Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4149/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4149/2017 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in CORSO MATTEOTTI 60 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO
ALFONSO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._3
in CORSO MATTEOTTI 60 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO
ALFONSO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._4
INDIPENDENZA, N.27 84100 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. LAMBERTI
GIOVANNI (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 10
La domanda con la quale l'attore fa valere, in proprio favore, i limiti che, ex lege, vincolano le facoltà ricompresse nell'altrui diritto di proprietà denunziandone la violazione, non tende aduno sterile accertamento del regime vincolistico e della sua violazione, bensì – attraverso la contestazione del fatto posto in essere dal convenuto come illegittimamente impositivo sul fondo dell'attore d'un peso non consentito in ragione della sussistenza dei limiti legali e la consequenziale richiesta di condanna all'eliminazione di quanto realizzato o d'inibitoria di quanto si vorrebbe realizzare in violazione degli stessi – tende a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione d'una servitù avente ad oggetto una situazione di fatto realizzata in contrasto con altra tutelata dal limite violato e, quindi, lesiva del corrispondente diritto al mantenimento della detta situazione qua ante ed al suo ripristino, onde va qualificata come negatoria servitutis (cfr. Cass. S.U. n. 13523/2006).
Deve preliminarmente rilevarsi, inoltre, che la illiceità di una costruzione realizzata a distanza inferiore di quella prescritta dalle norme regolamentari, e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino, secondo la previsione dell'articolo 872 c.c., non restano escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità di licenza o concessione edilizia, poiché' tali provvedimenti amministrativi non incidono sui suddetti rapporti, ne' pregiudicano i diritti soggettivi dei terzi,
i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario (senza che si renda necessaria da parte di detto giudice una delibazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti) (Cass Ord. N. 23543 del 28.09.2018).
Anche l'eventuale sanatoria degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici – amministrativi, penali e/o fiscali – e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal Codice civile e dalle norme regolamentari di esse integratrici.
In altri termini la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali (Cass. Sentenza n.ro 14916 del 16.07.2015).
Pagina 2 di 10 Pertanto, nel caso di specie, e sotto il profilo civilistico, è irrilevante che la sopraelevazione realizzata dal convenuto sia stata “condonata” con permesso di costruire in sanatoria.
In merito alla violazione o meno delle distanze legali da parte del convenuto nella realizzazione della sopraelevazione, oggetto di censure da parte degli attori, occorre tener presente che le norme degli strumenti urbanistici integrano la disciplina dettata dal c.c. nelle materie regolate dall'articolo 873 c.c. e ss., ove tendano ad armonizzare l'interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l'interesse privato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato sicché' vanno incluse in tale novero le disposizioni del piano regolatore generale dell'ente territoriale che stabiliscano la distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo e da contrapposti edifici (v. Sez. U, Sentenza n. 20107 del 24/09/2014
Rv. 632855; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3854 del 18/02/2014 Rv. 629629; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 24013 del 24/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17390 del 30/08/2004; Cass 9.2.2016 n.
2574); a tal uopo il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni (Cass.
Sent n.17692 del 29.07.2009 e Cass. Sent. N. 2563 del 02.02.2009).
Nel caso di specie, a seguito dell'espletata ctu - le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e degli accertamenti eseguiti- si è accertato che le distanze dal confine dei due edifici, come meglio indicato nel grafico di rilievo (si veda allegato n.2) sono rispettivamente di m 1,57 -1,87 e di m 8,72 -8,33 (valori arrotondati)
La distanza tra i due edifici, così come rilevata, senza tener conto degli aggetti, è pari a
10,19 m.
Sotto il profilo civilistico, la distanza tra proprietà è disciplinata dagli artt. 873, 874, 875
e 877 del Codice Civile oltre che dal D.M. n. 1444/1968 (art. 9), il quale disciplina la distanza tra fabbricati ed edifici in termini pubblicistici, al fine di evitare la formazione di intercapedini dannose sotto il profilo della salubrità e della sicurezza.
In particolare, l'art. 873 c.c. relativo alle “distanze nelle costruzioni” stabilisce che “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”
L'edificio di parte convenuta ricade all'epoca della realizzazione, in zona C2 di PRG
(approvato con Decreto del Presidente della G.R. Campania n.3172 del 19/07/1976), in zona
B1 del piano di lottizzazione di via V.Russo (assentito dalla Regione Campania con provv. n.
Pagina 3 di 10 1918 del 12/02/1980), nonché per quanto riguarda il PUT, in “zona territoriale 7” di cui all'art. 17 della L.R. n. 35/87 e ss.mm.ii.
In data 20/03/2004 con prot. n. 8975, il sig. presentava istanza, con allegato CP_1 progetto a firma dell'ing. , finalizzata ad ottenere permesso di costruire per Per_1
eseguire lavori di sopraelevazione con la realizzazione di n. 2 livelli soprastanti (primo e secondo piano) con due appartamenti per piano e sottotetto stenditoio. Conseguentemente in data 29/12/2004 veniva rilasciato dall'ente il permesso di costruire di variante n. 168 del
29/12/2004 relativo a lavori di sopraelevazione con la realizzazione di n. 2 livelli sovrastanti con n. 2 appartamenti per piano e sottotetto stenditoio sovrastante l'immobile sito in Nocera
Superiore alla via V. Russo su suolo sito in Via V. Russo, identificato al fl.4 mapp.li nn.1144
e 948, ricadenti in zona C2 di PRG nonché in zona B1 del piano particolareggiato di via V.
Russo assentito dalla Regione Campania con provvedimento n. 1918 del 12/02/1980. Tale permesso di costruire, veniva rilasciato precisando che per la sopraelevazione del fabbricato dovevano essere considerati gli indici e le norme prescritte per la zona omogenea B1 come da parere legale dell'Ente del 29/11/2004. Per tale zona le Norme di attuazione, per quanto concerne la distanza tra fabbricati in rapporto all'altezza, riportano lo stesso indice della zona
C2 pari a 1/1 con un valore minimo assoluto di 10 m e per quanto concerne la distanza dai confini, un valore minimo in rapporto all'altezza di 2/1, e in assoluto di ml 5.
In tale permesso di costruire è riportata una distanza tra i fabbricati oggetto di causa di m 10 ed un'altezza complessiva del fabbricato in copertura di m 12; Nei grafici allegati al permesso è rappresentata una falda di raccordo – pare mai realizzata - tra la copertura a terrazzo posta alla q.ta di 12 m e il calpestio degli sbalzi posti al livello di sottotetto in modo da realizzare una sorta di copertura inclinata che portasse la linea di gronda alla q.ta di circa ml 10.
In data 18/06/2007 prot. n. 10454 fu prodotta Istanza di P.d.C. in sanatoria al P.d.C. n.
168/2004 ai sensi dell'art. 36 DPR 380/01. In esito a tale istanza fu rilasciato dall'ente permesso di costruire di variante in sanatoria n.85 del 21/12/2007 relativo a lavori di sopraelevazione con la realizzazione di n. 2 livelli sovrastanti con n. 2 appartamenti per piano e sottotetto stenditoio sull'immobile sito in Nocera Superiore alla via V. Russo.
Dai grafici allegati all'ultimo progetto assentito è riportata una distanza tra i fabbricati oggetto di causa di m 10,25 ed un'altezza complessiva del fabbricato in copertura di m 12; La nuova rappresentazione non riporta più la linea di gronda a 9,45m (9,55 m sugli ultimi grafici assentiti). Il fabbricato viene rappresentato con una copertura a terrazzo delimitata da ringhiera.
Pagina 4 di 10 Alla luce della disamina effettuata è possibile concludere quanto segue: l'intervento di sopraelevazione autorizzato con P.d.C. in variante n. 168 del 29/12/2004 e successivo P.d.C. di variante in sanatoria n.85 del 21/12/2007 si configura a tutti gli effetti come “nuova costruzione” ai sensi dell'art. 2 lett. e del regolamento edilizio e dell'art. 3 lett e.11 (non potendosi inquadrare quale intervento pertinenziale ai sensi del punto e.62) del D.P.R.
380/2001 e s.m.i. e, come tale, deve rispettare le distanze previste dalla legge e dai regolamenti edilizi.
Nell'ultimo progetto assentito, e anche nel titolo abilitativo, in seguito al citato parere legale dell'Ente del 29/11/2004, l'area di intervento è dichiarata ricadere in zona B1 del Piano particolareggiato di via V. Russo. Dalle Norme tecniche di attuazione di detto Piano di lottizzazione convenzionata per la zona B1, si evince che il distacco minimo dagli edifici, in rapporto all'altezza, dovesse essere pari a 1/1 con un distacco in assoluto di ml 10,00.
Dunque, essendo pervenuta la costruzione all'altezza di mt 12 la distanza della nuova costruzione dall'edificio limitrofo avrebbe dovuto essere pari a m 12.
Pertanto, rilevato che, nel caso di specie, la distanza tra i due edifici è pari a 10,19, ne discende che la sopraelevazione in questione è stata realizzata in violazione della distanza legale che doveva essere pari a 12 mt.
Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu anche in merito alla non riconducibilità del sottotetto nella nozione di volume tecnico, non computabile nella volumetria ai fini del calcolo delle distanze tra costruzioni.
Rilevano, infatti, le caratteristiche oggettive del sottotetto: la presenza di regolare porta di accesso e finestratura, la pavimentazione in piastrelle ceramiche, intonaco e tinteggiatura, nonché l'altezza costante (pari a m. 2,20), sicuramente idonea ad assicurare l'abitabilità della superficie complessiva, la presenza della predisposizione per l'impianto elettrico, la presenza di balconate lungo il perimetro.
Il Tribunale ritiene che la suddetta conclusione non cambi anche qualora si volesse applicare la nuova normativa edilizia attualmente vigente (cfr all.9 della costituzione di parte convenuta).
Dall'esame del regolamento edilizio art. 71 (sottotetti) di cui al suddetto allegato n. 9, si evince, infatti, che: “1. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo livello dell'edificio, o di sue parti, compreso nella sagoma di copertura.
2. Il sottotetto è abitabile quando l'altezza di colmo netta risulti non inferiore a ml 2,70 per le nuove costruzioni e l'altezza perimetrale risulti non inferiore a ml 1,40 all'intradosso. Affinché
i sottotetti esistenti siano abitabili l'altezza media interna, calcolata dividendo il volume
Pagina 5 di 10 interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,20 e l'altezza perimetrale minima non può essere inferiore a metri 1,40 all'intradosso (così come previsto dalle L.R. 15/2000 e s.m.i.).
3. I sottotetti non abitabili hanno come scopo il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio. Essi possono essere realizzati su edifici esistenti o su manufatti di nuovo impianto sempre che rispettino l'altezza massima realizzabile nella zona territoriale di appartenenza e abbiano le seguenti caratteristiche:
a) Altezza media interna inferiore a ml 2,20;
b) Non essere autonomamente utilizzabili e funzionalmente legati all'unità immobiliare sottostante tramite collegamento interno dalla stessa, tranne nei casi di condominialità del sottotetto;
c) Risultino privi di sporti e balconi;
d) Siano privi dei requisiti di agibilità definiti dal presente RUEC.
I sottotetti non abitabili di cui al comma precedente non concorrono alla determinazione della volumetria”.
Nel caso di specie, il sottotetto realizzato dal convenuto non presenta le caratteristiche (lettera c) previste dalla disposizione regolamentare citata ai fini della esclusione dalla determinazione della volumetria, atteso che, come accertato dal ctu, presenta balconate lungo il perimetro.
Pertanto, in accoglimento della domanda formulata da parte attrice, parte convenuta va condannata ad abbattere la parte di costruzione che viola le norme sulle distanze, più in dettaglio va condannata a demolire il volume realizzato in sopraelevazione per la parte eccedente l'altezza di 10 m dal piano di campagna fino a riportare la distanza tra gli edifici frontestanti al valore, in rapporto all'altezza, di 1/1.
Quanto all'azione di risarcimento del danno occorre considerare che la Suprema Corte
(Cassazione n. 25935/2022) ha risolto la questione sulla base di alcuni precedenti principi giurisprudenziali in materia espressi in alcune precedenti pronunce. In particolare, è stata richiamata la pronuncia della Suprema Corte (Cassazione n. 25082/2020) secondo cui la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso.
Pagina 6 di 10 Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha fatto riferimento a suoi precedenti (tra cui Cass
Civ. 21501/2018) in cui si è affermato che in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria. Il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi, come detto, in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà.
Infine, quanto alla liquidazione equitativa, è stato ricordato che la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., (cfr. Cassazione
12630/2019).
Sulla base di dette premesse, non avendo parte convenuta offerto elementi idonei ad escludere l'esistenza del danno, il Tribunale ritiene equo e congruo liquidare, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche della violazione, in favore di parte attrice il danno nella misura di euro 2.500,00.
Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento di tale somma in favore della parte attrice, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
A questo punto va esaminata la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e quella reconventio reconventionis spiegata dall'attore all' udienza di prima comparizione e ribadita nella memoria I termine ex art. 183 VI co cpc.
Parte convenuta ha chiesto, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, accertarsi che il manufatto di proprietà della sig.ra sito in Parte_2
Nocera Superiore alla Via Vincenzo Russo, n.34 è stato realizzato in violazione delle distanze legali regolamentari e pertanto condannare la medesima al relativo parziale abbattimento nei limiti del rispetto delle distanze legali previste dalla normativa vigente;
per l'effetto condannarsi parti attrici al risarcimento di tutti i danni nessuno escluso, patiti e patendi che la menzionata violazione di legge ha determinato.
All'udienza di prima comparizione del 18.1.2028, parte attrice ha formulato domanda per accertare l'intervenuta usucapione in favore degli attori del diritto a mantenere il fabbricato all'attuale distanza dalla proprietà convenuta.
Pagina 7 di 10 In punto di ammissibilità di detta domanda si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità "L'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben puo' opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualita' di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui l'attore non puo' proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione: tuttavia la sua posizione non e' assimilabile a quella del convenuto, ne' trovano, quindi, applicazione gli artt. 36 e 167, comma 2, c.p.c., atteso che la cd. "reconventio reconventionis" non e' un'azione autonoma, ma puo' essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse" (Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 26782 del
22/12/2016).
Dall'esame della giurisprudenza suindicata emerge quindi che, ai fini del vaglio dell'ammissibilita' della reconventio reconventionis, non e' sufficiente verificare che la nuova domanda dell'attore dipenda dal titolo originariamente dedotto in causa ovvero introdotto in virtu' della domanda riconvenzionale del convenuto, essendo necessario un quid pluris, rappresentato dalla necessaria consequenzialita' della domanda dell'attore rispetto alla domanda riconvenzionale del convenuto. Consequenzialita' da intendersi nel senso che la nuova domanda dell'attore debba configurarsi come una
contro
-iniziativa necessaria per replicare alla domanda riconvenzionale avversaria (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12545 del
08/07/2004).
Cio' in considerazione della ratio dell'art. 183, comma 4, c.p.c., che, nel consentire all'attore di formulare nella prima udienza di trattazione la nuova domanda o la nuova eccezione che siano conseguenza, oltre che della domanda riconvenzionale, dell'eccezione proposta dal convenuto con la comparsa di risposta, e' rivolto a tutelare la parte attrice, a fronte di iniziative difensive della parte convenuta che mutino i termini oggettivi della controversia, o comunque introducano nel processo ulteriori questioni (cfr. Cass., n. 12545/2004, cit.).
Nel caso di specie, l'esigenza di difesa dell'attore sorge proprio a seguito della proposizione da parte del convenuto della domanda riconvenzionale di accertamento della violazione della distanza legale da parte del fabbricato di proprietà del , rispetto alla quale la Pt_1
domanda di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di mantenere il suddetto fabbricato a distanza non legale costituisce "
contro
-iniziativa necessaria", secondo la definizione datane dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Pagina 8 di 10 La domanda riconvenzionale dell'attore oltre che ammissibile è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Invero, dall'esame della documentazione versata in atti si evince che con licenza edilizia n.
55/43 del 11/12/1967 è stata costruita una casetta unifamiliare in piano rialzato;
che è stata presentata istanza di sanatoria ex L.57/85 pratica 432 prot. n. 6476 del 28/03/1986 per la costruzione di un appartamento al piano primo da destinare a civile abitazione;
che vi è autorizzazione per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile prot. n. 21586 del
24/05/1988 consistenti in: modifica tramezzature al piano rialzato e creazione di un garages in piano seminterrato e grafici allegati;
che è stata emessa Concessione Edilizia n. 17 del
30/04/1999 per la realizzazione di una copertura a tetto sul terrazzo esistente e grafici allegati e la Concessione Edilizia in sanatoria (ai sensi della L. n. 47/85 e ss.mm.ii.) n. 346 del
22/10/2002 per opere abusive consistenti in costruzione di un appartamento al piano primo da destinare a civile abitazione e grafici allegati;
che con ai sensi della legge n. 662 del Pt_3
23/12/1996 prot. n. 2911 del 20/11/2002 è stata presentata comunicazione per lavori alla proprietà , integrazione alla pratica presentata il 20/11/2002 prot. n. Parte_1
24659, prot n. 50 del 15/01/2003 e S.C.LA. per interventi di manutenzione straordinaria al fabbricato n. 155/2014 prot. n. 14449 del 04/08/2014.
L'edificio di proprietà di parte attorea è costituito da un edificio su due livelli con piano interrato e copertura a tetto che realizza un ulteriore piano sottotetto. Il primo livello di tale edificio fu realizzato in virtù di licenza edilizia n. 55/43 del 11/12/1967, per la costruzione di un fabbricato unifamiliare composto da un piano rialzato. Nell'anno 1982 fu realizzata una sopraelevazione abusiva, relativamente alla quale fu presentata istanza di condono edilizio ex l. 47/85 art. 31 n. 432 prot. n. 6476 del 28/03/86, in seguito ad una serie di integrazioni, in data 31 ottobre 2002, fu rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della l. 47/85 n. 346/2002.
La S.C. ha chiarito che "Al fine della determinazione del dies a quo pe,r l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28784 del
29/12/2005, Rv. 585911; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 934 del 20/01/2010, Rv. 611004 e
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11052 del 27/05/2016, Rv. 639938).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, si evince che la sopraelevazione abusiva, successivamente condonata con concessione in sanatoria, è stata realizzata nel 1982
Pagina 9 di 10 e, pertanto, risultano provati i requisiti temporali (vent'anni) per l'acquisto per usucapione del diritto di mantenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale.
Ne consegue il rigetto delle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto e l'accoglimento di quella formulata dall'attore.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna ad abbattere la parte di costruzione di sua proprietà che viola CP_1
le norme sulle distanze ed in particolare a demolire il volume realizzato in sopraelevazione per la parte eccedente l'altezza di 10 m dal piano di campagna fino a riportare la distanza tra gli edifici frontestanti al valore, in rapporto all'altezza, di 1/1, così come specificato dal ctu;
2) Condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro CP_1
2.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
CP_1
4) In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte attrice, accerta l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di essa di mantenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Esposito CP_1
Alfonso, difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 273,11 per spese vive ed euro 7.000,00 per compenso, oltre iva, cpa erimb. Forf. del 15%;
6) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 14/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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