Sentenza 9 agosto 2005
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace il mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 318, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale tra il giorno della notificazione "e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163 - bis, ridotti della metà", comporta la nullità della citazione se è stato assegnato un termine a comparire inferiore; tale nullità non è sanata per effetto dell'integrazione del termine conseguente al rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato nell'atto introduttivo della lite, atteso che l'art. 70 bis disp. att. cod. proc. civ., costituente norma avente carattere generale, prevede che i termini di comparizione devono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/08/2005, n. 16752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16752 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON LE, anche quale titolare della ditta omonima - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. LUNATI Giuseppe di Valenza e dall'avv. CALISTRO Fedele, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, al viale G. Mazzini, n. 114/A;
- ricorrente -
contro
Catu Astucci S.r.l. - in persona dell'amministratore unico IN LI - elettivamente domiciliata in Rho, alla via Ghisolfa, n. 75, presso l'avv. Angela Vimercati;
- intimata -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano n. 5665 del 21 maggio 2002. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22 giugno 2005 dal Consigliere, Dott. Massimo Oddo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Milano con sentenza del 21 maggio 2002, in accoglimento della domanda proposta il 10 aprile 2002 dalla Catu Astucci S.r.l. nei confronti di LE ON, titolare della ditta omonima, condannò il ON, rimasto contumace, al pagamento di E. 1.032,00, costituenti il residuo del corrispettivo di merce fatturatagli dalla società il 14 gennaio 2002, oltre che al pagamento delle spese del giudizio.
Il ON è ricorso con un unico articolato motivo per la cassazione della sentenza e la società intimata non ha resistito nel giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 318, 2 co., e 163-bis, c.p.c., e per erroneità della motivazione, atteso che tra la notifica in data 10 aprile 2002 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e l'udienza del 10 maggio 2002, fissata dall'attore per la prima comparizione delle parti davanti al giudice di pace, non era intercorso un termine libero non inferiore a trenta giorni liberi, nè il medesimo non poteva ritenersi rispettato per effetto del rinvio d'ufficio dell'udienza al 16 maggio 2002, e che la prova della pretesa dell'attrice sarebbe costituita esclusivamente da una bolla di consegna e da una fattura da lui non sottoscritte.
Il motivo è fondato sotto il profilo pregiudiziale. In tema di procedimento davanti al giudice di pace, dispone l'art. 318, 2 co., c.p.c., che tra il giorno della notificazione della citazione a comparire ad udienza fissa e quello della comparizione deve intercorrere un termine libero non inferiore, se il luogo di notificazione si trova in Italia, alla metà dei sessanta giorni previsti per la citazione davanti al tribunale e stabilisce l'art. 164, c.p.c., applicabile al procedimento in virtù del rinvio contenuto nell'art. 311, c.p.c., che la citazione è nulla se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge.
Tale nullità, ove il convenuto non si sia costituito, non è sanata per effetto dell'integrazione del termine conseguente al rinvio di ufficio della comparizione, previsto dagli artt. 318, 3 co., c.p.c., e 57, 1 co., disp. att. c.p.c., nel caso in cui la citazione indichi un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, giacché prevede l'art. 10 bis, disp. att. c.p.c., costituente norma avente carattere generale, che i termini di comparizione devono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza (cfr.: Cass. civ., sez. L, sent. 29 aprile 1993, n. 5029; cass. civ., sez. 3^, sent. 27 maggio 1991, n. 5981; cass. civ., sez. 2^, sent. 5 gennaio 1968, n. 22). Avendo, dunque, accertato in punto di fatto il giudice di pace che l'atto di citazione del ricorrente era stato notificato il 10 aprile 2002 e che lo stesso era stato evocato in giudizio per l'udienza del 10 maggio 2002, appare evidente l'esistenza della dedotta nullità, risultando il termine di comparizione di soli ventinove giorni liberi e non valendo a sanare la nullità, non essendosi costituito il convenuto, il rinvio d'ufficio della comparizione al giorno 16 maggio 2002. Alla fondatezza del motivo seguono la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento dell'esame del secondo profilo dedotto, e la rimessione degli atti al Giudice di pace di Milano. La soccombente società intimata va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Rimette gli atti al Giudice di pace di Milano e condanna la Catu Astucci S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in E. 500, oltre E. 100 per spese, IVA, CPA, spese generali ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2005