Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/03/2026, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02208/2026REG.PROV.COLL.
N. 01330/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. RC OP e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 38/2022 il Dott. -OMISSIS-, partecipante al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 130 posti di Commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 25 marzo 2021, impugnava dinanzi al Tar per il Lazio il verbale della Commissione esaminatrice n. 18 del 21 settembre 2021 (e relativi atti presupposti) nella parte in cui al proprio elaborato di diritto e procedura penale veniva attribuito l’insufficiente punteggio di 12/30 che comportava la mancata correzione dell’elaborato oggetto della seconda prova scritta e la non ammissione alla prova orale.
In estrema sintesi lamentava:
il difetto di motivazione del giudizio espresso in ordine al proprio elaborato (primo capo di impugnazione);
la nullità e/o illegittimità del verbale n. 18 del 23 settembre 2021 per vizi propri (secondo capo d’impugnazione);
l’illegittimità in via derivata tanto della successiva approvazione della graduatoria concorsuale quanto della nomina dei vincitori (terzo capo d’impugnazione);
« ove occorra, e per quanto di interesse », l’illegittimità dei criteri di valutazione degli elaborati fissati dalla Commissione con verbale n. 1 del 25 maggio 2021.
Il Tar, con sentenza n. -OMISSIS- dell’8 luglio 2024, respingeva il ricorso ritenendo, in estrema sintesi, motivato il giudizio di insufficienza riferito alla prima prova scritta e immune da vizi la formazione del verbale impugnato.
Il Dott. -OMISSIS-impugnava, con contestuale istanza risarcitoria, la sentenza del Tar con appello depositato il 16 febbraio 2025 deducendone l’erroneità per:
« ERROR IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE ERRONEA ED ILLOGICA. TRAVISAMENTO, VIOLAZIONE DELL’ART. 48 DEL D.M. 17.7.2018, DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 241/90, COME SUCC. MOD. ED IN T., E DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI CRITERI DI CUI AL VERBALE N. 1 DEL 25.5.2021 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE A 130 POSTI DI COMMISSARIO DI POLIZIA, INDETTO CON DECRETO 25.3.2021 »;
« ERROR IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE ERRONEA ED ILLOGICA. TRAVISAMENTO, VIOLAZIONE DELL’ART. 48 DEL D.M. 17.7.2018, DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 241/90, COME SUCC. MOD. ED INT., E DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI CRITERI DI CUI AL VERBALE N. 1 DEL 25.5.2021 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE A 130 POSTI DI 18 COMMISSARIO DI POLIZIA, INDETTO CON DECRETO 25.3.2021 »;
« ERROR IN IUDICANDO. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA ».
Il Ministero dell’Interno, costituito formalmente in giudizio il 12 febbraio 2025, sviluppava le proprie difese con memoria depositata il 6 maggio successivo eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto, sotto un primo profilo, non rispettosa del principio di specificità dei motivi di appello formulati richiamando le medesime deduzioni oggetto del ricorso di primo grado senza muovere puntuali critiche ai singoli capi della sentenza; sotto altro profilo, poiché volta a censurare una valutazione espressione di ampia discrezionalità.
Nel merito eccepiva l’infondatezza delle avverse censure, chiedendo il rigetto del gravame.
All’esito della pubblica udienza del 5 marzo 2026 la causa veniva decisa.
Preliminarmente deve affermarsi l’infondatezza degli eccepiti profili di inammissibilità posto che, in relazione al primo, le complessive narrative dell’appello consentono di individuare (anche perché per ampi stralci trascritte) le singole statuizioni oggetto di censura; quanto al secondo poiché le censure svolte attengono al merito di una valutazione la cui natura tecnica non ne determina di per sé una assoluta sottrazione al sindacato giurisdizionale, da ritenersi astrattamente possibile ancorché negli stringenti limiti di cui alle considerazioni che seguiranno.
Passando ora allo scrutinio di merito, per esigenze di completezza espositiva e corretto inquadramento della presente fattispecie, si anticipa che la procedura concorsuale in questione è regolata dal D.M. 17 luglio 2018 recante « Disciplina dei concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, … » (di seguito Regolamento).
L’art. 48, comma 2, del Regolamento dispone che « la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove ».
In ossequio a detta disposizione la Commissione, in data 25 maggio 2021, data lettura della norma, stabiliva che « per quanto riguarda le due prove scritte » avrebbe proceduto alla loro valutazione « valutando complessivamente » i seguenti profili/parametri:
« Conoscenza della materia oggetto della prova e capacità di inquadramento degli argomenti proposti. Aderenza alla traccia »;
« Padronanza dei temi affrontati e coerenza nell’argomentazione dei contenuti »;
« Livello di approfondimento dell’elaborato, in relazione al sistema normativo e agli orientamenti giurisprudenziali »;
« Capacità di sintesi, chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio e padronanza della lingua »;
« Attitudine critica e originalità dell’elaborazione ».
Quanto alla modalità di espressione del giudizio veniva stabilito di « valutare i compiti in trentesimi, giudicandoli succintamente ».
La Commissione (per quanto di interesse ai presenti fini) procedeva quindi alla valutazione dell’elaborato di diritto penale e procedura penale dell’appellante (« La disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere ») attribuendo il punteggio numerico di 12/30 e ritenendo che la prova denotasse una « Insufficiente conoscenza della materia sia sostanziale che processuale ».
L’appellante, richiamate sinteticamente le doglianze già sviluppate con il ricorso di primo grado, premette che « onde rendere in maniera agevole evidente sia l’illegittimità degli atti impugnati, sia l’erroneità della sentenza » rispetterà il medesimo ordine di prospettazione e in coerenza con l’enunciato criterio ribadisce « quanto sostenuto nel I motivo del ricorso di 1° grado » in merito all’insufficiente e immotivata votazione dell’elaborato.
Richiamati i già illustrati criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione il 25 maggio 2021, l’appellante contesta la scelta, in detta sede formalizzata, di procedere ad un giudizio complessivo unitario senza esprimersi in relazione ciascuno dei parametri individuati.
A parere dell’appellante l’espressione in forma succinta della motivazione non garantirebbe la « trasparenza amministrativa » ponendosi in contrasto con il già illustrato art. 48 del Regolamento, con l’art. 1 della L. n. 241/1990, con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché con i criteri stabiliti dallo stesso seggio concorsuale per la valutazione degli scritti che stante la loro pluralità, avrebbero richiesto una motivazione « diffusa ».
Nel caso di specie la motivazione non sarebbe stata peraltro espressa nemmeno in forma succinta.
È dedotta in particolare l’erroneità della sentenza nella parte in cui, a sostegno del rigetto del primo motivo, richiama il « granitico orientamento della giurisprudenza ammnistrativa » circa la sufficienza del voto numerico posto che la disciplina concorsuale prevedeva anche un obbligo motivazionale, ancorché da esprimersi in forma succinta.
L’appellante contesta altresì il merito della valutazione sostenendo che:
il proprio elaborato sarebbe « esente da errori terminologici, sintattici o grammaticali, dimostra piena padronanza del linguaggio giuridico ed il possesso di una consistente cultura giuridica generale, nonché la padronanza degli argomenti di diritto sostanziale e processuale trattati »;
avrebbe svolto « una corretta e completa ricostruzione dell’argomento trattato, confrontandolo anche con la normativa comunitaria, non senza fare puntuale riferimento alla disciplina normativa, costituzionale e legislativa, posta a base delle argomentazioni svolte, frutto anche dell’evoluzione giurisprudenziale e della cultura, che ha interessato la problematica riguardante la piena parità raggiunta da uomini e donne, riconosciuta ormai non più solo dall’ordinamento giuridico, ma anche dalla coscienza sociale » (pag. 12 dell’appello).
E’ quindi contestata la sentenza nella parte in cui afferma che « la circostanza che il compito possa eventualmente raggiungere la soglia della sufficienza con riferimento solo ad alcuni dei criteri fissati dalla commissione non va a scalfire il giudizio espresso connotato, come noto, da discrezionalità tecnica, non essendo stata evidenziata, sotto questo profilo, alcuna macroscopica illogicità e non potendosi tener conto della perizia di parte depositata in atti il 24 gennaio 2022 che peraltro ha carattere del tutto generico, non soffermandosi in maniera approfondita sulle questioni che la traccia imponeva di trattare ».
La statuizione confermerebbe il vizio di motivazione nella misura in cui non consente di individuare quali dei criteri fissati dalla Commissione non sarebbero stati soddisfatti.
L’ampia insufficienza riportata sarebbe « incomprensibile » posto che la trattazione del tema sarebbe « piana e corretta », esaustiva quanto a riferimenti normativi e richiami ai pertinenti principi della materia come confermerebbe il parere del proprio consulente di parte depositato in giudizio.
L’appellante deduce infine che l’obbligo di motivazione diffusa si sarebbe reso necessario avendo la Commissione modificato i criteri « abitualmente stabiliti negli anni addietro per la valutazione delle prove scritte » quando ne erano previsti solo 3 per ciascuno dei quali era attribuibile il punteggio massimo di 10 su 30 mentre oggi ne vengono individuati 5 e il punteggio massimo di 30 viene attribuito tenendo conto di tutti nel loro complesso.
Il motivo è infondato.
Deve in primis affermarsi che il giudizio della Commissione, come ben evidenziato dal Tar, è espressione di ampia discrezionalità e come tale assoggettato ad un sindacato giurisdizionale debole che consente un apprezzamento ab externo dell’intrinseca congruità, proporzionalità e ragionevolezza della valutazione, limitato al rilievo di evidenze tali da comprovare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere valutativo o di un travisamento nell’apprezzamento degli elementi di fatto (fra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2023, n. 8319; nei medesimi sensi Sez. III, 26 agosto 2025, n. 7113; Sez. III, 13 ottobre 2025, n. 8021) restando esclusa ogni possibilità di rivalutazione del merito del giudizio da parte del giudice essendo pacifico in giurisprudenza che « a fronte di decisioni implicanti l’esercizio di discrezionalità tecnica, il giudice non può sostituirsi alla parte pubblica nello svolgimento di valutazioni su fatti complessi - costituenti i presupposti del provvedere – ex lege riservate alla sede amministrativa » (Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2023, n. 4918).
Ciò chiarito, deve rilevarsi che la contestazione del giudizio espresso in merito alla prima (e unica) prova scritta esaminata dalla Commissione non viene fatta oggetto di specifiche e puntuali censure non avendo l’appellante fornito alcun principio di prova della palese incongruità della rilevata insufficiente conoscenza della materia sotto il duplice profilo sostanziale e processuale.
Le critiche di parte appellante sono infatti sviluppate mediante soggettivi e opinabili apprezzamenti dei contenuti dell’elaborato che vengono offerti come alternativi al giudizio della Commissione in assenza di puntuali e concrete allegazioni a comprova dell’erroneità o inattendibilità dello stesso.
Né un principio di prova può essere rinvenuto nel parere del consulente di parte essendo ormai pacifico in giurisprudenza che « ai fini della contestazione del giudizio negativo di una prova scritta di un concorso, la perizia di parte, così come un parere pro veritate non può essere contrapposta all'attività di valutazione della commissione connotata da discrezionalità tecnica. Valutazioni di tale genere sono sostanzialmente irrilevanti ai fini di confutare il giudizio della commissione, in quanto spetta a quest'ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo (Cons. Stato, IV, 7 giugno 2021, n. 4331; III, 24 maggio 2021, n. 4018) » (Cons. Stato, Sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3070).
Infondate devono ritenersi inoltre le plurime doglianze volte a contestare la sentenza nella parte in cui respinge il dedotto difetto di motivazione sotto il profilo della congruità e completezza del giudizio impugnato.
Quanto alla censurata modalità di espressione del giudizio non può che richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza per il quale «il voto numerico esprime e sintetizza l'apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d'esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all'assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l'omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l'indicazione della cifra numerica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2023, n. 4247; Cons. Stato, Sez. V, 10/11/ 2022, n. 9845) » (Cons. stato, Sez. IV, 14 ottobre 2025, n. 8036).
I già illustrati contenuti del verbale comprovano che risulta soddisfatta la condizione che conferisce il crisma dell’esaustività al voto numerico («c he la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione ») avendo il seggio concorsuale predeterminato ben cinque criteri di valutazione.
La Commissione agiva quindi conformemente a quanto prescritto dal Regolamento provvedendo, nei termini di cui al verbale n. 1, alla predeterminazione dei criteri di valutazione e di attribuzione della valutazione, formalizzando in sede di correzione il giudizio con un voto numerico integrato da un succinto giudizio che, sia pur nell’estrema sintesi della sua formulazione, consente di comprendere le ragioni della non lusinghiera valutazione espressa.
Avuto infatti riguardo ai cinque criteri predeterminati dalla Commissione, il giudizio (« Insufficiente conoscenza della materia sia sostanziale che processuale ») è tale da escludere il soddisfacimento dei criteri della « Conoscenza della materia ... » (giudicata insufficiente), nonché della « Padronanza dei temi ... », del « Livello di approfondimento ... » e della « originalità dell’elaborazione » (che la rilevata insufficiente conoscenza esclude di per sé).
Può quindi affermarsi che l’esito concorsuale contestato, come risultante dal voto numerico e dal contestuale succinto giudizio, confermi, come richiesto dalla giurisprudenza, « la congruenza complessiva, rispetto ai criteri di valutazione, del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice » (Cons. Stato, Sez. II, 11 dicembre 2023, n. 10684).
Ciò esclude la pretesa necessità di una motivazione più estesa quale conseguenza dell’ampliamento dei criteri motivazionale da 3 a 5, così come la necessità di un giudizio parcellizzato riferito a ciascuno dei singoli criteri predeterminati.
Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui respingeva il secondo motivo di ricorso con il quale era dedotta l’illegittimità del verbale n. 18 del 21 settembre 2021.
Espone l’appellante che la riunione della Commissione:
iniziava alle ore 9.50 con la correzione dell’elaborato n. 105 (quello dell’appellante era contrassegnato dal n. 107);
alle ore 13.00 la componente della Commissione Prof.ssa-OMISSIS- si allontanava venendo sostituita dalla Prof.ssa -OMISSIS-;
alle 19.10 la riunione terminava dopo la correzione dell’elaborato n. 130.
Ciò nonostante il verbale recherebbe la firma di 6 componenti anziché 5 (ovvero anche quella della Prof.ssa -OMISSIS-che si era allontanata alle 13.00.
La sentenza è pertanto contestata nella parte in cui la censura viene respinta richiamando il principio già affermato dal Tar per il Lazio n. 10022/0022 e n. 3835/2022 per il quale « ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione » e precisando che « fermo restando tale principio di carattere generale si rileva che, con riferimento alle questioni specifiche rilevate dal ricorrente: a) la sottoscrizione del verbale può anche non avvenire contestualmente alla sua redazione; b) il verbale può essere validamente sotto scritto dal solo Presidente e dal Segretario; c) non è richiesta la sottoscrizione dei compiti all’atto della correzione; d) la presenza di una firma in più, così come la presenza di allegati, non va ad inficiare la correttezza del giudizio espresso, né vale a contestare la veridicità del contenuto del verbale....La dedotta irregolarità delle operazioni di correzione, del pari, non conduce ad un diverso giudizio ».
Deduce l’appellante che i richiamati ed enunciati principi non troverebbero applicazione nel caso di specie atteso che la Commissione esaminatrice è Collegio perfetto e non può determinarsi se non nella composizione prevista dalla legge nella misura di 5 membri e non di 6.
Non potrebbe inoltre la correzione essere contestuale alla sottoscrizione, come invece verbalizzato, posto che la Prof.ssa -OMISSIS-era assente al momento della correzione dell’elaborato n. 107 mentre la Prof.ssa -OMISSIS-lo era alle 19.10 al momento della sottoscrizione.
L’evidenziato vizio, a parere dell’appellante, non potrebbe essere qualificato in termini di mera irregolarità configurandosi invece nel caso di specie un’ipotesi di nullità.
Il verbale sarebbe altresì viziato in quanto non riporta i punteggi riportati da ciascun candidato ma rinvierebbe ad un documento allegato.
Le suesposte censure sono infondate.
In primis non può che rilevarsi come, pur contestando la sentenza (come sopra ritrascritta e richiamata alla pag. 20 dell’appello) l’appellante non formula censure in relazione ai profili di cui alle lett. a) e b), come si evince laddove afferma che « non ricorre il problema se è sufficiente la sola firma del presidente e del Segretario o/e se il verbale sia stato sottoscritto contestualmente o successivamente » (pag. 21 dell’appello).
In relazione alla statuizione di cui al punto d) (« la presenza di una firma in più, così come la presenza di allegati, non va ad inficiare la correttezza del giudizio espresso, né vale a contestare la veridicità del contenuto del verbale »), in punto di ammissibilità della censura, non può che rilevarsi come la contestazione non sia assistita da alcuna allegazione circa la potenziale ridondanza del vizio sull’esito documentato nel verbale.
In ogni caso deve rilevarsi che la sostituzione di un membro della Commissione con il supplente, con conseguente partecipazione alla correzione degli elaborati di 6 membri in luogo dei soli 5 titolari (la cui ammissibilità è testimoniata dalla stessa designazione del membro supplente, non oggetto di censura) legittima di per sé la sottoscrizione del verbale da parte di chiunque abbia partecipato alle operazioni ivi documentate.
Quanto infine alla statuizione di cui alla lett. c) (« non è richiesta la sottoscrizione dei compiti all’atto della correzione ») il profilo di pretesa illegittimità viene affrontato unicamente in relazione alla questione già scrutinata della presenza di sei firme che, si afferma, escluderebbe la chiusura delle buste dopo la correzione degli elaborati essendo presente la firma del membro assente.
Anche in questo caso a tacere della genericità della doglianza che la rende di dubbia ammissibilità, nulla viene specificato a sostegno dell’interesse sotteso alla formulazione della censura se non affermando la ricorrenza di una non meglio argomentata ipotesi di nullità radicale del verbale senza peraltro sviluppare alcuna specifica censura in merito alla statuizione per la quale «i potetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione ».
È infine dedotta quale vizio procedurale la correzione con priorità degli elaborati della prova di penale e procedura penale rispetto a quella degli elaborati di costituzionale e amministrativo nonostante l’ordine di svolgimento delle prove fosse stato inverso.
A sostegno della doglianza espone che la « correzione in primo luogo del primo elaborato dell’appellante, ancor più valido del secondo, avrebbe potuto far ipotizzare un diverso esito finale ».
La sentenza è quindi censurata anche laddove afferma che « tuttavia, anche in questo caso, non si comprende in quali termini la decisione avrebbe inciso sulla correttezza della valutazione posto che nel bando di concorso era espressamente previsto che la commissione non avrebbe proceduto alla correzione della seconda prova in caso di mancato raggiungimento della sufficienza nel primo elaborato corretto (si veda art. 14, co. 3 del Bando). Inoltre, la scelta non appare contraddire i principi di par condicio dei candidati e di trasparenza posto che ha riguardato indistintamente tutti i concorrenti, senza quindi determinarsi alcuna disparità di trattamento. Quanto alla decisione di non procedere all’immediata correzione dell’elaborato successivo del candidato in caso di raggiungimento della sufficienza, trattasi di doglianza a cui il ricorrente non ha interesse, non rientrando tra coloro che hanno ottenuto la votazione richiesta per procedere alla correzione anche del secondo compito ».
Le suesposte censure sono infondate.
Come correttamente rilevato dal Tar il Bando era chiaro (e non contestato sul punto) nel prevedere che ai fini dell’ammissione alla prova orale fosse necessario superare entrambe le prove scritte. Ciò determina che, anche nell’ipotesi in cui fosse stata corretta con priorità la prova di diritto costituzionale e amministrativo attribuendo all’appellante un punteggio finanche nella misura massima, il mancato superamento della prova di penale e procedura penale (il cui esito non sarebbe mutato se l’elaborato fosse stato corretto in un secondo tempo) avrebbe comunque determinato, contrariamente a quanto affermato nell’atto di appello, il medesimo esito concorsuale.
Irrilevante è infine l’indicazione dei punteggi in un allegato al verbale non essendo anche in questo caso specificato il concreto profilo di pregiudizio che ne deriva.
L’infondatezza dei primi due capi d’impugnazione consente di prescindere dallo scrutino del terzo venendo meno il presupposto dell’illegittimità in via derivata fatta valere in detta sede. Per la medesima ragione deve essere respinta la domanda risarcitoria non ricorrendo il presupposto dell’illegittimità dell’atto.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto.
La peculiarità delle questioni oggetto del giudizio consente di procedere alla compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI TI, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
RC OP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC OP | GI TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.