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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/10/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1169/2018 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. PRESTA ADRIANO
Attore/opponente
E
C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AP MB
Convenuto/opposto
OGGETTO: Opposizione Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 258/18 emesso dal Tribunale di Paola su ricorso di
, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
217.886,37 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, nonché esborsi ed onorari di difesa.
A sostegno dell'opposizione deduceva;
in via preliminare ed assorbente eccepiva l'inefficacia della cessione di credito, in quanto contestata e rifiutata dall'ente opponente e la conseguente nullità dei rapporti contrattuali sottostanti al credito ceduto e/o l'inesistenza del credito vantato, come azionati nel D.I.; l'inesistenza del credito vantato per le forniture di energia relativamente al quantum della somma azionata nel D.I.. Tanto premesso instava per la revoca del Decreto opposto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta , la Controparte_1 quale, previa concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione, instava per il rigetto della proposta opposizione ed ogni domanda avversaria, perché infondate in fatto ed in diritto, e con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata instava per la condanna all'immediato pagamento di ogni somma dovuta anche quale indebito arricchimento, con vittoria di spese e compensi di giudizio
Quindi la causa, espletata la trattazione, sulle conclusioni rassegnate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
In primo luogo, sull'eccezione preliminare di inefficacia della cessione di credito, in quanto contestata e rifiutata dall'ente opponente, si deve considerare la fattispecie in materia di cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione, stante i numerosi caratteri peculiari che connotano la fattispecie.
La disciplina relativa a tale materia ha, come di recente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5103/2018), natura speciale e derogatoria rispetto alla disciplina che il codice civile detta in materia di cessione dei crediti iure privatorum, ex artt. 1260 e ss. c.c.
Primo elemento di divergenza tra le due discipline si sostanzia nel requisito della forma prescritta per l'atto di cessione, il quale, a differenza della forma libera prevista dal codice, prevede la necessità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Invero, l'art. 69 comma 3 del Regio Decreto n. 2440 del 1923 prevede che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”.
Secondo elemento differenziale concerne la notifica della cessione -con particolare riguardo alle modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto-, la quale si rende necessaria in caso di cessione di crediti verso la p.a., diversamente da quanto previsto nel diritto civile. L'articolo 69, infatti, prosegue disponendo che: “Le cessioni debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”.
La regolamentazione in materia di notifica e delle relative modalità è contenuta nel Nuovo Codice dei Contratti pubblici, il D.lgs. n. 50/2016, all'art. 106, dal quale si evince che la cessione è efficace ed opponibile alla Pubblica Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica.
Da tale assetto normativo, è evincibile come il legislatore non abbia inteso prevedere un atto di adesione alla cessione del credito da parte dell'amministrazione, ma sostanzialmente una facoltà di quest'ultima a rifiutare.
Ancora, l'art. 106 co. 13, d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Tali norme sono applicabili non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici e, dunque, anche ai Comuni, sia per la portata generale delle predette disposizioni sia per la ratio delle stesse, avendo come finalità quella di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture (cfr. Cass. n. 18610/2005).
Orbene, nella fattispecie di cui è causa l'ente opponente ha rifiutato e contestato la cessione del credito, come da rituale e formale, nota del 24 luglio 2015, Prot.n.5096 (cfr. all.n.20), nonché, il successivo mandato alla gestione e incasso del credito asseritamente vantato da Controparte_2 in favore della mandataria nota dell'11 dicembre 2015,
[...] Controparte_1
Prot.n.8487 (cfr. all.n.22); ne deriva che il credito per cui l'odierna opposta ha agito con il ricorso per monitorio non è opponibile al , siccome rifiutata la cessione, Parte_1
e, di conseguenza inesigibile, senza il consenso del debitore ceduto, con l'ulteriore conseguenza che
Decreto opposto va revocato nei confronti dell'ente.
Occorre inoltre avere riguardo al requisito della forma scritta;
la Corte di Cassazione, in via generale, con l'ordinanza n. 20267 del 14.07.2023, si è espressa nuovamente in merito alla forma del contratto di somministrazione di energia elettrica, ribadendo che, per tale tipologia di contratto, non è richiesto il requisito della forma scritta, né ad substantiam né ad probationem e la cui conclusione può avvenire anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica, e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici
(fattispecie tuttavia riferibile a rapporti tra soggetti privati).
Sul punto va rilevato che non sussiste alcun documento comprovante l'impegno di spesa assunto dall' necessario per la stipulazione di un valido contratto con la pubblica CP_3 amministrazione.
In particolare, aderendo al principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte:
“gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi [sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., Sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)” (cfr. Cass. Civ.
15410/2018; in ultimo Cass. ord. n.17197/2024).
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13159/2024 ha affermato che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
Dunque alla luce di tali considerazioni di ordine generale, ne consegue che, in assenza, il rapporto contrattuale, contrastante con norme imperative, è da considerarsi, nullo ai sensi del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.; da ciò deriva, peraltro, che devono ritenersi assorbite tutte le questioni inerenti al preteso pagamento di interessi di mora e/o anatocistici, nonché di ogni altra eventuale e ulteriore somma così come la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, la quale appare inammissibile per difetto di sussidiarietà in virtù della previsione di cui all'art. 2042 c.c..
In particolare, il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento ha il precipuo fine di evitare che l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. diventi uno strumento per eludere l'operatività dell'azione tipica ovvero di promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento in caso di esito negativo dell'azione principale.
Pertanto, la predetta azione intanto può essere esperita se non sussista altra azione in via meramente astratta (cfr. Cass. sent. 29988/2018; Cass. sent. n. 28042/2008).
Inoltre, è ormai pacifico ritenere che l'azione di ingiustificato arricchimento non può essere esperita in ipotesi di nullità del titolo contrattuale posto a fondamento della domanda, in quanto ciò si tradurrebbe in una inammissibile elusione di norme indisponibili poste a tutela di interessi generali
(cfr. Cass. sent. n. 13203/2023, Cass. sent. n. 14120/2020). Ed infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento rispetta il canone di sussidiarietà soltanto laddove sia inesistente un titolo contrattuale che la parte attrice possa far valere.
Ed infatti, ciò è ipotesi diversa da quella in cui il contratto sia nullo ovvero non sia stato prodotto in giudizio (cfr. Cass. sent. n. 15496/2018; Cass. sent. n. 11489/2011): “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(Cass., SS.UU., 5 dicembre 2023, n. 33954).
Tanto chiarito, non risulta possibile riconoscere alla il pagamento di Controparte_1 altra somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
L'opposizione si appalesa, dunque, fondata, e, come tale, meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, rilevata la peculiarità della materia, si ritiene sussistano eccezionali motivi per compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 258/18 emesso dal
Tribunale di Paola, proposta dal nei riguardi di Parte_1 [...]
uditi i procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 rigettate, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, Parte_1 revoca il Decreto Ingiuntivo n. 258/2018, emesso dal Tribunale di Paola;
2) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Paola, 6 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1169/2018 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. PRESTA ADRIANO
Attore/opponente
E
C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AP MB
Convenuto/opposto
OGGETTO: Opposizione Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 258/18 emesso dal Tribunale di Paola su ricorso di
, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
217.886,37 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, nonché esborsi ed onorari di difesa.
A sostegno dell'opposizione deduceva;
in via preliminare ed assorbente eccepiva l'inefficacia della cessione di credito, in quanto contestata e rifiutata dall'ente opponente e la conseguente nullità dei rapporti contrattuali sottostanti al credito ceduto e/o l'inesistenza del credito vantato, come azionati nel D.I.; l'inesistenza del credito vantato per le forniture di energia relativamente al quantum della somma azionata nel D.I.. Tanto premesso instava per la revoca del Decreto opposto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta , la Controparte_1 quale, previa concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione, instava per il rigetto della proposta opposizione ed ogni domanda avversaria, perché infondate in fatto ed in diritto, e con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata instava per la condanna all'immediato pagamento di ogni somma dovuta anche quale indebito arricchimento, con vittoria di spese e compensi di giudizio
Quindi la causa, espletata la trattazione, sulle conclusioni rassegnate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
In primo luogo, sull'eccezione preliminare di inefficacia della cessione di credito, in quanto contestata e rifiutata dall'ente opponente, si deve considerare la fattispecie in materia di cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione, stante i numerosi caratteri peculiari che connotano la fattispecie.
La disciplina relativa a tale materia ha, come di recente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5103/2018), natura speciale e derogatoria rispetto alla disciplina che il codice civile detta in materia di cessione dei crediti iure privatorum, ex artt. 1260 e ss. c.c.
Primo elemento di divergenza tra le due discipline si sostanzia nel requisito della forma prescritta per l'atto di cessione, il quale, a differenza della forma libera prevista dal codice, prevede la necessità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Invero, l'art. 69 comma 3 del Regio Decreto n. 2440 del 1923 prevede che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”.
Secondo elemento differenziale concerne la notifica della cessione -con particolare riguardo alle modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto-, la quale si rende necessaria in caso di cessione di crediti verso la p.a., diversamente da quanto previsto nel diritto civile. L'articolo 69, infatti, prosegue disponendo che: “Le cessioni debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”.
La regolamentazione in materia di notifica e delle relative modalità è contenuta nel Nuovo Codice dei Contratti pubblici, il D.lgs. n. 50/2016, all'art. 106, dal quale si evince che la cessione è efficace ed opponibile alla Pubblica Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica.
Da tale assetto normativo, è evincibile come il legislatore non abbia inteso prevedere un atto di adesione alla cessione del credito da parte dell'amministrazione, ma sostanzialmente una facoltà di quest'ultima a rifiutare.
Ancora, l'art. 106 co. 13, d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Tali norme sono applicabili non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici e, dunque, anche ai Comuni, sia per la portata generale delle predette disposizioni sia per la ratio delle stesse, avendo come finalità quella di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture (cfr. Cass. n. 18610/2005).
Orbene, nella fattispecie di cui è causa l'ente opponente ha rifiutato e contestato la cessione del credito, come da rituale e formale, nota del 24 luglio 2015, Prot.n.5096 (cfr. all.n.20), nonché, il successivo mandato alla gestione e incasso del credito asseritamente vantato da Controparte_2 in favore della mandataria nota dell'11 dicembre 2015,
[...] Controparte_1
Prot.n.8487 (cfr. all.n.22); ne deriva che il credito per cui l'odierna opposta ha agito con il ricorso per monitorio non è opponibile al , siccome rifiutata la cessione, Parte_1
e, di conseguenza inesigibile, senza il consenso del debitore ceduto, con l'ulteriore conseguenza che
Decreto opposto va revocato nei confronti dell'ente.
Occorre inoltre avere riguardo al requisito della forma scritta;
la Corte di Cassazione, in via generale, con l'ordinanza n. 20267 del 14.07.2023, si è espressa nuovamente in merito alla forma del contratto di somministrazione di energia elettrica, ribadendo che, per tale tipologia di contratto, non è richiesto il requisito della forma scritta, né ad substantiam né ad probationem e la cui conclusione può avvenire anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica, e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici
(fattispecie tuttavia riferibile a rapporti tra soggetti privati).
Sul punto va rilevato che non sussiste alcun documento comprovante l'impegno di spesa assunto dall' necessario per la stipulazione di un valido contratto con la pubblica CP_3 amministrazione.
In particolare, aderendo al principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte:
“gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi [sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., Sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)” (cfr. Cass. Civ.
15410/2018; in ultimo Cass. ord. n.17197/2024).
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13159/2024 ha affermato che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
Dunque alla luce di tali considerazioni di ordine generale, ne consegue che, in assenza, il rapporto contrattuale, contrastante con norme imperative, è da considerarsi, nullo ai sensi del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.; da ciò deriva, peraltro, che devono ritenersi assorbite tutte le questioni inerenti al preteso pagamento di interessi di mora e/o anatocistici, nonché di ogni altra eventuale e ulteriore somma così come la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, la quale appare inammissibile per difetto di sussidiarietà in virtù della previsione di cui all'art. 2042 c.c..
In particolare, il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento ha il precipuo fine di evitare che l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. diventi uno strumento per eludere l'operatività dell'azione tipica ovvero di promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento in caso di esito negativo dell'azione principale.
Pertanto, la predetta azione intanto può essere esperita se non sussista altra azione in via meramente astratta (cfr. Cass. sent. 29988/2018; Cass. sent. n. 28042/2008).
Inoltre, è ormai pacifico ritenere che l'azione di ingiustificato arricchimento non può essere esperita in ipotesi di nullità del titolo contrattuale posto a fondamento della domanda, in quanto ciò si tradurrebbe in una inammissibile elusione di norme indisponibili poste a tutela di interessi generali
(cfr. Cass. sent. n. 13203/2023, Cass. sent. n. 14120/2020). Ed infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento rispetta il canone di sussidiarietà soltanto laddove sia inesistente un titolo contrattuale che la parte attrice possa far valere.
Ed infatti, ciò è ipotesi diversa da quella in cui il contratto sia nullo ovvero non sia stato prodotto in giudizio (cfr. Cass. sent. n. 15496/2018; Cass. sent. n. 11489/2011): “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(Cass., SS.UU., 5 dicembre 2023, n. 33954).
Tanto chiarito, non risulta possibile riconoscere alla il pagamento di Controparte_1 altra somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
L'opposizione si appalesa, dunque, fondata, e, come tale, meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, rilevata la peculiarità della materia, si ritiene sussistano eccezionali motivi per compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 258/18 emesso dal
Tribunale di Paola, proposta dal nei riguardi di Parte_1 [...]
uditi i procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 rigettate, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, Parte_1 revoca il Decreto Ingiuntivo n. 258/2018, emesso dal Tribunale di Paola;
2) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Paola, 6 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli