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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 45831/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.12.2024 da
1) Parte_1 nato/a AT (MI) cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Stancanelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Milano cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lorella Bovone presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
nata a [...] il [...], italiana Per_1
nato a [...] il [...], italiano Pt_3
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 19.12.2024 la Sig.ra ha Parte_1 chiesto la modifica del decreto emesso in data 09.05.2019 dal Tribunale di Monza, così come modificato dal decreto del Tribunale dei Minorenni di Milano (N. 2309/2020 R.G./E) del 26.10.2020, così come modificato dal decreto del Tribunale di Monza del 03.06.2021 (N. 1871/2020 V.G.), alle condizioni ivi previste.
Con atto depositato in data 31.03.2025 si è costituito in giudizio il Sig. . CP_1
Le parti, all'udienza tenutasi il 09 maggio 2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. I bambini sono affidati in via esclusiva alla madre, e dimoreranno con lei;
il diritto del padre alle visite continuerà ad essere stabilito dai Servizi Sociali, incaricati a ciò in differente e pendente procedimento avanti al Tribunale per i minorenni di Milano;
2. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento mensile dei figli la somma complessiva di € 380,00 con decorrenza dal mese di giugno 2025, importo da versare entro e non oltre il 5 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat;
,
3. il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Milano, che verranno saldate il giorno 5 del mese successivo, unitamente al mantenimento ordinario;
4. la madre continuerà a trattenere al 100% l'assegno unico universale dei figli.”
Con ordinanza emessa in data 13.05.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto emesso in data 09.05.2019 dal
Tribunale di Monza, così come modificato dal decreto del Tribunale dei Minorenni di Milano (N.
2309/2020 R.G./E) del 26.10.2020, così come modificato dal decreto del Tribunale di Monza del
03.06.2021 (N. 1871/2020 V.G.), così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.12.2024 da
1) Parte_1 nato/a AT (MI) cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Stancanelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Milano cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lorella Bovone presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
nata a [...] il [...], italiana Per_1
nato a [...] il [...], italiano Pt_3
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 19.12.2024 la Sig.ra ha Parte_1 chiesto la modifica del decreto emesso in data 09.05.2019 dal Tribunale di Monza, così come modificato dal decreto del Tribunale dei Minorenni di Milano (N. 2309/2020 R.G./E) del 26.10.2020, così come modificato dal decreto del Tribunale di Monza del 03.06.2021 (N. 1871/2020 V.G.), alle condizioni ivi previste.
Con atto depositato in data 31.03.2025 si è costituito in giudizio il Sig. . CP_1
Le parti, all'udienza tenutasi il 09 maggio 2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. I bambini sono affidati in via esclusiva alla madre, e dimoreranno con lei;
il diritto del padre alle visite continuerà ad essere stabilito dai Servizi Sociali, incaricati a ciò in differente e pendente procedimento avanti al Tribunale per i minorenni di Milano;
2. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento mensile dei figli la somma complessiva di € 380,00 con decorrenza dal mese di giugno 2025, importo da versare entro e non oltre il 5 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat;
,
3. il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Milano, che verranno saldate il giorno 5 del mese successivo, unitamente al mantenimento ordinario;
4. la madre continuerà a trattenere al 100% l'assegno unico universale dei figli.”
Con ordinanza emessa in data 13.05.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto emesso in data 09.05.2019 dal
Tribunale di Monza, così come modificato dal decreto del Tribunale dei Minorenni di Milano (N.
2309/2020 R.G./E) del 26.10.2020, così come modificato dal decreto del Tribunale di Monza del
03.06.2021 (N. 1871/2020 V.G.), così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosma