CASS
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 6076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6076 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU CI - Presidente - Sent. n. sez. 1631/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 13/11/2025 NN BE R.G.N. 25327/2025 EP EL RI SA AB ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: DR RU nato a [...] il [...] DR TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO CE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. 1.DR RU e DR TA ricorrono, con unico atto a firma del comune difensore, per l’annullamento della sentenza del 2 luglio 2025 della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del 27 marzo 2024 del Tribunale di Torino, da loro impugnata, ha ridotto la pena rideterminandola nella misura di quattro mesi di arresto ciascuno, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 loro ascritto perché, in concorso tra loro, quali destinatari dell’ordinanza n. 33 del 23 marzo 2021 emessa dal Sindaco di Piossaco ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 cit., non avevano provveduto, nel termine Penale Sent. Sez. 3 Num. 6076 Anno 2026 Presidente: CI LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 13/11/2025 2 assegnato (trenta giorni dalla notificazione), alla rimozione e al corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, anche pericolosi, consistenti in parti di auto, latte contenenti presumibilmente vernici, sacchi di immondizia e parti in plastica, che erano stati abbandonati/depositati in modo incontrollato sul terreno di loro proprietà. Il fatto è contestato come commesso in Piossaco (TO) il 25 aprile 2021. 1.1.Con il primo motivo deducono l’inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione carente e illogica. RM che in appello avevano lamentato che l’ordinanza sindacale era illegittima perché emessa senza essere stati informati dell’avvio del procedimento (che era stato aperto su istanza di un privato) e si dolgono del fatto che la questione è stata liquidata dai Giudici territoriali con affermazione (la mancanza di prova della lesione dei propri diritti conseguente alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo) che si risolve nella assegnazione agli imputati di un onere di . 1.2.Con il secondo motivo deducono la carenza e il vizio logico della motivazione in ordine al diniego dell’applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. nonostante la natura non abituale del reato contestato, il fatto che successivamente avevano provveduto a rimuovere i rifiuti e la circostanza che avessero sporto denunzia contro ignoti per i danni e gli incendi avvenuti nella loro proprietà. 1.3.Con il terzo motivo deducono la carenza e il vizio logico della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione di una pena ancor più mite. 2.I ricorsi sono inammissibili. 3.Osserva il Collegio: 3.1.il primo motivo è manifestamente infondato;
3.2.è sufficiente evidenziare che i ricorrenti non hanno mai impugnato l’ordinanza sindacale, con conseguente irrilevanza dei vizi procedurali dedotti siccome sanati - appunto - dalla mancata impugnazione del provvedimento certamente non emesso in assoluta carenza di potere;
3.3.in ogni caso, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio (che deve essere ribadito) secondo il quale, ai fini dell'eventuale disapplicazione, da parte del giudice penale, dell'atto amministrativo non è sufficiente la mera deduzione dell'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, essendo, piuttosto, necessario prospettare l'incidenza di tale omissione sulla tutela 3 dei diritti soggettivi interessati dall'atto che si assume illegittimo (nella specie, ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti non ottemperata), nel senso che essa abbia impedito di rappresentare nella sede amministrativa competente circostanze in grado di rilevare sul corretto esercizio, oggettivo o soggettivo, del potere (Sez. 3, n. 16350 del 11/02/2021, Cattelan, Rv. 281035 - 01); 3.4.si tratta di insegnamento che costituisce pratica declinazione di quello reiteratamente sostenuto secondo il quale, in tema di smaltimento dei rifiuti, la sanzione di cui all'art. 50, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, per violazione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, va applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato nella stessa individuato quale responsabile dell'abbandono dei rifiuti o proprietario del terreno, indipendentemente dalla effettività di tale qualifica. Compete in tal caso ai soggetti interessati, al fine di evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza in questione, l'ottenimento dell'annullamento del provvedimento sindacale o la dimostrazione in sede penale dell'assenza della ritenuta condizione soggettiva onde determinare la disapplicazione dell'atto da parte del giudice ordinario (Sez. 3, n. 31003 del 10/07/2022, Viti, Rv. 222421 - 01; Sez. 3, n. 39430 del 12/06/2018, Pavan, Rv. 273840 - 01); 3.5.stante la diversità di giurisdizione, l’assenza di una pregiudiziale amministrativa e, anzi, l’autonomia del giudice penale che deve risolvere, ancorché in via incidentale, ogni questione (anche amministrativa) dalla quale dipende l’applicazione della legge penale (art. 2 cod. proc. pen.), nulla impedisce al destinatario dell’ordinanza di cui all’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, di provare in sede penale la mancanza dei presupposti che legittimano l’adozione dell’ordinanza e dunque di far valere quel diritto al contraddittorio negato in sede amministrativa;
3.6.la Corte di appello ha negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in considerazione della quantità e natura dei rifiuti depositati, del lungo tempo trascorso dalla scadenza del termine entro cui adempiere (oltre due anni dopo), della mancanza di prova della totale rimozione dei rifiuti;
3.7.si tratta di argomenti negletti dai ricorrenti che si limitano a dedurre l’adempimento postumo dell’ordinanza senza nulla aggiungere sui tempi e sulla completezza dell’adempimento stesso;
3.8.il che rende generico il motivo;
3.9.secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione 4 quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata;
con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014); 3.10.anche il terzo motivo è inammissibile;
3.11.la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei plurimi precedenti penali degli imputati e del fatto che per due anni sono rimasti indifferenti all’ordinanza, rimasta - come detto - inadempiuta per due anni;
3.12.si tratta di motivazione che sfugge al sindacato di legittimità rendendo inammissibile il motivo sul punto;
3.13.ed invero, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); 3.14.né merita censure la decisione della Corte di appello di dimezzare la pena irrogata in primo grado applicando comunque una pena superiore al minimo edittale ma inferiore al medio, sul rilievo della quantità dei rifiuti e della vita anteatta dei ricorrenti;
5 3.15.è noto che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. espressamente richiamati nel caso di specie sotto il profilo della gravità oggettiva del reato e della capacità a delinquere dei ricorrenti (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO CE UC CI
udita la relazione svolta dal Consigliere DO CE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. 1.DR RU e DR TA ricorrono, con unico atto a firma del comune difensore, per l’annullamento della sentenza del 2 luglio 2025 della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del 27 marzo 2024 del Tribunale di Torino, da loro impugnata, ha ridotto la pena rideterminandola nella misura di quattro mesi di arresto ciascuno, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 loro ascritto perché, in concorso tra loro, quali destinatari dell’ordinanza n. 33 del 23 marzo 2021 emessa dal Sindaco di Piossaco ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 cit., non avevano provveduto, nel termine Penale Sent. Sez. 3 Num. 6076 Anno 2026 Presidente: CI LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 13/11/2025 2 assegnato (trenta giorni dalla notificazione), alla rimozione e al corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, anche pericolosi, consistenti in parti di auto, latte contenenti presumibilmente vernici, sacchi di immondizia e parti in plastica, che erano stati abbandonati/depositati in modo incontrollato sul terreno di loro proprietà. Il fatto è contestato come commesso in Piossaco (TO) il 25 aprile 2021. 1.1.Con il primo motivo deducono l’inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione carente e illogica. RM che in appello avevano lamentato che l’ordinanza sindacale era illegittima perché emessa senza essere stati informati dell’avvio del procedimento (che era stato aperto su istanza di un privato) e si dolgono del fatto che la questione è stata liquidata dai Giudici territoriali con affermazione (la mancanza di prova della lesione dei propri diritti conseguente alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo) che si risolve nella assegnazione agli imputati di un onere di . 1.2.Con il secondo motivo deducono la carenza e il vizio logico della motivazione in ordine al diniego dell’applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. nonostante la natura non abituale del reato contestato, il fatto che successivamente avevano provveduto a rimuovere i rifiuti e la circostanza che avessero sporto denunzia contro ignoti per i danni e gli incendi avvenuti nella loro proprietà. 1.3.Con il terzo motivo deducono la carenza e il vizio logico della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione di una pena ancor più mite. 2.I ricorsi sono inammissibili. 3.Osserva il Collegio: 3.1.il primo motivo è manifestamente infondato;
3.2.è sufficiente evidenziare che i ricorrenti non hanno mai impugnato l’ordinanza sindacale, con conseguente irrilevanza dei vizi procedurali dedotti siccome sanati - appunto - dalla mancata impugnazione del provvedimento certamente non emesso in assoluta carenza di potere;
3.3.in ogni caso, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio (che deve essere ribadito) secondo il quale, ai fini dell'eventuale disapplicazione, da parte del giudice penale, dell'atto amministrativo non è sufficiente la mera deduzione dell'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, essendo, piuttosto, necessario prospettare l'incidenza di tale omissione sulla tutela 3 dei diritti soggettivi interessati dall'atto che si assume illegittimo (nella specie, ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti non ottemperata), nel senso che essa abbia impedito di rappresentare nella sede amministrativa competente circostanze in grado di rilevare sul corretto esercizio, oggettivo o soggettivo, del potere (Sez. 3, n. 16350 del 11/02/2021, Cattelan, Rv. 281035 - 01); 3.4.si tratta di insegnamento che costituisce pratica declinazione di quello reiteratamente sostenuto secondo il quale, in tema di smaltimento dei rifiuti, la sanzione di cui all'art. 50, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, per violazione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, va applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato nella stessa individuato quale responsabile dell'abbandono dei rifiuti o proprietario del terreno, indipendentemente dalla effettività di tale qualifica. Compete in tal caso ai soggetti interessati, al fine di evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza in questione, l'ottenimento dell'annullamento del provvedimento sindacale o la dimostrazione in sede penale dell'assenza della ritenuta condizione soggettiva onde determinare la disapplicazione dell'atto da parte del giudice ordinario (Sez. 3, n. 31003 del 10/07/2022, Viti, Rv. 222421 - 01; Sez. 3, n. 39430 del 12/06/2018, Pavan, Rv. 273840 - 01); 3.5.stante la diversità di giurisdizione, l’assenza di una pregiudiziale amministrativa e, anzi, l’autonomia del giudice penale che deve risolvere, ancorché in via incidentale, ogni questione (anche amministrativa) dalla quale dipende l’applicazione della legge penale (art. 2 cod. proc. pen.), nulla impedisce al destinatario dell’ordinanza di cui all’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, di provare in sede penale la mancanza dei presupposti che legittimano l’adozione dell’ordinanza e dunque di far valere quel diritto al contraddittorio negato in sede amministrativa;
3.6.la Corte di appello ha negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in considerazione della quantità e natura dei rifiuti depositati, del lungo tempo trascorso dalla scadenza del termine entro cui adempiere (oltre due anni dopo), della mancanza di prova della totale rimozione dei rifiuti;
3.7.si tratta di argomenti negletti dai ricorrenti che si limitano a dedurre l’adempimento postumo dell’ordinanza senza nulla aggiungere sui tempi e sulla completezza dell’adempimento stesso;
3.8.il che rende generico il motivo;
3.9.secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione 4 quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata;
con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014); 3.10.anche il terzo motivo è inammissibile;
3.11.la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei plurimi precedenti penali degli imputati e del fatto che per due anni sono rimasti indifferenti all’ordinanza, rimasta - come detto - inadempiuta per due anni;
3.12.si tratta di motivazione che sfugge al sindacato di legittimità rendendo inammissibile il motivo sul punto;
3.13.ed invero, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); 3.14.né merita censure la decisione della Corte di appello di dimezzare la pena irrogata in primo grado applicando comunque una pena superiore al minimo edittale ma inferiore al medio, sul rilievo della quantità dei rifiuti e della vita anteatta dei ricorrenti;
5 3.15.è noto che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. espressamente richiamati nel caso di specie sotto il profilo della gravità oggettiva del reato e della capacità a delinquere dei ricorrenti (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO CE UC CI