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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19902 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH MO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giovanni Stefano Dallera, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 19 giugno 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al concorso nel reato di ricettazione di diamanti di provenienza illecita in quanto oggetto di furto ai danni di una gioielleria. 2. Ricorre per cassazione HE CH, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 19902 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2026 2 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 90 e 233 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata declaratoria di nullità delle ordinanze emesse dal Tribunale il 21 ottobre 2022, 4 settembre 2023, 24 gennaio e 22 febbraio 2024. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di primo grado, nel disporre l’esame di un consulente, avrebbe dovuto indicarne l’assoluta necessità ai fini della decisione, indicazione che, invece, non si ritrova nelle ordinanze del gennaio e febbraio 2024 se non attraverso il mero riferimento ad una generica “finalità chiarificatrice” della prova, con violazione delle regole del contraddittorio garantite dalla Costituzione e da norme sovranazionali. Quanto alle ordinanze del 2022 e 2023, la Corte avrebbe eluso l’eccezione difensiva già oggetto dei motivi di appello, non spiegando la ragione per la quale alla persona offesa – che non si era costituita parte civile - fosse stato consentito di nominare un proprio consulente tecnico al quale fare esaminare i gioielli trovati nella disponibilità dell’imputato, così alterando il convincimento del primo giudice;
2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente contesta gli elementi utilizzati dalla Corte territoriale per ritenere che egli avesse consapevolezza della provenienza illecita dei gioielli. Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il prezzo della vendita, pari a 18.000 euro era congruo rispetto al valore, come affermato dal consulente tecnico della difesa. Il pagamento in contanti non sarebbe significativo, posto che l’imputato non conosceva il venditore, né rilevante era il luogo, un bar, ove era avvenuta la trattativa e la consegna, scelto dal coimputato e l’assenza di informazioni richieste al venditore sulla provenienza e sul fatto, non provato, che si trattasse di diamanti nuovi. 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca. La confisca contro la quale ci si duole è quella di cui all’art. 240-bis cod.pen., inerente a diamanti diversi da quelli della persona offesa, ritrovati presso l’abitazione del ricorrente all’atto della perquisizione e stimati per un valore di 500 mila euro. Non sarebbero sussistenti i presupposti della misura ablativa, della quale si ribadiscono in ricorso i contenuti teorici. Non basterebbe una sola condanna per il reato di ricettazione ed il ricorrente avrebbe provato che le pietre preziose detenute erano in conto vendita, come risultava dalla documentazione difensiva inerente a due lettere d’incarico di due società israeliane che dimostravano l’assunto dell’imputato, il quale, comunque, non sarebbe stato a ciò onerato a meno di non invertire l’onere della prova. Peraltro, il ricorrente era stato assolto dal reato di ricettazione inerente a tali gioielli (capo B della originaria imputazione), circostanza che escludeva l’origine illecita dei gioielli, alcuni dei quali dotati di certificazioni dei maggiori enti mondiali. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. Quanto al primo motivo, alla luce del controllo degli atti, resosi necessario dalla natura processuale delle questioni, si osserva quanto segue. 1.1. In ordine alle ordinanze del 24 gennaio e 22 febbraio 2024, emesse dal Tribunale, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., deve ricordarsi il principio di diritto, invero pacifico, secondo cui, il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti, in quanto tale potere è funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'assegnazione al giudice di tale potere non contrasta con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, corollario necessario della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati). (Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, Lanza, Rv. 276430-01). La regola giuridica si attaglia al caso in esame, avendo il Tribunale ritenuto necessario ai fini della decisione, attraverso la formula indicata in ricorso, esaminare il consulente della persona offesa che aveva visionato i gioielli in sequestro. Si deve sottolineare che l’audizione è avvenuta in contraddittorio, senza alcuna violazione delle prerogative difensive ed, in particolare, del diritto alla controprova, del quale il ricorrente si è avvalso espletando l’esame del proprio consulente tecnico. 1.2. Quanto alle ordinanze con le quali si è consentito al consulente della persona offesa, non costituitasi parte civile, di esaminare i gioielli oggetto di sequestro a carico dell’imputato, la Corte di appello ha precisato che la ragione di questo controllo, invero di immediata ed evidente logicità, risiedeva nella esigenza di verificare che tra i diamanti ritrovati all’imputato vi fossero quelli oggetto di furto in danno della persona offesa. A ciò si aggiunga che, come lo stesso ricorrente attesta in ricorso, la ricognizione ed identificazione dei beni era avvenuta in contraddittorio con il consulente difensivo (fg. 5 del ricorso e fgg. 3 e 4 della sentenza del Tribunale). Per di più, come aveva precisato il Tribunale a fg. 4 della sentenza di primo grado, tanto era avvenuto senza che vi fosse stata alcuna opposizione da parte della difesa, circostanza sulla quale il ricorso sorvola. In ogni caso, tale accertamento deve farsi rientrare nei più ampi poteri attribuiti alla persona offesa, siccome previsti dall’art. 90 cod. proc. pen., che stabilisce la possibilità, per la vittima, di “presentare memorie e indicare elementi di prova”, formula che, nella 4 prospettiva di una compiuta ricostruzione dei fatti a cui il processo penale è mirato, deve essere interpretata dal giudice in senso non formalistico e riduttivo. Non si rinviene, pertanto, alcuna violazione di legge nel senso auspicato dal ricorrente, rimanendo indifferente, attesa la natura della questione, che la Corte non abbia fornito esauriente motivazione sul punto. 2. Anche il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla responsabilità del ricorrente, al quale erano stati ritrovati i diamanti sottratti furtivamente alla persona offesa insieme a tanti altri, a dimostrazione di una attività (non registrata) nel settore non di tipo occasionale e, dunque, di una competenza specifica che non è stata negata dall’interessato. La sentenza impugnata, ai fgg. 10-12, ha scandito alcuni elementi dimostrativi, anche per la loro convergenza, della malafede del ricorrente in relazione alla provenienza illecita delle pietre preziose. Si tratta di risultanze inerenti: - al prezzo di acquisto dei diamanti, di molto inferiore al loro valore di mercato;
- allo smontaggio di una collana oggetto di furto, giustificabile logicamente con la consapevolezza della sua origine non lecita, avuto riguardo alla diminuzione di valore del bene che ne era conseguita;
- alle modalità di pagamento, avendo il ricorrente acquistato i beni da un mediatore in contanti, senza emissione di fattura, al fine di non lasciare traccia della operazione;
- alle caratteristiche delle pietre, che erano nuove e non beni di famiglia come l’imputato ha sostenuto essergli stato prospettato dal mediatore, il quale, però, non aveva confermato tale circostanza;
- al luogo dove era avvenuto l’acquisto, all’interno di un bar nonostante la presenza di locali commerciali nella disponibilità di tutti gli interessati;
- alle incongruenze rilevate dai giudici nel racconto fornito dall’imputato, il quale, in un primo momento aveva negato l’acquisto per poi ammetterlo (cfr. fgg. 2 e 3 della sentenza impugnata). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è coerente in ogni sua parte e priva di manifeste illogicità, sicché le diverse argomentazioni difensive rimangono relegate al merito del giudizio. 3. E’ infondato anche il terzo motivo sulla confisca. Il ricorrente omette di prendere in considerazione la decisiva circostanza che egli fosse privo di reddito e, nonostante ciò, era stato trovato in possesso di diamanti, diversi da quelli riferibili alla persona offesa, per un valore di circa 500 mila euro. Ciò posto, la Corte di appello ha correttamente motivato in ordine alla confisca disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen., della quale sono sussistenti tutti i presupposti. 5 Il ricorrente, infatti, è stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione, che rientra tra i cosiddetti “reati spia” indicati dalla norma. La conformazione dell’istituto della cosiddetta “confisca allargata” di cui si discute, anche detta, non a caso, “confisca per sproporzione”, impedisce che si possa dar rilievo al fatto che le pietre preziose delle quali il ricorrente aveva il possesso non fossero riconducibili ad uno specifico reato, poiché si trattava di beni dei quali l’imputato non aveva saputo adeguatamente giustificare la provenienza e che possedevano un valore sproporzionato al suo inesistente reddito ed alla sua attività economica, rimasta, quest’ultima, senza riscontro formale. In questa prospettiva, la Corte di appello, con motivazione priva di vizi logici, ha ritenuto che le giustificazioni addotte dal ricorrente sulla provenienza dei diamanti non fossero credibili, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dei due documenti esibiti a sua difesa, che facevano dubitare della loro autenticità. Si trattava di due lettere di incarico alla rivendita dei diamanti provenienti da due società israeliane, tuttavia vergate in carta libera, risalenti nel tempo, con firma illeggibile, senza alcuna prova collaterale di consegna all’imputato, senza garanzie nonostante l’assenza di redditi di quest’ultimo, che avrebbe detenuto le pietre in conto vendita, senza prova alcuna che egli avesse effettivamente svolto tale attività ed avesse dato conto a chi l’aveva a ciò incaricato e che sarebbe rimasto silente per dieci anni. Anche in questo caso, le diverse argomentazioni difensive ineriscono al merito del giudizio. Non si è verificata, in proposito, nessuna inversione dell’onere della prova. Va richiamato, infatti, l’oramai pacifico principio di diritto secondo il quale, ai fini di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) – oggi art. 240-bis cod.pen. - allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep.2004, Montella, Rv. 226491-01). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16/04/2026 Il consigliere estensore Il Presidente PE AR EL PU
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giovanni Stefano Dallera, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 19 giugno 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al concorso nel reato di ricettazione di diamanti di provenienza illecita in quanto oggetto di furto ai danni di una gioielleria. 2. Ricorre per cassazione HE CH, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 19902 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2026 2 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 90 e 233 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata declaratoria di nullità delle ordinanze emesse dal Tribunale il 21 ottobre 2022, 4 settembre 2023, 24 gennaio e 22 febbraio 2024. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di primo grado, nel disporre l’esame di un consulente, avrebbe dovuto indicarne l’assoluta necessità ai fini della decisione, indicazione che, invece, non si ritrova nelle ordinanze del gennaio e febbraio 2024 se non attraverso il mero riferimento ad una generica “finalità chiarificatrice” della prova, con violazione delle regole del contraddittorio garantite dalla Costituzione e da norme sovranazionali. Quanto alle ordinanze del 2022 e 2023, la Corte avrebbe eluso l’eccezione difensiva già oggetto dei motivi di appello, non spiegando la ragione per la quale alla persona offesa – che non si era costituita parte civile - fosse stato consentito di nominare un proprio consulente tecnico al quale fare esaminare i gioielli trovati nella disponibilità dell’imputato, così alterando il convincimento del primo giudice;
2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente contesta gli elementi utilizzati dalla Corte territoriale per ritenere che egli avesse consapevolezza della provenienza illecita dei gioielli. Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il prezzo della vendita, pari a 18.000 euro era congruo rispetto al valore, come affermato dal consulente tecnico della difesa. Il pagamento in contanti non sarebbe significativo, posto che l’imputato non conosceva il venditore, né rilevante era il luogo, un bar, ove era avvenuta la trattativa e la consegna, scelto dal coimputato e l’assenza di informazioni richieste al venditore sulla provenienza e sul fatto, non provato, che si trattasse di diamanti nuovi. 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca. La confisca contro la quale ci si duole è quella di cui all’art. 240-bis cod.pen., inerente a diamanti diversi da quelli della persona offesa, ritrovati presso l’abitazione del ricorrente all’atto della perquisizione e stimati per un valore di 500 mila euro. Non sarebbero sussistenti i presupposti della misura ablativa, della quale si ribadiscono in ricorso i contenuti teorici. Non basterebbe una sola condanna per il reato di ricettazione ed il ricorrente avrebbe provato che le pietre preziose detenute erano in conto vendita, come risultava dalla documentazione difensiva inerente a due lettere d’incarico di due società israeliane che dimostravano l’assunto dell’imputato, il quale, comunque, non sarebbe stato a ciò onerato a meno di non invertire l’onere della prova. Peraltro, il ricorrente era stato assolto dal reato di ricettazione inerente a tali gioielli (capo B della originaria imputazione), circostanza che escludeva l’origine illecita dei gioielli, alcuni dei quali dotati di certificazioni dei maggiori enti mondiali. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. Quanto al primo motivo, alla luce del controllo degli atti, resosi necessario dalla natura processuale delle questioni, si osserva quanto segue. 1.1. In ordine alle ordinanze del 24 gennaio e 22 febbraio 2024, emesse dal Tribunale, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., deve ricordarsi il principio di diritto, invero pacifico, secondo cui, il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti, in quanto tale potere è funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'assegnazione al giudice di tale potere non contrasta con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, corollario necessario della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati). (Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, Lanza, Rv. 276430-01). La regola giuridica si attaglia al caso in esame, avendo il Tribunale ritenuto necessario ai fini della decisione, attraverso la formula indicata in ricorso, esaminare il consulente della persona offesa che aveva visionato i gioielli in sequestro. Si deve sottolineare che l’audizione è avvenuta in contraddittorio, senza alcuna violazione delle prerogative difensive ed, in particolare, del diritto alla controprova, del quale il ricorrente si è avvalso espletando l’esame del proprio consulente tecnico. 1.2. Quanto alle ordinanze con le quali si è consentito al consulente della persona offesa, non costituitasi parte civile, di esaminare i gioielli oggetto di sequestro a carico dell’imputato, la Corte di appello ha precisato che la ragione di questo controllo, invero di immediata ed evidente logicità, risiedeva nella esigenza di verificare che tra i diamanti ritrovati all’imputato vi fossero quelli oggetto di furto in danno della persona offesa. A ciò si aggiunga che, come lo stesso ricorrente attesta in ricorso, la ricognizione ed identificazione dei beni era avvenuta in contraddittorio con il consulente difensivo (fg. 5 del ricorso e fgg. 3 e 4 della sentenza del Tribunale). Per di più, come aveva precisato il Tribunale a fg. 4 della sentenza di primo grado, tanto era avvenuto senza che vi fosse stata alcuna opposizione da parte della difesa, circostanza sulla quale il ricorso sorvola. In ogni caso, tale accertamento deve farsi rientrare nei più ampi poteri attribuiti alla persona offesa, siccome previsti dall’art. 90 cod. proc. pen., che stabilisce la possibilità, per la vittima, di “presentare memorie e indicare elementi di prova”, formula che, nella 4 prospettiva di una compiuta ricostruzione dei fatti a cui il processo penale è mirato, deve essere interpretata dal giudice in senso non formalistico e riduttivo. Non si rinviene, pertanto, alcuna violazione di legge nel senso auspicato dal ricorrente, rimanendo indifferente, attesa la natura della questione, che la Corte non abbia fornito esauriente motivazione sul punto. 2. Anche il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla responsabilità del ricorrente, al quale erano stati ritrovati i diamanti sottratti furtivamente alla persona offesa insieme a tanti altri, a dimostrazione di una attività (non registrata) nel settore non di tipo occasionale e, dunque, di una competenza specifica che non è stata negata dall’interessato. La sentenza impugnata, ai fgg. 10-12, ha scandito alcuni elementi dimostrativi, anche per la loro convergenza, della malafede del ricorrente in relazione alla provenienza illecita delle pietre preziose. Si tratta di risultanze inerenti: - al prezzo di acquisto dei diamanti, di molto inferiore al loro valore di mercato;
- allo smontaggio di una collana oggetto di furto, giustificabile logicamente con la consapevolezza della sua origine non lecita, avuto riguardo alla diminuzione di valore del bene che ne era conseguita;
- alle modalità di pagamento, avendo il ricorrente acquistato i beni da un mediatore in contanti, senza emissione di fattura, al fine di non lasciare traccia della operazione;
- alle caratteristiche delle pietre, che erano nuove e non beni di famiglia come l’imputato ha sostenuto essergli stato prospettato dal mediatore, il quale, però, non aveva confermato tale circostanza;
- al luogo dove era avvenuto l’acquisto, all’interno di un bar nonostante la presenza di locali commerciali nella disponibilità di tutti gli interessati;
- alle incongruenze rilevate dai giudici nel racconto fornito dall’imputato, il quale, in un primo momento aveva negato l’acquisto per poi ammetterlo (cfr. fgg. 2 e 3 della sentenza impugnata). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è coerente in ogni sua parte e priva di manifeste illogicità, sicché le diverse argomentazioni difensive rimangono relegate al merito del giudizio. 3. E’ infondato anche il terzo motivo sulla confisca. Il ricorrente omette di prendere in considerazione la decisiva circostanza che egli fosse privo di reddito e, nonostante ciò, era stato trovato in possesso di diamanti, diversi da quelli riferibili alla persona offesa, per un valore di circa 500 mila euro. Ciò posto, la Corte di appello ha correttamente motivato in ordine alla confisca disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen., della quale sono sussistenti tutti i presupposti. 5 Il ricorrente, infatti, è stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione, che rientra tra i cosiddetti “reati spia” indicati dalla norma. La conformazione dell’istituto della cosiddetta “confisca allargata” di cui si discute, anche detta, non a caso, “confisca per sproporzione”, impedisce che si possa dar rilievo al fatto che le pietre preziose delle quali il ricorrente aveva il possesso non fossero riconducibili ad uno specifico reato, poiché si trattava di beni dei quali l’imputato non aveva saputo adeguatamente giustificare la provenienza e che possedevano un valore sproporzionato al suo inesistente reddito ed alla sua attività economica, rimasta, quest’ultima, senza riscontro formale. In questa prospettiva, la Corte di appello, con motivazione priva di vizi logici, ha ritenuto che le giustificazioni addotte dal ricorrente sulla provenienza dei diamanti non fossero credibili, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dei due documenti esibiti a sua difesa, che facevano dubitare della loro autenticità. Si trattava di due lettere di incarico alla rivendita dei diamanti provenienti da due società israeliane, tuttavia vergate in carta libera, risalenti nel tempo, con firma illeggibile, senza alcuna prova collaterale di consegna all’imputato, senza garanzie nonostante l’assenza di redditi di quest’ultimo, che avrebbe detenuto le pietre in conto vendita, senza prova alcuna che egli avesse effettivamente svolto tale attività ed avesse dato conto a chi l’aveva a ciò incaricato e che sarebbe rimasto silente per dieci anni. Anche in questo caso, le diverse argomentazioni difensive ineriscono al merito del giudizio. Non si è verificata, in proposito, nessuna inversione dell’onere della prova. Va richiamato, infatti, l’oramai pacifico principio di diritto secondo il quale, ai fini di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) – oggi art. 240-bis cod.pen. - allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep.2004, Montella, Rv. 226491-01). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16/04/2026 Il consigliere estensore Il Presidente PE AR EL PU