Sentenza 29 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, per il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere presa in esame la situazione economica della persona offesa se il valore della cosa in sé, oggetto della condotta delittuosa, non sia esso stesso sufficientemente indicativo della speciale tenuità o meno.
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Anche a fronte di danni che apparentemente appaiano di portata economica irrilevante, il giudice deve valutare, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. Si deve trattare del complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 02/03/2023) 30/03/2023, n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/02/2008, n. 29475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29475 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 29/02/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 224
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 035144/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
01) ON VI N. IL 15/07/1978;
02) RI AL N. IL 22/04/1974;
03) YT LE N. IL 16/03/1974;
04) AS OR N. IL 21/01/1976;
05) LY LA N. IL 04/04/1974 ;
06) YN ER N. IL 15/08/1974 ;
07) BY LA N. IL 15/10/1976;
08) UK LE N. IL 01/06/1977;
09) OV HA N. IL 09/06/1970;
10) KI LAO N. IL 08/04/1976;
11) CH OM N. IL 16/11/1980;
12) NY VE N. IL 06/04/1967;
avverso SENTENZA del 08/11/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARMENINI SECONDO LIBERO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, Sost. che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito il difensore l'avv. De Luca Daniele per DA, KA e US che ha chiesto accogliersi i ricorsi;
udito il difensore avv. Tuccillo Luigi per UC, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
udito il difensore avv. Jappelli Renato per BY, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
udito il difensore avv. Cynthia de Conciilis, quale sostituto processuale dell'avv. Di Giulio Giancarlo, per II, TY e HU che ha chiesto accogliersi i ricorsi.
OSSERVA
Il processo della Corte di appello di Napoli, definito con la sentenza dell'8.11.2006, oggetto dei ricorsi in esame, ha riunito due processi definiti dal GUP del tribunale di Napoli, all'esito di giudizi abbreviati, con due distinte sentenze, rispettivamente in data 18.10 e 14.11.2005.
La complessa vicenda, che ha visto numerosi imputati e numerose imputazioni, può essere sintetizzata e raggruppata, considerando unitariamente le doglianze comuni.
Tenuto conto che taluni reati sono stati ritenuti assorbiti in altri, in taluni casi è stato ritenuto il bis in idem per precedente giudicato e senza entrare nei dettagli si può sinteticamente evidenziare che tutti gli attuali dodici ricorrenti sono stati ritenuti colpevoli del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), secondo diverse tipologie e modalità circostanziali.
In particolare:
capo 1): BY (7), con altri individui non ricorrenti, è imputato di appartenere all'organizzazione BY (e boutskyy);
capi 2 e 20 (secondo processo): UK (8), LY (5), OV (9), KI (10) e IC (2) sono imputati di appartenere all'organizzazione UK;
capo 3): HK (11), ON (1), YT (3), AS (4) e YN (6) sono imputati di appartenere all'organizzazione HK.
Capo 25 (secondo processo): NI AN (12) è imputata di appartenere all'organizzazione di tale Karpishin. Numerose sono, poi, le imputazioni, variamente addebitate a taluni degli imputati di estorsioni e di violazione della legge sulle armi;
vi sono anche imputazioni di sequestro di persona (at. 605 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), ricettazione, nonché falsificazione e spendita di monete aventi corso legale (Euro, art.453 c.p.). È stata sempre contestata l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. YT, LY e NY hanno patteggiato in appello;
anch'essi, tuttavia, hanno proposto ricorso per cassazione.
Poiché il delitto comune e centrale del processo, sia pure diversificato in fatto, è quello associativo di tipo mafioso, è opportuno delinearne i contorni, secondo le contestazioni in sede di merito. In buona sostanza si contesta di avere, unitamente ad altre persone, allo stato non compiutamente identificate, fatto parte di un'associazione di stampo mafioso, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti e per acquisire, in modo indiretto, il controllo di attività economiche;
in particolare di avere progettato e/o eseguito un numero indeterminato di delitti di estorsione in danno di autotrasportatori ucraini di passeggeri e generi vari in transito tra l'Italia e l'Ucraina e viceversa, così ottenendo il controllo su tali attività economiche, nella specie provvedendo ad avvicinarli nei luoghi, più in particolare in Napoli e dintorni, ove i predetti conducenti usualmente si recavano a consegnare o a ricevere dai cittadini ucraini dimoranti sul territorio nazionale, merce proveniente dall'Ucraina o merce da trasportare in Ucraina, imponendo agli stessi di versare denaro per effettuare la loro attività, facendosi così consegnare dai predetti autotrasportatori somme di denaro prestabilite, con la minaccia di un danno grave ed ingiusto sia alla persona che ai suoi beni qualora non vi avessero adempiuto;
così sottoponendo ad estorsioni continuate un numero indeterminato di persone ed in tal modo acquisendo il controllo diretto delle loro attività economiche (con aggravanti variamente tipizzate). La Corte napoletana enuclea tre questioni di diritto comuni a tutti gli appellanti: 1) qualificazione, come mafiosa, delle organizzazioni criminali;
2) configurabilità della circostanza aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7; 3) insussistenza dell'attenuante di cui all'art.64 c.p., n. 4).
Poiché si tratta di argomenti che formano oggetto di doglianza anche in questa sede, è opportuno esaminarli subito.
1) Qualificazione, come mafiosa, dell'organizzazione criminale. I ricorrenti ricordano, innanzi tutto, che in sede di procedimento incidentale de libertate era stata esclusa la tipologia mafiosa. Essi, poi, assumono che la Corte di appello non evidenzia quali siano gli elementi concreti da cui emergerebbe "quella forza intimidatrice del vincolo associativo necessaria affinché si configuri il delitto ascritto"; fanno osservare che manca anche il carattere omertoso dato che tutti gli autisti dei pulmini non hanno avuto alcuna difficoltà a verbalizzare un'ampia e circostanziata denuncia. Si assume in particolare che la forza di intimidazione cui fa riferimento l'art. 416 bis c.p. deve necessariamente derivare dal vincolo associativo: il connotato della forza di intimidazione viene inteso come timore che il sodalizio è in grado di incutere nei terzi in forza della sua predisposizione ad esercitare la coazione;
si sostiene che elementi di qualificazione della forza intimidatrice vanno ravvisati nei requisiti dell'assoggettamento e dell'omertà collegabili da un lato agli effetti prodotti da un precedente comportamento dell'associazione, dall'altro alla possibilità di utilizzare tali effetti per la realizzazione di singoli obiettivi;
si conclude che tali requisiti non sono configurabili nel caso in esame. La risposta a queste doglianze deve essere preceduta dall'enunciazione di due principi di diritto consolidati. 1) Per quanto riguarda i vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato, è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
2) La decisione adottata dalla Corte di cassazione in sede di procedimento incidentale de libertate, non ha effetti preclusivi per il giudice del procedimento principale, che conserva integro il potere di valutare gli stessi risultati e di valutare globalmente tutto il contesto probatorio.
Nel caso di specie la Corte napoletana ha innanzi tutto evidenziato, anche col ricorso alla motivazione per relationem, gli elementi strutturali che connotano un sodalizio criminoso, quali l'elemento dell'organizzazione, l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati, una struttura anche semplificata. Con particolare riferimento alla connotazione mafiosa, poi, ha sottolineato che le associazioni attuavano un parziale, ma efficace controllo del territorio napoletano e casertano testimoniato dalla circostanza che tutti gli autisti degli autobus erano costretti ad appoggiarsi a zone ben precise controllate dalle varie organizzazioni;
che il controllo era dotato di peculiare forza intimidatrice non per tutti coloro che vivono in quel territorio, bensì verso i componenti di quella certa collettività di immigrati;
che operava da anni ed era collegata con ambienti criminali operanti in Ucraina;
che la presentazione di denunce, per altro contestuali, da parte di tre soli autisti non è certamente contrastante con tali connotati.
Di modo che nessuna censura meritano le conclusioni della sentenza impugnata, secondo cui si tratta di associazioni, ben radicate in intere zone di territorio ed impegnate da tempo ad imporre il pagamento di tangenti per la sosta ed il transito di veicoli dall'Ucraina, capaci di intimidire un numero indefinito di persone, soggiogate dalla paura dei rischi derivanti dalla mancata corresponsione delle "tangenti", sia durante il viaggio, sia al rientro in patria.
È noto, infatti, che gli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di associazione di tipo mafioso possono essere legittimamente desunti con metodo logico-induttivo, anche dalla circostanza dell'esistenza di un particolare tipo di rapporti fra gli adepti, che costituisce uno degli indici rivelatori della formazione di un sodalizio criminoso riconducibile allo schema di cui all'art.416 bis cod. pen.; nonché dall'esistenza di un clima di diffusa intimidazione derivante dalla consolidata consuetudine di violenza dell'associazione stessa, clima percepito all'esterno e del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i loro fini. 2) Confiqurabilità della circostanza aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.
7. I ricorrenti chiedono l'esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Essi sostengono di trovarsi in assenza di qualsivoglia riscontro di carattere oggettivo emergente dagli atti;
che dal tenore delle conversazioni oggetto di intercettazione non emerge alcun elemento dal quale desumere la sussistenza dell'aggravante in parola;
che non è dato evincere che gli autori delle richieste ritenute estorsive facessero professione, autentica o millantata, di appartenenza ad un gruppo criminale;
che non emerge dalle risultanze investigative che tali richieste evocassero alla mente delle vittime quel metus che caratterizza il metodo mafioso;
che non risulta provata ma soltanto presunta la destinazione dei "proventi" delle attività illecite al sostentamento dell'associazione.
Anche per questo tipo di doglianze le conclusioni della Corte di merito sono ineccepibili. Essa motiva coerentemente la sussistenza dell'aggravante sotto entrambi i profili. Sotto il profilo dell'avvalersi del metodo mafioso dato che le numerose estorsioni erano state commesse con condotte idonee ad esercitare una speciale coartazione;
sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività mafiosa dato che tutti gli altri reati addebitati erano funzionali allo scopo dei sodalizi criminali.
Anche in questo caso è stato fatto buon uso di consolidati principi;
in particolare è stato dimostrato - ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) - il collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata e la loro "caratura mafiosa", nonché l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa (v. S.U. 2001/000 10 RV 218377). 3) Insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 64 c.p., n. 4) (v. pag. 28).
Secondo la Corte napoletana 150 Euro a vittima, date le condizioni dei soggetti, non costituiscono danno di speciale tenuità. Si tratta giudizio di mero fatto, incensurabile in questa sede: per l'applicazione o il diniego della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, quando il valore della cosa di per sè considerato non esclude nè connota decisamente la speciale tenuità del danno, è corretto indagare sulla situazione economica della persona offesa dal reato. Si può ora passare ad esaminare sinteticamente le residue doglianze, cominciando da quelle esposte da YT che deduce soltanto la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.; da LY che deduce la violazione degli artt. 416 e 416 bis c.p., della L. n. 203 del 1991, art. 7 e dell'art. 129 c.p.p.; da NY AN, che deduce la violazione degli artt. 129 e 192 c.p.p.. Per questi tre imputati i relativi ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, nel rilievo che il giudice dell'impugnazione ha pronunciato sentenza sulla richiesta delle parti di applicazione di pena concordata (art. 599 c.p.p.). Deve essere, invero, ricordato che l'appellante ha il potere di rinunciare anche soltanto ad alcuni dei motivi di gravame, così limitando la cognizione del giudice dell'appello: l'accordo eventualmente raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 c.p.p. svolge la sua piena efficacia, con la conseguenza che le parti stesse non possono più dedurre in sede di legittimità il difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi rinunciati. È pertanto manifestamente infondato, quindi inammissibile, il ricorso con il quale la parte pretende di riaprire l'esame su elementi, la cui valutazione è preclusa dalla sua stessa richiesta di pena dietro accordo;
tanto più che nella specie non emergono nullità assolute ed insanabili ed il giudice di merito ha compiuto correttamente le valutazioni di sua spettanza. RESTANTI MOTIVI DEGLI ALTRI RICORRENTI, che non hanno patteggiato in appello.
AS: chiede l'esclusione dell'aggravante dell'art. 416 bis c.p.p., comma 4, non essendo mai stato rinvenuto nessun tipo di arma.
Sostiene che nessuna spiegazione è data del perché si ritiene che l'imputato, il cui nome è GO, per telefono si facesse chiamare TO. Si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio. La sentenza a pagg. 26 e 27 ricorda che il Gruppo Huchko, al quale appartiene anche questo ricorrente, nacque per scissione da altro gruppo, con modalità violente (tentativo di sequestro di persona);
che la disponibilità di armi risulta da una sentenza passata in giudicato;
a pag. 56 ss. spiega il collegamento tra TO e questo imputato (individuazione della sua utenza telefonica, monitoraggio delle conversazioni ecc.).
Deriva da quanto testè accennato che la Corte di merito ha correttamente esaminato la posizione del ricorrente ed anche quanto al trattamento sanzionatorio ha espresso un giudizio ineccepibilmente basato sui criteri previsti dall'art. 133 c.p.. Al riguardo vale la pena di affermare - unitariamente per tutti i ricorrenti che si dolgono dell'entità della pena e della connotazione circostanziale dei reati (affermazione di circostanze aggravanti, diniego di attenuanti anche generiche, giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto) - che dalla complessa sentenza impugnata risultano chiaramente i gravi connotati oggettivi dei fatti, non occasionali ne' circoscritti, e la negativa personalità degli imputati, dediti ad attività minatorie, violente e soggioganti l'altrui libera determinazione: si che le pene in concreto inflitte risultano del tutto adeguate al caso. RI: sostiene che la Corte di Appello non spiega quali motivi di diverso spessore l'abbiano indotta a ritenere la sussistenza di un'organizzazione ex art. 416 bis c.p., contro quanto ritenuto dal tribunale del riesame e dalla stessa Corte di Cassazione in sede incidentale. Contesta le risultanze probatorie a suo carico. Su tratta di questioni già prospettate in sede di appello e risolte dalla Corte di merito (v. pag. 75 ss.) che sottolinea il contenuto di conversazioni telefoniche a lui sicuramente attribuibili, il suo arresto in occasione di alcune attività estorsive;
circa la natura dell'associazione e l'efficacia delle pronunce incidentali, poi, si è detto in precedenza.
ON, NO e KI: secondo questi ricorrenti la sentenza non fa che ragionamenti generici e la condanna per il reato di cui all'art. 453 c.p. doveva essere derubricata, nei confronti di coloro per i quali fu pronunciata, nel reato ex art. 455 c.p.; non vi sarebbe, poi, prova dell'esistenza del sodalizio e dell'effettiva consumazione delle estorsioni;
ci si lamenta del trattamento sanzionatorio e di come i reati siano stati circostanziati. Di tutte le doglianze si è detto, tranne che per il falso nummario. Nel caso di specie la qualificazione del reato è corretta, atteso che la Corte napoletana ha accertato, attraverso intercettazioni mirate, che vi è stato previo concerto con intermediari. BY.
Contesta sia il carattere mafioso dell'organizzazione, sia la ritenuta aggravante dell'associazione armata sulla sola base di una pistola e dell'acquisto di un'arma captate in una conversazione;
contesta l'aggravante del numero delle persone;
sostiene l'erroneità della ritenuta qualifica di organizzatore dell'organizzazione a lui attribuita. Anche in questo caso si tratta di doglianze prevalentemente in fatto, atteso che la Corte ricostruisce la parte avuta da detto imputato in varie estorsioni e da esse deduce logicamente anche la qualità di organizzatore;
ne' sono censurabili le ricostruzioni fattuali delle estorsioni addebitate, anche relativamente alla presenza di tre o più persone.
UK, OV e LY:
Il solo UK deduce l'impossibilità a comparire all'udienza del 10.10.2005 in quanto espulso dall'Italia. La sentenza impugnata ritiene, in fatto, che egli stesse ancora in Italia e che se fosse stato già fuori avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'interno. Il ricorrente non contrasta con argomentazioni sorrette da idoneo supporto la ricostruzione della sua posizione, sicché la doglianza si risolve in realtà in doglianza volta a contrastare un'affermazione in fatto.
Le altre doglianze anche degli altri suddetti ricorrenti sono state risolte in precedenza in via generale.
HK: Per la contestazione specifica di rapina sostiene l'incompatibilità tra l'aggravante speciale L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e le aggravanti della rapina (art. 628 c.p., comma 3, n. 3).
Ma la questione è stata da tempo risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che In tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e art. 629 c.p., comma 2, (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso;
v. Cass. S. U. sent. 2001/000 10 rv 218378).
In conclusione i ricorsi degli imputati che hanno patteggiato la pena in grado di appello devono essere dichiarati inammissibili;
gli altri devono essere rigettati.
Sia l'inammissibilità, sia il rigetto dei ricorsi comportano la condanna in solido di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
alla declaratoria di inammissibilità, determinata da profili di colpa emergenti dai ricorsi (limitatamente, quindi, a YT, LY e NY), consegue anche, a mente dell'art. 616 c.p.p., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, nella misura di 1.000,00 (mille) Euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi del YT, del LY e della NY e rigetta i ricorsi di tutti gli altri ricorrenti. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il YT, il LY e la NY altresì al versamento della somma di Euro 1.000,00 mille) ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2008