Cass. civ., sez. II, sentenza 09/08/2005, n. 16752
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Sentenza 9 agosto 2005

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In tema di procedimento davanti al giudice di pace il mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 318, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale tra il giorno della notificazione "e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163 - bis, ridotti della metà", comporta la nullità della citazione se è stato assegnato un termine a comparire inferiore; tale nullità non è sanata per effetto dell'integrazione del termine conseguente al rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato nell'atto introduttivo della lite, atteso che l'art. 70 bis disp. att. cod. proc. civ., costituente norma avente carattere generale, prevede che i termini di comparizione devono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/08/2005, n. 16752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16752
    Data del deposito : 9 agosto 2005

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