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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4865 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco all'esito della discussione orale tra le parti presenti ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.12.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10214 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
(P.IVA , C.F. , in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., e per essa (P.IVA , C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4
persona del rappresentante legale p.t, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla citazione dall'avv. Michele L. Savasta Fiore (C.F. ) e domiciliata presso il suo studio C.F._1
sito in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n°18,
- ATTORE
E
in persona del Legale rappresentante pro tempore (società con socio Controparte_2 unico appartenente al Gruppo bancario soggetta all'attività di direzione e Controparte_3
coordinamento di quale società incorporante per fusione per atto Rogito Notaio Controparte_3 del 31 Ottobre 2024 con efficacia giuridica dall'11 Novembre 2024 la società Per_1 Pt_1
con sede in Venezia (VE) Frazione Mestre, Via Terraglio n. 63, C.F./P.IVA ,
[...] P.IVA_2 iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci in data 31.7.2024 (verbale a rogito Notaio iscritta Persona_2
nel Collegio ARile del Distretto di Milano - Rep. 88689/19743 - registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano TP3 in data 1.8.2024 al n. 79788 serie 1T) e per essa la sua procuratrice speciale
(P.IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di Controparte_1 P.IVA_1
1 iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: numero , REA 1260400), con sede P.IVA_4
legale in Milano Via Caldera n. 21, a ciò autorizzata per atto del 26 Novembre 2024 a Rogito Notaio
Dott.ssa , Notaio in Milano (Rep. 26717 – Racc. 7293), in persona dei Procuratori Persona_3
speciali, Dott.ri e per delibera assembleare del 26 Maggio 2023 Parte_2 Parte_3 con decorrenza 5 Giugno 2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele L. Savasta Fiore (C.F.
) del foro di Torino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, con C.F._1
la quale conferisce tutti i poteri di rappresentanza e difesa ed elegge domicilio presso il Suo Studio in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 18
INTERVENTRICE VOLONTARIA
E
(C.F. rappresentato e difeso giusta procura Controparte_4 C.F._2 allegata in atti dall'avv. Maurizio Giglio (C.F. ) presso il cui studio sito in C.F._3
Latina, Viale XVIII Dicembre 43 elegge domicilio,
- CONVENUTO
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._4
Alessandro Scarlatti n°209/G,
E
- CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.05.25, all'esito della discussione orale tra le parti presenti, ex art. 281 sexies c.p.c. il GU dava lettura in pubblica udienza della sentenza che si allega al verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, la e per essa la Parte_1 [...]
., premetteva che l'odierno convenuto rilasciava in data 15/11/2016 CP_1 Controparte_4
(Cfr. doc. 3) in favore della Emiliano Spa. una fidejussione a garanzia di qualunque obbligazione contratta dalla per un importo pari ad euro 30.000,00, nonché in data Parte_4
14/02/2018 altra fidejussione del valore di euro 205.000,00 relativamente ad altro rapporto facente capo alla stessa (ad oggi fallita). Parte_4
A seguito dell'inadempienza della debitrice principale, l'originaria creditrice provvedeva ad inviare lettera di risoluzione ed intimazione di pagamento anche all' . CP_4
Si aggiungeva che in data 15/06/2021, la si era resa creditrice dei rapporti Controparte_1
sorgenti dai contratti di c/c n°00484/010/000005099-4 e di finanziamento n°484/007198351, aventi
2 ad oggetto i crediti contestati, per effetto di contratto di cessione dei crediti con Credito Emiliano
Spa.
Detti crediti erano poi attribuiti alla in seguito a scissione parziale della Parte_1 [...]
avvenuta in data 21/12/2022 con atto per AR (rep. 14657 – Racc. CP_1 Persona_4
7926).
Nelle more, in data 7/06/2018 e per atto ai rogiti AR Controparte_4 Controparte_5
rep. 16660 Racc. 12721 del 11/06/2018 avevano costituito fondo patrimoniale sui Persona_5
seguenti beni:
- Abitazione sita in Napoli, Via Generale Girolamo Calà Ulloa n°10
- Abitazione sita in Napoli, Via Rimini n°67
- Numero 3 locali uso garage siti in Napoli, Via Francesco ferrante D'Avalos n°20 contraddistinti dai numeri interni 5, 6 e 38.
Sicché l'odierna attrice intentava l'odierno giudizio al fine di far dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 cc. dell'atto di disposizione con vittoria di spese.
Dichiarata la contumacia della , si costituiva chiedendo il rigetto della CP_5 Controparte_4 domanda attorea con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario perché il debito sarebbe stato oggetto di transazione a cui egli starebbe regolarmente ottemperando.
Ritenuta la causa matura per la decisione, non essendo state formulate istanze istruttorie nelle depositate memorie ex art. 171 ter c.p.c. e fallito il tentativo di bonario componimento tra le parti, il
GU all'odierna udienza alla presenza della sola parte interventrice che rassegnava le proprie conclusioni oralmente, pronunciava la sentenza che si allega al verbale di causa.
In via preliminare va dato atto che, come da comparsa di intervento del 11.12.24 e documenti allegati, la e hanno deliberato, nelle assemblee 31 Luglio 2024 Parte_1 Controparte_2
(Verbale Rogito Notaio Rep. n. 88690/19744, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano Per_1
TP3 in data 1 Agosto 2024 al n. 79792 serie 1T) di fondersi mediante incorporazione della Pt_1
(d'ora innanzi “incorporanda”) nella (d'ora innanzi
[...] Controparte_2
“Incorporante”).
In linea di principio, va rammentato che come dalla chiarificazione resa dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con la decisione n. 21970/21 “La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.”.
Subentrando alla società incorporata, la incorporante ha la legittimazione attiva a intraprendere o a
3 proseguire il giudizio per la tutela dei diritti già facenti capo alla incorporata, nonché la legittimazione passiva a subire le altrui pretese e a difendersi da esse in ordine ai rapporti giuridici sorti in capo alla incorporata.
Ne consegue che la presente decisione verrà pronunciata nei confronti della interventrice che ha documentato la successione nella posizione della incorporata.
Nel merito, la domanda è fondata.
Giova in termini generali rilevare che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono, come è noto: a) nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
b) nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare l'eventus damni anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore;
c) nella ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
D'altronde, il pregiudizio (eventus damni), al quale fa riferimento l'art. 2901 c.c., va oltre il concetto di danno, per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (Cass. 02.04.2004, n. 6511;
Cass. 15.06.1995, n. 6777).
La Suprema Corte ha evidenziato invero che interesse del creditore non è soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento della revocatoria, sicché il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito finanche da una variazione
(sia quantitativa, che qualitativa) del patrimonio del debitore, purché tale variazione comporti appunto una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito, oppure ne comprometta la fruttuosità (Cfr. Cass. Civ. 04.07.2006, n. 15265; Cass. Civ. 29.10.1999, n. 12144; Cass. Civ.
08.07.1998, n. 6676; Cass. Civ. 06.05.1998, n. 4578).
Peraltro, quanto al requisito soggettivo, giova precisare che in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito - quali sono la donazione, ma anche il negozio costitutivo di un fondo patrimoniale (ex plurimis, Cass. 8.9.2004, n. 18065; 23.9.2004, n. 19131) -, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di
4 disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. n. 17867/07).
Sulla base delle esposte coordinate interpretative, è possibile valutare il caso in esame, rispetto al quale le risultanze istruttorie in atti depongono univocamente nel senso della piena fondatezza della domanda.
Relativamente al requisito del credito, a tutela del quale è stato introdotto l'odierno giudizio, giova, in fatto, osservare che parte attrice ha depositato sia le copie dei contratti di finanziamento accesi dalla originaria creditrice in data 09/07/2015 e in data 14/02/2018, sia le copie dei contratti di fidejussione attraverso le quali si impegnava alla garanzia l'odierno convenuto. Sicché la sua esistenza può dirsi provata.
Infondata, peraltro, è l'eccezione dell'odierno convenuto che lamenta l'inesistenza del credito per essere stato lo stesso oggetto di transazione regolarmente adempiuta dall' . CP_4
Sul punto, è sufficiente osservare che la transazione non può dirsi stipulata in quanto le parti non hanno raggiunto l'accordo su di essa. Come emerge chiaramente dalla e-mail versate in atti dall'attore
(cfr. doc. 19-20-21), sebbene una trattativa sia stata avviata, il contratto mai si stipulava in quanto l'odierno convenuto ometteva di depositare la documentazione necessaria alla sua valida conclusione.
Più nello specifico, non erano prodotti i documenti identificativi del convenuto e, soprattutto, la documentazione antiriciclaggio necessaria per addivenire alla stipulazione.
Non essendosi perfezionato l'accordo e volendo considerare i versamenti depositati in allegato alla comparsa dall' , residuerebbe in ogni caso un significativo credito della banca attrice rispetto CP_4
alla somma ab origine richiesta.
Ricorre, poi, il requisito del danno, arrecato dall'atto di disposizione oggetto di lite, alle ragioni di credito dell'attrice.
In proposito, giova ribadire che il pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. può essere costituito anche da un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr., in questi termini, ex multiis, Cass. civ. sentenza n. 15310 del 7 luglio 2007).
Nel caso di specie, la prova del requisito di cui si discorre emerge chiaramente dalla considerazione secondo cui, con la stipula dell'atto per cui è causa, si rende oltremodo gravoso per la parte attrice il recupero coattivo delle proprie ragioni di credito.
È pacifica l'esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, da considerare a titolo gratuito, in quanto lo stesso pone un vincolo alla espropriabilità dei beni ivi contenuti, così come stabilito dall'art. 170 c.c., riducendo la garanzia generale spettante
5 ai creditori e determinando la variazione qualitativa della garanzia patrimoniale che è presupposto dell'esercizio dell'azione revocatoria.
Orbene, nessun dubbio può porsi circa il carattere pregiudizievole che l'atto in esame riveste per le ragioni della parte attrice, ove si ponga mente al principio secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1 n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi
"in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr.
Cass. Civ. n. 7507/07).
Del resto, i convenuti non hanno in alcun modo dedotto o provato la disponibilità, in capo ad essi, di beni ulteriori, rispetto a quelli oggetto dei menzionati atti dispositivi, idonei a garantire le ragioni di credito dell'odierna attrice.
Come noto ai fini della revocatoria di atti pregiudizievoli alle ragioni creditorie in forza dell'art. 2901
c.c., deve sussistere l'elemento soggettivo della conoscenza da parte del debitore di ledere gli interessi del creditore tramite l'atto dispositivo.
Relativamente al requisito soggettivo, giova, anzitutto, rilevare che, nella specie, l'atto dispositivo posto in essere sia successivo al sorgere del credito.
Ed invero, secondo un costante indirizzo interpretativo, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non in base al momento - eventualmente successivo - del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 23 novembre 1985 n. 5624).
Nella specie, l'anteriorità del credito, rispetto all'atto di disposizione, è palese, se solo si consideri che gli atti di fideiussione risultano stipulati nel 2016 e nel Febbraio 2018, e, quindi, in epoca anteriore alla stipula dell'atto impugnato.
In tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto
6 dispositivo successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della scientia damni, cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore;
d'altra parte, la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito (cfr. cass. Civ. n. 22465/06).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a contratti bancari, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla stipula dei contratti bancari ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (cfr. Cass. Civ. n. 25556/09).
Il fondo patrimoniale è, dunque, assoggettabile all'azione revocatoria, atteso che siffatta azione è finalizzata a conservare la garanzia patrimoniale e non vi è dubbio che la costituzione del predetto fondo, rendendo i beni conferiti non aggredibili dai creditori, se non a certe condizioni, incida riduttivamente sulla garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti. Ciò non viola la tutela delle esigenze della famiglia, aventi fondamento costituzionale, dal momento che la sua costituzione è rimessa alla libera scelta dei coniugi o del terzo in nome dell'autonomia privata che
è sottoposta alla possibilità di verificare, proprio con l'azione revocatoria, che non si traduca in lesione della garanzia spettante alla generalità dei creditori (cfr. Cass. Civ. 7250/2013).
Stabilita la natura di atto a titolo gratuito, ai fini della revoca del predetto atto di disposizione, è sufficiente la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio ai creditori, consapevolezza che, come sopra meglio evidenziato, sussiste nel caso de quo.
L'elemento soggettivo, dunque, risulta integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (animus nocendi), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore
(trattandosi, come si è detto, di atto a titolo gratuito).
In applicazione di tali principi, alcun dubbio può residuare in merito alla sussistenza del requisito in esame, ove si ponga mente, in primo luogo, alla sequenza temporale degli eventi.
7 Infatti, i convenuti costituivano il fondo in data 7 giugno 2018, ovvero in un momento temporale in cui già sussistevano gli obblighi sopra indicati.
Orbene, non è chi non veda come l'atto dispositivo in esame, per quanto in linea di principio legittimo, disveli il fine distrattivo perseguito dai convenuti.
Non può, poi, seriamente dubitarsi del fatto che il convenuto fosse consapevole del pregiudizio che l'atto in esame recava alle ragioni creditorie.
Sul punto, deve, invero, rilevarsi che, come risulta dalla visura della catastale in atti, l' ha CP_4 immesso nel fondo l'intero suo patrimonio immobiliare e che egli non dispone di ulteriori poste attive aggredibili (cfr. doc. 23 in atti) tali da escludere la pericolosità dell'atto di disposizione per le ragioni attoree.
Risulta allora chiaro che il convenuto fosse consapevole del pericolo che, vincolando la parte più cospicua ed importante del proprio patrimonio in un fondo patrimoniale, avrebbe potuto arrecare al soddisfacimento di eventuali ragioni creditorie.
Ricorrendo allora tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della dell'atto, stipulato in data 07/06/2018, a rogito del Controparte_2
notaio (rep. 255160 racc. 30256) con cui i coniugi e hanno Persona_5 CP_4 CP_5 costituito un fondo patrimoniale sui beni immobili indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio.
In ragione dell'accoglimento della domanda, deve essere ordinato al Conservatore dei RR.II. di
Napoli di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Infine, rileva il Tribunale che, avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese processuali debbano seguire la soccombenza dei convenuti, e vanno liquidate come in dispositivo, in virtù del D.M.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di revocatoria e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di
[...]
( incorporante , dell'atto, stipulato in data 7/6/2018, a rogito del Controparte_2 Parte_1
notaio (rep. 255160 racc. 30256) con cui i coniugi e Persona_5 Controparte_4 CP_5
hanno costituito un fondo patrimoniale sui seguenti beni:
[...]
1) Abitazione sita in Napoli, Via Generale Girolamo Calà Ulloa n°10, identificato in catasto Urbano al Foglio 4, mapp. 448, sub. 112;
2) Abitazione sita in Napoli, Via Rimini n°67, identificato in Catasto Urbano al Foglio
15, mapp. 37, sub. 131;
8 3) Numero 3 locali uso garage siti in Napoli, Via Francesco ferrante D'Avalos n°20 contraddistinti dai numeri interni 5, 6 e 38, identificati al Catasto Terreni al Foglio 10, mapp. 37, sub. 137,138 e 170.
- ordina al competente Conservatore di Napoli di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di parte interventrice, delle spese di lite che si liquidano in euro 545,00 per esborsi, euro 3808,00 per compenso, oltre spese generali al
15%, CPA ed IVA come per legge.
Napoli, 16.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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