CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2023, n. 28533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28533 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI NI nata il [...] a [...] nata il [...] a [...] avverso la sentenza in data 29/06/2020 della CORTE DI APPELLO DI MES- SINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. SI NT e DA IA, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 29/06/2020 della Corte di appello di Messina, che ha dichiarato la nullità della sentenza in data 20/05/2019 del Tribunale di Messina, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Messina. Deducono: 1.1. "Violazione di legge e difetto di motivazione - Art. 606 lett. b) c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 521, 522 e 597 c.p.p.". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28533 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 23/02/2023 Le ricorrenti premettono che la Corte di appello ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 522 e 604 co. 1, cod.proc.pen., perché il fatto emerso dal dibattimento era diverso da quello contestato. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che rispetto all'originaria contestazione di ricettazione fosse emerso un fatto di riciclaggio. Secondo le ricorrenti il giudice dell'appello ha esercitato il potere di annullamento al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 604 cod.proc.pen., in quanto non esiste un rapporto di eterogeneità e di incompatibilità sostanziale tra la ricettazione e il riciclaggio, non essendosi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato. CONSIDERATO IN FATTO 1. Occorre preliminarmente rilevare che la diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato viola i principii dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio, quale espressione del più generale diritto di difesa, ed obbliga il giudice, a norma dell'art. 521 - e a pena di nullità ex art., 522 cod. proc. pen. - a trasmettere gli atti al pubblico ministero. Ne consegue che l'immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9431 del 17/05/1996, dep. 06/11/1996, Rv. 205922; più di recente, v. Sez. 6, n. 47549 del 10/10/2007, dep. 21/12/2007, Rv. 238323; Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, dep. 13/05/2010, Rv. 247533). Nel ricorrere di tale evenienza, ovviamente, la sentenza ha natura meramente processuale, perché non si pronuncia sul fatto accertato, ed è soggetta a ricorso per cassazione sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, dep. 17/06/2013, Rv. 256860; Sez. Un., n. 29529 del 25/06/2009, dep. 17/07/2009, Rv. 244108; v., inoltre, Sez. 4, n. 11228 del 04/03/2015, dep. 17/03/2015, Rv. 262715; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, dep. 29/04/2014, Rv. 260006). 2. Entro tale prospettiva, l'unico limite alla proponibilità del ricorso è costituito dalla sussistenza di un concreto interesse della parte, che deve essere accertato, verificando gli obiettivi concreti dell'impugnazione. 2.1. Tale interesse, invero, è stato ravvisato nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado avesse avuto esito assolutorio (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 455 del 03/12/2021 Ud., dep. il 2022, Fontanella, Rv. 282514 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 2069 del 17/10/2018 Ud., dep. 17/01/2019, De Salvo, Rv. 274735 - 01), giacché 2 in tal caso l'imputato, assolto in primo grado, ha un interesse concreto ed attuale a veder confermato tale esito con una pronuncia di merito del giudice di appello, per cui il ricorso per cassazione è funzionale ad eliminare la decisione processuale con cui la su indicata Corte distrettuale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Per effetto della statuizione della decisione impugnata, invero, l'imputato retrocede alla fase delle indagini, dove è vero che potrà difendersi, ma sicuramente "perderà" l'assoluzione che nel frattempo ha guadagnato nel processo svoltosi in primo grado (v., in motivazione, Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, dep. 17/06/2013, cit.). 2.2. Nel caso in esame si verte in ipotesi differente, in quanto i ricorrenti sono stati condannati in primo grado. Occorre stabilire se anche in tale ipotesi possa rinvenirsi un interesse all'impugnazione. In senso positivo si è espressa questa Corte con riguardo a un'ipotesi di favoreggiamento riqualificato come omicidio volontario (Sez. 2 - , Sentenza n. 27826 del 30/04/2019, STIZANIN, in motivazione), osservando che l'imputato aveva un interesse concreto a non vedersi sottoposto a processo per un reato più grave rispetto a quello per cui aveva riportato condanna. Il tema è stato affrontato in termini più generali nella sentenza n. 17879 del 13/03/2014 (Sez. 2, Pagano, Rv. 260006 - 01), nella quale è stato osservato «in giurisprudenza si sono manifestati in passato due ben distinti orientamenti: il primo, a favore dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado ed ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in presenza di un concreto interesse della parte ad impugnare (in tal senso, Cass., Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013-dep. 17/06/2013, Tonietti, rv. 256860; Cass., Sez. 3, n. 23219 dell'11/04/2012, P.C. in proc. Gurrera, rv. 252901; Cass., Sez. 6, n. 14595 del 12/01/2010-dep. 15/04/2010, Naio, rv. 246678; Cass., Sez. 6, n. 58 34828 del 01/07/2009, Alessandri e altro, rv. 244770; nello stesso senso, a soluzione di precedente conflitto, si colloca Cass., Sez. un., n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, rv. 244108); il secondo, che ritiene inammissibile il ricorso sul presupposto dell'insussistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile dell'imputato a proporre tale impugnazione dal momento che tale statuizione non determina alcun pregiudizio per l'imputato stesso in quanto non ne compromette la facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini o del nuovo giudizio (Cass., Sez. 5, n. 22262 del 26/04/2011-dep. 03/06/2011, Bassora e altri, rv. 250580; Cass., Sez. 5, n. 14366 del 27/01/2012-dep. 16/04/2012, Caratozzolo e altro, rv. 252474). Ritiene questo Collegio di aderire al primo orientamento dovendosi valorizzare l'interesse all'impugnazione sia nell'ipotesi che la sentenza di primo grado annullata 3 .yL sia di condanna (essendo in tal caso l'interesse volto al ripristino dell'originaria imputazione e a una definitiva valutazione della stessa: cfr., Cass., Sez. 6, n. 14595/2010, cit.) che nell'ipotesi in cui la decisione caducata dal giudice d'appello sia di assoluzione (dal momento che in questa ipotesi, l'imputato ha un interesse concreto ad attuale a veder confermata la prima sentenza con una pronuncia di merito del giudice di appello: cfr., Cass., Sez. 6, n. 26284/2013, cit.): del resto, ciò che viene in risalto "... non è la libertà di esercitare nella loro completezza le proprie facoltà defensionali, ma il diritto a non veder vanificati - ingiustamente ed irrimediabilmente - i risultati (in ipotesi favorevoli) scaturiti dalla sentenza di primo grado" (così Cass., Sez. un., n. 29529/2009, cit., nella quale si aggiunge e si precisa che il secondo comma dell'art. 568 cod. proc. pen. "cristallizza" in capo a tutte le parti processuali la legittimazione e l'interesse astratto a ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze)». Anche questo Collegio ritiene di dover dare continuità a tale arresto giurisprudenziale, atteso che sussiste un interesse concreto dell'imputato a non doversi difendere per un reato più grave rispetto a quello per cui era già stato sottoposto a processo. 3. Così ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione, va detto che essa è manifestamente infondata. A tal proposito va ribadito che «Il controllo della Corte di cassazione sulla sentenza con la quale il giudice di appello rilevi la diversità del fatto contestato dalla pubblica accusa, annullando la decisione di primo grado ed ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero, va contenuto nei limiti della questione sulla diversità del fatto, in ragione della natura meramente processuale della pronuncia impugnata, che definisce una fase del procedimento ma non decide il merito. (Conf. Sez. 4, n. 12110 del 25/10/1994 Rv. 199879)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 27826 del 30/04/2019, Stizanin, Rv. 276984 — 02). Nel caso in esame la Corte di appello ha fatto corretta applicazione delle prerogative riconosciutegli dall'art. 604 cod.proc.pen., atteso che hanno rilevato come dagli atti di indagine fosse emerso che le due imputate non solo avevano ricevuto le due autovetture provento di furto, ma avevano anche apposto sulle stesse delle targhe di autovetture di loro proprietà, così ponendo in essere una condotta intesa a occultare la provenienza illecita. In ciò descrivendo un fatto di riciclaggio. La Corte di appello ha altresì rilevato che la complessa condotta di occultamento non risultava contestata neanche in punto di fatto nell'imputazione e che il riciclaggio era di competenza del tribunale in composizione collegiale, mentre il fatto di ricettazione era stato giudicato dal tribunale in composizione monocratica. Alla luce di quanto esposto, l'annullamento disposto dalla Corte di appello 4 era doveroso, in ragione dei principi esposti al superirote § 1, con la conseguente manifesta infondatezza dei ricorsi in esame. 5. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. SI NT e DA IA, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 29/06/2020 della Corte di appello di Messina, che ha dichiarato la nullità della sentenza in data 20/05/2019 del Tribunale di Messina, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Messina. Deducono: 1.1. "Violazione di legge e difetto di motivazione - Art. 606 lett. b) c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 521, 522 e 597 c.p.p.". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28533 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 23/02/2023 Le ricorrenti premettono che la Corte di appello ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 522 e 604 co. 1, cod.proc.pen., perché il fatto emerso dal dibattimento era diverso da quello contestato. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che rispetto all'originaria contestazione di ricettazione fosse emerso un fatto di riciclaggio. Secondo le ricorrenti il giudice dell'appello ha esercitato il potere di annullamento al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 604 cod.proc.pen., in quanto non esiste un rapporto di eterogeneità e di incompatibilità sostanziale tra la ricettazione e il riciclaggio, non essendosi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato. CONSIDERATO IN FATTO 1. Occorre preliminarmente rilevare che la diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato viola i principii dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio, quale espressione del più generale diritto di difesa, ed obbliga il giudice, a norma dell'art. 521 - e a pena di nullità ex art., 522 cod. proc. pen. - a trasmettere gli atti al pubblico ministero. Ne consegue che l'immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9431 del 17/05/1996, dep. 06/11/1996, Rv. 205922; più di recente, v. Sez. 6, n. 47549 del 10/10/2007, dep. 21/12/2007, Rv. 238323; Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, dep. 13/05/2010, Rv. 247533). Nel ricorrere di tale evenienza, ovviamente, la sentenza ha natura meramente processuale, perché non si pronuncia sul fatto accertato, ed è soggetta a ricorso per cassazione sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, dep. 17/06/2013, Rv. 256860; Sez. Un., n. 29529 del 25/06/2009, dep. 17/07/2009, Rv. 244108; v., inoltre, Sez. 4, n. 11228 del 04/03/2015, dep. 17/03/2015, Rv. 262715; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, dep. 29/04/2014, Rv. 260006). 2. Entro tale prospettiva, l'unico limite alla proponibilità del ricorso è costituito dalla sussistenza di un concreto interesse della parte, che deve essere accertato, verificando gli obiettivi concreti dell'impugnazione. 2.1. Tale interesse, invero, è stato ravvisato nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado avesse avuto esito assolutorio (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 455 del 03/12/2021 Ud., dep. il 2022, Fontanella, Rv. 282514 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 2069 del 17/10/2018 Ud., dep. 17/01/2019, De Salvo, Rv. 274735 - 01), giacché 2 in tal caso l'imputato, assolto in primo grado, ha un interesse concreto ed attuale a veder confermato tale esito con una pronuncia di merito del giudice di appello, per cui il ricorso per cassazione è funzionale ad eliminare la decisione processuale con cui la su indicata Corte distrettuale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Per effetto della statuizione della decisione impugnata, invero, l'imputato retrocede alla fase delle indagini, dove è vero che potrà difendersi, ma sicuramente "perderà" l'assoluzione che nel frattempo ha guadagnato nel processo svoltosi in primo grado (v., in motivazione, Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, dep. 17/06/2013, cit.). 2.2. Nel caso in esame si verte in ipotesi differente, in quanto i ricorrenti sono stati condannati in primo grado. Occorre stabilire se anche in tale ipotesi possa rinvenirsi un interesse all'impugnazione. In senso positivo si è espressa questa Corte con riguardo a un'ipotesi di favoreggiamento riqualificato come omicidio volontario (Sez. 2 - , Sentenza n. 27826 del 30/04/2019, STIZANIN, in motivazione), osservando che l'imputato aveva un interesse concreto a non vedersi sottoposto a processo per un reato più grave rispetto a quello per cui aveva riportato condanna. Il tema è stato affrontato in termini più generali nella sentenza n. 17879 del 13/03/2014 (Sez. 2, Pagano, Rv. 260006 - 01), nella quale è stato osservato «in giurisprudenza si sono manifestati in passato due ben distinti orientamenti: il primo, a favore dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado ed ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in presenza di un concreto interesse della parte ad impugnare (in tal senso, Cass., Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013-dep. 17/06/2013, Tonietti, rv. 256860; Cass., Sez. 3, n. 23219 dell'11/04/2012, P.C. in proc. Gurrera, rv. 252901; Cass., Sez. 6, n. 14595 del 12/01/2010-dep. 15/04/2010, Naio, rv. 246678; Cass., Sez. 6, n. 58 34828 del 01/07/2009, Alessandri e altro, rv. 244770; nello stesso senso, a soluzione di precedente conflitto, si colloca Cass., Sez. un., n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, rv. 244108); il secondo, che ritiene inammissibile il ricorso sul presupposto dell'insussistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile dell'imputato a proporre tale impugnazione dal momento che tale statuizione non determina alcun pregiudizio per l'imputato stesso in quanto non ne compromette la facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini o del nuovo giudizio (Cass., Sez. 5, n. 22262 del 26/04/2011-dep. 03/06/2011, Bassora e altri, rv. 250580; Cass., Sez. 5, n. 14366 del 27/01/2012-dep. 16/04/2012, Caratozzolo e altro, rv. 252474). Ritiene questo Collegio di aderire al primo orientamento dovendosi valorizzare l'interesse all'impugnazione sia nell'ipotesi che la sentenza di primo grado annullata 3 .yL sia di condanna (essendo in tal caso l'interesse volto al ripristino dell'originaria imputazione e a una definitiva valutazione della stessa: cfr., Cass., Sez. 6, n. 14595/2010, cit.) che nell'ipotesi in cui la decisione caducata dal giudice d'appello sia di assoluzione (dal momento che in questa ipotesi, l'imputato ha un interesse concreto ad attuale a veder confermata la prima sentenza con una pronuncia di merito del giudice di appello: cfr., Cass., Sez. 6, n. 26284/2013, cit.): del resto, ciò che viene in risalto "... non è la libertà di esercitare nella loro completezza le proprie facoltà defensionali, ma il diritto a non veder vanificati - ingiustamente ed irrimediabilmente - i risultati (in ipotesi favorevoli) scaturiti dalla sentenza di primo grado" (così Cass., Sez. un., n. 29529/2009, cit., nella quale si aggiunge e si precisa che il secondo comma dell'art. 568 cod. proc. pen. "cristallizza" in capo a tutte le parti processuali la legittimazione e l'interesse astratto a ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze)». Anche questo Collegio ritiene di dover dare continuità a tale arresto giurisprudenziale, atteso che sussiste un interesse concreto dell'imputato a non doversi difendere per un reato più grave rispetto a quello per cui era già stato sottoposto a processo. 3. Così ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione, va detto che essa è manifestamente infondata. A tal proposito va ribadito che «Il controllo della Corte di cassazione sulla sentenza con la quale il giudice di appello rilevi la diversità del fatto contestato dalla pubblica accusa, annullando la decisione di primo grado ed ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero, va contenuto nei limiti della questione sulla diversità del fatto, in ragione della natura meramente processuale della pronuncia impugnata, che definisce una fase del procedimento ma non decide il merito. (Conf. Sez. 4, n. 12110 del 25/10/1994 Rv. 199879)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 27826 del 30/04/2019, Stizanin, Rv. 276984 — 02). Nel caso in esame la Corte di appello ha fatto corretta applicazione delle prerogative riconosciutegli dall'art. 604 cod.proc.pen., atteso che hanno rilevato come dagli atti di indagine fosse emerso che le due imputate non solo avevano ricevuto le due autovetture provento di furto, ma avevano anche apposto sulle stesse delle targhe di autovetture di loro proprietà, così ponendo in essere una condotta intesa a occultare la provenienza illecita. In ciò descrivendo un fatto di riciclaggio. La Corte di appello ha altresì rilevato che la complessa condotta di occultamento non risultava contestata neanche in punto di fatto nell'imputazione e che il riciclaggio era di competenza del tribunale in composizione collegiale, mentre il fatto di ricettazione era stato giudicato dal tribunale in composizione monocratica. Alla luce di quanto esposto, l'annullamento disposto dalla Corte di appello 4 era doveroso, in ragione dei principi esposti al superirote § 1, con la conseguente manifesta infondatezza dei ricorsi in esame. 5. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2023