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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 51166 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell' anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 06.12.2024 e vertente
T R A
(C.F. ) con sede in , S.S. Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Cassia Nord Km 88,20, in persona dell'amministratore unico , Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Graziani
RECLAMANTE
E
(n. Controparte_1
12/2024 Tribunale di Viterbo), in persona del curatore p.t. Dott. Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pidone
[...]
RECLAMATA
E
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede in , Viale Armando Diaz n. 19, in persona del legale rappresentante Pt_1
p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo D'Angelo e Controparte_3
Valeria Iacomini
RECLAMATA
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della r.g. n. 51166/2024 1 liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “CHIEDE che la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, voglia, previa integrale sospensione, per l'intera durata del procedimento di reclamo, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 1 c.c.i.i., della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo nonché del compimento di altri atti di gestione, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di
Viterbo, Sezione Fallimentare, del 23 luglio 2024, n. 21, Rep. 12/2024, R.G. 5/2024, revocare le dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e dichiarare respinta la relativa istanza di parte. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado”.
RECLAMATA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Parte_1
“Voglia la l'Ill.ma Corte di Appello adita, per tutto quanto esposto e ritenuto
[...]
rigettare il reclamo proposto dalla in quanto inammissibile e Parte_4
destituito di ogni fondamento.
Voglia altresì condannare la l.g. al risarcimento dei danni Parte_4
in favore del Curatore della Liquidazione Giudiziale nella misura Parte_1
che sarà ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 96 cpc I° comma o, in subordine, voler condannare la stessa al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 cpc III° comma.
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze, onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge con attribuzione a favore dell'Erario”.
RECLAMATO STUDIO ASSOCIATO D'ANGELO CORINTI) “CHIEDE
All'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- in via preliminare, di non sospendere la procedura di liquidazione giudiziale della pendente innanzi al Tribunale di Viterbo;
Pt_1 Parte_5
- in via principale e nel merito, l'integrale rigetto del reclamo proposto con conferma della sentenza n. 21/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo, con conseguente prosieguo del procedimento liquidatorio e condanna del Legale Rappresentante della
Fiera sig. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
Parte_2
- in via subordinata e nel merito, accertata la sussistenza dei requisiti di fallibilità in capo alla , confermare l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
r.g. n. 51166/2024 2 stessa con condanna del Legale Rappresentante della Fiera sig. al Parte_2
pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
- in via ulteriormente subordinata e nel merito ed in ogni caso accertata la responsabilità del debitore che con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, condannarlo, in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico sig. al pagamento delle spese di Parte_2 lite del presente giudizio;
- in via ulteriormente subordinata e nel merito, accertata in ogni caso la responsabilità del debitore che con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, compensare le spese di lite del presente giudizio;
- in via istruttoria, accertata la natura documentale della causa, rigettare le domande avverse;
- in via subordinata ed istruttoria, nell'ipotesi di accoglimento delle istanze avverse, ammettere la prova come infra indicata”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La in persona del suo amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante p.t. ha proposto reclamo avverso la sentenza del 23.07.2024, con la quale il Tribunale di Viterbo ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della predetta società, chiedendone la revoca, previa sospensione per l'intera durata del procedimento di reclamo delle operazioni di liquidazione dell'attivo, di formazione dello stato passivo e del compimento di atti di gestione, in quanto:
- aveva già fornito prova nel giudizio di primo grado del possesso congiunto dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII, allegando i bilanci del triennio antecedente la data di presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ed aveva altresì giustificato le ragioni della rettifica del bilancio di esercizio 2021, senza peraltro che alcuno degli argomenti da essa dedotti fossero stati presi in considerazione dal
Tribunale;
r.g. n. 51166/2024 3 - era stata attribuita rilevanza indiziaria ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza in assenza dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. all'infruttuoso esito del pignoramento mobiliare, che era stato eseguito il 28.12.2023 riscontrando la chiusura della sede solo perché quel giorno una delle due dipendenti era in ferie e l'altra era comandata a prestare servizio fuori sede, e del pignoramento presso terzi, senza verificare che vi fossero rapporti tra gli istituti di credito compulsati e la debitrice.
Il reclamo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato alla curatela della liquidazione giudiziale di
[...]
che si è costituita in data 20.11.2024, e al creditore che aveva Parte_1
instato per l'apertura della liquidazione giudiziale, lo Controparte_2
, che si è costituito in data 25.11.2024. Entrambi hanno richiesto il
[...]
rigetto del reclamo per la sua infondatezza.
Il reclamo non è fondato e deve essere respinto.
La debitrice risulta aver approvato, in data 21.12.2022, e depositato nel registro delle imprese, il bilancio di esercizio 2021, che riportava un attivo patrimoniale sopra soglia (Euro 331.688,00) e risulta avere, il 12.02.2024, rettificato detto bilancio, con indicazione di un attivo patrimoniale al di sotto della soglia di fallibilità (Euro 276.130,00), in pendenza del procedimento promosso da per l'apertura della liquidazione Parte_6
giudiziale, appena due giorni prima di costituirsi in detto procedimento.
La rettifica veniva deliberata dall'assemblea dei soci all'esito di un riesame delle poste riportate tra i crediti verso clienti dell'attivo patrimoniale, essendo stata riscontrata la presenza di n. 47 posizioni creditorie per un ammontare complessivo pari a Euro 55.559,00 ritenute non più esigibili, in quanto riferite a clienti o dichiarati falliti o cessati o irreperibili già alla data di chiusura dell'esercizio 2021. In ragione di detta rettifica l'attivo patrimoniale dell'esercizio 2021, l'unico tra i requisiti dimensionali a risultare sopra soglia nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, si riduceva ad Euro 276.130,00, risultando dunque anch'esso inferiore al limite fissato dall'art. 2 comma 1 lettera d) n. 1 CCII.
Ritiene la Corte che tale operazione contabile non valga ad escludere
[...]
dall'area della fallibilità (rectius, dell'assoggettabilità a Parte_1
liquidazione giudiziale).
Come ha correttamente rilevato la curatela reclamata, la rettifica è stata r.g. n. 51166/2024 4 compiuta in violazione delle regole contabili che disciplinano l'appostamento dei crediti nell'attivo patrimoniale, ed in particolare del principio OIC n. 15, secondo il quale - punti 55 e 56, dedicati alla “valutazione successiva dei crediti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435- bis c.c.) e nel bilancio delle micro – imprese (art. 2435 – ter c.c.) – la valutazione deve essere effettuata al presunto valore di realizzo, dato dal valore nominale, al netto delle eventuali svalutazioni stimate per perdite su crediti, da accantonare in apposito fondo, il credito deve essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che abbia perso valore (punto 59), una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore (punto 60), tra i quali anche la probabilità che il debitore sia dichiarato fallito o abbia attivato altre procedure di ristrutturazione finanziaria, e negli anni successivi all'iscrizione a bilancio di un credito si può procedere alla sua eventuale cancellazione quando il diritto si estingue per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che faccia venire meno il diritto ad esigere un determinato ammontare di disponibilità liquide o di beni/servizi di valore equivalente (punto 72). In sostanza, la società dovrebbe procedere ad un'analisi delle singole posizioni creditorie e iscrivere un fondo svalutazione crediti a rettifica del loro valore nominale, che può riguardare o la singola posizione o gruppi di posizioni individuate sulla base di caratteristiche di rischio simili.
L'operazione condotta da non ha in alcun modo rispettato Parte_1
le prescrizioni appena riportate, essendo state cancellate posizioni creditorie in difetto di un'approfondita analisi delle stesse e dei soggetti titolari e sulla base di parametri almeno in parte differenti da quelli del richiamato principio contabile. L'azzeramento peraltro è stato compiuto in dispregio dei presupposti indicati nel verbale dell'assemblea dei soci del 12.02.2024, non essendosi proceduto, per ammissione della stessa debitrice, all'estrazione di visure camerali (perché ritenuta “ingiustificatamente costosa”), ma utilizzando solo il servizio di verifica delle partite IVA.
Inoltre, 32 delle 47 posizioni creditorie “stralciate” inerivano a imprese individuali e società di persone e nessuna verifica sulla praticabilità o meno di azioni di recupero nei confronti dei titolari delle imprese o dei soci illimitatamente responsabili è stata compiuta da , che avrebbe Parte_1
potuto procedere alla cancellazione di tali poste solo una volta accertata r.g. n. 51166/2024 5 l'effettiva impossibilità da parte dei predetti soggetti di procedere al pagamento delle obbligazioni.
L'azzeramento delle posizioni creditorie ha avuto luogo, come detto, in pendenza dell'istruttoria per l'apertura della liquidazione giudiziale invocata dallo , appena due giorni prima della Parte_6
costituzione di nel relativo procedimento. E, a tal riguardo, non Parte_1 può non richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche le “tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione” degli adempimenti prescritti in materia di approvazione e pubblicazione dei bilanci rappresentano indicatori della loro inattendibilità, in considerazione delle ragioni di tutela di coloro che siano venuti a contatto con l'impresa potendo fare affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio, onerando in tal modo il debitore di fornire prova alternativa della sussistenza dei requisiti di non fallibilità attraverso, ad esempio, l'allegazione di ulteriori documenti contabili (v. Cass. n. 13746/2017, conf. Cass. n. 30516/2018). Onere nel caso di specie in alcun modo assolto da . Parte_1
Non colgono nel segno nemmeno le obiezioni mosse in ordine al quadro indiziario dal quale il Tribunale ha desunto lo stato di insolvenza della debitrice, se si tiene conto che il presupposto oggettivo che ha condotto alla dichiarazione di apertura della procedura liquidatoria è stato accertato anche sulla base di dati ulteriori rispetto all'esito negativo dei pignoramenti, di cui tra poco si dirà, quale la riscontrata impossibilità di effettuare il pagamento di un debito esiguo (poco più di 9.000 Euro) nei confronti del creditore istante.
Il pignoramento mobiliare infruttuoso ha disvelato, inoltre, una pressoché sostanziale inoperatività dell'impresa, atteso che l'Ufficiale Giudiziario recatosi presso la sede legale di il 28.12.2023, oltre a trovare chiusa Parte_1
detta sede, ha rinvenuto in loco il dipendente di altra società (che condivideva con l'odierna debitrice l'organo amministrativo), il quale riferiva che Parte_1
disponeva sul posto unicamente di un locale adibito ad uso ufficio
[...]
“spesso chiuso”.
Al contrario, poi, di quanto dedotto dalla reclamante, l'esito dei pignoramenti presso terzi è oltre modo indicativo dello stato di decozione nel quale versava . ha dichiarato, infatti, che detta Parte_1 Controparte_4
società intratteneva un rapporto di conto corrente con un saldo positivo di Contr appena 317,49 Euro, mentre ha riferito l'insussistenza di alcuna giacenza r.g. n. 51166/2024 6 disponibile in capo al debitore esecutato (e successivamente si è insinuata allo stato passivo della liquidazione giudiziale) ed entrambi gli istituti di credito hanno dato atto della precedente notifica di altro pignoramento.
Conclusivamente, il reclamo deve essere respinto e la reclamante deve essere condannata a rifondere alle reclamate le spese di lite da queste anticipate, che liquida come indicato in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Non essendo il comportamento processuale di connotato Parte_1
da dolo o colpa grave né potendo lo stesso essere oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso dello strumento processuale, deve essere respinta la domanda ex art. 96 commi primo e terzo c.p.c. avanzata dalla curatela richiamata.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna il reclamante al pagamento in favore delle reclamate delle spese di lite, che liquida per in Euro Parte_6
1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e
CPA come per legge e per la curatela della liquidazione giudiziale di in Euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese Parte_1
forfetarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
16.01.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 51166/2024 7