CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 05/06/2023, n. 24041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24041 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere RO RANALDI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24041 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI RO Data Udienza: 20/04/2023 N. 32) RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN D:FRITTO Con riferimento al ricorso proposto da AL ER avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto (furto aggravato ex art. 625, n. 7., cod. pen.), preliminarmente si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, ON HE, con atto in data 30.3.2023 ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 11.10.2016 nei confronti dell'imputato; quest'ultimo ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - divenuto procedibile a querela di parte ai sensi del d.lgs. n. 150/2022 - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Consi liere estensore Il Pr4si4nte 4
udita la relazione svolta dal Consigliere RO RANALDI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24041 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI RO Data Udienza: 20/04/2023 N. 32) RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN D:FRITTO Con riferimento al ricorso proposto da AL ER avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto (furto aggravato ex art. 625, n. 7., cod. pen.), preliminarmente si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, ON HE, con atto in data 30.3.2023 ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 11.10.2016 nei confronti dell'imputato; quest'ultimo ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - divenuto procedibile a querela di parte ai sensi del d.lgs. n. 150/2022 - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Consi liere estensore Il Pr4si4nte 4