Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 1
Il giudice di appello, anche nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto con il rito abbreviato, qualora emerga una diversità tra i fatti contestati e quelli accertati e non vi abbia già provveduto quello di primo grado, ha l'obbligo di annullare la sentenza di primo grado e di rimettere gli atti al P.M., ai sensi degli artt. 521, comma secondo, e 598 cod. proc. pen..
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2007, n. 47549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47549 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 10/10/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 1206
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 14217/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma;
nei confronti di:
BA RI, nato il [...];
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lina Matera;
udito il Procuratore Generale Dott. Anna De Sandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Minghelli Gian Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G..
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza del 16-5-2006 il GUP del Tribunale di Roma, giudicando con rito abbreviato, dichiarava BA IZ colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 56 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, e, con le attenuanti generiche prevalenti e la diminuente prevista per il rito, lo condannava alla pena di anni 3 mesi 2 di reclusione e di Euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, infliggendo altresì all'imputato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
A seguito dell'appello proposto dal BA, con sentenza del 7-11- 2006, depositata il 20-11-2006, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva il prevenuto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, dichiarando per l'effetto l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare applicata ed ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, se non detenuto per altro. Tale decisione veniva motivata sul rilievo della mancanza di prove certe in ordine al tentativo di importazione nel territorio italiano della sostanza stupefacente (kg. 2,511 circa di cocaina) rinvenuta presso l'aeroporto di IP (Amsterdam) dalla Polizia olandese nel bagaglio di AL FA (separatamente giudicato in Olanda), al quale, secondo l'accusa, il BA aveva dato l'incarico di importare da AO (Antille Olandesi) a Roma la droga, dietro compenso in denaro. Secondo la Corte di merito, infatti, dagli atti è emersa solo la prova incontestabile dell'importazione della cocaina in Olanda e del rapporto AL- EI;
mentre la destinazione della droga in Italia costituisce una mera eventualità che, benché validata dalla residenza in Italia di entrambi i predetti soggetti, non può assurgere a certezza. La stessa Corte, inoltre, osservava che non era possibile accedere alla richiesta formulata in udienza dal P.G. di ravvisare nel fatto come sopra apprezzato gli estremi della ipotesi normativa dell'acquisto di stupefacente;
e ciò in quanto, essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado con rito abbreviato e non essendo, pertanto, applicabile l'art. 423 c.p., non era possibile procedere all'annullamento di detta sentenza e alla trasmissione degli atti al P.M. per la ritenuta necessità di una modifica del fatto. 2) Avverso tale pronuncia ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, deducendo:
1) mancanza ed illogicità manifesta della motivazione, nella parte in cui è stata ritenuta la mancanza di prova certa circa la destinazione della droga all'Italia, a fronte del quadro indiziario emergente dagli atti a sostegno dell'ipotesi accusatoria;
2) violazione dell'art. 6 c.p. ed errata interpretazione dell'art.597 c.p.p., nella parte in cui è stata disattesa la richiesta formulata in udienza dal P.G. di procedere ad una diversa qualificazione del fatto contestato. Secondo il ricorrente, con la sua richiesta il P.G. non aveva inteso prospettare che il fatto fosse diverso da quello descritto nell'imputazione, ma semplicemente far presente che il tentativo di importazione, per come specificato nel relativo capo, presupponeva la detenzione ed il trasporto della cocaina commessi dal AL in Olanda;
e poiché tale trasporto era stato commesso su incarico del BA, per come evidenziato nell'imputazione stessa, appariva corretta una diversa definizione giuridica, che tenesse conto, ai sensi dell'art. 6 c.p., del fatto che, essendo stato conseguito in Italia l'accordo criminoso per la esecuzione di quel trasporto, il reato perpetrato dal AL su incarico del BA doveva ritenersi commesso in Italia;
3) manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 521 c.p.p., comma 2 nel giudizio di appello relativo a sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato. Secondo il ricorrente, a voler ritenere che il fatto accertato è diverso rispetto a quello enunciato nel capo di imputazione, la fattispecie normativa alla quale occorre fare riferimento non è l'art. 423 c.p.p., ma l'art. 521 c.p.p., applicabile sia nel giudizio abbreviato in primo grado sia nel giudizio di appello relativo ad una pronuncia adottata in sede di giudizio abbreviato.
3) Il primo motivo è infondato.
Nell'impugnata decisione, la Corte di Appello ha fornito ampia giustificazione delle ragioni in base alle quali ha ritenuto che mancasse la prova certa della destinazione nel territorio italiano, quanto meno a livello di tentativo, della droga trasportata in Olanda dal AL su incarico del BA. In particolare, il giudice di appello ha richiamato le dichiarazioni rese dal AL dapprima dinanzi alle autorità olandesi (allorché il predetto ha affermato che, dopo l'arrivo ad Amsterdam, avrebbe dovuto consegnare la valigia ad un uomo che avrebbe riconosciuto per un cartello con la scritta "Testa Rossa") e, dopo il rientro in Italia, dinanzi al P.M. di Roma (allorché ha dichiarato: "Effettivamente è vero che io mi sono recato all'estero, ed in particolare nelle Antille Olandesi, per effettuare un trasporto di cocaina da quel paese all'Olanda...il IZ mi chiese un giorno se ero disponibile, dietro compenso, ad effettuare un trasporto di stupefacente dal Sudamerica in Europa... IZ mi spiegò che sarei dovuto andare nelle Antille Olandesi dove, una volta giunto, sarei stato contattato da una persona che mi avrebbe consegnato lo stupefacente da portare sino in Olanda... "). Alla luce di tali dichiarazioni e in mancanza di elementi contrari emergenti dalle indagini di P.G., la Corte di Appello ha ritenuto esservi prova certa della sola importazione in Olanda della droga e del rapporto AL-BA, ma non anche del tentativo di importazione in Italia, rilevando che il fatto che "tale droga dovesse finire in Italia è solo un'eventualità che, benché validata dalla residenza in Italia dei due predetti individui, non riesce però ad assurgere a certezza".
La sentenza impugnata, pertanto, si sottrae alle censure mosse col motivo di rie orso in esame, fondandosi su un iter argomentativo non meramente apparente ed esente da contraddizioni e manifeste incongruenze;
laddove il ricorrente, nel sostenere che gli elementi indiziari emergenti dagli atti (con particolare riferimento "alle circostanze che l'incarico al AL è stato conferito in Italia, dove si trovava il committente, dove è stata pianificata l'operazione e corrisposto l'anticipo, e al fatto che l'imputato si è ripetutamente interessato alle sorti del AL e quindi della droga, dopo il suo arresto in Olanda") escludono in modo univoco che la droga avesse una destinazione diversa dall'Italia, ha in realtà invocato un riesame critico delle risultanze processuali, esulante dal sindacato di legittimità di questa Corte.
4) Il secondo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente. La Corte di Appello ha disatteso la richiesta formulata in via subordinata in udienza dal Procuratore Generale di ravvisare nel fatto, così come ricostruito nell'impugnata sentenza, gli estremi dell'ipotesi normativa dell'acquisto di stupefacente in luogo di quella di tentativo di importazione in Italia di cui al capo dell'imputazione, sul rilievo che ciò avrebbe comportato "l'annullamento della sentenza di primo grado e la restituzione degli atti al P.M., ai sensi degli artt. 521, 598 e 604 c.p.p., non avendo provveduto il giudice di primo grado nonostante fossero emersi e accertati in dibattimento fatti diversi da quelli enunciati nel decreto di citazione in giudizio". I giudici di merito, tuttavia, hanno ritenuto di non poter emettere una simile pronuncia, non essendo ammissibile "una decisione della Corte di Appello di annullamento della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato, per la ritenuta necessità di una modifica del fatto:
ciò in quanto l'art. 423 c.p.p. non è applicabile nel giudizio abbreviato, come espressamente prevede l'art. 441 c.p.p. e tale limite vale ovviamente anche per il giudice d'appello nel rito abbreviato".
Il ricorrente, col secondo motivo di gravame, ha sostenuto che la richiesta di una diversa e più grave definizione giuridica del fatto contestato non comportava la prospettazione di un fatto diverso da quello descritto nella imputazione, dal momento che il tentativo di importazione, per come specificato nel relativo capo, presupponeva la detenzione e il trasporto della cocaina commessi dal AL in Olanda;
e poiché quel trasporto era stato eseguito su incarico del BA, per come evidenziato nella imputazione medesima, appariva corretta una diversa definizione giuridica che tenesse conto, ai sensi dell'art. 6 c.p., del fatto che, essendo stato conseguito in Italia l'accordo criminoso per la esecuzione del trasporto, il reato perpetrato dal AL su mandato del BA doveva ritenersi commesso in Italia. Orbene, secondo il P.G., nella specie il giudice di appello, ai sensi dell'art. 597 c.p.p., applicabile anche in caso di gravame proposto avverso sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, avrebbe dovuto dare al fatto la diversa e più grave definizione giuridica. Tale assunto non può essere condiviso. È vero che, come è stato precisato da questa Corte, il giudice d'appello, anche nel caso in cui il gravame sia stato proposto avverso una pronuncia adottata all'esito di giudizio abbreviato, può, in applicazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, dare al fatto una nuova definizione giuridica, anche più grave, non rilevando in contrario l'inapplicabilità, nel rito abbreviato, del disposto di cui all'art. 423 c.p.p., poiché la "modificazione dell'imputazione" disciplinata da detta norma è solo quella derivante dalle eventuali contestazioni del pubblico ministero, d'iniziativa (comma 1) o su autorizzazione del giudice (comma 2) e non ha, quindi, nulla a che vedere con la "diversa definizione giuridica del fatto" prevista e disciplinata dall'art. 521 c.p.p., comma 1 (e, di riflesso, dal citato art. 597 c.p.p., comma 3), come potere-dovere proprio ed esclusivo del giudice (Cass. 12-11-1992 n. 12061; Cass. 26-9-2006 n. 9213). Nella specie, peraltro, non si verte nell'ipotesi considerata, in quanto il fatto accertato dalla Corte di Appello (concorso nella detenzione e nel trasporto di cocaina fino ad Amsterdam, effettuato di AL su incarico datogli in Italia dal BA) appare diverso nei suoi elementi essenziali rispetto a quello contestato all'imputato, riguardante il concorso in tentativo di importazione della sostanza stupefacente dall'isola di AO a Roma. La sentenza impugnata, al contrario, risulta affetta dal vizio denunciato col terzo motivo di ricorso, nella parte in cui ha escluso la possibilità, per il giudice di appello, di annullare la sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato, allorché sia emersa la diversità del fatto rispetto a quello contestato, sul rilievo dell'inapplicabilità a tale rito dell'art. 423 c.p.p., prevista dall'art. 441 c.p.p.. Nel caso in esame, infatti, il riferimento alle menzionate disposizioni di legge appare del tutto inconferente, in quanto l'inapplicabilità dell'art. 423 c.p.p. al giudizio abbreviato, sancita dall'art. 441 c.p.p., riguarda solo i limiti posti alla facoltà del P.M. di modificare l'imputazione nel corso del giudizio, allorché il fatto risulti diverso da quello descritto nell'imputazione, ma non ha alcuna incidenza sul potere, riconosciuto al giudice dall'art. 521 c.p.p., comma 2 (applicabile, in mancanza di previsione contraria, anche nel giudizio abbreviato), di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, qualora accerti che il fatto è diverso da quello contestato. Ne consegue che, anche nel caso in cui il giudizio si sia svolto con rito abbreviato, non ostandovi alcuna disposizione, deve ritenersi operante il principio secondo cui, qualora emerga una diversità tra i fatti contestati e quelli accertati, il giudice di appello, non avendovi provveduto quello di primo grado, deve annullare la sentenza di primo grado e rimettere gli atti al P.M. competente, in base al combinato disposto di cui all'art. 521 c.p.p., comma 2 e art. 598 c.p.p. (che estende al giudizio di appello le norme sul giudizio di primo grado) (Cass. Sez. 1^, 31-1-2006 n. 8351; Cass. Sez. 2^, 10-12-2004 n. 47976; Cass. Sez. 6^, 14-4-2003 n. 33063). Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio sia della sentenza impugnata che di quella emessa in primo grado dal GUP, altrimenti suscettibile di passare in giudicato, e va disposta la trasmissione degli atti al P.M. competente per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del GUP di Roma in data 16-5-2006, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007