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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8060/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.12.2024, assunto in decisione in data 3.2.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Missori
n. 14;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
ES Iacangelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Biancamano n. 14;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE -AFFIDAMENTO E
COLLOCAMENTO-
I genitori concordano che il figlio ES venga affidato ad entrambi in regime di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la casa familiare in Sulbiate (MB) alla via Primo Maggio 11/B che, fermo restando gli attuali diritti dominicali, verrà assegnata alla madre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
Il padre sig. si impegna, pertanto, a liberare definitivamente l'abitazione familiare Parte_1 entro trenta giorni dall'avvenuta omologa del presente accordo.
La madre sig.ra assume l'impegno a non trasferirsi dall'attuale residenza almeno sino alla Parte_2 fine del ciclo di studi del figlio.
I genitori prendono atto del contenuto dell'art. 337 ter c.c., così come aggiunto dall'art. 55 del d.lgs.
28.12.13 n. 154, che garantisce il diritto del minore a mantenere un rapporto significativo con entrambe le figure genitoriali, di ricevere da loro cura, educazione ed istruzione, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e si impegnano con la sottoscrizione del presente atto a rispettarlo integralmente.
Entrambi i genitori avranno l'obbligo di assicurare al minore le proprie cure, nonché di concorrere all'educazione ed istruzione del medesimo. Essi dovranno prendere congiuntamente qualsiasi decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla formazione del figlio, nonché a qualsiasi altra necessità ed esigenza dello stesso, tenendo conto delle sue naturali capacità ed attitudini, indole, carattere, scelte personali, qualora le manifestasse e fossero da essi genitori giudicate oggettivamente realizzabili e compatibili con le loro possibilità, anche economiche.
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
potestà che verrà esercitata, invece, in via congiunta e condivisa per le decisioni di straordinaria amministrazione.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
DIRITTO DOVERE DI VISITA DEL PADRE
• Weekend: il padre avrà il diritto ed il dovere di tenere con sé il figlio e salvo diverso accordo delle parti,
a fine settimana alternati nelle modalità che seguono, sulla base dei propri turni di lavoro. Nel corso delle settimane in cui effettuerà il primo turno lavorativo (ore 6 – 14) il padre andrà a prendere
ES all'uscita da scuola ed ivi lo riaccompagnerà il lunedì mattina, tenendo con sé il figlio per tutto il weekend.
Nel corso delle settimane in cui effettuerà il secondo turno (ore 14 – 22) il padre andrà a prendere
ES il sabato mattina e lo riporterà presso la madre la domenica sera dopo cena.
In occasione delle settimane in cui effettuerà il turno di notte (ore 22 – 6) il padre andrà a prendere
ES il sabato in orario di pranzo e si preoccuperà di riaccompagnarlo a scuola il lunedì mattina.
• Nel corso della settimana: salvo il diverso accordo delle parti, il padre avrà altresì diritto ed il dovere di tenere con sé il figlio ES, come meglio di seguito calendarizzato sulla base dei propri impegni lavorativi.
Durante le settimane in cui il padre effettua il primo turno e il turno di notte, il padre prenderà ES al termine della scuola e lo terrà con sé nel corso del pomeriggio, accompagnandolo a svolgere le attività di psicomotricità e logopedia, riportandolo dopo cena presso l'abitazione familiare. Quando termineranno le attività extracurricolari, permarranno tali modalità.
Le parti, preso atto del condiviso allontanamento del sig. dalla residenza familiare di Sulbiate Pt_1
(attualmente lo stesso dimora presso l'abitazione dei genitori in Concorezzo (MB) via Cesare Cantù n.
36), in via temporanea e provvisoria e comunque non oltre la data del 1 marzo 2025,convengono che il sig. possa esercitare il diritto di visita infrasettimanale senza pernottamento presso l'abitazione Pt_1 familiare di Sulbiate.
Tale regime temporaneo e provvisorio verrà meno alla data di cui sopra e/o comunque, nel momento in cui il sig. si sarà dotato di una sua nuova abitazione nelle vicinanze dell'abitazione familiare. Pt_1
• Più in particolare e con riferimento alle festività:
- Natale e Santo EF ad anni alterni tra i genitori, ossia la metà del periodo di vacanze natalizie dalla fine della scuola sino al 31 dicembre con un genitore con accompagnamento del minore presso l'altro entro le ore 11.30 e, dal 31 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore, con obbligo di riaccompagnare il figlio presso l'istituto scolastico.
Il genitore che avrà con sé ES nel primo periodo di vacanze natalizie, cederà all'altro genitore mezza giornata da individuarsi tra il 24 e il 25 dicembre al fine di permettere al minore di festeggiare il
Natale con entrambi i genitori.
I genitori concordano che per il 2024 il minore trascorra con il padre il giorno di Natale e il primo periodo di vacanze natalizie (fine della scuola – 31 dicembre).
- Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, così come la metà del periodo di vacanze pasquali;
i genitori concordano che per il 2025 il minore trascorra con il padre il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze estive e pertanto dalla seconda settimana di giugno (coincidente con la chiusura della scuola) e sino alla prima settimana di settembre (coincidente con la riapertura dell'anno scolastico), salvo il diverso accordo dei genitori, il padre terrà con sé il figlio per tre settimane di cui almeno due consecutive, nel periodo da concordarsi tra i genitori entro fine marzo di ogni anno.
Salvo diverso accordo, il prelievo e il riaccompagnamento del figlio durante le vacanze estive, avverrà con passaggio presso la residenza familiare di Sulbiate.
- I ponti verranno regolati sulla base del principio dell'alternanza.
I genitori concordano che per il 2025 il minore trascorra con la madre il 25 aprile e con il padre il ponte del primo maggio.
- Il padre avrà il diritto e dovere di tenere con sé il figlio il giorno della “festa del papà” ed il giorno del compleanno del papà, andando a prendere il minore e riaccompagnandolo presso la residenza materna, salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno di essi.
Il minore trascorrerà invece sempre con la mamma il giorno della “festa della mamma” ed il giorno del compleanno della mamma.
Il compleanno del minore ad anni alterni;
i genitori concordano che per il 2024 il minore trascorra con la madre il giorno del suo compleanno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Sarà facoltà dei genitori, in relazione alle esigenze e nel rispetto degli impegni di studio/sportivi e sociali del figlio ed ai rispettivi impegni di lavoro, concordare per iscritto eventuali diverse modalità di frequentazione del padre.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
Le Parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato ogni questione di carattere economico e patrimoniale diversa da quelle indicate nel presente atto.
Il padre si obbliga a corrispondere mensilmente a favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento per il minore, sino a quando quest'ultimo non raggiungerà l'indipendenza economica, la somma di € 250,00, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate intestate alla signora IBAN [...] 000000900818. Parte_2
La predetta somma verrà rivalutata annualmente ed automaticamente del 100% dell'indice ISTAT.
Saranno a carico del padre e da considerarsi separatamente rispetto all'assegno di mantenimento del minore, il 50% delle spese straordinarie tra le quali:
- senza previo accordo tra i genitori: quelle scolastiche: iscrizione a scuola pubblica, libri di testo, materiale scolastico di inizio anno e/o quello richiesto in corso d'anno dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico;
quelle mediche e farmaceutiche, se relative a medicine acquisite tramite SSN e/o prescritte dal medico curante;
- previo accordo tra i coniugi: quelle mediche non coperte da servizio sanitario nazionale, protesi dentarie e/o oculari e/o ortopediche, interventi chirurgici privati;
quelle scolastiche: iscrizione a scuole private, gite scolastiche con pernottamento;
quelle extra-scolastiche (ludiche, sportive e similari), quelle per attività estive quali campus sportivi o vacanze studio;
per la frequentazione della scuola guida.
Per le spese straordinarie non specificamente previste nel presente punto, le parti concordano di dare esecuzione alle previsioni contenute nel Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in caso di separazione e divorzio, redatto dal Tribunale di Monza.
Per quanto attiene all'accordo tra i genitori relativo alle spese da concordare preventivamente, la risposta di un genitore alla proposta dell'altro dovrà pervenire entro 5 giorni. Decorso tale termine senza risposta alcuna, la proposta si darà per accettata e la spesa sarà suddivisa al 50% tra i genitori.
I rimborsi delle spese sopra indicate, effettuate da un genitore secondo le modalità di cui al presente punto, dovranno essere corrisposte dall'altro genitore, tramite bonifico bancario, entro 15 giorni dalla presentazione dei relativi giustificativi.
La scelta del medico o dell'eventuale specialista cui affidare in cura il figlio sarà effettuata d'intesa tra i genitori, salvo urgenze che dovessero verificarsi nei giorni in cui il figlio sarà affidato all'uno od all'altro dei genitori. In tale ipotesi il genitore dovrà immediatamente avvertire l'altro con qualsiasi mezzo riterrà idoneo.
Le Parti concordano che l'assegno unico venga percepito per intero dalla signora Parte_2
A tal fine il padre si obbliga sin d'ora a consegnare alla madre ogni documentazione che dovesse all'uopo rendersi necessaria. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato Parte_1 Parte_2
ES in data 9.11.2017.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (ES, 9.11.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 5.12.2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.12.2024, assunto in decisione in data 3.2.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Missori
n. 14;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
ES Iacangelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Biancamano n. 14;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE -AFFIDAMENTO E
COLLOCAMENTO-
I genitori concordano che il figlio ES venga affidato ad entrambi in regime di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la casa familiare in Sulbiate (MB) alla via Primo Maggio 11/B che, fermo restando gli attuali diritti dominicali, verrà assegnata alla madre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
Il padre sig. si impegna, pertanto, a liberare definitivamente l'abitazione familiare Parte_1 entro trenta giorni dall'avvenuta omologa del presente accordo.
La madre sig.ra assume l'impegno a non trasferirsi dall'attuale residenza almeno sino alla Parte_2 fine del ciclo di studi del figlio.
I genitori prendono atto del contenuto dell'art. 337 ter c.c., così come aggiunto dall'art. 55 del d.lgs.
28.12.13 n. 154, che garantisce il diritto del minore a mantenere un rapporto significativo con entrambe le figure genitoriali, di ricevere da loro cura, educazione ed istruzione, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale e si impegnano con la sottoscrizione del presente atto a rispettarlo integralmente.
Entrambi i genitori avranno l'obbligo di assicurare al minore le proprie cure, nonché di concorrere all'educazione ed istruzione del medesimo. Essi dovranno prendere congiuntamente qualsiasi decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla formazione del figlio, nonché a qualsiasi altra necessità ed esigenza dello stesso, tenendo conto delle sue naturali capacità ed attitudini, indole, carattere, scelte personali, qualora le manifestasse e fossero da essi genitori giudicate oggettivamente realizzabili e compatibili con le loro possibilità, anche economiche.
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
potestà che verrà esercitata, invece, in via congiunta e condivisa per le decisioni di straordinaria amministrazione.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
DIRITTO DOVERE DI VISITA DEL PADRE
• Weekend: il padre avrà il diritto ed il dovere di tenere con sé il figlio e salvo diverso accordo delle parti,
a fine settimana alternati nelle modalità che seguono, sulla base dei propri turni di lavoro. Nel corso delle settimane in cui effettuerà il primo turno lavorativo (ore 6 – 14) il padre andrà a prendere
ES all'uscita da scuola ed ivi lo riaccompagnerà il lunedì mattina, tenendo con sé il figlio per tutto il weekend.
Nel corso delle settimane in cui effettuerà il secondo turno (ore 14 – 22) il padre andrà a prendere
ES il sabato mattina e lo riporterà presso la madre la domenica sera dopo cena.
In occasione delle settimane in cui effettuerà il turno di notte (ore 22 – 6) il padre andrà a prendere
ES il sabato in orario di pranzo e si preoccuperà di riaccompagnarlo a scuola il lunedì mattina.
• Nel corso della settimana: salvo il diverso accordo delle parti, il padre avrà altresì diritto ed il dovere di tenere con sé il figlio ES, come meglio di seguito calendarizzato sulla base dei propri impegni lavorativi.
Durante le settimane in cui il padre effettua il primo turno e il turno di notte, il padre prenderà ES al termine della scuola e lo terrà con sé nel corso del pomeriggio, accompagnandolo a svolgere le attività di psicomotricità e logopedia, riportandolo dopo cena presso l'abitazione familiare. Quando termineranno le attività extracurricolari, permarranno tali modalità.
Le parti, preso atto del condiviso allontanamento del sig. dalla residenza familiare di Sulbiate Pt_1
(attualmente lo stesso dimora presso l'abitazione dei genitori in Concorezzo (MB) via Cesare Cantù n.
36), in via temporanea e provvisoria e comunque non oltre la data del 1 marzo 2025,convengono che il sig. possa esercitare il diritto di visita infrasettimanale senza pernottamento presso l'abitazione Pt_1 familiare di Sulbiate.
Tale regime temporaneo e provvisorio verrà meno alla data di cui sopra e/o comunque, nel momento in cui il sig. si sarà dotato di una sua nuova abitazione nelle vicinanze dell'abitazione familiare. Pt_1
• Più in particolare e con riferimento alle festività:
- Natale e Santo EF ad anni alterni tra i genitori, ossia la metà del periodo di vacanze natalizie dalla fine della scuola sino al 31 dicembre con un genitore con accompagnamento del minore presso l'altro entro le ore 11.30 e, dal 31 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore, con obbligo di riaccompagnare il figlio presso l'istituto scolastico.
Il genitore che avrà con sé ES nel primo periodo di vacanze natalizie, cederà all'altro genitore mezza giornata da individuarsi tra il 24 e il 25 dicembre al fine di permettere al minore di festeggiare il
Natale con entrambi i genitori.
I genitori concordano che per il 2024 il minore trascorra con il padre il giorno di Natale e il primo periodo di vacanze natalizie (fine della scuola – 31 dicembre).
- Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, così come la metà del periodo di vacanze pasquali;
i genitori concordano che per il 2025 il minore trascorra con il padre il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze estive e pertanto dalla seconda settimana di giugno (coincidente con la chiusura della scuola) e sino alla prima settimana di settembre (coincidente con la riapertura dell'anno scolastico), salvo il diverso accordo dei genitori, il padre terrà con sé il figlio per tre settimane di cui almeno due consecutive, nel periodo da concordarsi tra i genitori entro fine marzo di ogni anno.
Salvo diverso accordo, il prelievo e il riaccompagnamento del figlio durante le vacanze estive, avverrà con passaggio presso la residenza familiare di Sulbiate.
- I ponti verranno regolati sulla base del principio dell'alternanza.
I genitori concordano che per il 2025 il minore trascorra con la madre il 25 aprile e con il padre il ponte del primo maggio.
- Il padre avrà il diritto e dovere di tenere con sé il figlio il giorno della “festa del papà” ed il giorno del compleanno del papà, andando a prendere il minore e riaccompagnandolo presso la residenza materna, salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno di essi.
Il minore trascorrerà invece sempre con la mamma il giorno della “festa della mamma” ed il giorno del compleanno della mamma.
Il compleanno del minore ad anni alterni;
i genitori concordano che per il 2024 il minore trascorra con la madre il giorno del suo compleanno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Sarà facoltà dei genitori, in relazione alle esigenze e nel rispetto degli impegni di studio/sportivi e sociali del figlio ed ai rispettivi impegni di lavoro, concordare per iscritto eventuali diverse modalità di frequentazione del padre.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
Le Parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato ogni questione di carattere economico e patrimoniale diversa da quelle indicate nel presente atto.
Il padre si obbliga a corrispondere mensilmente a favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento per il minore, sino a quando quest'ultimo non raggiungerà l'indipendenza economica, la somma di € 250,00, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate intestate alla signora IBAN [...] 000000900818. Parte_2
La predetta somma verrà rivalutata annualmente ed automaticamente del 100% dell'indice ISTAT.
Saranno a carico del padre e da considerarsi separatamente rispetto all'assegno di mantenimento del minore, il 50% delle spese straordinarie tra le quali:
- senza previo accordo tra i genitori: quelle scolastiche: iscrizione a scuola pubblica, libri di testo, materiale scolastico di inizio anno e/o quello richiesto in corso d'anno dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico;
quelle mediche e farmaceutiche, se relative a medicine acquisite tramite SSN e/o prescritte dal medico curante;
- previo accordo tra i coniugi: quelle mediche non coperte da servizio sanitario nazionale, protesi dentarie e/o oculari e/o ortopediche, interventi chirurgici privati;
quelle scolastiche: iscrizione a scuole private, gite scolastiche con pernottamento;
quelle extra-scolastiche (ludiche, sportive e similari), quelle per attività estive quali campus sportivi o vacanze studio;
per la frequentazione della scuola guida.
Per le spese straordinarie non specificamente previste nel presente punto, le parti concordano di dare esecuzione alle previsioni contenute nel Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in caso di separazione e divorzio, redatto dal Tribunale di Monza.
Per quanto attiene all'accordo tra i genitori relativo alle spese da concordare preventivamente, la risposta di un genitore alla proposta dell'altro dovrà pervenire entro 5 giorni. Decorso tale termine senza risposta alcuna, la proposta si darà per accettata e la spesa sarà suddivisa al 50% tra i genitori.
I rimborsi delle spese sopra indicate, effettuate da un genitore secondo le modalità di cui al presente punto, dovranno essere corrisposte dall'altro genitore, tramite bonifico bancario, entro 15 giorni dalla presentazione dei relativi giustificativi.
La scelta del medico o dell'eventuale specialista cui affidare in cura il figlio sarà effettuata d'intesa tra i genitori, salvo urgenze che dovessero verificarsi nei giorni in cui il figlio sarà affidato all'uno od all'altro dei genitori. In tale ipotesi il genitore dovrà immediatamente avvertire l'altro con qualsiasi mezzo riterrà idoneo.
Le Parti concordano che l'assegno unico venga percepito per intero dalla signora Parte_2
A tal fine il padre si obbliga sin d'ora a consegnare alla madre ogni documentazione che dovesse all'uopo rendersi necessaria. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato Parte_1 Parte_2
ES in data 9.11.2017.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (ES, 9.11.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 5.12.2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi