Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2007, n. 47549
CASS
Sentenza 10 ottobre 2007

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Massime1

Il giudice di appello, anche nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto con il rito abbreviato, qualora emerga una diversità tra i fatti contestati e quelli accertati e non vi abbia già provveduto quello di primo grado, ha l'obbligo di annullare la sentenza di primo grado e di rimettere gli atti al P.M., ai sensi degli artt. 521, comma secondo, e 598 cod. proc. pen..

Commentario1

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2026

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2007, n. 47549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47549
Data del deposito : 10 ottobre 2007

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