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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1588/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Marletta, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
PRINCIPATO (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola CP_1 C.F._3
Palazzolo, giusta procura in atti;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 4969/2024, pubblicata in data 23 ottobre 2024, il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16222/2019 r.g., in accoglimento dell'opposizione proposta da ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, in accoglimento della domanda Parte_3
riconvenzionale, ha condannato e al risarcimento dei danni Parte_1 Parte_2
subiti da nella misura di € 3.949,39 al netto del deposito cauzionale, inclusi gli Parte_3
oneri condominiali ancora non corrisposti. Ha condannato, per l'effetto, e Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore dello stesso . Parte_2 Parte_3
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la menzionata sentenza, chiedendo rigettarsi l'opposizione a suo tempo proposta da e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 4078/2019 emesso Parte_3
dal Tribunale di Catania il 3.09.2019 (N.R.G. 10870/2019) e dichiararlo definitivamente esecutivo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado e con la condanna di al risarcimento Parte_3
del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità per tardività dell'appello e, in ogni caso, Parte_3
l'infondatezza dello stesso, chiedendo il suo rigetto.
Richieste informazioni al di Catania sulla tempestività del proposto gravame, all'udienza del 14 CP_2
aprile 2025 la Corte ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., orientata alla rinuncia all'impugnazione con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
All'udienza di rinvio, tenutasi il 5 maggio 2025, sentite le parti che hanno concluso come da verbale in atti, dichiarando di accettare la proposta conciliativa, e all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa, con separato dispositivo, dandone lettura, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che le parti hanno conciliato la causa di appello in base alla proposta formulata da questa
Corte ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., all'udienza del 14 aprile 2025, mediante la quale hanno definito ogni questione derivante dal presente giudizio di appello, nonché ogni profilo comunque connesso ai motivi di gravame proposti.
Pertanto, congiuntamente le stesse parti hanno concluso chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al presente giudizio di impugnazione, e limitatamente ai motivi di gravame proposti.
pagina 2 di 3 Ora, nella specie, atteso che le parti attraverso la suindicata accettazione hanno posto fine alla lite devoluta innanzi a questa Corte di appello nei termini di cui alla citata proposta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai motivi di gravame articolati, essendo evidentemente venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio di appello e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione.
Come detto, le parti hanno composto ogni aspetto della controversia in esame, compreso il regolamento delle spese processuali, da intendersi (per volontà delle parti) compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 1588/2024 R.G., avente ad oggetto appello promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 4969/2024 pubblicata il 23 ottobre 2024 del Tribunale di Catania Parte_3
(resa nel procedimento iscritto al n. 16222/2019 R.G.),
dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai motivi del proposto gravame per intervenuta accettazione della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania il 5 maggio 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1588/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Marletta, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
PRINCIPATO (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola CP_1 C.F._3
Palazzolo, giusta procura in atti;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 4969/2024, pubblicata in data 23 ottobre 2024, il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 16222/2019 r.g., in accoglimento dell'opposizione proposta da ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, in accoglimento della domanda Parte_3
riconvenzionale, ha condannato e al risarcimento dei danni Parte_1 Parte_2
subiti da nella misura di € 3.949,39 al netto del deposito cauzionale, inclusi gli Parte_3
oneri condominiali ancora non corrisposti. Ha condannato, per l'effetto, e Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore dello stesso . Parte_2 Parte_3
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la menzionata sentenza, chiedendo rigettarsi l'opposizione a suo tempo proposta da e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 4078/2019 emesso Parte_3
dal Tribunale di Catania il 3.09.2019 (N.R.G. 10870/2019) e dichiararlo definitivamente esecutivo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado e con la condanna di al risarcimento Parte_3
del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità per tardività dell'appello e, in ogni caso, Parte_3
l'infondatezza dello stesso, chiedendo il suo rigetto.
Richieste informazioni al di Catania sulla tempestività del proposto gravame, all'udienza del 14 CP_2
aprile 2025 la Corte ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., orientata alla rinuncia all'impugnazione con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
All'udienza di rinvio, tenutasi il 5 maggio 2025, sentite le parti che hanno concluso come da verbale in atti, dichiarando di accettare la proposta conciliativa, e all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa, con separato dispositivo, dandone lettura, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che le parti hanno conciliato la causa di appello in base alla proposta formulata da questa
Corte ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., all'udienza del 14 aprile 2025, mediante la quale hanno definito ogni questione derivante dal presente giudizio di appello, nonché ogni profilo comunque connesso ai motivi di gravame proposti.
Pertanto, congiuntamente le stesse parti hanno concluso chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al presente giudizio di impugnazione, e limitatamente ai motivi di gravame proposti.
pagina 2 di 3 Ora, nella specie, atteso che le parti attraverso la suindicata accettazione hanno posto fine alla lite devoluta innanzi a questa Corte di appello nei termini di cui alla citata proposta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai motivi di gravame articolati, essendo evidentemente venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio di appello e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione.
Come detto, le parti hanno composto ogni aspetto della controversia in esame, compreso il regolamento delle spese processuali, da intendersi (per volontà delle parti) compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 1588/2024 R.G., avente ad oggetto appello promosso da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 4969/2024 pubblicata il 23 ottobre 2024 del Tribunale di Catania Parte_3
(resa nel procedimento iscritto al n. 16222/2019 R.G.),
dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai motivi del proposto gravame per intervenuta accettazione della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania il 5 maggio 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3