Sentenza 1 marzo 2007
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., dopo aver dichiarato ex art. 27 cod. proc. pen. la propria incompetenza in relazione ad una misura cautelare interdittiva, dispone - in attesa della soluzione del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice cui gli atti erano stati trasmessi - la revoca della misura cautelare adottata, ritenendone erroneamente cessata l'efficacia per decorso del termine prescritto dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2007, n. 12881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12881 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 01/03/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 499
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 039402/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO il TRIBUNALE di BARI;
nei confronti di:
1) US IM, N. IL 16/11/1969;
2) AU NI, N. IL 27/12/1966;
3) GU AN, N. IL 01/12/1972;
4) IC TE, N. IL 01/06/1964;
5) AN TO, N. IL 12/11/1963;
6) AL LU, N. IL 09/04/1975;
avverso ORDINANZA del 26/05/2006 GIP TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO Francesco;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MELONI V. intese al rigetto del ricorso.
OSSERVA
Avverso l'ordinanza in data 26.5.2006 con la quale il GIP presso il Tribunale di Bari aveva disposto la revoca della misura cautelare della sospensione dall'esercizio dell'Ufficio pubblico di Carabiniere nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, rilevando che tale misura interdittiva, a suo tempo dalla stessa A.G. disposta, prima di trasmettere gli atti per competenza ad altra A.G. che, a sua volta, aveva sollevato conflitto di competenza, avesse perduto efficacia per il decorso del termine di due mesi dall'Inizio della sua esecuzione, ex art. 308 c.p.p., comma 2, e ritenendo sussistente la propria competenza a provvedere alla revoca di tale misura in attesa della risoluzione del cennato conflitto, anche per non gravare con gratuite sospensioni, sui diritti fondamentali dell'individuo, il PROCURATORE della REPUBBLICA di BARI - Direzione distrettuale Antimafia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'abnormità della decisione.
In particolare, ad avviso dell'Ufficio ricorrente, il GIP di Bari aveva provveduto su materia in ordine alla quale egli stesso si era dichiarato incompetente, in assoluto difetto di legittimazione per assoluta carenza di potere, a fronte del sollevato conflitto di competenza ex art. 28 c.p.p. da parte del GIP presso il Tribunale di Foggia, investito della vicenda, dopo la trasmissione degli atti al locale P.M. che gli aveva avanzato richiesta di applicare agli indagati la predetta misura interdittiva, senza che si fosse provveduto al riguardo, in attuazione dell'art. 32 c.p.p. in relazione all'art. 27 c.p.p. sulla sospensione del termine in merito all'efficacia della detta misura interdittiva. In tali sensi, dunque, ad avviso del ricorrente, era dato cogliere il carattere di abnormità dell'atto legittimante il presente ricorso, unico rimedio avverso l'ordinanza in oggetto. Il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che, contrariamente all'assunto dell'Ufficio ricorrente, il provvedimento impugnato non può definirsi ragionevolmente abnorme, tanto da legittimare il presente gravame.
Ed invero, come del resto lo stesso ricorrente riconosce, richiamando il dettato di questo giudice di legittimità anche a Sezioni Unite, la corretta qualifica di abnormità dell'atto processuale può riguardare, quanto al profilo strutturale, la sua singolarità contenutistica, che si ponga al di fuori dello stesso sistema organico della legge processuale e, sotto il profilo funzionale, pur non essendo estraneo a tale sistema, determini, comunque, una stasi del processo e la conseguente impossibilità di perseguire l'atto.
Ciò posto, non sembra affatto che, nella specie, si possa correttamente invocare la figura dell'atto abnorme che, stante la peculiarità della sua stessa eccezionale struttura, non si presta ad interpretazioni estensive o di mera dialettica formale, ma deve rappresentare in concreto i caratteri di deficienza strutturale e processuale tali da legittimare, avverso l'atto, un rimedio eccezionale quale il ricorso per cassazione, in difetto di altri rimedi ordinari.
Nella specie, anche se il GIP di Bari non ha correttamente disposto la revoca della misura, comunque da lui a suo tempo applicata, stante la denunciata incompetenza territoriale con trasmissione degli atti ad altra A.G., il provvedimento non è abnorme, perché, in sostanza, per le pur ragionevoli esigenze di tempestiva giustizia, enunciate nell'atto a tutela dell'interesse dei destinatari della misura, bypassa la sospensione indicata dall'art. 32 c.p.p., u.c. in relazione all'art. 27 c.p.p., ma in tal guisa non può certo ritenersi che abbia invaso una sfera extraprocessuale, il che si sarebbe verificato se avesse revocato una misura disposta da altro giudice dichiaratosi, però, competente (cosa che, nella specie, è da escludersi per il GIP di Foggia prmotore ab initio del conflitto di competenza ex art. 28 c.p.p.) Non potendosi qualificare abnorme, l'atto in esame non è ricorribile in cassazione ed il gravame va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007