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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2864/2025
RE P U B B L I C A IT A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- UR TO RE ed estensore
- Valeria Guaragnella Componente pronuncia la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2864/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da rappresentato e difeso dall' Avv. SAVINO Parte_1
AR RM giusta mandato in atti;
e rappresentata e difesa dall' Avv. LATTANZIO Controparte_1
EL OS giusta mandato in atti;
i coniugi sono separati consensualmente giusto decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data 03/11/2022, non reclamato;
esaminato il ricorso proposto in data 03/06/2025 dai già menzionati coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
il trasferimento immobiliare previsto ha natura meramente obbligatoria;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; N.R.G. 2864/2025
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bitonto in data 31/08/1998 tra (BITONTO Parte_1
(BA), 09/12/1971) e (BITONTO (BA), Controparte_1
17/05/1975) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bitonto al n. 217, parte II, serie A, anno 1998 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi integralmente richiamato;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese. Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente UR TO Giuseppe Disabato
RE P U B B L I C A IT A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- UR TO RE ed estensore
- Valeria Guaragnella Componente pronuncia la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2864/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da rappresentato e difeso dall' Avv. SAVINO Parte_1
AR RM giusta mandato in atti;
e rappresentata e difesa dall' Avv. LATTANZIO Controparte_1
EL OS giusta mandato in atti;
i coniugi sono separati consensualmente giusto decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data 03/11/2022, non reclamato;
esaminato il ricorso proposto in data 03/06/2025 dai già menzionati coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
il trasferimento immobiliare previsto ha natura meramente obbligatoria;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; N.R.G. 2864/2025
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bitonto in data 31/08/1998 tra (BITONTO Parte_1
(BA), 09/12/1971) e (BITONTO (BA), Controparte_1
17/05/1975) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bitonto al n. 217, parte II, serie A, anno 1998 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi integralmente richiamato;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese. Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente UR TO Giuseppe Disabato