Ordinanza collegiale 22 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/08/2025, n. 15386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15386 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15386/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13401/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13401 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Garzuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Disco Lazio Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della graduatoria definitiva del “Bando Diritto allo Studio 2024/2025” promosso da DiSCo Lazio e pubblicata in data 11 ottobre 2024 nella parte in l’odierno ricorrente, identificato con il codice studente n. -OMISSIS- è stato dichiarato escluso con la seguente motivazione: “numero crediti posseduti non sufficiente” ;
2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere:
2.a) il bando nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di escludere dalla graduatoria definitiva gli studenti che, pur avendo diritto alla borsa di studio e al contributo integrativo, non sono ammessi per superamento del termine indicato nella seconda fase per le correzioni delle domande;
2.b) dell’atto di estremi e contenuto sconosciuti con il quale è stata approvata la graduatoria impugnata al punto 1, nonché dell’atto, di estremi e contenuto sconosciuti, con il quale è stato approvato lo scorrimento nella parte in cui dovesse essere confermata l’esclusione del ricorrente;
2.c) la nota in formato digitale del 20.08.2028;
nonché
per l’accertamento del diritto dello studente -OMISSIS- di vedersi riconosciuta la borsa di studio per l’a.a. 2024-2025 come da domanda del 17.6.2024 e conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere all’erogazione della borsa di studio richiesta, corrispondente, in base alla tabella 6 dell’art. 8 del Bando ad euro 7.378,37.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di DISCo Lazio, Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità della graduatoria definitiva del “Bando Diritto allo Studio 2024/2025” per l’assegnazione di borse di studio pubblicata da DISCo Lazio in data 11 ottobre 2024, nella parte in l’odierno ricorrente è stato dichiarato escluso con la seguente motivazione: “numero crediti posseduti non sufficiente” .
Nello specifico, l’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, buona fede e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 Cost. . Violazione dell’art. 14 del Bando. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste .
Lamenta in sintesi il ricorrente di essere stato escluso dalla procedura per cui è causa unicamente per un mero errore di compilazione della domanda di partecipazione ed alla sua omessa rettifica entro il 12 agosto 2024 ore 12:00 come indicato all’art. 14 del bando stesso, il quale dispone testualmente: “Dal 30 luglio 2024 all’12 agosto 2024 ore 12:00 agli studenti ammessi alla seconda fase, che siano “idonei” o “esclusi”, è consentito riaprire il modulo di domanda on line al fine di apportare correzioni e integrazioni alla propria domanda” .
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 10 bis della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 14 e 18 del Bando. Violazione dei principi di correttezza e buon andamento sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. Contraddittorietà .
Sostiene il ricorrente che sarebbe del tutto irragionevole considerare il superamento del termine del 12 agosto 2024 come motivo assoluto ostativo alla correzione dell’errore materiale e al conseguente inserimento nella graduatoria definitiva, atteso che la riammissione è espressamente prevista anche dopo la graduatoria definitiva, secondo quanto previsto dall’art. 18 del bando, a tenore del quale: “In presenza di errori DiSCo può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie definitive” .
DISCo Lazio, Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in ragione dell’infondatezza delle censure ivi proposte.
Con ordinanza n. -OMISSIS-del 15 gennaio 2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante “il rinnovo della notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, sia mediante pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione intimata, sia a mezzo di notifica individuale ad almeno uno dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria definitiva per il conferimento della borsa di studio per cui è causa” .
Con successiva ordinanza n. -OMISSIS-del 27 marzo 2025, il Collegio ha respinto la domanda cautelare del ricorrente, ritenendole sufficientemente soddisfatte “con la sollecita definizione del giudizio nel merito, per il quale si fissa sin d’ora l’udienza pubblica dell’11 giugno 2025” .
Nel merito il ricorso appare insuscettibile di accoglimento e va pertanto respinto, non essendo condivisibile la prospettazione del ricorrente, il quale invoca l’applicazione del principio del soccorso istruttorio ed eccepisce la natura non perentoria del termine per la rettifica del modulo.
Osserva sul punto il Collegio che l’art. 14 del bando di concorso recante “Termini e modalità di presentazione della domanda” , dispone testualmente che “Entro il 29 luglio 2024 DiSCo pubblica gli esiti provvisori dei concorsi, notificando in tal modo agli interessati la posizione provvisoria acquisita ed evidenziare eventuali incongruenze” e che “Dal 30 luglio 2024 all’12 agosto 2024 ore 12:00 agli studenti ammessi alla seconda fase, che siano “idonei” o “esclusi”, è consentito riaprire il modulo di domanda on line al fine di apportare correzioni e integrazioni alla propria domanda”.
In forza della succitata disposizione della lex specialis , agli studenti provvisoriamente esclusi viene riportata l’indicazione dei motivi di esclusione onde consentire agli stessi di procedere, in seconda fase e ove possibile, alla correzione e/o integrazione dei dati inseriti nella prima fase, attraverso la specifica funzione “ sblocco-inserisci variazione/integrazione” , come sopra illustrata.
Era dunque onere del ricorrente, reso puntualmente edotto sulla perentorietà del termine per le modifiche, farsi parte attiva per verificare, nei termini imposti dal bando di concorso, la correttezza di quanto dichiarato e sottoscritto.
Trova pertanto applicazione al caso di specie “il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III , 28/11/2018 , n. 6752 e Consiglio di Stato , sez. III , 24/11/2016 , n. 4930, Consiglio di Stato , sez. III , 25/05/2016 , n. 2219).
Non coglie d’altra parte nel segno la dedotta contraddittorietà tra il succitato art. 14 del bando ed il successivo art. 18 del medesimo bando, relativo “ alla possibilità, su istanza di parte, alla riammissione di studenti esclusi nelle graduatorie definitive” : tale ultima disposizione si riferisce infatti ai successivi accertamenti, “nel corso dell’intera carriera universitaria, della regolarità della posizione concorsuale e del reale possesso dei requisiti dichiarati che potrebbero essere verificati tramite i soggetti, pubblici o privati” , ovvero alle eventuali possibili incongruenze emerse in sede di verifica ed accertamenti con le università di riferimento tra quanto dichiarato dallo studente e quanto riscontrato; il succitato art. 14 concerne invece la diversa fattispecie di errore di compilazione della domanda, che contempla la possibilità di effettuare un soccorso istruttorio generalizzato sulla base degli esiti provvisori, in un arco temporale ben definito, onde consentire agli interessati apportare correzioni e integrazioni alla propria domanda.
In conclusione, non è condivisibile la doglianza dedotta con il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la violazione del principio del soccorso istruttorio, in quanto, al contrario, la clausola del bando sopra riportata, costituisce proprio l’espressione di tale principio, bilanciandolo con i contrapposti principi di speditezza ed autoresponsabilità che presiedono i procedimenti concorsuali, che, esigono, appunto, che tale facoltà di rettifica sia esercitata in tempi compatibili con la tempestiva conclusione della procedura.
Per le medesime ragioni, risulta destitutita di fondamento anche il secondo mezzo di gravame, con cui oppone che il bando non sancisce la perentorietà del termine in parola: la tesi non è condivisibile, dato che un termine può ben potrebbe essere ritenuto perentorio, anche in assenza di espressa comminatoria in tale senso, ove ciò discenda dalla sua natura; nel caso in esame, appunto, la natura perentoria del termine discende dalla finalità perseguita, nell’ambito del procedimento concorsuale.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Tenuto comunque conto della peculiarità della fattispecie controversa, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.