, appare condivisibile la valutazione, che non merita censure poiché fondata su nozioni tecniche adeguatamente motivate, operata, con riguardo al natante attoreo, dal CTU che ha così argomentato: “per la determinazione del più probabile valore di mercato dell'imbarcazione in oggetto, al momento del sinistro, ovvero in data 04/06/2014, risulta opportuno prospettare il metodo di stima che si andrà ad utilizzare. In particolare, il detto metodo tiene conto della circostanza che la stima dell'imbarcazione risulta essere ex post, e, pertanto, non può essere effettuata mediante il metodo del confronto diretto, atteso che, le eventuali quotazioni o offerte di vendita dovrebbero essere riferite al 04/06/2014. Alla luce di tale criticità, a parere dello scrivente, appare più opportuno procedere alla stima della detta imbarcazione in funzione del suo valore di acquisto e di quello relativo alle attuali offerte di vendita reperibili mediante la consultazione di siti di riferimento del settore nautico. Fatta tale premessa, nel processo estimativo che si prospetterà, si assumerà
l'imbarcazione, al momento del sinistro, avente caratteristiche normali, atteso che, le dette caratteristiche non possono essere verificate pedissequamente, né all'epoca dei fatti, né tantomeno ad oggi, in quanto il bene è andato distrutto con l'incendio. (…) preliminarmente, si andrà a considerare il valore di acquisto del bene all'anno 2005, il quale risulta essere pari a € 373'116,00, così come può essere rilevato dalla documentazione versata in atti e, precisamente, la fattura n.2093 del 10/05/2005. Individuato detto valore, successivamente, si andrà a considerare la svalutazione media dopo il primo anno (…) Pertanto, si può concludere che, il valore di mercato dell'imbarcazione all'anno 2014, quale anno del sinistro, corrispondente al nono anno dalla data di acquisto, risulta essere pari a € 197'005,40.”
Il valore originario del natante attoreo distrutto, così come la riduzione operata dal CTU rispetto all'importo del prezzo di acquisto, sono giustificati e vanno condivisi.
A detto valore va, poi, aggiunta la spesa, sostenuta e provata in atti a mezzo fattura fiscale per un importo pari a € 6.000,00, per il trasporto e lo smaltimento del natante andato distrutto.
Non risulta, al contrario, provata la dotazione di apparecchiature e suppellettili invocata dall'attore e trasfusa nell'inventario con annessa stima dei detti accessori: come precisato anche dall'ausiliare, trattasi di mera elencazione di parte non suffragata da valida prova, né documentale né fotografica né testimoniale, circa le caratteristiche, le quantità, il valore e la loro effettiva dotazione e presenza a bordo al momento dell'incendio.
Con riguardo al presunto danno da vacanza rovinata, nulla può dirsi dovuto, in favore dell'attore, a titolo di tale voce di danno: nel caso di specie, non risulta fornita la prova compiuta e circostanziata della mancanza patita e della sofferenza da privazione derivata nonché della perdita economica così come lamentata.
Nel caso di specie, trattasi, infatti, di domanda eccessivamente generica e del tutto indimostrata.
Né può, parte attrice invocare al riguardo la liquidazione equitativa del presunto danno patrimoniale che, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre, pertanto, che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 17677 del 29/07/2009).
Vertendosi, poi, in materia di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.
Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento si fanno decorrere dalla data dell'evento, trattandosi di risarcimento del danno da illecito aquiliano. Inoltre, al fine di evitare il cumulo della rivalutazione con gli interessi (ex multis, cfr. Cass. Civ., 10.04.18, n. 8766), questi ultimi devono essere calcolati al tasso legale dal momento del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla somma innanzi indicata che, previa devalutazione fino alla data del sinistro, deve essere poi via via rivalutata anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza (che, liquidando il danno, lo converte da debito di valore in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo gli interessi andranno applicati sulla somma già attualizzata come indicata in sentenza.
Per altro verso - tenuto conto della circostanza che il natante del era regolarmente assicurato CP_1 all'epoca dell'evento, a copertura della responsabilità civile verso terzi anche per i danni provati a terra ( come quelli sub speciem), con la compagnia (già OP
, con polizza, R.C. n. 189173553-10,8 emessa dall'agenzia di Torre Controparte_10
Annunziata, del regolare inoltro alla società di denuncia dell'accaduto - va condannata detta compagnia a tenere indenne il da quanto statuito a suo carico. CP_1
Infine, con riguardo al governo delle spese e competenze processuali le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in funzione della quantificazione del danno operata dal Tribunale.
Pertanto, le competenze del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento in base al liquidato e con maggiorazione ex art. 4, comma 2 del medesimo D.M. n. 55/2014 (da € 52.001 fino a € 260.000), tenuto conto di tutte le fasi espletate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Enrico
Quaranta, definitivamente pronunciando ex art. 281 quinquies c.p.c. sulla domanda proposta da e , quali eredi del de cuius , nei Parte_1 Parte_2 Persona_1 confronti di nonché della già nonché della CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e ciascuno nella qualità, disattesa ogni altra istanza, Controparte_4 Controparte_5 difesa o eccezione, così provvede:
A) dichiara il difetto di legittimazione passiva della già ; Controparte_2 Controparte_3
B) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido con CP_1 la al risarcimento del danno in favore di e Controparte_4 Parte_1 [...]
, quali eredi del de cuius della complessiva somma di € 203.005,40, oltre Pt_2 Persona_1 interessi al tasso legale e rivalutazione come in parte motiva;
C) condanna, altresì, in solido con al pagamento delle spese di CP_1 Controparte_4 lite del presente giudizio in favore e , quali eredi del Parte_1 Parte_2 de cuius che liquida in € 11.283,00 già maggiorati ex art. 4, comma 2 D.M. n. Persona_1
55/14 per compenso professionale, oltre € 579,73 per esborsi nonché rimborso forfetario al 15%, IVA
e CPA come per legge se dovute, con attribuzione all'avv. Paolo Minucci dichiaratosi anticipatario;
D) pone definitivamente a carico di tali parti soccombenti, in solido tra loro, le spese di c.t.u. come già liquidate con separato decreto.
E) rigetta la domanda formulata da Controparte_4
F) condanna a tenere indenne e manlevare dalle condanne Controparte_5 CP_1 che precedono ai punti B) e C);
G) condanna e , quali eredi del de cuius Parte_1 Parte_2 Persona_1
al pagamento delle spese di lite in favore di già che
[...] Controparte_2 Controparte_3 liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 23/7/2025.
Il Giudice Unico
Dott. Enrico Quaranta