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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2227/2024 R.G. sul ricorso depositato il 03/05/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Michele Malavenda) Parte_1
nei confronti di ( difeso Controparte_1 da avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con diStrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002248164 poiché illegittima per tutte i motivi indicati nella narrativa che precede.
2. In ogni caso, dichiarare non dovute le somme ingiunte per inesistenza della violazione contestata.
3. Ancora, dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981, nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede.
4. In subordine, accogliere l'opposizione.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002248164 notificata il 08.04.2024, con la quale veniva ingiunto alla sig.ra dall' di Reggio Calabria il pagamento della somma di € Parte_1 CP_1
451,50 (oltre € 10,33 a titolo di spese notifica) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, novellato dall'art. 23 bis del D.L. n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2019).
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
1 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità DM 12/2018 .
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE
L'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 8.4.2024 e opposta con ricorso depositato il 3.5.2024.
Il termine previsto e riportato pure nella ordinanza ingiunzione è di 30 giorni.
Nel caso in esame il ricorso è proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione e quindi è ammissibile .
INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE
Il motivo appare infondato alla luce della produzione in giudizio della attestazione della denuncia contributiva relativa al periodo: dicembre 2018 e della mancata prova del debito
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 20..10.2021
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni . 2 Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 17.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2227/2024 R.G. sul ricorso depositato il 03/05/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Michele Malavenda) Parte_1
nei confronti di ( difeso Controparte_1 da avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con diStrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002248164 poiché illegittima per tutte i motivi indicati nella narrativa che precede.
2. In ogni caso, dichiarare non dovute le somme ingiunte per inesistenza della violazione contestata.
3. Ancora, dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981, nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede.
4. In subordine, accogliere l'opposizione.
Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002248164 notificata il 08.04.2024, con la quale veniva ingiunto alla sig.ra dall' di Reggio Calabria il pagamento della somma di € Parte_1 CP_1
451,50 (oltre € 10,33 a titolo di spese notifica) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, novellato dall'art. 23 bis del D.L. n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2019).
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
1 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità DM 12/2018 .
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE
L'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 8.4.2024 e opposta con ricorso depositato il 3.5.2024.
Il termine previsto e riportato pure nella ordinanza ingiunzione è di 30 giorni.
Nel caso in esame il ricorso è proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione e quindi è ammissibile .
INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE
Il motivo appare infondato alla luce della produzione in giudizio della attestazione della denuncia contributiva relativa al periodo: dicembre 2018 e della mancata prova del debito
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 20..10.2021
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni . 2 Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 17.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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