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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 641/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
NA NC, Relatore
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6527/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220010476331000 IRES-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 6527/2022 il Signor Nominativo_1 nella qualità di rappresentante legale della Società “Ricorrente_1 S.r.l.” con sede a Fuscaldo (CS) in Nominativo_2, rappresentato e difeso dal dottor Difensore_1 presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato, impugna e contesta la cartella di pagamento n. 03420220010476331000 di Euro 32.638,16 notificata a mezzo Posta Elettronica Certificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 2/6/2022, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Direzione
Provinciale di Cosenza, a seguito di controllo del modello unico per il periodo d'imposta 2017, contenente gli importi iscritti a ruolo originati dal controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73.
Parte ricorrente eccepisce la nullità e l'inesistenza della cartella di pagamento in quanto notificata a mezzo pec in violazione dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005; la mancata notifica della comunicazione d'irregolarità in violazione dell'art. 6 comma 5 della Legge n. 212/2000, poiché l'Ufficio convenuto prima di procedere alla iscrizione a ruolo ed all'invio della cartella, avrebbe dovuto invitare il ricorrente a fornire i chiarimenti necessari, oltre che a produrre eventuale documentazione giustificativa;
il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000; la nullità del ruolo e della cartella di pagamento impugnati, per falsa applicazione dell'art. 36 ter del D.P.R. 600/73, nonché l'omessa indicazione del metodo di calcolo delle sanzioni e degli interessi di mora relativi al periodo di riferimento, chiedendo pertanto l'annullamento dell'atto impugnato e la contestuale condanna alle spese di parte soccombente, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Successivamente si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche nelle quali in via preliminare, eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito all'obbligazione tributaria richiesta poiché i presunti vizi sollevati dalla parte ricorrente sono riferibili all'Ente impositore nei confronti del quale la stessa precisa di avere proceduto alla chiamata in causa ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 112/99. Nel merito sempre in confutazione delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente evidenzia che la cartella di pagamento impugnata, risulta ritualmente notificata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con la contestuale condanna alle spese di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio considerato che il relatore nominato dott. Franco Ernesto Rubino in data 21/5/2025 si è dimesso lo sostituisce con il sottoscritto relatore. Nel merito la Corte osserva che il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento. Nella fattispecie in esame il contenzioso verte sul disconoscimento da parte dell'Ufficio delle ritenute IRES, trattenute alla società a titolo di acconto d'imposta e del contestuale recupero a tassazione con l'atto impugnato.
Ciò premesso, in linea generale le denunce dei redditi costituiscono di norma delle dichiarazioni di scienza e quindi, laddove affette da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 della
Costituzione, l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge sono comunque emendabili, anche in sede contenziosa, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/98 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/97, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica.
Di conseguenza, a prescindere dal termine decadenziale previsto dall'art. 2 citato, il contribuente potrà sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione, azionata anche all'esito di controllo automatizzato, allegando in giudizio errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria (Cfr. Cass. 6995/2024; 13408/2024; Cass. SS.UU. 13378/2016). Tale
è stato il comportamento della ricorrente società che, resosi conto di aver omesso di riportare nelle dichiarazioni precedenti alcune ritenute subite a titolo di acconto di imposta, ha proceduto a indicare il credito nella prima dichiarazione utile, successiva alla presa visione del fatto noto, ovvero il modello Unico 2018, redditi 2017, oggetto del controllo formale da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Quindi è evidente che l'Amministrazione Finanziaria nell'azionare la pretesa tributaria deve garantire in sintesi al contribuente la conoscibilità degli atti, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio che sostanzia il principio di leale collaborazione tra amministrazione e contribuente anche nella "fase precontenziosa" o "endoprocedimentale", al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 della Costituzione (Cfr. Cass. Sez. Unite, n. 19667/2014).
Fra l'altro il comportamento contumaciale sostenuto dall'Ufficio impositore nella specie l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Cosenza, che sebbene chiamata in causa dall'Ente della Riscossione ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 112/99 non ha presentato controdeduzioni scritte esercitando, in tal fatta la facoltà di controbattere le argomentazioni svolte dal ricorrente, ne indebolisce sostanzialmente i motivi che sorreggono l'obbligazione tributaria richiesta e denotano altresì, un disinteresse a coltivare la causa.
Infatti la legge n. 130/2022, tesa a riformare il processo tributario, ha inserito nell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 il comma 5 bis, in virtù del quale compete all'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, dimostrando in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, precisando fra l'altro che la decisione del Giudice dovrà trovare fondamento sugli elementi di prova forniti in giudizio e dovrà comportare l'annullamento dell'atto ove gli stessi risultino carenti o contraddittori (Cfr. Cass. 11101/2022; n. 17231/19).
Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo giudicante accoglie il ricorso in epigrafe e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Esistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria definitivamente decidendo cosi provvede: accoglie il ricorso e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
NA NC, Relatore
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6527/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220010476331000 IRES-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 6527/2022 il Signor Nominativo_1 nella qualità di rappresentante legale della Società “Ricorrente_1 S.r.l.” con sede a Fuscaldo (CS) in Nominativo_2, rappresentato e difeso dal dottor Difensore_1 presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato, impugna e contesta la cartella di pagamento n. 03420220010476331000 di Euro 32.638,16 notificata a mezzo Posta Elettronica Certificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 2/6/2022, emessa dall'Agenzia delle Entrate- Direzione
Provinciale di Cosenza, a seguito di controllo del modello unico per il periodo d'imposta 2017, contenente gli importi iscritti a ruolo originati dal controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73.
Parte ricorrente eccepisce la nullità e l'inesistenza della cartella di pagamento in quanto notificata a mezzo pec in violazione dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005; la mancata notifica della comunicazione d'irregolarità in violazione dell'art. 6 comma 5 della Legge n. 212/2000, poiché l'Ufficio convenuto prima di procedere alla iscrizione a ruolo ed all'invio della cartella, avrebbe dovuto invitare il ricorrente a fornire i chiarimenti necessari, oltre che a produrre eventuale documentazione giustificativa;
il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000; la nullità del ruolo e della cartella di pagamento impugnati, per falsa applicazione dell'art. 36 ter del D.P.R. 600/73, nonché l'omessa indicazione del metodo di calcolo delle sanzioni e degli interessi di mora relativi al periodo di riferimento, chiedendo pertanto l'annullamento dell'atto impugnato e la contestuale condanna alle spese di parte soccombente, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Successivamente si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche nelle quali in via preliminare, eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito all'obbligazione tributaria richiesta poiché i presunti vizi sollevati dalla parte ricorrente sono riferibili all'Ente impositore nei confronti del quale la stessa precisa di avere proceduto alla chiamata in causa ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 112/99. Nel merito sempre in confutazione delle eccezioni sollevate dalla parte ricorrente evidenzia che la cartella di pagamento impugnata, risulta ritualmente notificata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con la contestuale condanna alle spese di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio considerato che il relatore nominato dott. Franco Ernesto Rubino in data 21/5/2025 si è dimesso lo sostituisce con il sottoscritto relatore. Nel merito la Corte osserva che il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento. Nella fattispecie in esame il contenzioso verte sul disconoscimento da parte dell'Ufficio delle ritenute IRES, trattenute alla società a titolo di acconto d'imposta e del contestuale recupero a tassazione con l'atto impugnato.
Ciò premesso, in linea generale le denunce dei redditi costituiscono di norma delle dichiarazioni di scienza e quindi, laddove affette da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 della
Costituzione, l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge sono comunque emendabili, anche in sede contenziosa, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/98 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/97, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica.
Di conseguenza, a prescindere dal termine decadenziale previsto dall'art. 2 citato, il contribuente potrà sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione, azionata anche all'esito di controllo automatizzato, allegando in giudizio errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria (Cfr. Cass. 6995/2024; 13408/2024; Cass. SS.UU. 13378/2016). Tale
è stato il comportamento della ricorrente società che, resosi conto di aver omesso di riportare nelle dichiarazioni precedenti alcune ritenute subite a titolo di acconto di imposta, ha proceduto a indicare il credito nella prima dichiarazione utile, successiva alla presa visione del fatto noto, ovvero il modello Unico 2018, redditi 2017, oggetto del controllo formale da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Quindi è evidente che l'Amministrazione Finanziaria nell'azionare la pretesa tributaria deve garantire in sintesi al contribuente la conoscibilità degli atti, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio che sostanzia il principio di leale collaborazione tra amministrazione e contribuente anche nella "fase precontenziosa" o "endoprocedimentale", al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 della Costituzione (Cfr. Cass. Sez. Unite, n. 19667/2014).
Fra l'altro il comportamento contumaciale sostenuto dall'Ufficio impositore nella specie l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Cosenza, che sebbene chiamata in causa dall'Ente della Riscossione ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 112/99 non ha presentato controdeduzioni scritte esercitando, in tal fatta la facoltà di controbattere le argomentazioni svolte dal ricorrente, ne indebolisce sostanzialmente i motivi che sorreggono l'obbligazione tributaria richiesta e denotano altresì, un disinteresse a coltivare la causa.
Infatti la legge n. 130/2022, tesa a riformare il processo tributario, ha inserito nell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 il comma 5 bis, in virtù del quale compete all'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, dimostrando in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, precisando fra l'altro che la decisione del Giudice dovrà trovare fondamento sugli elementi di prova forniti in giudizio e dovrà comportare l'annullamento dell'atto ove gli stessi risultino carenti o contraddittori (Cfr. Cass. 11101/2022; n. 17231/19).
Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo giudicante accoglie il ricorso in epigrafe e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Esistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria definitivamente decidendo cosi provvede: accoglie il ricorso e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Spese compensate.