Sentenza 2 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2001, n. 6168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6168 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2001 |
Testo completo
473 1 E A 8 I 8 N 5 R 9 O . 1 C I / A N Z MB61 68 /01 C 4 T - / A 6 U R B 2 T B . REPUBBLICA IT A . I S L I R . L R * P G A . T E D . IN R B L A E A A T D J D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I 1 R S 3 Oggetto E N E 1 T E T . S N SEZIONE TRIBUTARIA N I A Tributaria E A S Poasso - Prova testives M E niale in sede penale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FINOCCHIARODott. Alfio - Presidente R.G.N. 15859/97 Cron. 13686 Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 19/10/00 Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA ☐ N. 58473 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RA TO, UT NA;
733/12/16 intimati avverso la decisione 15/96 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il " 15/11/96; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1748 -1- udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI CARLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha impugnato la sentenza 15 novembre 1996 con cui la Commissione Tributaria Regionale di Trieste, confermando la decisione dei giudici tributari di primo grado, ha ritenuto la natura espressamente finanziaria (e quindi la loro assoluta irrilevanza ai fini della determinazione del reddito) degli accrediti bancari riscontrati dalla Guardia di Finanza nei conti correnti del commercialista ON AN, in forza dei quali erano stati accertati nei confronti dello stesso ricavi non contabilizzati da lavoro autonomo per L.75.185.000. La Commissione Regionale ha affermato che avendo il Giudice Istruttore prosciolto con formula ampia il AN dai reati ipotizzati per gli stessi fatti, utilizzando, oltre al contributo della Guardia di Finanza, mezzi di prova più ampi di quelli consentiti al giudice tributario, con analisi delle poste e confronto delle stesse con i loro elementi giustificativi, la difesa del contribuente, che negava la natura di "compensi” rilevati, doveva ritenersi agli accrediti attendibile. L'Amministrazione delle Finanze affida il ricorso a due motivi. NI AN e AN TT non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 12 del D.L. 429/82 convertito nella Legge 516/82, come modificato dal D.L. 916/82 convertito nella Legge 27/83; dell'art. 654 c.p.p.; dell'art. 28 c.p.p.; dell'art. 62 del D.L.vo 546/92, perché, in forza della citata legislazione, nessun effetto di giudicato poteva derivare nella presente causa dalle conclusioni del giudice penale, assunte fra l'altro in assenza di partecipazione al giudizio da parte Акобри dell'Amministrazione Finanziaria. Col secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dei principi in materia di presunzioni nell'ambito del processo tributario, violazione dell'art. 62 del D.L.vo 546/92, nonché vizio di motivazione, poiché invece che alle presunzioni, cui è informato il regime probatorio tributario, si è dato credito a prove testimoniali, precluse in ambito tributario. Il ricorso è fondato. L'art. 654 c.p.c. che, modificando l'art. 12 del D.L. 10 luglio n.429 (come convertito), ha regolato l'efficacia del giudicato penale in ambito civile e amministrativo, sottopone infatti tale efficacia, in campo tributario, alla condizione che la legge civile non ponga limitazioni alla prova della "posizione soggettiva controversa" (Cass. 5730/98; 9414/2000). E poiché nel processo tributario vigono limitazioni della prova, non essendo consentita quella testimoniale, la sentenza di proscioglimento da reato tributario, ancorchè si sia costituita parte civilel'Amministrazione nel processo penale, non può far stato nel processo tributario (Cass. 10411/98). E' pertanto irrimediabilmente viziata la motivazione adottata, nella specie, dalla Commissione Regionale, in ordine alla autorità nel presente procedimento della sentenza di proscioglimento del contribuente in sede penale, secondo quanto denunciato dal ricorrente col primo pertantomotivo di ricorso, che deve essere accolto. E' fondato altresì il secondo motivo. Anche se, infatti, i dati acquisiti nel processo penale possono essere utilizzati in sede tributaria (Cass. 10476/92), sicchè il giudice che debba decidere in tale sede può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulla prova acquisita nel giudizio penale, è tuttavia necessario che il giudice tributario proceda in tal caso ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori (Cass. 12577/2000), escludendo quelli derivanti dalla utilizzazione della prova testimoniale, espressamente vietata in ambito fiscale;
ciò che nella specie non è avvenuto, avendo la Commissione Regionale utilizzato sia il giudicato penale, aderendo integralmente alla sua formulazione relativa alla "insussistenza del fatto" contestato, sia al sistema di formazione della prova utilizzato in quella sede, e non sottoposto ad autonomo e differente vaglio da parte della Commissione stessa. L'accoglimento del ricorso comporta la impugnata, con rinviocassazione della sentenza degli atti, per un nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, che provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra 6 Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia. Roma, 19 ottobre 2000 Preside Il Relatore CASSAZIONE при T O A IL CANCELLIERE C1 M E Amaldo Casano R P U S - 2 MAG. 2007 DEPOSITATO IN CANCE Oggi IL CANCELLIERE C1 NA asano E N O I Z A I A 6 5 8 R R 9 . T 1 A S N / I T 4 - / G U 6 B E B 2 . I R . L R R L . A T P A . D . D B E L A A T E T I D N R 1 E I 3 S S E 1 N E T E . S A N I A M 7 P