Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 3051 / 2021 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. MANNINO LORENZO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. RIZZO ADRIANA Controparte_1
GIOVANNA)
Resistente
All'udienza del 21.02.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
Dichiara cessata la materia del contendere
Condanna, altresì, l' a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che CP_2
liquida, con distrazione in favore del procuratore antistatario, in € 1689,00 oltre spese generali, I.V.A se dovuta e C.P.A. come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.03.2021, il ricorrente, conveniva in giudizio l CP_2
CP_ chiedendo al Tribunale a condannare l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della pensione di inabilità a decorre dalla data della domanda e/o a dalla data successiva del 13.10.2018 o in subordine all'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 comma 1 della legge n. 222 del 1984 dalla data della domanda.
Deduceva in particolare:
-di avere presentato in data 01.06.2018, domanda n. 2120782200237 per ottenere il riconoscimento della pensione ordinaria d'inabilità ex art. 2 comma 1 della legge
12.06.1984 n. 222, a carico della gestione lavoratori dipendenti e nel fondo FPLD o in subordine ad un eventuale mancato riconoscimento della pensione d'inabilità che venisse accertato il diritto all'assegno ordinario;
CP_
- che l' con provvedimento del 15.01.2019, tuttavia, comunicava all'odierna ricorrente la reiezione della propria domanda, limitatamente alla richiesta di pensione d'inabilità, atteso che: “Lei è stata riconosciuta inabile ai sensi dell'art. 2
comma 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 ma risulta tuttora titolare di redditi da
lavoro dipendente ( art. 2, comma 2 legge 12 giugno 1984 n. 222). Sarà pertanto
valutata la richiesta di assegno d'invalidità presentata in subordine”;
-che aveva lavorato sino al 12.10.2018, allorquando, la stessa veniva licenziata, per il superamento del periodo di comporto, dall'azienda per la quale prestava attività di lavoro subordinato;
insisteva per il riconoscimento della prestazione stante che la circostanza che la stessa abbia lavorato ( e dunque prodotto redditi da lavoro dipendenti),
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro successivamente alla presentazione della domanda di pensione, non preclude il diritto al godimento della pensione stessa una volta risoltosi il rapporto di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 della legge n. 222 del 1984 nella parte in cui si riporta nuovamente prevede che: “Nel caso in cui la rinuncia o la
cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la
pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
rinuncia o della cancellazione”.
CP_ In data 03/04/2019 proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
senza ottenere riscontro.
CP_
Ritualmente notificato il ricorso, l si costitutiva chiedendo il rigetto del ricorso deducendo di avere trasmesso gli atti alla CML, ai fini dell'accertamento sanitario, in quanto, in sede di accertamento medico, era già stata prevista una revisione sanitaria al 06/2019 e di avere richiesto all'interessata la produzione dell'atto notorio relativo alla dichiarazione di cessazione e mancata iscrizione agli albi professionali.
Eccepiva l'improcedibilità del ricorso per omesso esperimento del giudizio per atp ex art 445 bis cpc. e nel merito l'infondatezza.
La causa, acquisita ex art. 421 c.p.c. la relazione del funzionario responsabile del servizio di cui era stata disposta l'audizione, veniva rinviata su richiesta delle parti
CP_ per dar modo all da corrispondere la prestazione oggetto del giudizio. Indi
all'odierna udienza veniva decisa sulle conclusioni delle parti.
All'udienza odierna entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere stante che “la pensione di invalidità richiesta in ricorso è stata pagata per intero a decorrere da ottobre 2018 e attualmente il ricorrente la percepisce regolarmente” Il procuratore di parte ricorrente ha insistito tuttavia nella vittoria delle spese in quanto “ l' ha provveduto solo in corso di causa CP_2
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro al riconoscimento della prestazione dapprima con provvedimento del
2.10.2023 per il periodo dal 1.10.2028 al 31.12.2021, successivamente con provvedimento del 22.05.2024 ha riconosciuto il periodo con decorrenza dal 1.1.2022 ad oggi corrispondendo arretrati e la pensione in data
20.12.2024 ( come da provvedimenti depositati).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto e corrisposto nel corso del giudizio.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 21/02/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro