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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
Dott. Biagio Politano Consigliere
Dott. Pietro Scuteri Consigliere Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1719/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025, vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore Sig. elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Pugliese n. Parte_2
30, presso lo Studio Legale dell'Avv. Adolfo Larussa, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Gallo e dall'Avv. Luciano Gallo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado con nuovo difensore del 14 marzo 2018; APPELLANTE E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Gaetano Buscemi, presso il cui studio in Roma, Via A. Serpieri n. 8 è elettivamente domiciliata, e dall'Abogado Rita Lentini, giusta procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
APPELLATA
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma dell'impugnata sentenza:
1
Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Accogliere la domanda così come formulata in primo grado, anche in via istruttoria e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 286/2015, opposto, con condanna alla restituzione delle somme già versate in ottemperanza la sentenza impugnata ed all'atto di precetto notificato, pari ad euro 20.286,13, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo od a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre 15% quali spese generali;
”
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, In via preliminare: 1) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...] ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o 345 c.p.c.; Parte_1
2) Rigettare il gravame proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e non Parte_1 provato, e per l'effetto confermare la Tribunale Civile di Crotone;
3) Con condanna della Salvaguardia in persona del legale rappresentante pro tempore alla Parte_1 refusione delle spese del giudizio, anche p.c.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 286/2015, con il quale il Tribunale di Crotone, su istanza di gli ha Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi, spese e competenze della procedura, a titolo di premi non pagati, dovuti in virtù di polizza assicurativa serie ITBB n. 0000048 del 3.12.2012. In particolare, l'opponente ha dedotto:
- di aver stipulato una polizza con la in favore della Regione Abruzzo, Controparte_2 nell'ambito della domanda di partecipazione al bando indetto dalla per CP_3
l'aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti nelle AUSL abruzzesi, con scadenza 03/06/2013, il cui premio era stato regolarmente corrisposto;
- di aver, in seguito, sottoscritto n.3 appendici, con le quali la scadenza della polizza sarebbe stata prorogata sino al 03/10/2013;
- tale polizza prevedeva da una parte l'automatico rinnovo della stessa alla scadenza prestabilita e dall'altra, all'art. 2 delle condizioni contrattuali, l'automatica cessazione del vincolo contrattuale laddove la non fosse risultata aggiudicataria Parte_1 dell'appalto;
- di essere risultata aggiudicataria della gara, aggiudicazione però annullata dalla , a CP_3 seguito della sentenza n. 424/2013 del TAR Abruzzo di inammissibilità del ricorso, con nota del 7 giugno 2013;
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- che, successivamente, l'IVASS, con comunicazione del 23.12.2013, aveva reso noto di aver sospeso la e di aver disposto a carico della stessa il divieto di stipulare Controparte_1 nuovi contratti in Italia.
- che, nonostante ciò, la ha notificato alla Controparte_1 Parte_1 il decreto ingiuntivo n.286/15 pretendendo il pagamento di ulteriori premi assicurativi in quanto la polizza si sarebbe tacitamente ed automaticamente rinnovata per tre volte (sino al 03/04/2014, poi sino al 03/10/2014 ed in ultimo sino al 03/04/2015), in assenza di svincolo. In diritto, l'opponente ha, dunque, eccepito l'illegittimità del rinnovo della polizza ai sensi dell'art. 193, co.4, d.lgs. n. 209/2005, stante il divieto di stipulare nuove polizze disposto a carico della dall'IVASS, nonché, in ogni caso, la sua cessazione ipso iure, ai sensi dell'art. CP_1
2, a fronte della revoca dell'aggiudicazione della gara. Ha concluso, pertanto, chiedendo, previo accertamento dell'inesistenza del credito ingiunto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese, onorari e competenze. Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e, in particolar modo, rilevando, quanto alla prima eccezione, che nella comunicazione del 23.12.2013 dell'IVASS veniva chiaramente precisata la validità dei contratti stipulati prima dell'adozione del provvedimento inibitorio, con la conseguenza che il rinnovo automatico, in quanto antecedente al divieto imposto, non costituiva un nuovo contratto;
quanto alla seconda eccezione, invece, l'opposta ha rilevato che l'art. 2 del contratto prevedeva che “La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la consegna dell'originale del Frontespizio o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante”, adempimento non effettuato da controparte, posto che non avrebbe provveduto allo Parte_1 svincolo della cauzione provvisoria, né tantomeno avrebbe fornito alcuna informazione in merito allo svolgimento della procedura di gara o all'aggiudicazione della stessa ad altra impresa prima dell'instaurazione del giudizio. Tutto ciò premesso, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma Controparte_1 del decreto opposto. Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 4 febbraio 2019, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.c. Con la sentenza n. 158/2019, pubblicata il 04/02/2019, il Tribunale di Crotone ha rigettato l'opposizione, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite. In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha dapprima rilevato l'infondatezza della prima eccezione, sia perché nelle more del giudizio è intervenuta la dirimente sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il provvedimento sospensivo emesso dall'IVASS, sia, in ogni caso, in ragione della sussistenza della clausola che manteneva validi ed efficaci i contratti stipulati in epoca antecedente al provvedimento inibitorio. Con riferimento, invece, alla seconda eccezione, il Tribunale ne ha dichiarato l'infondatezza alla luce dell'art. 2 del Contratto
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assicurativo, posto che l'opponente non ha dimostrato di avere adempiuto alla procedura di svincolo disciplinata dalla norma citata.
§ 2. L'appello Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 03.09.2019,
[...]
in persona del l.r.p.t., ha proposto appello avverso la sentenza in parola Parte_1 per i motivi che si esamineranno. Si è costituito in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/01/2020, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande ed eccezioni nuove proposte;
nel merito, ha poi lamentato l'infondatezza del gravame, chiedendone l'integrale rigetto. Infine, ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante. Con ordinanza del 03/06/2024 la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/02/2026. Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione. È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23 aprile 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 24 aprile 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 28 aprile 2025. Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
§ 3. Le questioni preliminari 3.1 Preliminarmente va rigettata, poiché infondata, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata. Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: gli appellanti hanno specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma 1Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (conf. Cass. civ., 23 marzo 2018, n. 7332).
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ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
§ 4. Le valutazioni della Corte 4.1 Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'infondatezza dell'opposizione sul presupposto, tra le altre cose, che l'opponente non abbia contestato la sottoscrizione della polizza, né delle relative appendici. Al contrario, egli sostiene di aver contestato la sottoscrizione di qualsiasi polizza e appendice che abbia potuto attribuire alla controparte il diritto al pagamento delle somme ingiunte. Con il secondo motivo di appello l'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l'opponente si sarebbe limitato ad eccepire la presunta nullità/inefficacia del rinnovo automatico della polizza, quando in realtà i motivi di impugnazione sarebbero stati molteplici. Con il terzo motivo di appello l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stato affermato che l'opponente non ha contestato la circostanza del mancato svincolo dalla garanzia, come previsto dall'art. 2 del contratto, nonostante tale contestazione è stata, invece, tempestivamente e reiteratamente effettuata. Con il quarto motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha affermato che la avrebbe fornito piena prova del proprio diritto di Controparte_1 credito in virtù della documentazione prodotta nel corso del giudizio. Invero, l'appellante assume l'insussistenza di tale prova poiché, nel caso di specie, la polizza aveva scadenza 03/06/2013 e non prevedeva alcun rinnovo tacito, tanto che l'estensione della durata di ulteriori quattro mesi, sino al 03/10/2013, è stata ratificata per iscritto con l'appendice n. 1 del 29/05/2013; nessun'altra stipula o richiesta per iscritto, né alcun rinnovo tacito, tale da consentire i tre successivi arbitrari rinnovi dal 04/10/2013 sino al 03/04/2015, è stato ulteriormente concordato. Con il quinto ed il sesto motivo di appello l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del contratto a seguito del provvedimento inibitorio dell'IVASS sulla base di tre argomentazioni: 1) la sentenza del Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento sospensivo adottato dall'IVASS; 2) in ogni caso, già la nota dell'IVASS del 23.12.2013 manteneva validi ed efficaci i contratti stipulati dalla in epoca antecedente al provvedimento inibitorio;
3) il CP_1 contratto, prorogato a seguito dei tre rinnovi automatici, non costituisce una nuova pattuizione ma un'estensione – quanto a efficacia temporale – dell'originaria pattuizione intervenuta tra le parti. In particolare, la contesta quanto statuito dal Giudice Parte_1 sostenendo, quanto ai punti 2 e 3, che: la polizza stipulata in data 03/12/2012 non prevedeva alcun tacito rinnovo, con la conseguenza che l'appendice n. 1 e i successivi rinnovi
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costituirebbero nuovi contratti, vietati dall'IVASS e quindi nulli ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 209/2005; poiché il provvedimento adottato dall'IVASS di divieto di assunzione di nuovi contratti corrisponderebbe a una revoca e/o decadenza dell'autorizzazione, anche l'eventuale clausola di rinnovo avrebbe perso efficacia ex art. 240, comma 5, del d.lgs. 209/2005, norma che stabilisce che le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Con riferimento, invece, all'intervenuta sentenza del Consiglio di Stato, l'appellante da un lato si duole del fatto che essa non potrebbe far rivivere contratti ormai nulli a discapito del Consumatore, ma potrebbe al massimo essere un mero spunto per un eventuale giudizio risarcitorio da parte della nei confronti dell'IVASS, e dall'altro, che il Consiglio di Stato CP_1 avrebbe sostenuto la legittimità della sospensione operata dall'IVASS solo nell'attesa che venisse emessa la decisione dell'Autorità di Vigilanza del settore dello Stato membro di origine della poi adottata in data 17.01.2018, con conseguente venir meno del divieto CP_1 solo successivamente a tale data, come da del 29.01.2018. Parte_3
Con il settimo motivo di appello parte appellante lamenta che secondo il Giudice di prime cure, l'opponente non avrebbe dimostrato di aver adempiuto alla procedura di svincolo ai sensi dell'art. 2 del contratto assicurativo, non costituendo l'annullamento dell'aggiudicazione circostanza assimilabile alla mancata aggiudicazione dell'appalto. Invero, nessuna procedura di svincolo doveva essere posta in essere in quanto non si è mai verificata una richiesta di liberazione anticipata;
quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, doveva essere avanzata prima di 180 giorni dalla presentazione dell'offerta o, successivamente, nel caso dell'aggiudicazione della gara in capo all'appellante, ma nessuna delle due circostanze si è verificata. Con l'ottavo motivo di appello, l'appellante si duole della circostanza che il Giudice abbia negato l'assimilazione tra l'annullamento dell'aggiudicazione a seguito della sentenza del TAR
Abruzzo e la mancata aggiudicazione dell'appalto, giungendo a ritenere, dunque, non verificata la cessazione automatica dell'efficacia della garanzia prevista dall'art. 2 lett. c) della polizza. Tale decisione, non è corretta in quanto l'art. 2 del contratto, alle lettere c) e d) afferma che l'efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara da parte di un'altra impresa ed, in ogni caso, al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del contraente aggiudicatario. Come già esposto, con le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato ed, ancor prima di questa, con nota prot. 19817/2013, in atti, la stazione appaltante aveva provveduto all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione a favore di con sua esclusione dalla Parte_1 procedura, e inoltre, con provvedimento 21423 del 17.6.2013, aveva, altresì provveduto alla
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nuova aggiudicazione a favore del terzo (ed ultimo) candidato collocatosi nella originaria graduatoria, Persona_1
Pertanto, le clausole di automatica cessazione della garanzia e svincolo dalla polizza si erano già concretizzate dalla data di suddetti provvedimenti o, quanto meno, dal provvedimento del 17.6.2013, su menzionato. Con il nono motivo di appello oggetto di impugnazione è anche la parte in cui in giudice di primo grado ha constatato che la non avrebbe nemmeno Parte_1 tempestivamente comunicato alla la sentenza del Tar Abruzzo. CP_1
Secondo l'appellante non solo la sentenza in questione è pubblica e doveva ritenersi conosciuta dalla controparte, ma comunque, la ha dato dimostrazione di essere bene a CP_1 conoscenza della stessa e di non essere più impegnata con la garanzia attraverso la comunicazione del 07/10/2013, inoltrata per conoscenza anche all'appellante, con la quale ha richiesto a ed al Responsabile di comunicare se la stessa dovesse CP_3 Parte_4 considerarsi impegnata o meno con la polizza, indicandone la scadenza del 03/10/2013 e chiedendo riscontro entro trenta giorni, in assenza del quale avrebbe potuto considerarsi libera da ogni impegno. Con il decimo motivo di appello l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata per aver omesso la pronuncia in merito all'eccezione di nullità ex art. 1895 c.c. anziché dichiarare la nullità del contratto e di qualsiasi rinnovo per inesistenza originaria e/o cessazione del rischio, considerato che, venuta meno l'aggiudicazione della gara, in seguito alla suddetta sentenza del TAR del 26/04/2013, la non aveva alcunché da assicurare CP_1
e, pertanto, alcun rinnovo poteva essere proposto ed alcun premio poteva essere richiesto. Con l'undicesimo motivo di appello l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata per aver omesso di dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. da parte della ordinando la restituzione di tutte le somme illegittimamente pretese e corrisposte. CP_1
Difatti, considerato che la non ha fornito nè poteva fornire la propria prestazione, non CP_1 essendo la risultata aggiudicataria della gara, il pagamento del Parte_5 premio assicurativo rappresenterebbe un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. 4.2 Preliminarmente, è necessario dichiarare l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., del decimo e dell'undicesimo motivo di appello, con i quali la ha proposto Parte_1 domande nuove, mai avanzate tempestivamente nel giudizio di primo grado. 4.3 In applicazione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale l'organo giudicante può decidere la causa sulla questione che, pur logicamente e cronologicamente successiva, si presenta come di più agevole immediata definizione, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori motivi di gravame, la Corte può qui limitarsi ad esaminare, in quanto fondata, la censura, sollevata con l'ottavo motivo di appello, concernente la cessazione automatica degli effetti della garanzia assicurativa - ai sensi dell'art. 2 della polizza - e conseguentemente l'insussistenza dell'obbligo di corresponsione dei premi successivi alla cessazione della copertura.
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In particolare, dalla lettura congiunta del contratto di polizza e delle relative condizioni generali, risulta che la garanzia fideiussoria avesse un'efficacia limitata nel tempo e subordinata alla condizione dell'aggiudicazione della gara. Ciò è affine alla ratio delle polizze fideiussorie nell'ambito delle procedure di gara di appalti pubblici, nelle quali l'impresa che ha intenzione di presentarsi, oltre a dover dimostrare di possedere i requisiti di idoneità professionale, la capacità tecnica e quelle economica e finanziaria, è anche tenuta a versare una cauzione, che può essere presentata tramite fideiussione bancaria o assicurativa. Si tratta di una garanzia provvisoria che ha come obiettivo la tutela dell'ente appaltante sull'affidabilità del concorrente e delle offerte ricevute;
essa garantisce l'impegno del concorrente, in caso di vittoria, a sottoscrivere il contratto con tutti gli obblighi previsti e, contestualmente, a sottoscrivere una seconda garanzia detta “definitiva”. Ecco il motivo per cui tali polizze, stipulate secondo uno schema tipo, prevedono quasi sempre un termine finale collegato alla conclusione della gara e/o la cessazione automatica in caso di mancata aggiudicazione. Difatti, nel caso di specie, la polizza prevede una durata che va dal 03.12.2012 al 03.06.2013, termine finale poi espressamente prorogato di quattro mesi con le appendici sottoscritte e allegate in atti. Allo stesso modo, anche nella convenzione quadro n.57 del 30.11.2012 si legge “...per la durata prevista, salvo proroghe, sino al 30.06.2013 per la provvisoria…”. In assenza, pertanto, di alcuna pattuizione in merito all'eventuale rinnovo automatico della polizza, ed in assenza, altresì, di esplicite proroghe successiva a quella anzidetta, la garanzia non può che ritenersi cessata. A ciò si aggiunge che l'art. 2 delle condizioni generali della suddetta polizza prevede espressamente alla lett. c) e d) che la durata della garanzia “c) cessa automaticamente qualora il
Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi, comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa;
d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del contraente aggiudicatario della gara.”. Tale condizione si è pacificamente verificata a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione e del successivo collocamento della società in terza posizione. L'argomento dell'assicurazione, ripreso anche dal Giudice di prime cure, secondo cui la mancata richiesta di svincolo avrebbe comportato la permanenza della garanzia e quindi l'obbligo di pagamento dei premi, non sembra cogliere nel segno in quanto non trova riscontro né nel contratto né nelle norme di legge applicabili in materia di fideiussione, né, tantomeno, nella ratio della stessa, trattandosi, si ribadisce, di una garanzia provvisoria, a scadenza certa e condizionata all'aggiudicazione. Infine, con riferimento alla mancata comunicazione alla da parte dell'opponente della CP_1 sentenza del TAR Abruzzo e del successivo svincolo, sebbene effettivamente la Parte_1 non abbia dimostrato di aver provveduto ad effettuare alcuna comunicazione,
[...]
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va però evidenziato come la compagnia assicurativa ne fosse in ogni caso a conoscenza, tanto che personalmente avrebbe scritto alla Stazione Appaltante chiedendo la conferma dello svincolo nonché “di comunicarci se la nostra compagnia è ancora impegnata con la suddetta polizza. La Vs comunicazione dovrà esserci trasmessa entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente… …Al ritardo, si fa presente che il mancato rispetto del termine assegnato determina la liberazione del nostro impegno assunto nella suddetta polizza”. (cfr. all. all'atto di appello - Fascicolo di I – all.21). Ne consegue, pertanto, che, al momento della richiesta di pagamento, la garanzia era già cessata di diritto, e l'assicurazione non aveva più titolo per pretendere il pagamento di premi ulteriori. L'accoglimento del motivo di appello determina l'assorbimento di tutti gli altri, e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 4.3 La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante, avanzata da Controparte_1 si ritiene infondata. L'art. 96, comma 3, c.p.c. riconosce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata. Si tratta di una particolare forma di “punitive damages”, ormai accettata e recepita anche dal nostro ordinamento, consistente in uno strumento volto a fronteggiare comportamenti patologici che vengono qualificati come “abuso del processo” e che differisce, quanto a sostanza e presupposti, dal risarcimento del danno. In particolare, secondo la Suprema Corte “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Sez. Un., Sentenza n. 22405 del 13/09/2018). Nel caso di specie, non è stata dimostrata e, comunque, non si ravvisa, alcuna condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo da parte dell'appellante, la quale, a prescindere da quello che poi è stato l'esito della lite, ha solamente agito in giudizio al fine di far valere le proprie ragioni, ritenute peraltro fondate.
§ 5. Le spese processuali
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5.1 L'accoglimento dell'appello impone alla Corte di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della riforma parziale della decisione impugnata, in quanto il relativo onere deve essere distribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. civ.,29 ottobre 2019, n. 27606). Di conseguenza, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €5.200,01 e €26.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per tutte le fasi della controversia. 5.2 Con riferimento, inoltre, alle spese vive richieste dall'appellante con nota spese del 23/06/2025, esse vengono liquidate, in quanto documentate, nella misura di €158,85 per il primo grado – consistenti in €118,50 per il contributo unificato, € 27 per la marca da bollo ed € 13,35 per spese di notifica – e di €382,50 per il secondo grado – consistenti in €355,50 per il contributo unificato ed €27 per la marca da bollo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione Controparte_1 notificato in data 03/09/2019, avverso la sentenza n.158/2019 del Tribunale di Crotone, pubblicata il 04/02/2019 e non notificata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in €5.235,85, quanto al primo grado,
[...]
e in €6.191.50, quanto all'appello, ivi comprese le spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 04.09.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
Dott. Biagio Politano Consigliere
Dott. Pietro Scuteri Consigliere Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1719/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23 aprile 2025, vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore Sig. elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Pugliese n. Parte_2
30, presso lo Studio Legale dell'Avv. Adolfo Larussa, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Gallo e dall'Avv. Luciano Gallo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado con nuovo difensore del 14 marzo 2018; APPELLANTE E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Gaetano Buscemi, presso il cui studio in Roma, Via A. Serpieri n. 8 è elettivamente domiciliata, e dall'Abogado Rita Lentini, giusta procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
APPELLATA
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma dell'impugnata sentenza:
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Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Accogliere la domanda così come formulata in primo grado, anche in via istruttoria e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 286/2015, opposto, con condanna alla restituzione delle somme già versate in ottemperanza la sentenza impugnata ed all'atto di precetto notificato, pari ad euro 20.286,13, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo od a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre 15% quali spese generali;
”
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, In via preliminare: 1) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...] ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o 345 c.p.c.; Parte_1
2) Rigettare il gravame proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e non Parte_1 provato, e per l'effetto confermare la Tribunale Civile di Crotone;
3) Con condanna della Salvaguardia in persona del legale rappresentante pro tempore alla Parte_1 refusione delle spese del giudizio, anche p.c.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 286/2015, con il quale il Tribunale di Crotone, su istanza di gli ha Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi, spese e competenze della procedura, a titolo di premi non pagati, dovuti in virtù di polizza assicurativa serie ITBB n. 0000048 del 3.12.2012. In particolare, l'opponente ha dedotto:
- di aver stipulato una polizza con la in favore della Regione Abruzzo, Controparte_2 nell'ambito della domanda di partecipazione al bando indetto dalla per CP_3
l'aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti nelle AUSL abruzzesi, con scadenza 03/06/2013, il cui premio era stato regolarmente corrisposto;
- di aver, in seguito, sottoscritto n.3 appendici, con le quali la scadenza della polizza sarebbe stata prorogata sino al 03/10/2013;
- tale polizza prevedeva da una parte l'automatico rinnovo della stessa alla scadenza prestabilita e dall'altra, all'art. 2 delle condizioni contrattuali, l'automatica cessazione del vincolo contrattuale laddove la non fosse risultata aggiudicataria Parte_1 dell'appalto;
- di essere risultata aggiudicataria della gara, aggiudicazione però annullata dalla , a CP_3 seguito della sentenza n. 424/2013 del TAR Abruzzo di inammissibilità del ricorso, con nota del 7 giugno 2013;
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- che, successivamente, l'IVASS, con comunicazione del 23.12.2013, aveva reso noto di aver sospeso la e di aver disposto a carico della stessa il divieto di stipulare Controparte_1 nuovi contratti in Italia.
- che, nonostante ciò, la ha notificato alla Controparte_1 Parte_1 il decreto ingiuntivo n.286/15 pretendendo il pagamento di ulteriori premi assicurativi in quanto la polizza si sarebbe tacitamente ed automaticamente rinnovata per tre volte (sino al 03/04/2014, poi sino al 03/10/2014 ed in ultimo sino al 03/04/2015), in assenza di svincolo. In diritto, l'opponente ha, dunque, eccepito l'illegittimità del rinnovo della polizza ai sensi dell'art. 193, co.4, d.lgs. n. 209/2005, stante il divieto di stipulare nuove polizze disposto a carico della dall'IVASS, nonché, in ogni caso, la sua cessazione ipso iure, ai sensi dell'art. CP_1
2, a fronte della revoca dell'aggiudicazione della gara. Ha concluso, pertanto, chiedendo, previo accertamento dell'inesistenza del credito ingiunto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese, onorari e competenze. Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e, in particolar modo, rilevando, quanto alla prima eccezione, che nella comunicazione del 23.12.2013 dell'IVASS veniva chiaramente precisata la validità dei contratti stipulati prima dell'adozione del provvedimento inibitorio, con la conseguenza che il rinnovo automatico, in quanto antecedente al divieto imposto, non costituiva un nuovo contratto;
quanto alla seconda eccezione, invece, l'opposta ha rilevato che l'art. 2 del contratto prevedeva che “La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la consegna dell'originale del Frontespizio o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante”, adempimento non effettuato da controparte, posto che non avrebbe provveduto allo Parte_1 svincolo della cauzione provvisoria, né tantomeno avrebbe fornito alcuna informazione in merito allo svolgimento della procedura di gara o all'aggiudicazione della stessa ad altra impresa prima dell'instaurazione del giudizio. Tutto ciò premesso, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma Controparte_1 del decreto opposto. Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 4 febbraio 2019, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.c. Con la sentenza n. 158/2019, pubblicata il 04/02/2019, il Tribunale di Crotone ha rigettato l'opposizione, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite. In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha dapprima rilevato l'infondatezza della prima eccezione, sia perché nelle more del giudizio è intervenuta la dirimente sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il provvedimento sospensivo emesso dall'IVASS, sia, in ogni caso, in ragione della sussistenza della clausola che manteneva validi ed efficaci i contratti stipulati in epoca antecedente al provvedimento inibitorio. Con riferimento, invece, alla seconda eccezione, il Tribunale ne ha dichiarato l'infondatezza alla luce dell'art. 2 del Contratto
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assicurativo, posto che l'opponente non ha dimostrato di avere adempiuto alla procedura di svincolo disciplinata dalla norma citata.
§ 2. L'appello Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 03.09.2019,
[...]
in persona del l.r.p.t., ha proposto appello avverso la sentenza in parola Parte_1 per i motivi che si esamineranno. Si è costituito in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/01/2020, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande ed eccezioni nuove proposte;
nel merito, ha poi lamentato l'infondatezza del gravame, chiedendone l'integrale rigetto. Infine, ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante. Con ordinanza del 03/06/2024 la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/02/2026. Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione. È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23 aprile 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 24 aprile 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 28 aprile 2025. Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
§ 3. Le questioni preliminari 3.1 Preliminarmente va rigettata, poiché infondata, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata. Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: gli appellanti hanno specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma 1Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (conf. Cass. civ., 23 marzo 2018, n. 7332).
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ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
§ 4. Le valutazioni della Corte 4.1 Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'infondatezza dell'opposizione sul presupposto, tra le altre cose, che l'opponente non abbia contestato la sottoscrizione della polizza, né delle relative appendici. Al contrario, egli sostiene di aver contestato la sottoscrizione di qualsiasi polizza e appendice che abbia potuto attribuire alla controparte il diritto al pagamento delle somme ingiunte. Con il secondo motivo di appello l'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l'opponente si sarebbe limitato ad eccepire la presunta nullità/inefficacia del rinnovo automatico della polizza, quando in realtà i motivi di impugnazione sarebbero stati molteplici. Con il terzo motivo di appello l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stato affermato che l'opponente non ha contestato la circostanza del mancato svincolo dalla garanzia, come previsto dall'art. 2 del contratto, nonostante tale contestazione è stata, invece, tempestivamente e reiteratamente effettuata. Con il quarto motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha affermato che la avrebbe fornito piena prova del proprio diritto di Controparte_1 credito in virtù della documentazione prodotta nel corso del giudizio. Invero, l'appellante assume l'insussistenza di tale prova poiché, nel caso di specie, la polizza aveva scadenza 03/06/2013 e non prevedeva alcun rinnovo tacito, tanto che l'estensione della durata di ulteriori quattro mesi, sino al 03/10/2013, è stata ratificata per iscritto con l'appendice n. 1 del 29/05/2013; nessun'altra stipula o richiesta per iscritto, né alcun rinnovo tacito, tale da consentire i tre successivi arbitrari rinnovi dal 04/10/2013 sino al 03/04/2015, è stato ulteriormente concordato. Con il quinto ed il sesto motivo di appello l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del contratto a seguito del provvedimento inibitorio dell'IVASS sulla base di tre argomentazioni: 1) la sentenza del Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento sospensivo adottato dall'IVASS; 2) in ogni caso, già la nota dell'IVASS del 23.12.2013 manteneva validi ed efficaci i contratti stipulati dalla in epoca antecedente al provvedimento inibitorio;
3) il CP_1 contratto, prorogato a seguito dei tre rinnovi automatici, non costituisce una nuova pattuizione ma un'estensione – quanto a efficacia temporale – dell'originaria pattuizione intervenuta tra le parti. In particolare, la contesta quanto statuito dal Giudice Parte_1 sostenendo, quanto ai punti 2 e 3, che: la polizza stipulata in data 03/12/2012 non prevedeva alcun tacito rinnovo, con la conseguenza che l'appendice n. 1 e i successivi rinnovi
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costituirebbero nuovi contratti, vietati dall'IVASS e quindi nulli ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 209/2005; poiché il provvedimento adottato dall'IVASS di divieto di assunzione di nuovi contratti corrisponderebbe a una revoca e/o decadenza dell'autorizzazione, anche l'eventuale clausola di rinnovo avrebbe perso efficacia ex art. 240, comma 5, del d.lgs. 209/2005, norma che stabilisce che le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Con riferimento, invece, all'intervenuta sentenza del Consiglio di Stato, l'appellante da un lato si duole del fatto che essa non potrebbe far rivivere contratti ormai nulli a discapito del Consumatore, ma potrebbe al massimo essere un mero spunto per un eventuale giudizio risarcitorio da parte della nei confronti dell'IVASS, e dall'altro, che il Consiglio di Stato CP_1 avrebbe sostenuto la legittimità della sospensione operata dall'IVASS solo nell'attesa che venisse emessa la decisione dell'Autorità di Vigilanza del settore dello Stato membro di origine della poi adottata in data 17.01.2018, con conseguente venir meno del divieto CP_1 solo successivamente a tale data, come da del 29.01.2018. Parte_3
Con il settimo motivo di appello parte appellante lamenta che secondo il Giudice di prime cure, l'opponente non avrebbe dimostrato di aver adempiuto alla procedura di svincolo ai sensi dell'art. 2 del contratto assicurativo, non costituendo l'annullamento dell'aggiudicazione circostanza assimilabile alla mancata aggiudicazione dell'appalto. Invero, nessuna procedura di svincolo doveva essere posta in essere in quanto non si è mai verificata una richiesta di liberazione anticipata;
quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, doveva essere avanzata prima di 180 giorni dalla presentazione dell'offerta o, successivamente, nel caso dell'aggiudicazione della gara in capo all'appellante, ma nessuna delle due circostanze si è verificata. Con l'ottavo motivo di appello, l'appellante si duole della circostanza che il Giudice abbia negato l'assimilazione tra l'annullamento dell'aggiudicazione a seguito della sentenza del TAR
Abruzzo e la mancata aggiudicazione dell'appalto, giungendo a ritenere, dunque, non verificata la cessazione automatica dell'efficacia della garanzia prevista dall'art. 2 lett. c) della polizza. Tale decisione, non è corretta in quanto l'art. 2 del contratto, alle lettere c) e d) afferma che l'efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara da parte di un'altra impresa ed, in ogni caso, al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del contraente aggiudicatario. Come già esposto, con le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato ed, ancor prima di questa, con nota prot. 19817/2013, in atti, la stazione appaltante aveva provveduto all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione a favore di con sua esclusione dalla Parte_1 procedura, e inoltre, con provvedimento 21423 del 17.6.2013, aveva, altresì provveduto alla
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nuova aggiudicazione a favore del terzo (ed ultimo) candidato collocatosi nella originaria graduatoria, Persona_1
Pertanto, le clausole di automatica cessazione della garanzia e svincolo dalla polizza si erano già concretizzate dalla data di suddetti provvedimenti o, quanto meno, dal provvedimento del 17.6.2013, su menzionato. Con il nono motivo di appello oggetto di impugnazione è anche la parte in cui in giudice di primo grado ha constatato che la non avrebbe nemmeno Parte_1 tempestivamente comunicato alla la sentenza del Tar Abruzzo. CP_1
Secondo l'appellante non solo la sentenza in questione è pubblica e doveva ritenersi conosciuta dalla controparte, ma comunque, la ha dato dimostrazione di essere bene a CP_1 conoscenza della stessa e di non essere più impegnata con la garanzia attraverso la comunicazione del 07/10/2013, inoltrata per conoscenza anche all'appellante, con la quale ha richiesto a ed al Responsabile di comunicare se la stessa dovesse CP_3 Parte_4 considerarsi impegnata o meno con la polizza, indicandone la scadenza del 03/10/2013 e chiedendo riscontro entro trenta giorni, in assenza del quale avrebbe potuto considerarsi libera da ogni impegno. Con il decimo motivo di appello l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata per aver omesso la pronuncia in merito all'eccezione di nullità ex art. 1895 c.c. anziché dichiarare la nullità del contratto e di qualsiasi rinnovo per inesistenza originaria e/o cessazione del rischio, considerato che, venuta meno l'aggiudicazione della gara, in seguito alla suddetta sentenza del TAR del 26/04/2013, la non aveva alcunché da assicurare CP_1
e, pertanto, alcun rinnovo poteva essere proposto ed alcun premio poteva essere richiesto. Con l'undicesimo motivo di appello l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata per aver omesso di dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. da parte della ordinando la restituzione di tutte le somme illegittimamente pretese e corrisposte. CP_1
Difatti, considerato che la non ha fornito nè poteva fornire la propria prestazione, non CP_1 essendo la risultata aggiudicataria della gara, il pagamento del Parte_5 premio assicurativo rappresenterebbe un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. 4.2 Preliminarmente, è necessario dichiarare l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., del decimo e dell'undicesimo motivo di appello, con i quali la ha proposto Parte_1 domande nuove, mai avanzate tempestivamente nel giudizio di primo grado. 4.3 In applicazione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale l'organo giudicante può decidere la causa sulla questione che, pur logicamente e cronologicamente successiva, si presenta come di più agevole immediata definizione, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori motivi di gravame, la Corte può qui limitarsi ad esaminare, in quanto fondata, la censura, sollevata con l'ottavo motivo di appello, concernente la cessazione automatica degli effetti della garanzia assicurativa - ai sensi dell'art. 2 della polizza - e conseguentemente l'insussistenza dell'obbligo di corresponsione dei premi successivi alla cessazione della copertura.
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In particolare, dalla lettura congiunta del contratto di polizza e delle relative condizioni generali, risulta che la garanzia fideiussoria avesse un'efficacia limitata nel tempo e subordinata alla condizione dell'aggiudicazione della gara. Ciò è affine alla ratio delle polizze fideiussorie nell'ambito delle procedure di gara di appalti pubblici, nelle quali l'impresa che ha intenzione di presentarsi, oltre a dover dimostrare di possedere i requisiti di idoneità professionale, la capacità tecnica e quelle economica e finanziaria, è anche tenuta a versare una cauzione, che può essere presentata tramite fideiussione bancaria o assicurativa. Si tratta di una garanzia provvisoria che ha come obiettivo la tutela dell'ente appaltante sull'affidabilità del concorrente e delle offerte ricevute;
essa garantisce l'impegno del concorrente, in caso di vittoria, a sottoscrivere il contratto con tutti gli obblighi previsti e, contestualmente, a sottoscrivere una seconda garanzia detta “definitiva”. Ecco il motivo per cui tali polizze, stipulate secondo uno schema tipo, prevedono quasi sempre un termine finale collegato alla conclusione della gara e/o la cessazione automatica in caso di mancata aggiudicazione. Difatti, nel caso di specie, la polizza prevede una durata che va dal 03.12.2012 al 03.06.2013, termine finale poi espressamente prorogato di quattro mesi con le appendici sottoscritte e allegate in atti. Allo stesso modo, anche nella convenzione quadro n.57 del 30.11.2012 si legge “...per la durata prevista, salvo proroghe, sino al 30.06.2013 per la provvisoria…”. In assenza, pertanto, di alcuna pattuizione in merito all'eventuale rinnovo automatico della polizza, ed in assenza, altresì, di esplicite proroghe successiva a quella anzidetta, la garanzia non può che ritenersi cessata. A ciò si aggiunge che l'art. 2 delle condizioni generali della suddetta polizza prevede espressamente alla lett. c) e d) che la durata della garanzia “c) cessa automaticamente qualora il
Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi, comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa;
d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del contraente aggiudicatario della gara.”. Tale condizione si è pacificamente verificata a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione e del successivo collocamento della società in terza posizione. L'argomento dell'assicurazione, ripreso anche dal Giudice di prime cure, secondo cui la mancata richiesta di svincolo avrebbe comportato la permanenza della garanzia e quindi l'obbligo di pagamento dei premi, non sembra cogliere nel segno in quanto non trova riscontro né nel contratto né nelle norme di legge applicabili in materia di fideiussione, né, tantomeno, nella ratio della stessa, trattandosi, si ribadisce, di una garanzia provvisoria, a scadenza certa e condizionata all'aggiudicazione. Infine, con riferimento alla mancata comunicazione alla da parte dell'opponente della CP_1 sentenza del TAR Abruzzo e del successivo svincolo, sebbene effettivamente la Parte_1 non abbia dimostrato di aver provveduto ad effettuare alcuna comunicazione,
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va però evidenziato come la compagnia assicurativa ne fosse in ogni caso a conoscenza, tanto che personalmente avrebbe scritto alla Stazione Appaltante chiedendo la conferma dello svincolo nonché “di comunicarci se la nostra compagnia è ancora impegnata con la suddetta polizza. La Vs comunicazione dovrà esserci trasmessa entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente… …Al ritardo, si fa presente che il mancato rispetto del termine assegnato determina la liberazione del nostro impegno assunto nella suddetta polizza”. (cfr. all. all'atto di appello - Fascicolo di I – all.21). Ne consegue, pertanto, che, al momento della richiesta di pagamento, la garanzia era già cessata di diritto, e l'assicurazione non aveva più titolo per pretendere il pagamento di premi ulteriori. L'accoglimento del motivo di appello determina l'assorbimento di tutti gli altri, e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 4.3 La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante, avanzata da Controparte_1 si ritiene infondata. L'art. 96, comma 3, c.p.c. riconosce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata. Si tratta di una particolare forma di “punitive damages”, ormai accettata e recepita anche dal nostro ordinamento, consistente in uno strumento volto a fronteggiare comportamenti patologici che vengono qualificati come “abuso del processo” e che differisce, quanto a sostanza e presupposti, dal risarcimento del danno. In particolare, secondo la Suprema Corte “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Sez. Un., Sentenza n. 22405 del 13/09/2018). Nel caso di specie, non è stata dimostrata e, comunque, non si ravvisa, alcuna condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo da parte dell'appellante, la quale, a prescindere da quello che poi è stato l'esito della lite, ha solamente agito in giudizio al fine di far valere le proprie ragioni, ritenute peraltro fondate.
§ 5. Le spese processuali
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5.1 L'accoglimento dell'appello impone alla Corte di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della riforma parziale della decisione impugnata, in quanto il relativo onere deve essere distribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. civ.,29 ottobre 2019, n. 27606). Di conseguenza, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €5.200,01 e €26.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per tutte le fasi della controversia. 5.2 Con riferimento, inoltre, alle spese vive richieste dall'appellante con nota spese del 23/06/2025, esse vengono liquidate, in quanto documentate, nella misura di €158,85 per il primo grado – consistenti in €118,50 per il contributo unificato, € 27 per la marca da bollo ed € 13,35 per spese di notifica – e di €382,50 per il secondo grado – consistenti in €355,50 per il contributo unificato ed €27 per la marca da bollo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione Controparte_1 notificato in data 03/09/2019, avverso la sentenza n.158/2019 del Tribunale di Crotone, pubblicata il 04/02/2019 e non notificata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in €5.235,85, quanto al primo grado,
[...]
e in €6.191.50, quanto all'appello, ivi comprese le spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 04.09.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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