Articolo 1 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85
Articolo 2
Versione
28 marzo 2006
Art. 1. 1. L' articolo 241 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 241 (Attentati contro l'integrita', l'indipendenza e l'unita' dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unita' dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
Entrata in vigore il 28 marzo 2006
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