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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12730 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14927/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14927/2022
Oggi 17 settembre 2025 ad ore 10:37 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
per parte appellante l'avv. Nicola Staniscia;
per parte appellata l'avv. Alessandro Freni, in sostituzione dell'avv. Massimo CP_1
Raspini; per parte appellata l'avv. Giovanni Mancino in Controparte_2 sostituzione dell'avv. Alba Amatucci.
L'avv. Staniscia insiste per l'accoglimento del ricorso, sulla base della nullità della notifica della cartella di pagamento per difetto di ricerche da parte dell'Ufficiale giudiziario in sede di attestazione dell'irreperibilità ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e considerando altresì che il certificato di residenza impiegato era aggiornato ad un anno prima della notifica;
formula istanza di distrazione delle spese di lite;
l'avv. Freni contesta quanto evidenziato da parte appellante e si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
l'avv. Mancino contesta quanto dedotto da parte appellante, rilevando che la notifica è stata tentata numerose volte, come si evince dalle attestazioni presenti sulla relata.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice di appello e in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Bruni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto a R.G.N. 14927/2022 avverso la sentenza n. 14397/2021, resa dal
Giudice di Pace di nel giudizio iscritto a RGN 60192/2019 CP_1 promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Staniscia (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito C.F._2 in via Crescenzio n. 20, giusta procura in atti CP_1 appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Raspini (C.F. ), in virtù di CodiceFiscale_3 procura generale per atto del Notaio Dott. , repertorio n. 22013, raccolta n. Parte_2
11730 stipulato in il 04.08.2022, e presso la stessa elettivamente domiciliata negli uffici CP_1 dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, n. 21, giusta procura in atti CP_1
appellata
e
(P.IVA e C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 suo procuratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Amatucci (C.F. CP_3
) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Napoli, alla Via C.F._4 del Parco Regina Margherita n° 23, giusta procura in atti appellata
Oggetto: appello per la riforma della sentenza n. 14397/2021, resa dal Giudice di pace di nel giudizio R.G. n. 60192/2019, pubblicata in data 17.08.2021, con cui è stata rigettata CP_1
l'opposizione proposta (ex art. 7 del d.lgs. 150/2011) avverso l'intimazione di pagamento n.
2 09720199065809127000 relativamente alla cartella di pagamento n. 0972013025390916000 riferita a violazioni del codice della strada.
Conclusioni: come rassegnate nel verbale di udienza del 17.09.2025 che qui si intendono riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso dinanzi al Giudice di Pace di proponeva opposizione ai CP_1 Parte_1 sensi dell'art. 7 decreto lgs. n. 150/2011 avverso l'intimazione di pagamento n.
09720199065809127000 a cui era sottesa la cartella di pagamento n. 0972013025390916000 riferita a violazioni del codice della strada (d'ora innanzi “cds”) chiedendone l'annullamento.
A fondamento dell'opposizione la deduceva: Pt_1
- l'omessa notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento con conseguente decadenza della P.A. a richiedere il pagamento di qualsiasi somma ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 Lex 689/1981;
- l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 della legge n. 689/1981 a seguito del decorso del termine quinquennale tra la data di accertamento della violazione (2009) e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento (27.09.2019), non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione;
- l'illegittima applicazione della maggiorazione per il ritardo nel pagamento ex art. 27 comma sesto l. 689/191;
- la violazione del termine fissato dall'art. 25 DPR 602/1973.
2. Instaurato il giudizio, iscritto al n. 60192/2019 RG dell'Ufficio del Giudice di Pace di CP_1 si costituivano in giudizio e contestando Controparte_2 CP_1 quanto dedotto da controparte con deposito di atti e documenti.
3. Con sentenza n. 14397/2022 pubblicata in data 17.08.2021 e non notificata, il Giudice di Pace affermava la rituale notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta e la definitività dell'accertamento portato dai verbali sottesi alla cartella di pagamento poiché la cartella non era stata opposta nel termine di giorni trenta.
4. Avverso la sentenza n. 14397 del Giudice di Pace di la proponeva appello CP_1 Pt_1 chiedendone la riforma per avere erroneamente ritenuto notificata la cartella di pagamento n.
0972013025390916000 secondo il modulo notificatorio di cui all'art. 143 c.p.c.
Secondo l'appellante alla notificazione ex art 143 cpc ovvero alla notificazione ex art 60 DPR
600/73, si può ricorrere ove il notificante non conosca la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario;
infatti, l'indirizzo del destinatario deve essere ignoto nonostante le ricerche svolte. Nello specifico, ritiene che il notificante si è limitato ad annotare l'irreperibilità del soggetto senza disporre le ricerche dovute, le quali sono obbligatorie secondo l'ordinaria
3 diligenza, essendo agli atti un certificato di residenza della richiesto nel 2014, mentre Pt_1 la presunta notificazione è avvenuta nell'aprile del 2015. Contr Ribadiva la mancata prova della notifica del n. 130910981000 in quanto nella fotocopia relativa alla notificazione ex 140 cpc del suddetto vav, prodotta da era CP_1 contenuta esclusivamente la mera annotazione della raccomandata informativa n. 77551434***
2009, la quale però non era nemmeno astrattamente collegabile al Parte_3 Contr sotteso nella cartella.
Pertanto, chiedeva di riformare totalmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, acclarata la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 09720130258390916000 sottesa all'intimazione 09720199065809127000, dichiarare decadute/prescritte le poste richieste nella cartella suddetta con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Staniscia.
5. Nell'istaurato giudizio e si costituiva in CP_1 Controparte_2 giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
6. Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa perveniva alla fase decisoria all'udienza del 17.09.2025 ove veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. In via preliminare, deve rilevarsi come il presente appello risulti ammissibile sotto il profilo del valore della causa;
invero, come precisato dalla Corte di cassazione “la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad € 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma III Cpc poiché, per espressa disposizione dell'art. 6 comma
XII del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113 comma II Cpc e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità” (v. Cass. n. 922/2022).
8. Ulteriormente in via preliminare deve rilevarsi come l'appellante, a fronte del giudizio di primo grado instaurato con ricorso ex art. 7 del d.lgs. 150/2011 (avendo a oggetto anche un'opposizione c.d. recuperatoria nella parte in cui è stata contestata l'omessa notifica dei vav sottesi alla cartella di pagamento impugnata – opposizione soggetta, quindi, al termine di 30 giorni -) abbia proposto l'impugnazione oggetto di odierna disamina con atto di citazione;
a tale riguardo si evidenzia come il Giudice d'appello possa ritenere l'impugnazione valida
(anche se instaurata con diverso rito), con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, per il principio di conservazione degli atti, purché la citazione sia stata depositata nei termini di cui all'art. 327 c.p.c. (sul punto Cass. n. 21153/2021 secondo cui “il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di
4 primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”). In particolare, per il giudizio di appello introdotto, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2011, con citazione anziché con ricorso, si ritiene che nel termine di impugnazione debba, in tal caso, essere non soltanto eseguita la notificazione, ma anche l'iscrizione al ruolo della citazione, perché è in quel momento che si configura un'attività equipollente a quella del deposito del ricorso, prevista dalla norma per l'introduzione del giudizio di appello (cfr. Cass. Sez. 2 n. 17666 /2018; Cass. Sez.2, n.21387/2017; Cass. Sez. 6-2,
n.19298/2017).
Consegue che l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., n. 19298/2017 cit.).
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass., n. 13617/2017).
Nel caso in esame, a seguito della pubblicazione della sentenza in data 17.08.2021 e non notificata, tanto la notificazione dell'appello quanto il suo deposito presso la competente
CA (unitamente alla costituzione in giudizio dell'appellante) sono avvenuti il
24.02.2022, ovverosia entro il termine perentorio di 30 giorni, sicché l'impugnazione deve ritenersi tempestiva e quindi entro il termine lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., considerato il periodo di sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (Cass. civ. 11478/2017 secondo cui “Le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei
5 termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata”).
Pertanto, l'appello in esame deve considerarsi ammissibile.
9. Sempre, in rito, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336
c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
10. Passando al merito, deve preliminarmente rammentarsi che, alla luce dei noti principi espressi da Cass. S.U. con Sentenza 23 maggio – 22 settembre 2017, n. 22080, "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 2011, n.
150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento"; peraltro, la
Suprema Corte con la sentenza in parola ha precisato che “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e
617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante
(riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.”.
Dalla ricostruzione di cui sopra risulta che l'odierno appellante ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei VAV nonché di ogni altro atto interruttivo della prescrizione sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Pertanto, il lamentato vizio di notifica dovrebbe essere riguardato ai soli fini della idoneità dell'atto ad interrompere la prescrizione del credito sanzionatorio vantato dall'amministrazione.
A tal riguardo si rammenta che, nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame,
6 avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire.
In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo.
Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore. Infatti, sia l'impugnazione della cartella esattoriale che dell'intimazione di pagamento relativi all'ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nella specie, del codice della strada) spetta alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. S.U. n. 12879/04) con lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo, c.p.c., quando si contesti il diritto di procedere ad esecuzione coattiva (Cass. civ.
3283/2015).
12. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta da Controparte_2 risulta che in occasione della notificazione della cartella di pagamento per cui è causa il messo notificatore si è recato presso l'abitazione dell'odierna appellante, non l'ha rinvenuta ed ha perciò annotato sulla cartolina che il destinatario risultava irreperibile.
In particolare, dopo la notifica del 20.08.2013 non andata a buon fine perché il destinatario risultava trasferito, l'agente notificatore si recava presso l'indirizzo di residenza dell'appellante il 09.04.2014, il 09.05.2015 e il 14.04.2015, ma il destinatario risultava irreperibile all'indirizzo richiesto.
Ritenendo che si trattasse di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, come annotato sulla relata di notifica, il messo provveda alla notifica ex art. 60, comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 600/1973 provvedendo all'affissione degli atti presso il Comune, senza ulteriori comunicazioni al contribuente.
13. Appare opportuno ricordare che l'art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, disciplina una forma di notificazione semplificata, utilizzata nel caso di specie, prevedendo che il messo notificatore una volta costatata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed
7 all'affissione dell'avviso nell'albo dell' . Decorso il termine di otto giorni dalla Parte_4 data di affissione la notificazione si considera perfezionata.
14. In relazione alla procedura notificatoria, la relata di notifica riporta la dicitura di accesso infruttuoso per destinatario irreperibile.
La Corte di legittimità ha invero statuito che “le attestazioni del pubblico ufficiale apposte sull'avviso di accertamento, costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e ss. c.c. e fanno piena prova (fino a querela di falso) della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza … in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento” (Cass. sez. V, 27.7.2018, n. 19958).
Nel caso ora in esame, pertanto, ferma restando la mancata previsione normativa di quali indagini il messo notificatore debba svolgere al fine di accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, deve rilevarsi che il messo notificatore non ha in alcun modo illustrato le ricerche che ha svolto, impedendone ogni controllo.
Il notificatore nemmeno attesta il compimento delle ricerche anagrafiche e non vi sono quindi attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che avrebbero potuto essere impugnate mediante querela di falso.
Inoltre, il certificato di residenza è stato rilasciato nel 2014, mentre la notificazione è avvenuta nell'aprile del 2015 a seguito di successivi accessi.
Pertanto, la notifica della cartella di pagamento è invalida.
15. Deve accogliersi quindi la censura mossa alla sentenza di primo grado relativa alla nullità della notifica della cartella di pagamento.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito ex art. 28 della legge n.
689/1981 a seguito del decorso del termine quinquennale tra la data di accertamento della violazione (2009) e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento (2019), non essendovi la prova di alcun atto interruttivo della prescrizione.
16. L'appello, pertanto, va accolto e conseguentemente in totale riforma della sentenza di primo grado deve essere annullata l'intimazione di pagamento n. 09720199065809127000 relativamente alla cartella di pagamento n. 0972013025390916000 riferita a violazioni del codice della strada.
8 17. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate – per i due gradi di giudizio
– secondo i criteri di cui all'art.4 DM 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022, tenendo a mente il valore minimo (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta, e distinguendo la posizione delle parti appellate in relazione all'accoglimento del motivo di impugnazione (pertinente alle attività di
). Controparte_2
Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, infatti, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e agente della riscossione vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (cfr. Cass. ord. n. 39757, 13 dicembre 2021). Pertanto considerato il principio secondo cui: «ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va distinta Controparte_2
l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità» (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 7716, 09 marzo 2022, Rv. 664192 - 01), il Tribunale attribuisce alla condotta dell' la responsabilità della prescrizione della pretesa e, di Controparte_2 conseguenza, la condanna in via esclusiva al pagamento delle spese del giudizio di primo e secondo grado, compensando invece le spese nei confronti dell'appellante e CP_1 ritenuta incolpevole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso sentenza n. n. 14397/2021, resa dal Giudice di Parte_1 pace di nel giudizio R.G. n. 60192/2019, pubblicata in data 17.08.2021, disattesa ogni CP_1 diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
9 - Accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
09720199065809127000 relativamente alla cartella di pagamento n.
0972013025390916000 riferita a violazioni del codice della strada;
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 elle spese di giudizio che liquida per il primo grado in € 139,00, per Parte_1 il secondo grado in € 232,00; per entrambi i gradi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge e c.u. da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Staniscia dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 17.09.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14927/2022
Oggi 17 settembre 2025 ad ore 10:37 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
per parte appellante l'avv. Nicola Staniscia;
per parte appellata l'avv. Alessandro Freni, in sostituzione dell'avv. Massimo CP_1
Raspini; per parte appellata l'avv. Giovanni Mancino in Controparte_2 sostituzione dell'avv. Alba Amatucci.
L'avv. Staniscia insiste per l'accoglimento del ricorso, sulla base della nullità della notifica della cartella di pagamento per difetto di ricerche da parte dell'Ufficiale giudiziario in sede di attestazione dell'irreperibilità ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e considerando altresì che il certificato di residenza impiegato era aggiornato ad un anno prima della notifica;
formula istanza di distrazione delle spese di lite;
l'avv. Freni contesta quanto evidenziato da parte appellante e si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
l'avv. Mancino contesta quanto dedotto da parte appellante, rilevando che la notifica è stata tentata numerose volte, come si evince dalle attestazioni presenti sulla relata.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice di appello e in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Bruni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto a R.G.N. 14927/2022 avverso la sentenza n. 14397/2021, resa dal
Giudice di Pace di nel giudizio iscritto a RGN 60192/2019 CP_1 promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Staniscia (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito C.F._2 in via Crescenzio n. 20, giusta procura in atti CP_1 appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Raspini (C.F. ), in virtù di CodiceFiscale_3 procura generale per atto del Notaio Dott. , repertorio n. 22013, raccolta n. Parte_2
11730 stipulato in il 04.08.2022, e presso la stessa elettivamente domiciliata negli uffici CP_1 dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di Giove, n. 21, giusta procura in atti CP_1
appellata
e
(P.IVA e C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 suo procuratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Amatucci (C.F. CP_3
) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Napoli, alla Via C.F._4 del Parco Regina Margherita n° 23, giusta procura in atti appellata
Oggetto: appello per la riforma della sentenza n. 14397/2021, resa dal Giudice di pace di nel giudizio R.G. n. 60192/2019, pubblicata in data 17.08.2021, con cui è stata rigettata CP_1
l'opposizione proposta (ex art. 7 del d.lgs. 150/2011) avverso l'intimazione di pagamento n.
2 09720199065809127000 relativamente alla cartella di pagamento n. 0972013025390916000 riferita a violazioni del codice della strada.
Conclusioni: come rassegnate nel verbale di udienza del 17.09.2025 che qui si intendono riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso dinanzi al Giudice di Pace di proponeva opposizione ai CP_1 Parte_1 sensi dell'art. 7 decreto lgs. n. 150/2011 avverso l'intimazione di pagamento n.
09720199065809127000 a cui era sottesa la cartella di pagamento n. 0972013025390916000 riferita a violazioni del codice della strada (d'ora innanzi “cds”) chiedendone l'annullamento.
A fondamento dell'opposizione la deduceva: Pt_1
- l'omessa notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento con conseguente decadenza della P.A. a richiedere il pagamento di qualsiasi somma ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 Lex 689/1981;
- l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 della legge n. 689/1981 a seguito del decorso del termine quinquennale tra la data di accertamento della violazione (2009) e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento (27.09.2019), non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione;
- l'illegittima applicazione della maggiorazione per il ritardo nel pagamento ex art. 27 comma sesto l. 689/191;
- la violazione del termine fissato dall'art. 25 DPR 602/1973.
2. Instaurato il giudizio, iscritto al n. 60192/2019 RG dell'Ufficio del Giudice di Pace di CP_1 si costituivano in giudizio e contestando Controparte_2 CP_1 quanto dedotto da controparte con deposito di atti e documenti.
3. Con sentenza n. 14397/2022 pubblicata in data 17.08.2021 e non notificata, il Giudice di Pace affermava la rituale notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta e la definitività dell'accertamento portato dai verbali sottesi alla cartella di pagamento poiché la cartella non era stata opposta nel termine di giorni trenta.
4. Avverso la sentenza n. 14397 del Giudice di Pace di la proponeva appello CP_1 Pt_1 chiedendone la riforma per avere erroneamente ritenuto notificata la cartella di pagamento n.
0972013025390916000 secondo il modulo notificatorio di cui all'art. 143 c.p.c.
Secondo l'appellante alla notificazione ex art 143 cpc ovvero alla notificazione ex art 60 DPR
600/73, si può ricorrere ove il notificante non conosca la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario;
infatti, l'indirizzo del destinatario deve essere ignoto nonostante le ricerche svolte. Nello specifico, ritiene che il notificante si è limitato ad annotare l'irreperibilità del soggetto senza disporre le ricerche dovute, le quali sono obbligatorie secondo l'ordinaria
3 diligenza, essendo agli atti un certificato di residenza della richiesto nel 2014, mentre Pt_1 la presunta notificazione è avvenuta nell'aprile del 2015. Contr Ribadiva la mancata prova della notifica del n. 130910981000 in quanto nella fotocopia relativa alla notificazione ex 140 cpc del suddetto vav, prodotta da era CP_1 contenuta esclusivamente la mera annotazione della raccomandata informativa n. 77551434***
2009, la quale però non era nemmeno astrattamente collegabile al Parte_3 Contr sotteso nella cartella.
Pertanto, chiedeva di riformare totalmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, acclarata la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 09720130258390916000 sottesa all'intimazione 09720199065809127000, dichiarare decadute/prescritte le poste richieste nella cartella suddetta con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Staniscia.
5. Nell'istaurato giudizio e si costituiva in CP_1 Controparte_2 giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
6. Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa perveniva alla fase decisoria all'udienza del 17.09.2025 ove veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. In via preliminare, deve rilevarsi come il presente appello risulti ammissibile sotto il profilo del valore della causa;
invero, come precisato dalla Corte di cassazione “la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad € 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma III Cpc poiché, per espressa disposizione dell'art. 6 comma
XII del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113 comma II Cpc e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità” (v. Cass. n. 922/2022).
8. Ulteriormente in via preliminare deve rilevarsi come l'appellante, a fronte del giudizio di primo grado instaurato con ricorso ex art. 7 del d.lgs. 150/2011 (avendo a oggetto anche un'opposizione c.d. recuperatoria nella parte in cui è stata contestata l'omessa notifica dei vav sottesi alla cartella di pagamento impugnata – opposizione soggetta, quindi, al termine di 30 giorni -) abbia proposto l'impugnazione oggetto di odierna disamina con atto di citazione;
a tale riguardo si evidenzia come il Giudice d'appello possa ritenere l'impugnazione valida
(anche se instaurata con diverso rito), con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, per il principio di conservazione degli atti, purché la citazione sia stata depositata nei termini di cui all'art. 327 c.p.c. (sul punto Cass. n. 21153/2021 secondo cui “il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di
4 primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”). In particolare, per il giudizio di appello introdotto, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2011, con citazione anziché con ricorso, si ritiene che nel termine di impugnazione debba, in tal caso, essere non soltanto eseguita la notificazione, ma anche l'iscrizione al ruolo della citazione, perché è in quel momento che si configura un'attività equipollente a quella del deposito del ricorso, prevista dalla norma per l'introduzione del giudizio di appello (cfr. Cass. Sez. 2 n. 17666 /2018; Cass. Sez.2, n.21387/2017; Cass. Sez. 6-2,
n.19298/2017).
Consegue che l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., n. 19298/2017 cit.).
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass., n. 13617/2017).
Nel caso in esame, a seguito della pubblicazione della sentenza in data 17.08.2021 e non notificata, tanto la notificazione dell'appello quanto il suo deposito presso la competente
CA (unitamente alla costituzione in giudizio dell'appellante) sono avvenuti il
24.02.2022, ovverosia entro il termine perentorio di 30 giorni, sicché l'impugnazione deve ritenersi tempestiva e quindi entro il termine lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., considerato il periodo di sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (Cass. civ. 11478/2017 secondo cui “Le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei
5 termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata”).
Pertanto, l'appello in esame deve considerarsi ammissibile.
9. Sempre, in rito, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336
c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
10. Passando al merito, deve preliminarmente rammentarsi che, alla luce dei noti principi espressi da Cass. S.U. con Sentenza 23 maggio – 22 settembre 2017, n. 22080, "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 2011, n.
150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento"; peraltro, la
Suprema Corte con la sentenza in parola ha precisato che “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e
617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante
(riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.”.
Dalla ricostruzione di cui sopra risulta che l'odierno appellante ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei VAV nonché di ogni altro atto interruttivo della prescrizione sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Pertanto, il lamentato vizio di notifica dovrebbe essere riguardato ai soli fini della idoneità dell'atto ad interrompere la prescrizione del credito sanzionatorio vantato dall'amministrazione.
A tal riguardo si rammenta che, nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame,
6 avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire.
In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo.
Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore. Infatti, sia l'impugnazione della cartella esattoriale che dell'intimazione di pagamento relativi all'ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nella specie, del codice della strada) spetta alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. S.U. n. 12879/04) con lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo, c.p.c., quando si contesti il diritto di procedere ad esecuzione coattiva (Cass. civ.
3283/2015).
12. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta da Controparte_2 risulta che in occasione della notificazione della cartella di pagamento per cui è causa il messo notificatore si è recato presso l'abitazione dell'odierna appellante, non l'ha rinvenuta ed ha perciò annotato sulla cartolina che il destinatario risultava irreperibile.
In particolare, dopo la notifica del 20.08.2013 non andata a buon fine perché il destinatario risultava trasferito, l'agente notificatore si recava presso l'indirizzo di residenza dell'appellante il 09.04.2014, il 09.05.2015 e il 14.04.2015, ma il destinatario risultava irreperibile all'indirizzo richiesto.
Ritenendo che si trattasse di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, come annotato sulla relata di notifica, il messo provveda alla notifica ex art. 60, comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 600/1973 provvedendo all'affissione degli atti presso il Comune, senza ulteriori comunicazioni al contribuente.
13. Appare opportuno ricordare che l'art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, disciplina una forma di notificazione semplificata, utilizzata nel caso di specie, prevedendo che il messo notificatore una volta costatata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed
7 all'affissione dell'avviso nell'albo dell' . Decorso il termine di otto giorni dalla Parte_4 data di affissione la notificazione si considera perfezionata.
14. In relazione alla procedura notificatoria, la relata di notifica riporta la dicitura di accesso infruttuoso per destinatario irreperibile.
La Corte di legittimità ha invero statuito che “le attestazioni del pubblico ufficiale apposte sull'avviso di accertamento, costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e ss. c.c. e fanno piena prova (fino a querela di falso) della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza … in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento” (Cass. sez. V, 27.7.2018, n. 19958).
Nel caso ora in esame, pertanto, ferma restando la mancata previsione normativa di quali indagini il messo notificatore debba svolgere al fine di accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, deve rilevarsi che il messo notificatore non ha in alcun modo illustrato le ricerche che ha svolto, impedendone ogni controllo.
Il notificatore nemmeno attesta il compimento delle ricerche anagrafiche e non vi sono quindi attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che avrebbero potuto essere impugnate mediante querela di falso.
Inoltre, il certificato di residenza è stato rilasciato nel 2014, mentre la notificazione è avvenuta nell'aprile del 2015 a seguito di successivi accessi.
Pertanto, la notifica della cartella di pagamento è invalida.
15. Deve accogliersi quindi la censura mossa alla sentenza di primo grado relativa alla nullità della notifica della cartella di pagamento.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito ex art. 28 della legge n.
689/1981 a seguito del decorso del termine quinquennale tra la data di accertamento della violazione (2009) e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento (2019), non essendovi la prova di alcun atto interruttivo della prescrizione.
16. L'appello, pertanto, va accolto e conseguentemente in totale riforma della sentenza di primo grado deve essere annullata l'intimazione di pagamento n. 09720199065809127000 relativamente alla cartella di pagamento n. 0972013025390916000 riferita a violazioni del codice della strada.
8 17. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate – per i due gradi di giudizio
– secondo i criteri di cui all'art.4 DM 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022, tenendo a mente il valore minimo (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta, e distinguendo la posizione delle parti appellate in relazione all'accoglimento del motivo di impugnazione (pertinente alle attività di
). Controparte_2
Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, infatti, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e agente della riscossione vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (cfr. Cass. ord. n. 39757, 13 dicembre 2021). Pertanto considerato il principio secondo cui: «ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va distinta Controparte_2
l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità» (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 7716, 09 marzo 2022, Rv. 664192 - 01), il Tribunale attribuisce alla condotta dell' la responsabilità della prescrizione della pretesa e, di Controparte_2 conseguenza, la condanna in via esclusiva al pagamento delle spese del giudizio di primo e secondo grado, compensando invece le spese nei confronti dell'appellante e CP_1 ritenuta incolpevole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso sentenza n. n. 14397/2021, resa dal Giudice di Parte_1 pace di nel giudizio R.G. n. 60192/2019, pubblicata in data 17.08.2021, disattesa ogni CP_1 diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
9 - Accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
09720199065809127000 relativamente alla cartella di pagamento n.
0972013025390916000 riferita a violazioni del codice della strada;
- Condanna al pagamento in favore di Controparte_2 elle spese di giudizio che liquida per il primo grado in € 139,00, per Parte_1 il secondo grado in € 232,00; per entrambi i gradi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge e c.u. da distrarsi in favore dell'Avv. Nicola Staniscia dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 17.09.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
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