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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 5347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5347 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
IO NO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2639/23 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025;
promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
7/A, C.F.: ; , nata a [...] il [...], ivi residente C.F._1 Parte_2
in Via Catania, n. 7/A, C.F.: nato a [...] il C.F._2 Parte_1
21.06.1967, ivi residente in [...], C.F.: , in proprio e nella C.F._3
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...] il Persona_1
13.08.2018, C.F.: nato a [...] il [...], ivi C.F._4 Parte_3
residente in [...], C.F.: ; , nata a [...] C.F._5 Parte_4
(CT) il 10.09.1973, ivi residente in [...], C.F.: ; C.F._6 [...]
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
; , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Pt_1 Parte_5
Benevento, n. 14, C.F.: ; nato a [...] il C.F._8 Parte_6
17.08.1991, residente in [...], C.F.:
; nato a [...] il [...], residente in [...]di C.F._9 Parte_1 pagina 1 di 16 Treia (Mc), Contrada Valcerasa n. 39, C.F.: ; elettivamente domiciliati in C.F._10
Catania, Via Centuripe n. 2/a presso lo studio dell'Avv. Roberta Castorina che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attori
contro
.q. di DAL F.G.V.S. Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Corso Italia n. 244, presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE SINISTRO STRADALE
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, (padre); Parte_1 Parte_2
(madre); (fratello); (fratello); (cognata); Parte_1 Parte_3 Parte_4
(nipote); (nipote); (nipote); Parte_1 Controparte_3 Persona_1 [...]
(nipote) e (nipote) convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Parte_6 Parte_1
Catania n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. esponendo che il loro congiunto Controparte_4
in data 9.9.2021 alle ore 16.20 a bordo della propria bicicletta percorreva la SP 134 Controparte_5
nei pressi del civico n. 29 nel Comune di Motta S. Anastasia. Esponevano che un veicolo non identificato lo travolgeva facendolo cadere rovinosamente a terra. Esponevano che a causa delle gravi lesioni veniva trasportato con l'elisoccorso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Controparte_5
pagina 2 di 16 Cannizzaro. Esponevano che il loro congiunto veniva trasferito, in gravissime condizioni di salute,
presso l'Ospedale di Catania, ove in un primo momento Controparte_6
veniva ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgica. Rilevavano che veniva diagnostica un'emorragia cerebrale ed in data 10.09.2021 veniva sottoposto a intervento di “craniotomia fronto-
temporo-parietale destra e drenaggio, posizionamento di derivazione liquorale ventricolare sinistra”,
atteso che gli veniva diagnosticato, nello specifico, “politrauma con ematoma epidurale fronto-
parietale sinistro, ematoma epidurale in fossa cranica posteriore, ematoma subdurale acuto emisferico
destro, ampia lacerocontusione frontoparietale destra con shift della linea mediana a sinistra”.
Riferivano che il paziente, quindi, nei giorni successivi, restava in degenza presso il reparto di rianimazione, intubato, ma non sedato, reagendo agli stimoli provocati dai medici, come si evince dalle cartelle cliniche redatte durante la sua degenza in ospedale. Seguiva un ulteriore intervento del
25.09.2021, nello specifico trattavasi di “Derivazione liquorale ventricolo-peritonale dopo rimozione
del catetere ventricolare precedentemente impiantato e prelievo liquorale da nuovo catetere
ventricolare”. In data 05.10.2021 entrava in stato di “coma vigile”, mentre in data 26.10.2021, al peggiorare della situazione clinica del paziente, il nosocomio in questione refertava: “Insufficienza
respiratoria cronica in paziente affetto da esiti di trauma cranico con ematoma subdurale acuto extra
durale e lacerocontusione frontotemporale dx in ventilazione meccanica assistita continuativa per via
tracheostomica, necessita di profilo assistenziale neuro D. durante la degenza è stato trattato con
ventilatore polmonare tipo Philips Lifevent Evo 2 con modalità invasiva”. La prescrizione veniva effettuata in condizioni di stabilizzazione clinica, ed era finalizzata al miglioramento della qualità e dell'attesa di vita, nonché alla sopravvivenza stessa. In data 04.11.2021 venivano registrati dei miglioramenti, ragion per cui lasciava il reparto di rianimazione per essere accompagnato presso la
Clinica Maugeri di Sciacca (AG), ove, inizialmente si programmava una terapia di riabilitazione, ma malauguratamente, a causa di improvvisa assenza di parametri vitali, nonostante i tentativi di manovre rianimatorie, decedeva in data 03.12.2021. Controparte_5
pagina 3 di 16 Chiedevano quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_4
opponendosi.
Assunte le prove richieste , all'udienza del 18.6.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria compiuta ha consentito di accertare che l'incidente si è verificato per l'esclusiva responsabilità di una vettura pirata.
L'unico teste che ha assistito alla dinamica del sinistro ( ) ha riferito di trovarsi al Testimone_1
momento dell'incidente alla guida del portavalori della che viaggiava in senso opposto CP_7
alla bici. Ha riferito di avere visto giungere subito dopo la bici una vettura Toyota Yaris di colore grigio che sorpassava in modo molto vicino la bici. Ha riferito che non vi è stato urto tra la bici e la macchina ma che la manovra della macchina ha fatto perdere l'equilibrio al ciclista. Ha anche riferito che vi era spazio per superare la bici in modo agevole e che la vettura forse nemmeno si è accorta della presenza della bici, tant'è che ha proseguito la sua marcia regolarmente.
L'altro teste (collega del e trasportato sul medesimo portavalori) ha Testimone_2 Tes_1
confermato la dinamica del sinistro, così come riferitagli dal collega nell'immediatezza del fatto ed all'interno del portavalori, tant'è che lo stesso guardando dallo specchietto retrovisore Tes_2
vedeva il ciclista già a terra.
Le dichiarazioni rese dai testi sono poi uniformi a quelle già rilasciate nell'immediatezza alla polizia municipale ed allegate al rapporto di incidente in atti.
I testi (militare dei carabinieri che si è occupato delle indagini) ed Testimone_3 Tes_4
(in servizio presso la polizia municipale di Motta S. Anastasia) hanno – poi - concordemente
[...]
dichiarato che dall'analisi dei filmati delle videocamere di sicurezza presenti sui luoghi si vede la pagina 4 di 16 vettura affiancare la bici e quando quasi metà della vettura aveva oltrepassato la bici, si vede quest'ultima cadere a terra. Entrambi hanno riferito che non è possibile individuare un urto tra i mezzi e che non è stato possibile identificare il mezzo. Hanno anche riferito che la bici procedeva sulla sua dx in modo uniforme.
Data tale ricostruzione è innegabile che causa esclusiva del sinistro sia stata l'incauta manovra dell'autovettura pirata, pur in assenza di urto.
E difatti non è dato comprendere quale possa essere la ricostruzione alternativa, quando è emerso dai filmati che proprio in corrispondenza del sorpasso la bici ha perso l'equilibrio rovinando a terra.
Evidente che la vettura ha operato un sorpasso non in condizioni di sicurezza, essendosi posta a ridosso della bici, in assenza di manovre brusche e/o impreviste della bici ed in assenza di condizioni stradali (per traffico e/o conformazione della sede stradale) che rendevamo impossibile una diversa manovra.
Come già chiarito da Cass. Civ. 31009/2019 “.. Si premette che l'art. 148 C.d.S., comma 3 prevede che: "il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia,
dopo avere fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale, e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio". E occorre precisare - seguendo il percorso ermeneutico, già da tempo tracciato nella giurisprudenza di questa Corte, anche in sede penale (cfr., tra le tante, Cass. Pen. Sez. 4,
12.4.1966, Bendazzoli, Rv.101583; 17.12.1982, , Rv.159189; 2.3.1984, Rv.163881; Per_2 Per_3
1.10.1987, , Rv. 177903; 12.10.1990, , Rv.185805) - che il conducente di un Per_4 Per_5
qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi di per sè un equilibrio particolarmente instabile, deve lasciare una distanza laterale di sicurezza, che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato.
Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il velocipide o il motociclo che pagina 5 di 16 precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo la incolumità di alcuno. A tale conclusione conduce anche l'interpretazione dell'art. 106 C.d.S.,
comma 1, che, in tema di sorpasso, richiede "spazio libero sufficiente". Detta espressione, invero, deve essere intesa riferita non soltanto alla distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli, che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche alla distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere adeguata. Pertanto ogniqualvolta detto spazio manchi o sia insufficiente per qualsiasi motivo - il conducente del mezzo, che si accinge al sorpasso, deve desistere dalla manovra finché non sia possibile effettuare la stessa senza pericolo. Il sorpasso, si ribadisce,
postula condizioni di assoluta sicurezza: pertanto, il conducente non può esimersi dall'obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che la relativa manovra sia malagevole e pericolosa.”
Nessun dubbio può sussistere circa la legittimazione passiva della quale Impresa CP_4
Designata ai sensi dell'art. 283 lett. a) codice delle assicurazioni.
Ed invero dalla ricostruzione del sinistro così come operata emerge con assoluta certezza che la vettura che ha causato il sinistro si è allontanato dai luoghi.
La giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – ha, infatti, già rilevato che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , nel Parte_7
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare: a) che l'incidente si è verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente dell'altro mezzo;
b) che il conducente del veicolo non identificato è rimasto sconosciuto. A tal fine è pacifico che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il pagina 6 di 16 risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del , di Parte_7
presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, 31 agosto
2020, n. 18097; Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. Sez. VI-3, 30 dicembre 2016, n.
27541).
Nella specie è indubbio che i presupposti di cui ai predetti punti a) e b) siano stati comprovati dall'attore. Vi è – peraltro - anche la prova che il fatto sia stato denunciato alle competenti autorità (cfr.
informativa di reato in atti). Peraltro il fascicolo, aperto contro ignoti e recante il n. 12926/2021 RGNR,
è stato archiviato in data 17.03.2022, non essendo “emersi elementi utili per la identificazione dei responsabili ...”.
Nella specie la prova della riconducibilità del sinistro a vettura ignota è stata ampiamente raggiunta nel presente giudizio.
Nessun dubbio, alla stregua di tutto quanto sopra, circa la responsabilità dello scooter ignoto e quindi della responsabilità del Fondo in relazione al decesso di Controparte_5
In ordine alle domande iure proprio.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione pagina 7 di 16 delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è
la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale,
assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare
ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli
affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione
sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale
pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì
nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita,
nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, “Il danno non
patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in
modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in
riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità
delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di
quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei
diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale
risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella
sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza
dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello
“dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne,
di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale
e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto
il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla pagina 8 di 16 composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto
riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di
costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso
concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da
parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che
compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass., sez. III, 2019/20287).
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima
(aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di
Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne (ricorrendo, anche, ad elementi presuntivi)
l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche: a) in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno pagina 9 di 16 esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622); b) ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
c) in ossequio a
Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione,
salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In applicazione dei suesposti i principi, appare utile considerare, quanto alla fattispecie in esame,
che gli attori, genitori, fratelli, cognata e nipoti di vanno accreditati di un grado di Controparte_5
intensità del vincolo parentale tale da potersi presumere integralmente la lesione dell'aspetto interiore del danno, quale intimo dolore subito per la perdita del prossimo congiunto (Cass., sez. III,
2021/14422); uguale ragionamento d'altra parte può farsi a riguardo dei profili dinamico-relazionali in considerazione della piena dimostrazione dello speciale e concreto sconvolgimento della vita familiare e di relazione esterna. pagina 10 di 16 Va precisato che non è stata dedotta né comprovata la convivenza tra le parti attrici ed il de cuius per cui tale aspetto non sarà preso in considerazione.
Ne viene un riconoscimento pari al seguente valore indennitario sì come predisposto dalle vigenti tabelle di Milano (anno 2021) ed integrate dai nuovi criteri del danno parentale del 2024
specificatamente prescriventi un valore a punto di €. 3911.00 per i genitori ed € 1698.00 per fratelli/nipoti:
(padre) circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età Parte_1
del congiunto rimasto in vita (76 anni) – convivenza 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: oltre 3 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 41 €. 160351.00;
(madre): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età del Parte_2
congiunto rimasto in vita (71 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: oltre 3 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 41 = €.
160351.00;
(fratello): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età del Parte_1
congiunto rimasto in vita (54 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: oltre 3 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 35 = €. 59430.00;
(fratello): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età del Parte_3
congiunto rimasto in vita (51 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: oltre 3 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 35 = €. 59430.00;
Per i nipoti e la cognata non saranno attribuiti i punti relativi alla sopravvivenza di altri familiari,
perché non richiesti da parte attrice. Si farà riferimento alla tabella relativa a fratelli/nipoti, con la dimidiazione di ½ del relativo importo atteso che non sono emersi elementi tali – oltre il vincolo familiare – tali da giustificare un risarcimento equivalente a qyelllo dei fratelli.
(cognata): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età del Parte_4
congiunto rimasto in vita (48 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo pagina 11 di 16 familiare primario: 0 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 28 = €. 47544 : 2 = €
23772.00;
(classe 1990 nipote): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età Parte_1
del congiunto rimasto in vita (31 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 0 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 30 = €. 50940.00: 2 =
€ 25470.00;
(nipote): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età del Controparte_3
congiunto rimasto in vita (25 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 0 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 32 = €. 54336.00 : 2 =
€ 27168.00;
(nipote): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età del Parte_6
congiunto rimasto in vita (30 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 0 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 32 = €. 54336.00 : 2 =
€ 27168.00;
(classe 1986 nipote): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età Parte_1
del congiunto rimasto in vita (35 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 0 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 30 = €. 50940.00 : 2 =
€ 25470.00;
con la conseguente liquidazione, in favore di ciascuno, degli importi come sopra determinati in uno agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
Nessuna somma viene liquidata in favore di (nipote) atteso che alla data del sinistro Persona_1
aveva l'età di circa 3 anni e quindi è logicamente presumibile che nessun rapporto affettivo (nel senso di pienezza e consapevolezza dello stesso) avesse ancora instaurato con lo zio.
In ordine al danno iure hereditario.
A seguito dell'evento per cui è causa ha subito una gravissima lesione che lo ha Controparte_5
pagina 12 di 16 portato a morte ed in particolare tra la data del sinistro (9.9.2021) e la data del decesso 3.12.2021 – (84
giorni)- lo stesso ha visto avvicinarsi la morte, essendo rimasto cosciente per tutto il periodo (come emerge dalla documentazione medica in atti). In realtà dalla documentazione medica in atti emerge che almeno fino al 4.11.2021 il de cuius era in uno stato di coma, tale da non consentirgli la piena consapevolezza delle sue condizioni. Da tale data fino all'exitus lo stesso era invece cosciente e quindi il lasso temporale da prendere in esame è di gg 30.
Detto diritto al risarcimento del danno è trasmesso agli eredi.
Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. 23153/19; Cass. 21508/20; Cass. 11719/21) i danni non
patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "jure hereditatis", possono consistere: a) nel "danno
biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza
consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del
danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus. L'accertamento del danno conseguenza è
questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte,
necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile
lasso temporale" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del
08/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del
31/10/2014); b) nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale" o da lucida agonia),
consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla
vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso
l'ineluttabile fine-vita. Trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell'"an" presuppone la
prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6754 del 24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13537
del 13/06/2014); su tale tema, tra gli arresti giurisprudenziali massimati, conformi a Cass. S.U.
15350/2015 vanno segnalate Cass. Sez. 3, 23 marzo 2016 n. 5684 e Cass. biologico e il danno
psicologico-morale propri della fase terminale della vita rilevando che il diritto al risarcimento del pagina 13 di 16 "danno biologico terminale" è configurabile - e quindi trasmissibile jure hereditatis - ove intercorra
"un apprezzabile lasso di tempo" tra la lesione e la morte, essendo irrilevante che durante tale periodo
la vittima abbia mantenuto lucidità, presupposto invece del diverso danno morale terminale o da
lucida agonia o catastrofale o catastrofico, oggetto del presente ricorso e già rinvenibile, in S.U. 11
novembre 2008 nn. 26772 e 26773, come sofferenza che si prova per la consapevole percezione
dell'ineluttabile approssimarsi della morte;
per quest'ultimo danno - secondo le decisioni in esame -
rileva il criterio dell'intensità della sofferenza patita "a prescindere dall'apprezzabile intervallo di
tempo tra lesioni e decesso".
Sono pertanto trasmissibili jure hereditatis il danno biologico cosiddetto terminale - nel senso dei
postumi invalidanti che hanno caratterizzato il periodo di vita intercorso tra la lesione e l'exitus,
periodo che deve costituire un "apprezzabile lasso temporale" (sulla scorta, tra l'altro, di Cass. sez. 3,
31 ottobre 2014 n. 23183, Cass. sez. 3, 28 ottobre 2014 n. 22228 e Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15491)
-, e il danno morale cosiddetto soggettivo, cioè il danno catastrofale, ovvero lo "stato di sofferenza
spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo
svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine vita". Se, infatti, nel tempo
che intercorre tra la lesione e il decesso, la persona non è in grado di percepire la sua situazione, e in
particolare l'imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto alla
species biologica;
se, invece, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge,
sostanzialmente quale ulteriore accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare
danno morale terminale.
Anche detto danno andrà quantificato secondo le Tabelle di Milano.
Sul punto, si rileva che le Tabelle di Milano 2024 prevedono un risarcimento del danno sino a
35247.00 euro per i primi tre giorni, e somme ulteriori –con possibile personalizzazione sino al 50 %-
sino a 100 giorni. Le tabelle di Milano 2024 quantificano un'agonia sino a giorni 3 in euro 35247.00.
Per i successivi 27 gioni spetta un importo pro die di € 921.00, così per complessivi € 24867.00. pagina 14 di 16 Nessun aumento personalizzato è stato richiesto.
Le spese documentate ammontano ad € 4502.00 (spese funerarie) interamente corrisposte da
[...]
. Parte_1
Le spese del giudizio vanno poste a carico di . Vanno integralmente compensate nei CP_8
rapporti e Persona_1 CP_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_1 [...]
, , , , Pt_3 Parte_4 Parte_1 Controparte_3 Persona_1
e contro quale Impresa Designata, , Parte_6 Parte_1 Controparte_10
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
condanna la n.q. al pagamento a titolo di risarcimento danni iure proprio - in Controparte_10
favore di della somma di € 160351.00, della somma di
Parte_1 Parte_2
€ 160351.00, della somma di € 59430.00, della somma di € Parte_1 Parte_3
59430.00, della somma di € 23772.00, (classe 1990) della Parte_4 Parte_1
somma di € 25470.00, della somma di € 27168.00, Controparte_3 Parte_6
della somma di € 27168.00, (classe 1986) della somma di € 25470.00, il tutto oltre Parte_1
interessi legali fino al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori , Parte_1 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_1 Controparte_3
, e della complessiva somma di € 60114.00 a titolo di
[...] Parte_6 Parte_1
risarcimento danni iure hereditatis, oltre interessi al soddisfo;
rigetta la domanda proposta da Persona_1
pagina 15 di 16 condanna il convenuto al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 15000.00 per compensi, oltre contributo unificato ed oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese tra e nq. Persona_1 CP_11
Così deciso in Catania addì 5 novembre 2025
Il Giudice
(dott. IO NO)
pagina 16 di 16
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
IO NO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2639/23 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025;
promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
7/A, C.F.: ; , nata a [...] il [...], ivi residente C.F._1 Parte_2
in Via Catania, n. 7/A, C.F.: nato a [...] il C.F._2 Parte_1
21.06.1967, ivi residente in [...], C.F.: , in proprio e nella C.F._3
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...] il Persona_1
13.08.2018, C.F.: nato a [...] il [...], ivi C.F._4 Parte_3
residente in [...], C.F.: ; , nata a [...] C.F._5 Parte_4
(CT) il 10.09.1973, ivi residente in [...], C.F.: ; C.F._6 [...]
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
; , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Pt_1 Parte_5
Benevento, n. 14, C.F.: ; nato a [...] il C.F._8 Parte_6
17.08.1991, residente in [...], C.F.:
; nato a [...] il [...], residente in [...]di C.F._9 Parte_1 pagina 1 di 16 Treia (Mc), Contrada Valcerasa n. 39, C.F.: ; elettivamente domiciliati in C.F._10
Catania, Via Centuripe n. 2/a presso lo studio dell'Avv. Roberta Castorina che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attori
contro
.q. di DAL F.G.V.S. Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, Corso Italia n. 244, presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE SINISTRO STRADALE
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, (padre); Parte_1 Parte_2
(madre); (fratello); (fratello); (cognata); Parte_1 Parte_3 Parte_4
(nipote); (nipote); (nipote); Parte_1 Controparte_3 Persona_1 [...]
(nipote) e (nipote) convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Parte_6 Parte_1
Catania n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. esponendo che il loro congiunto Controparte_4
in data 9.9.2021 alle ore 16.20 a bordo della propria bicicletta percorreva la SP 134 Controparte_5
nei pressi del civico n. 29 nel Comune di Motta S. Anastasia. Esponevano che un veicolo non identificato lo travolgeva facendolo cadere rovinosamente a terra. Esponevano che a causa delle gravi lesioni veniva trasportato con l'elisoccorso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Controparte_5
pagina 2 di 16 Cannizzaro. Esponevano che il loro congiunto veniva trasferito, in gravissime condizioni di salute,
presso l'Ospedale di Catania, ove in un primo momento Controparte_6
veniva ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgica. Rilevavano che veniva diagnostica un'emorragia cerebrale ed in data 10.09.2021 veniva sottoposto a intervento di “craniotomia fronto-
temporo-parietale destra e drenaggio, posizionamento di derivazione liquorale ventricolare sinistra”,
atteso che gli veniva diagnosticato, nello specifico, “politrauma con ematoma epidurale fronto-
parietale sinistro, ematoma epidurale in fossa cranica posteriore, ematoma subdurale acuto emisferico
destro, ampia lacerocontusione frontoparietale destra con shift della linea mediana a sinistra”.
Riferivano che il paziente, quindi, nei giorni successivi, restava in degenza presso il reparto di rianimazione, intubato, ma non sedato, reagendo agli stimoli provocati dai medici, come si evince dalle cartelle cliniche redatte durante la sua degenza in ospedale. Seguiva un ulteriore intervento del
25.09.2021, nello specifico trattavasi di “Derivazione liquorale ventricolo-peritonale dopo rimozione
del catetere ventricolare precedentemente impiantato e prelievo liquorale da nuovo catetere
ventricolare”. In data 05.10.2021 entrava in stato di “coma vigile”, mentre in data 26.10.2021, al peggiorare della situazione clinica del paziente, il nosocomio in questione refertava: “Insufficienza
respiratoria cronica in paziente affetto da esiti di trauma cranico con ematoma subdurale acuto extra
durale e lacerocontusione frontotemporale dx in ventilazione meccanica assistita continuativa per via
tracheostomica, necessita di profilo assistenziale neuro D. durante la degenza è stato trattato con
ventilatore polmonare tipo Philips Lifevent Evo 2 con modalità invasiva”. La prescrizione veniva effettuata in condizioni di stabilizzazione clinica, ed era finalizzata al miglioramento della qualità e dell'attesa di vita, nonché alla sopravvivenza stessa. In data 04.11.2021 venivano registrati dei miglioramenti, ragion per cui lasciava il reparto di rianimazione per essere accompagnato presso la
Clinica Maugeri di Sciacca (AG), ove, inizialmente si programmava una terapia di riabilitazione, ma malauguratamente, a causa di improvvisa assenza di parametri vitali, nonostante i tentativi di manovre rianimatorie, decedeva in data 03.12.2021. Controparte_5
pagina 3 di 16 Chiedevano quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_4
opponendosi.
Assunte le prove richieste , all'udienza del 18.6.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria compiuta ha consentito di accertare che l'incidente si è verificato per l'esclusiva responsabilità di una vettura pirata.
L'unico teste che ha assistito alla dinamica del sinistro ( ) ha riferito di trovarsi al Testimone_1
momento dell'incidente alla guida del portavalori della che viaggiava in senso opposto CP_7
alla bici. Ha riferito di avere visto giungere subito dopo la bici una vettura Toyota Yaris di colore grigio che sorpassava in modo molto vicino la bici. Ha riferito che non vi è stato urto tra la bici e la macchina ma che la manovra della macchina ha fatto perdere l'equilibrio al ciclista. Ha anche riferito che vi era spazio per superare la bici in modo agevole e che la vettura forse nemmeno si è accorta della presenza della bici, tant'è che ha proseguito la sua marcia regolarmente.
L'altro teste (collega del e trasportato sul medesimo portavalori) ha Testimone_2 Tes_1
confermato la dinamica del sinistro, così come riferitagli dal collega nell'immediatezza del fatto ed all'interno del portavalori, tant'è che lo stesso guardando dallo specchietto retrovisore Tes_2
vedeva il ciclista già a terra.
Le dichiarazioni rese dai testi sono poi uniformi a quelle già rilasciate nell'immediatezza alla polizia municipale ed allegate al rapporto di incidente in atti.
I testi (militare dei carabinieri che si è occupato delle indagini) ed Testimone_3 Tes_4
(in servizio presso la polizia municipale di Motta S. Anastasia) hanno – poi - concordemente
[...]
dichiarato che dall'analisi dei filmati delle videocamere di sicurezza presenti sui luoghi si vede la pagina 4 di 16 vettura affiancare la bici e quando quasi metà della vettura aveva oltrepassato la bici, si vede quest'ultima cadere a terra. Entrambi hanno riferito che non è possibile individuare un urto tra i mezzi e che non è stato possibile identificare il mezzo. Hanno anche riferito che la bici procedeva sulla sua dx in modo uniforme.
Data tale ricostruzione è innegabile che causa esclusiva del sinistro sia stata l'incauta manovra dell'autovettura pirata, pur in assenza di urto.
E difatti non è dato comprendere quale possa essere la ricostruzione alternativa, quando è emerso dai filmati che proprio in corrispondenza del sorpasso la bici ha perso l'equilibrio rovinando a terra.
Evidente che la vettura ha operato un sorpasso non in condizioni di sicurezza, essendosi posta a ridosso della bici, in assenza di manovre brusche e/o impreviste della bici ed in assenza di condizioni stradali (per traffico e/o conformazione della sede stradale) che rendevamo impossibile una diversa manovra.
Come già chiarito da Cass. Civ. 31009/2019 “.. Si premette che l'art. 148 C.d.S., comma 3 prevede che: "il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia,
dopo avere fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale, e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio". E occorre precisare - seguendo il percorso ermeneutico, già da tempo tracciato nella giurisprudenza di questa Corte, anche in sede penale (cfr., tra le tante, Cass. Pen. Sez. 4,
12.4.1966, Bendazzoli, Rv.101583; 17.12.1982, , Rv.159189; 2.3.1984, Rv.163881; Per_2 Per_3
1.10.1987, , Rv. 177903; 12.10.1990, , Rv.185805) - che il conducente di un Per_4 Per_5
qualsiasi veicolo, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi di per sè un equilibrio particolarmente instabile, deve lasciare una distanza laterale di sicurezza, che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato.
Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il velocipide o il motociclo che pagina 5 di 16 precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo la incolumità di alcuno. A tale conclusione conduce anche l'interpretazione dell'art. 106 C.d.S.,
comma 1, che, in tema di sorpasso, richiede "spazio libero sufficiente". Detta espressione, invero, deve essere intesa riferita non soltanto alla distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli, che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche alla distanza laterale dalla sinistra del veicolo da sorpassare, che deve essere adeguata. Pertanto ogniqualvolta detto spazio manchi o sia insufficiente per qualsiasi motivo - il conducente del mezzo, che si accinge al sorpasso, deve desistere dalla manovra finché non sia possibile effettuare la stessa senza pericolo. Il sorpasso, si ribadisce,
postula condizioni di assoluta sicurezza: pertanto, il conducente non può esimersi dall'obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che la relativa manovra sia malagevole e pericolosa.”
Nessun dubbio può sussistere circa la legittimazione passiva della quale Impresa CP_4
Designata ai sensi dell'art. 283 lett. a) codice delle assicurazioni.
Ed invero dalla ricostruzione del sinistro così come operata emerge con assoluta certezza che la vettura che ha causato il sinistro si è allontanato dai luoghi.
La giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – ha, infatti, già rilevato che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , nel Parte_7
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare: a) che l'incidente si è verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente dell'altro mezzo;
b) che il conducente del veicolo non identificato è rimasto sconosciuto. A tal fine è pacifico che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il pagina 6 di 16 risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del , di Parte_7
presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, 31 agosto
2020, n. 18097; Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. Sez. VI-3, 30 dicembre 2016, n.
27541).
Nella specie è indubbio che i presupposti di cui ai predetti punti a) e b) siano stati comprovati dall'attore. Vi è – peraltro - anche la prova che il fatto sia stato denunciato alle competenti autorità (cfr.
informativa di reato in atti). Peraltro il fascicolo, aperto contro ignoti e recante il n. 12926/2021 RGNR,
è stato archiviato in data 17.03.2022, non essendo “emersi elementi utili per la identificazione dei responsabili ...”.
Nella specie la prova della riconducibilità del sinistro a vettura ignota è stata ampiamente raggiunta nel presente giudizio.
Nessun dubbio, alla stregua di tutto quanto sopra, circa la responsabilità dello scooter ignoto e quindi della responsabilità del Fondo in relazione al decesso di Controparte_5
In ordine alle domande iure proprio.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione pagina 7 di 16 delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è
la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale,
assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare
ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli
affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione
sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale
pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì
nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita,
nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, “Il danno non
patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in
modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in
riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità
delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di
quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei
diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale
risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella
sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza
dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello
“dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne,
di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale
e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto
il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla pagina 8 di 16 composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto
riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di
costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso
concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da
parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che
compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass., sez. III, 2019/20287).
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima
(aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di
Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne (ricorrendo, anche, ad elementi presuntivi)
l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche: a) in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno pagina 9 di 16 esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622); b) ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
c) in ossequio a
Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età
del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione,
salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In applicazione dei suesposti i principi, appare utile considerare, quanto alla fattispecie in esame,
che gli attori, genitori, fratelli, cognata e nipoti di vanno accreditati di un grado di Controparte_5
intensità del vincolo parentale tale da potersi presumere integralmente la lesione dell'aspetto interiore del danno, quale intimo dolore subito per la perdita del prossimo congiunto (Cass., sez. III,
2021/14422); uguale ragionamento d'altra parte può farsi a riguardo dei profili dinamico-relazionali in considerazione della piena dimostrazione dello speciale e concreto sconvolgimento della vita familiare e di relazione esterna. pagina 10 di 16 Va precisato che non è stata dedotta né comprovata la convivenza tra le parti attrici ed il de cuius per cui tale aspetto non sarà preso in considerazione.
Ne viene un riconoscimento pari al seguente valore indennitario sì come predisposto dalle vigenti tabelle di Milano (anno 2021) ed integrate dai nuovi criteri del danno parentale del 2024
specificatamente prescriventi un valore a punto di €. 3911.00 per i genitori ed € 1698.00 per fratelli/nipoti:
(padre) circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età Parte_1
del congiunto rimasto in vita (76 anni) – convivenza 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: oltre 3 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 41 €. 160351.00;
(madre): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età del Parte_2
congiunto rimasto in vita (71 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: oltre 3 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 41 = €.
160351.00;
(fratello): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età del Parte_1
congiunto rimasto in vita (54 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: oltre 3 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 35 = €. 59430.00;
(fratello): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età del Parte_3
congiunto rimasto in vita (51 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: oltre 3 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 35 = €. 59430.00;
Per i nipoti e la cognata non saranno attribuiti i punti relativi alla sopravvivenza di altri familiari,
perché non richiesti da parte attrice. Si farà riferimento alla tabella relativa a fratelli/nipoti, con la dimidiazione di ½ del relativo importo atteso che non sono emersi elementi tali – oltre il vincolo familiare – tali da giustificare un risarcimento equivalente a qyelllo dei fratelli.
(cognata): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età del Parte_4
congiunto rimasto in vita (48 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo pagina 11 di 16 familiare primario: 0 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 28 = €. 47544 : 2 = €
23772.00;
(classe 1990 nipote): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età Parte_1
del congiunto rimasto in vita (31 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 0 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 30 = €. 50940.00: 2 =
€ 25470.00;
(nipote): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età del Controparte_3
congiunto rimasto in vita (25 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 0 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 32 = €. 54336.00 : 2 =
€ 27168.00;
(nipote): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età del Parte_6
congiunto rimasto in vita (30 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 0 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 32 = €. 54336.00 : 2 =
€ 27168.00;
(classe 1986 nipote): circostanze di fatto rilevanti: età della vittima (46 anni) – età Parte_1
del congiunto rimasto in vita (35 anni) – convivenza: 0 – sopravvivenza di altri componenti il nucleo familiare primario: 0 – qualità ed intensità del rapporto affettivo: 0; totale: punti 30 = €. 50940.00 : 2 =
€ 25470.00;
con la conseguente liquidazione, in favore di ciascuno, degli importi come sopra determinati in uno agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
Nessuna somma viene liquidata in favore di (nipote) atteso che alla data del sinistro Persona_1
aveva l'età di circa 3 anni e quindi è logicamente presumibile che nessun rapporto affettivo (nel senso di pienezza e consapevolezza dello stesso) avesse ancora instaurato con lo zio.
In ordine al danno iure hereditario.
A seguito dell'evento per cui è causa ha subito una gravissima lesione che lo ha Controparte_5
pagina 12 di 16 portato a morte ed in particolare tra la data del sinistro (9.9.2021) e la data del decesso 3.12.2021 – (84
giorni)- lo stesso ha visto avvicinarsi la morte, essendo rimasto cosciente per tutto il periodo (come emerge dalla documentazione medica in atti). In realtà dalla documentazione medica in atti emerge che almeno fino al 4.11.2021 il de cuius era in uno stato di coma, tale da non consentirgli la piena consapevolezza delle sue condizioni. Da tale data fino all'exitus lo stesso era invece cosciente e quindi il lasso temporale da prendere in esame è di gg 30.
Detto diritto al risarcimento del danno è trasmesso agli eredi.
Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. 23153/19; Cass. 21508/20; Cass. 11719/21) i danni non
patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "jure hereditatis", possono consistere: a) nel "danno
biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza
consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del
danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus. L'accertamento del danno conseguenza è
questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte,
necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile
lasso temporale" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del
08/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del
31/10/2014); b) nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale" o da lucida agonia),
consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla
vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso
l'ineluttabile fine-vita. Trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell'"an" presuppone la
prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6754 del 24/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13537
del 13/06/2014); su tale tema, tra gli arresti giurisprudenziali massimati, conformi a Cass. S.U.
15350/2015 vanno segnalate Cass. Sez. 3, 23 marzo 2016 n. 5684 e Cass. biologico e il danno
psicologico-morale propri della fase terminale della vita rilevando che il diritto al risarcimento del pagina 13 di 16 "danno biologico terminale" è configurabile - e quindi trasmissibile jure hereditatis - ove intercorra
"un apprezzabile lasso di tempo" tra la lesione e la morte, essendo irrilevante che durante tale periodo
la vittima abbia mantenuto lucidità, presupposto invece del diverso danno morale terminale o da
lucida agonia o catastrofale o catastrofico, oggetto del presente ricorso e già rinvenibile, in S.U. 11
novembre 2008 nn. 26772 e 26773, come sofferenza che si prova per la consapevole percezione
dell'ineluttabile approssimarsi della morte;
per quest'ultimo danno - secondo le decisioni in esame -
rileva il criterio dell'intensità della sofferenza patita "a prescindere dall'apprezzabile intervallo di
tempo tra lesioni e decesso".
Sono pertanto trasmissibili jure hereditatis il danno biologico cosiddetto terminale - nel senso dei
postumi invalidanti che hanno caratterizzato il periodo di vita intercorso tra la lesione e l'exitus,
periodo che deve costituire un "apprezzabile lasso temporale" (sulla scorta, tra l'altro, di Cass. sez. 3,
31 ottobre 2014 n. 23183, Cass. sez. 3, 28 ottobre 2014 n. 22228 e Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15491)
-, e il danno morale cosiddetto soggettivo, cioè il danno catastrofale, ovvero lo "stato di sofferenza
spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo
svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine vita". Se, infatti, nel tempo
che intercorre tra la lesione e il decesso, la persona non è in grado di percepire la sua situazione, e in
particolare l'imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto alla
species biologica;
se, invece, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge,
sostanzialmente quale ulteriore accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare
danno morale terminale.
Anche detto danno andrà quantificato secondo le Tabelle di Milano.
Sul punto, si rileva che le Tabelle di Milano 2024 prevedono un risarcimento del danno sino a
35247.00 euro per i primi tre giorni, e somme ulteriori –con possibile personalizzazione sino al 50 %-
sino a 100 giorni. Le tabelle di Milano 2024 quantificano un'agonia sino a giorni 3 in euro 35247.00.
Per i successivi 27 gioni spetta un importo pro die di € 921.00, così per complessivi € 24867.00. pagina 14 di 16 Nessun aumento personalizzato è stato richiesto.
Le spese documentate ammontano ad € 4502.00 (spese funerarie) interamente corrisposte da
[...]
. Parte_1
Le spese del giudizio vanno poste a carico di . Vanno integralmente compensate nei CP_8
rapporti e Persona_1 CP_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_1 [...]
, , , , Pt_3 Parte_4 Parte_1 Controparte_3 Persona_1
e contro quale Impresa Designata, , Parte_6 Parte_1 Controparte_10
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
condanna la n.q. al pagamento a titolo di risarcimento danni iure proprio - in Controparte_10
favore di della somma di € 160351.00, della somma di
Parte_1 Parte_2
€ 160351.00, della somma di € 59430.00, della somma di € Parte_1 Parte_3
59430.00, della somma di € 23772.00, (classe 1990) della Parte_4 Parte_1
somma di € 25470.00, della somma di € 27168.00, Controparte_3 Parte_6
della somma di € 27168.00, (classe 1986) della somma di € 25470.00, il tutto oltre Parte_1
interessi legali fino al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori , Parte_1 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_1 Controparte_3
, e della complessiva somma di € 60114.00 a titolo di
[...] Parte_6 Parte_1
risarcimento danni iure hereditatis, oltre interessi al soddisfo;
rigetta la domanda proposta da Persona_1
pagina 15 di 16 condanna il convenuto al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 15000.00 per compensi, oltre contributo unificato ed oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese tra e nq. Persona_1 CP_11
Così deciso in Catania addì 5 novembre 2025
Il Giudice
(dott. IO NO)
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