Art. 13. Norme particolari concernenti la revisione delle dotazioni organiche
Il Ministro per la pubblica istruzione determinera', con propri decreti, di concerto con il Ministro per il tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi resi necessari dalle immissioni in ruolo previste dal presente titolo.
Sugli incrementi determinati dalle immissioni nei ruoli delle carriere esecutive e ausiliarie, nonche' degli operai permanenti, non si fa luogo alla riserva dei posti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 , fermo restando che la riserva stessa sara' operata, nella percentuale prevista dalla medesima legge, sui posti che saranno disponibili per i successivi concorsi pubblici.
Il Ministro per la pubblica istruzione determinera', con propri decreti, di concerto con il Ministro per il tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi resi necessari dalle immissioni in ruolo previste dal presente titolo.
Sugli incrementi determinati dalle immissioni nei ruoli delle carriere esecutive e ausiliarie, nonche' degli operai permanenti, non si fa luogo alla riserva dei posti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 , fermo restando che la riserva stessa sara' operata, nella percentuale prevista dalla medesima legge, sui posti che saranno disponibili per i successivi concorsi pubblici.