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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/12/2025, n. 4447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4447 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa IT SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8416/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Adrano via Galvani n.4, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Rapisarda Vincenza, che la rappresenta e difende, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher, P.IVA_1
d'intesa con l'avv. Pier Luigi Tomaselli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 29.08.2025, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 551/2025
r.g., lamentano, in breve, che il CTU ha omesso di indicare i codici nosologici corrispondenti, voce per voce, alle patologie diagnosticate e le percentuali valutative di cui alle tabelle riportate nel D.M. Sanità 5.02.1992, trascurando altresì di indicare la decorrenza delle prestazioni riconosciute sulla base delle certificazioni mediche prodotte in giudizio –e in particolare delle risultanze della visita ortopedica eseguita il 4.01.2023 e il 4.01.2024 nonché della visita fisiatrica del 26.11.2024-, dalle quali emerge la sussistenza di una grave compromissione delle autonomie e la necessità di assistenza per svolgimento delle normali attività della vita quotidiana.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto testualmente di “dichiarare … la decorrenza del diritto al riconoscimento del suo stato di stato di invalida nella misura del 100% (cento%) non riducibile a norma della Legge 118/71 a far data dalla visita della Commissione Invalidi Civili di Adrano o da quella data anteriore o posteriore che verrà determinata nel corso del giudizio;
- ritenere e dichiarare la sussistenza … del (suo) diritto al riconoscimento del suo stato di invalidità totale con assoluta e permanente inabilità e necessità di assistenza continuativa nonché del diritto al riconoscimento del suo stato di stato di persona con handicap con connotazione di gravità ex art. 3 co. 3 L.104/92; - per lo effetto dichiarare che l' è CP_2
tenuto a riconoscere lo stato di di invalidità totale con assoluta e permanente inabilità e necessità di assistenza continuativa nonché di soggetto con diritto al riconoscimento dello stato di persona con handicap con connotazione di gravità ex art. 3 co. 3 L.104/92 … con decorrenza dalla data che emergerà in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore del … procuratore …”. CP_ In data 18.11.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese con esso avanzate per assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 12.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la
Pagina 2 controversia in parola, trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata
____________________________
Sul piano processuale, va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione che ci occupa, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato in data 29.08.2025 e, dunque in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 31.07.2025, a sua volta, risulta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento dell'1.07.2025.
Nel merito, va osservato che oggetto del presente giudizio è soltanto il requisito sanitario funzionale al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave, laddove, il CTU nominato nella fase sommaria ha già ravvisato in capo alla ricorrente la sussistenza dello status di invalida totale, sì discostandosi dal giudizio espresso in sede amministrativa per aver ritenuto la competente Commissione medica che è Parte_1
invalidità parziale stante le difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età medio grave 67%-99%.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, peraltro, esula dal presente giudizio l'emanazione di qualsivoglia statuizione correlata alla eventuale spettanza o meno del CP_ diritto alla prestazione, avendo il legislatore affidato all' la gestione della fase successiva volta alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti socio economici strettamente connessi alla prestazione richiesta (così, tra le tante, Cass. 27.05.2020 n. 9929Cass. 11.11.2019
n. 29111).
Tracciati i confini del thema decidendum, innanzitutto, sul piano processuale, si palesano inammissibili per difetto di interesse le doglianze, avanzate dalla in ordine Parte_1 all'asserita omessa indicazione, da parte del CTU, dei codici nosologici di cui alle tabelle riportate nel D.M. Sanità 5.02.1992 corrispondenti, voce per voce, alle patologie diagnosticate, atteso che il CTU ha riconosciuto in favore della stessa la sussistenza di una condizione di invalidità totale per aver riscontrato l'esistenza di difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età grave 100%, sì come chiesto dalla stessa a pag. 2 del ricorso introduttivo della fase sommaria.
Per quanto attiene all'accertamento del requisito sanitario preordinato all'accesso all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave diverse sono le categorie concettuali di riferimento.
Pagina 3 Procedendo gradualmente, infatti, va osservato che l'indennità di accompagnamento è una prestazione che spetta ai cittadini nei cui confronti è stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua.
Nell'interpretare le condizioni legittimanti l'accesso al beneficio in parola, la Suprema Corte
è costante nell'affermare che deve trattarsi “chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità", della necessità e dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti” (tra le varie, Cass. 30.03.2011, n.7273).
Di conseguenza, resta escluso che possa riconoscersi la sussistenza del beneficio de quo in presenza di una semplice difficoltà a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita proprio perché la richiamata normativa è incentrata sul concetto di “impossibilità” (così Cass.
n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche Cass. n.12521/2009, Cass. n. 14076/2006, n.
10281/2003, n. 3228/1999); parimenti, non giova la temporaneità ovvero l'episodicità del contesto, rientrando nell'area di rilevanza della normativa in esame, per come ribadito dalla
Suprema Corte, soltanto quelle situazioni “acclarate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili manifestazioni del vivere quotidiano, quali ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione” (v., ancora, in motivazione, Cass.
1.12.2017, n.28900).
Nel verificare la sussistenza del requisito sanitario de quo, il CTU nominato in sede sommaria ha esaminato con cura la documentazione versata in atti, ponendo sotto vaglio critico anche –ma non solo- i referti della visita ortopedica del 4.01.2023, del 4.01.2024 nonché della certificazione fisiatrica del 26.11.2024 (v. pag. 5 punti 4 e 7 e pag. 6 punto 10 della CTU); quindi, raccolta l'anamnesi familiare, personale e patologica della ricorrente, ha sottoposto a visita medica sì constatando personalmente che trattasi di “Soggetto: in Parte_1
apparenti discrete condizioni generali. Peso: Kg. 62 - Altezza: cm. 148 BMI= 28.31
(sovrappeso) Sottocutaneo: ben-rappresentato e normo-distribuito” e, sul piano neuropsichichico e sensoriale che la periziata presenta “facies amimica, scarsamente collaborante, con lamentate turbe mnemoniche, dell'attenzione e del tono dell'umore. Accusa
Pagina 4 insonnia e stato d'ansietà. Eloquio stimolato e coerente, con turbe cognitive ed atteggiamenti esasperati non correlati ad un quadro patologico riscontrabile in ambito clinico-strumentale.
Manovre neurologiche tutte correttamente eseguite.
Udito: nella norma, per condizione ed età. Vista: nella norma, per condizione ed età”.
Ancora, all'esito della visita medico legale in parola, è rimasto accertato:
- con riferimento all'apparato respiratorio, “Torace cilindrico, normo-espandibile con gli atti del respiro. MV ed FVT nella norma. Altri reperti semeiologici: nella norma”;
- con riferimento all'apparato osteoarticolare che il “Rachide con gibbo dorsale e scoliosi lombare, con segni di accertata spondiloartrosi. Contratture e spinalgie pressorie lievi al tratto lombare. Movimenti del tronco e delle grandi articolazioni limitati ai gradi estremi. Artrite deformante maggiormente rilevante alla mano sinistra e ai piedi con conservata prensilità e capacità statico-dinamica.
Accertata gonartrosi bilaterale e femoro-rotulea. Deambulazione senza appoggio con modesta dislocazione del carico e atteggiamento in zoppia.
Cambi posturali e deambulazione possibili ed in autonomia”;
- con riferimento all'apparato cardio –vascolare, “Aia cardiaca mal delimitabile. Toni cardiaci ovattati su tutti i focolai di auscultazione, itto in sede. Lamentate turbe del ritmo.
Pressione arteriosa: 133/82 mmHg. F.C. 71 b/min”;
- con riferimento all'apparato digerente, “Addome piano, trattabile e non dolente in tutti i quadranti. Organi ipocondriaci nei limiti. Non ernie”;
- con riferimento all'apparato uro –genitale, “Reperti semeiologici: nella norma”;
- con riferimento, infine, al sistema linfo –ghiandolare, che esso è “Apparentemente indenne”.
A fronte di una valutazione complessiva del materiale istruttorio globalmente acquisito,
l'ausiliario di questo giudice ha diagnosticato che “il complesso patologico di cui la stessa è portatrice, risulta costituito da: Decadimento dei processi cognitivi e sindrome ansioso- depressiva in vasculopatia cerebrale cronica;
segni di accertata spondiloartrosi lombare,
Accertata gonartrosi bilaterale e femoro-rotulea. Artrite deformante mani e piedi Turbe del ritmo in cardiopatia”, sì pervenendo al giudizio di invalidità nella misura del 100% con decorrenza dal mese di marzo 2025 e di non gravità dell'handicap a norma del comma 1 dell'art. 3 della l. 05.02.1992 n. 104.
Le superiori conclusioni si palesano immuni dalle censure mosse dalla parte ricorrente.
Invero, proprio la certificazione ortopedica del 4.01.2023 attesta che la ricorrente è in grado di mantenere la stazione eretta e di eseguire i cambi posturali, sia pure con “dolenzia”,
Pagina 5 conservando la capacità deambulatoria, per quanto con zoppia, senza che elementi di segno contrario siano evidenziati nella certificazione del 4.01.2024 e tanto meno nel referto del
17.09.2025 che, nel riscontrare sommariamente l'esistenza di un deficit statico dinamico, comunque, conferma che ancora i cambi posturali sono possibili sebbene dolorosi e limitati e, parimenti, che la deambulazione è stentata ma, comunque, fattibile “con passo strisciante” grazie all'ausilio di “appoggio monolaterale esterno”. Le risultanze della visita fisiatrica del
26.11.2024, poi, danno atto che la ricorrente è capace di compiere, a base allargata, passi
“strascicati”, senza che assumono rilievo in ambito processuale le personali dichiarazioni a sé favorevoli rilasciate dalla stessa ricorrente e dalla di lei nuora meramente recepite in tale documento ove, come nella specie, difetta riscontro clinico obiettivo e strumentale che non sia in grado di svolgere nell'ambiente domestico gli elementari atti Parte_1
giornalieri di vita. Lo stesso utilizzo della carrozzina di cui viene fatta menzione nel predetto certificato è a tempo parziale, potendo attuare la ricorrente durante giornata limitati spostamenti dentro l'abitazione Nel contesto considerato, allora, le valutazioni di disautonomia della periziata riportate nel certificato in parola appaiono strettamente correlate alla sensazione dolorosa dichiarata dalla , giovando ribadire che in sede peritale è rimasto appurato Parte_1 che quest'ultima è in grado di compiere “Manovre neurologiche tutte correttamente eseguite” e
“Deambulazione senza appoggio con modesta dislocazione del carico e atteggiamento in zoppia. Cambi posturali e deambulazione possibili ed in autonomia”
Nessun documento attesta la compromissione delle funzioni volitive e/o intellettive della ricorrente tali da determinare una assoluta compromissione della sua capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza delle azioni quotidiane di vita, limitandosi la visita piscologica del 9-15.01.2025 ad affermare –senza neppure allegare i test somministrati- che
“comprensione, attenzione, concentrazione e memoria vincolate da un approccio orientato al distacco” oltretutto facendo affidamento a “quanto riferito dalla nuora”, laddove la circostanza che il linguaggio sia scarno attestata dal fisiatra va apprezzata tenuto conto del modesto grado di scolarità conseguita dalla periziata.
Alla luce di quanto precede, allora, il diverso apprezzamento della disautonomia della ricorrente integra un dissenso diagnostico insufficiente a legittimare la rinnovazione della consulenza peritale in difetto in atti di elementi dai quali poter ritenere che quest'ultima non sia in grado di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili garantirgli gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita.
Quanto al preteso stato di handicap, va rilevato che la previsione del comma 1 dell'art. 3 della l. n.104/1992 ricorre in presenza di un soggetto che “presenta una minorazione fisica,
Pagina 6 psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione”. A norma del comma 3 dell'art. 3 della l. n.104/1992, la gravità di tale condizione va riconosciuta “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Dalle risultanze probatorie in atti, neppure è possibile ritenere che la situazione di minorazione integralmente considerata in cui si versa la ricorrente, tenuto conto dell'età della stessa e della sua capacità deambulatoria, determini una situazione di marcata emarginazione personale o nella sfera di relazione.
In considerazione di quanto precede, le critiche rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio si risolvono in un mero dissenso diagnostico. La Suprema Corte ha osservato che le valutazioni della parte divergenti dall'apprezzamento dell'incidenza invalidante di una patologia svolta dal tecnico d'ufficio assumono rilievo solo ove sia ravvisabile una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa è tenuta ad indicare o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre, al di fuori di tali ristretti ambiti, la censura è da considerarsi una semplice manifestazione di dissenso diagnostico, insufficiente di per sé solo per la rinnovazione dell'accertamento tecnico, stante che l'art. 445 bis c.p.c. nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria.
Pertanto, condividendosi le argomentazioni immuni a vizi logici rese dal consulente d'ufficio della fase sommaria, va affermato che la ricorrente è affetta da invalidità totale con decorrenza dal mese di marzo 2025, in difetto di elementi obiettivi che supportino la generica pretesa della stessa di retrodatare le conclusioni peritali alla luce dell'esame obiettivo eseguito dal CTU l'8.05.2025, nonché portatrice di handicap a norma del comma 1 dell'art. 3 della l.
n.104/1992, per il resto restando rigettato il ricorso.
Ai fini delle spese giudiziali, la valutazione di soccombenza tra le parti deve svolgersi considerando che trattasi di unico giudizio a formazione successiva ed eventuale (sul punto, v.
Cass. 04.04.2022 n. 10685), sicché, avuto riguardo alla parziale fondatezza della domanda originariamente proposta dalla ricorrente in punto di invalidità totale e che comunque il riconoscimento del diritto ottenuto non è coincidente con il riconoscimento dei diritti richiesti -
Pagina 7 ma reiezione della domanda iniziale-, va disposta la compensazione integrale delle spese processuali della fase sommaria e della fase contenziosa;
mentre le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, restano definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale tenuto conto delle condizioni reddituali della ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 dispos. att al c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario Parte_1 dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100 % a far data dal mese di marzo 2025
ACCERTA altresì che è portatrice di handicap non grave ai sensi del Parte_1
comma 1 art. 3 della l. n.104/1992
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi della CTU a carico dell' CP_1
COMPENSA per intero le spese di lite della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IT SI
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