Sentenza 25 ottobre 2012
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della proposta o, ad essere più precisi, in quello della decisione, la pericolosità si manifesti; e, nell'ipotesi in cui plurime siano le manifestazioni del tipo in esame e si verifichino, poi, in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2012, n. 9350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9350 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 25/10/2012
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1168
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO GI - Consigliere - N. 22281/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
ON CH, nato a [...] il [...];
TI SS, nato a [...] il [...];
avverso il decreto della Corte di appello di Palermo del 06/02/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del Dott. CC Izzo, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con decreto del 06/02/2012, confermava il provvedimento emesso il 22/10/2009 dal Tribunale della stessa città, in forza del quale era stata applicata nei confronti di ON CH la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due, con contestuale imposizione di una cauzione di Euro 5.000,00; con il medesimo provvedimento era stata altresì disposta la misura patrimoniale della confisca su una pluralità di beni, fra cui immobili, quote sociali, autoveicoli, rapporti bancari e polizze assicurative.
La Corte di appello dava atto che avverso quel decreto era stata presentata impugnazione sia dall'ON che da SS TI (cognato del proposto ed interveniente nella procedura di prevenzione), respingendo tuttavia entrambi i gravami.
1.1 In primo luogo, i giudici di appello rilevavano che la attuale pericolosità sociale dell'ON era stata correttamente ritenuta dal Tribunale sulla base della condanna, pronunciata nei confronti del proposto il 21/11/2003, per il delitto di favoreggiamento reale aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 (così derubricata una iniziale contestazione di estorsione), reato rientrante nel novero di quelli previsti dalla L. n. 575 del 1965, art. 1 come modificato in virtù delle L. n. 125 del 2008 e L. n. 94 del 2009. Quello specifico episodio delittuoso, considerando anche precedenti vicende giudiziarie che avevano visto protagonista il proposto (seppure non definite con ulteriori sentenze di condanna), nonché le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia che lo avevano indicato come prestanome di famiglie affiliate ad associazioni mafiose, non poteva considerarsi isolato ed occasionale, bensì inserito "a pieno titolo in un percorso personale e imprenditoriale contrassegnato da una pluriennale e variegata prestazione di contributi in favore del sodalizio mafioso da parte dell'ON, consistente ... nel mettere a disposizione i propri uffici per lo svolgimento di riunioni mafiose tra importanti esponenti di Cosa Nostra, nel prestare la propria collaborazione affinché i proventi illeciti dell'estorsione pervenissero ai designati destinatari mafiosi, ma anche nel mettersi a disposizione per l'intestazione di beni immobili e, soprattutto, nelle modalità di svolgimento della sua attività imprenditoriale, gestita grazie ai legami ed ai rapporti di cointeressenze con importanti esponenti mafiosi che operavano anche attraverso l'odierno proposto, il quale, evidentemente, in cambio poteva partecipare alla spartizione dei lavori gestita da Cosa Nostra con la forza del vincolo associativo lucrando i relativi utili di impresa, in un vicendevole e consapevole rapporto di scambio e di reciproci vantaggi certamente valutabile in questa sede in termini di indizi di appartenenza ad un sodalizio mafioso".
Secondo la Corte territoriale era altresì doveroso ricordare, considerati i diversi ambiti di valutazione e le distinte finalità tra il procedimento penale e quello di prevenzione, che secondo la giurisprudenza di legittimità l'esito del giudizio penale non può condizionare l'accertamento che il giudice della prevenzione è chiamato a compiere, tanto che questi "non solo può apprezzare, per la formulazione del giudizio di pericolosità sociale, una soglia probatoria di gran lunga inferiore a quella necessaria al giudice penale per la formulazione di un giudizio di responsabilità penale, ma può anche interpretare diversamente e coniugare logicamente i medesimi elementi di giudizio conosciuti contemporaneamente dall'uno e dall'altro giudice, con l'unico limite costituito dai fatti storici la cui esistenza sia stata positivamente accertata o negativamente esclusa nel processo penale". Ciò posto, nella sentenza di condanna pronunciata quanto al presunto favoreggiamento era stato posto in evidenza come l'ON avesse ricevuto somme per complessivi L. 26 milioni da più vittime di condotte estorsive, per poi consegnare quel denaro ai GA della famiglia dell'Acquasanta, agendo nella consapevolezza dello spessore criminale di costoro ed anzi osservando - nell'entrare in contatto con le persone offese - "un comportamento arrogante e ricattatorio, ricalcante gli ordinari sistemi mafiosi, che dimostrava la piena conoscenza delle finalità del pagamento corrisposto per il suo tramite"; inoltre, elementi indizianti circa la vicinanza del proposto ad ambienti mafiosi derivavano dalle risultanze di altri giudizi penali, per quanto non sfociati in condanne ulteriori a suo carico. La Corte di appello richiamava in particolare:
- il contenuto di una intercettazione telefonica in cui due autori di estorsioni avevano definito l'ON come un "amico" ed un "ragazzo a posto", palesando l'intenzione di avvalersi di lui onde far pervenire alla vittima designata la richiesta estorsiva e convincerlo a non opporvisi;
- le dichiarazioni del collaboratore OV BR, che aveva riferito della disponibilità del proposto affinché lo stesso BR, un suo capo-mandamento e gli stessi GA utilizzassero i suoi uffici per svolgervi riunioni riservate, ed aveva altresì precisato - al pari di altri collaboratori - che l'ON era un prestanome dei GA, con lui in rapporti di affari;
- la deposizione di CC IL nell'ambito di un processo svoltosi dinanzi alla Corte di assise di Palermo, secondo cui l'impresa di CH ON era fra quelle cui i GA - che esercitavano un controllo assoluto presso i cantieri navali palermitani - consentivano di lavorare negli stessi cantieri;
- gli accertamenti svolti sui rapporti patrimoniali dell'ON con GI AB, soggetto condannato nel 1999 per concorso esterno in associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Secondo i giudici di appello, inoltre, non poteva assumere rilievo - al fine di ritenere che la pericolosità sociale del proposto fosse da riferire al passato - la circostanza dell'avvenuto trasferimento dell'ON in quel di Piacenza, dove aveva avviato nuova attività imprenditoriale costituendo la T.S.A. s.r.l. : le quote di detta società (che risultavano per il 98% appartenenti al TI e per il 2% a tale Di AO CA, già dipendente dello stesso proposto), come pure l'intero complesso aziendale e vari beni intestati alla medesima, erano peraltro stati oggetto del provvedimento di confisca, unitamente alle quote intestate allo stesso TI in altra società, la LM s.r.l., costituita in precedenza ed i cui rapporti e beni strumentali erano stati nel corso del tempo ceduti alla T.S.A.
La stretta relazione fra le due società, con la seconda a realizzare in concreto la prosecuzione dell'attività della prima, rendeva impossibile secondo la Corte territoriale "affermare che il prevenuto abbia avviato tale attività di impresa in discontinuità rispetto alle precedenti intraprese e con capitali di provenienza lecita, diversi da quelli illecitamente accumulati con la pregressa attività d'impresa condotta grazie alle coperture e agli appoggi ricevuti da Cosa Nostra". Inoltre, da recenti attività di indagine compiute prima dal P.M. di Bologna e poi dalla D.D.A. di Palermo erano emersi stretti contatti tra l'ON ed un soggetto in espiazione pena presso il carcere di Saluzzo, condannato in passato anche per il delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen., con comuni interessi in campo immobiliare, e risultava pendente un procedimento penale a carico del proposto per fatti qualificati L. n. 356 del 1992, ex art.12 quinquies in ipotesi commessi proprio a Piacenza.
Ne derivava altresì, ad avviso della Corte di appello, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dalla difesa, atteso che "nel procedimento di prevenzione la competenza si radica nel luogo in cui la pericolosità si manifesta, vale a dire ... con riferimento allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto ha manifestato i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se tale luogo è diverso da quello di dimora abituale"; nel caso di specie, pertanto, il luogo di manifestazione della pericolosità del proposto doveva indicarsi nel territorio palermitano, dove l'ON aveva operato mantenendovi, anche in epoca recente e prescindendo dal trasferimento di residenza, legami e forme di collaborazione con il sodalizio criminale denominato Cosa Nostra.
1.2 Quanto agli aspetti patrimoniali della procedura di prevenzione, la Corte territoriale richiamava la giurisprudenza di legittimità relativa secondo cui la nozione di "disponibilità indiretta" prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter come modificato nel 2008 e nel 2009, deve intendersi estesa fino a ricomprendere ogni situazione di concreta disponibilità del bene, al di là di una relazione naturalistica o di fatto, anche se realizzata tramite altri soggetti: a tale riguardo, doveva perciò ritenersi che fossero riferibili all'ON sia i rapporti bancari ed assicurativi intestati a lui ed alla moglie, sia i "beni riconducibili al proposto seppure nella formale titolarità del cognato, l'interveniente TI SS". In ordine alle quote della LM s.r.l., il collegio segnalava che detta società risultava essere stata costituita il 30/10/1995 (perciò nel pieno delle cointeressenze dell'ON con l'organizzazione criminale menzionata dai collaboratori), dall'allora 19enne TI, privo di redditi propri, e da tale GI AB, già in rapporti di affari con l'ON e socio della di lui moglie nella AG Sollevamenti, dichiarata fallita, nonché soggetto a sua volta condannato con sentenza definitiva per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa ed estorsione aggravata: successive vicende avevano portato la partecipazione del TI sino al 95%, anche attraverso sottoscrizioni di aumenti di capitale sociale, e senza che egli avesse nel frattempo mai esercitato attività tali da giustificare la disponibilità delle somme impiegate a quel fine. Ne derivava, ad avviso della Corte, che le quote della LM fossero da riferire al proposto, anche considerando che questi - in ragione di una pregressa dichiarazione di fallimento - non avrebbe potuto risultarne formalmente titolare, e dovendosi altresì tenere presente che il collaboratore SS AV aveva dichiarato di avere avuto occasione di incontrare l'ON proprio presso la sede di quella società. Quanto alla T.S.A., costituita nel 1999 fra lo stesso TI e il Di AO nei termini anzidetti, l'ON vi aveva svolto direttamente attività imprenditoriale comportandosi a mò di dominus, tanto che - in una conversazione telefonica intercettata, con il proposto ad usare un cellulare intestato alla stessa società - egli aveva usato il "noi" nel raccontare di iniziative realizzate dalla T.S.A. per lavori connessi all'alta velocità; come parimenti già ricordato, quest'ultima società aveva peraltro acquistato - con pagamenti per cassa o mediante girate di assegni - i beni strumentali della LM, per il corrispettivo di L. 380 milioni. Nella T.S.A. erano poi confluiti capitali liquidi su iniziativa dei soci per oltre 48 milioni di lire già nello stesso 1999, somma a sua volta di incerta origine atteso che - oltre al TI e al Di AO - lo stesso ON non risultava in condizione di aver percepito redditi sufficienti per quei versamenti, non potendo rilevare a quel fine il riscatto di una polizza documentato nei motivi di appello (sia perché l'importo era inferiore, tenendo conto anche che nello stesso periodo la famiglia del proposto aveva dovuto far fronte alle spese correlate al trasferimento in Emilia Romagna, sia perché l'immissione di denaro nella T.S.A. era stato precedente). Doveva perciò confermarsi il provvedimento di confisca, fondato sulla ritenuta "origine illecita delle risorse impiegate dal proposto nei suoi investimenti (direttamente per quanto riguarda le somme investite nella LM, e in via mediata per quanto riguarda la somme investite per la costituzione della T.S.A.)".
2. Ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in due motivi, il difensore dell'ON.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce che la Corte di appello di Palermo non avrebbe osservato il criterio di attualità della presunta pericolosità sociale del proposto, atteso che le misure di prevenzione disposte nei suoi confronti si fondano soltanto sull'addebito di favoreggiamento aggravato per il quale l'ON risulta aver riportato condanna definitiva: episodio, però, risalente al 1999, senza che se ne registrino altri, collocabili in seguito ed in una catena tendenzialmente ininterrotta sino ad oggi, da cui inferire il perdurare di contatti dello stesso ON con ambienti mafiosi (lo stesso decreto impugnato, peraltro, da contezza che nel procedimento penale iscritto nel 2007 presso la D.D.A. di Bologna è intervenuta richiesta di archiviazione). Nè le dichiarazioni dei collaboratori potrebbero valere ad aggiungere alcunché di significativo, in punto di attualità, dal momento che le delazioni ritenute rilevanti sul conto dell'ON provengono da soggetti il cui percorso di collaborazione con la giustizia risale alla fine degli anni Novanta, e non potrebbero dunque avere conoscenza di fatti posteriori.
Ritiene perciò la difesa che, in ipotesi, vi sarebbero forse stati gli estremi per un procedimento di prevenzione anni addietro, in costanza del presunto rapporto fra l'ON e l'organizzazione criminale, mentre l'esercizio dell'azione a distanza di tempo - "in un momento ed in un contesto storico, sociale, geografico e ambientale, oltre che soggettivo, totalmente diverso" - non trova giustificazioni: tanto più che l'unica condotta accertata rimane confinata ad un mero favoreggiamento, piuttosto che a contributi da qualificare come concorso esterno o vera e propria compartecipazione, perciò - anche in ordine alla verifica della rottura dei legami con la consorteria criminale - da un occasionale favoreggiatore non potrebbe pretendersi quanto si chiede con il dovuto rigore ad un partecipe, al fine di dimostrare la sua uscita dal contesto di appartenenza. Ne deriverebbe, ad avviso della difesa, la necessità di considerare più che sufficiente, nel caso in esame, l'intervenuto allontanamento dai luoghi in cui quei legami erano stati intessuti e il decorso di un lungo periodo di tempo senza palesare più contatti. Secondo il ricorrente, inoltre, lo stesso rigetto dell'eccezione di incompetenza dovrebbe deporre in senso coerente con l'impostazione accennata: visto che l'ON vive ed opera da oltre un decennio nel territorio di Piacenza, qualora avesse manifestato comportamenti espressivi di attuale pericolosità l'eccezione avrebbe dovuto meritare accoglimento.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge con riguardo alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter. In proposito, il ricorrente segnala che - essendo stata la LM costituita nell'ottobre 1995 - il presupposto che le relative risorse finanziarie fossero derivate da attività illecite compiute dall'ON era già stato documentalmente smentito, stante l'esercizio di regolare attività lavorativa da parte del proposto fra il 1992 e il 1997 presso la AG Sollevamenti s.r.l., con un reddito percepito di oltre L. 330 milioni: il capitale versato inizialmente per la LM ammontò infatti a soli 10 milioni, ed in seguito produsse utili di certo compatibili con gli intervenuti aumenti del capitale medesimo (parte dei quali, peraltro, provenienti da un terzo soggetto assolutamente incensurato, tale AI). Quanto alla T.S.A., l'acquisto della quota fu pari ancora una volta a L. 10 milioni, dunque largamente consentito dai redditi percepiti negli anni precedenti: analogamente è a dirsi per il versamento di capitali nel 1999, per L. 43.649.900, a fronte anche di una polizza riscattata dall'ON in quello stesso anno per 43.835.765 lire. La T.S.A., peraltro, non subentrò nei rapporti intestati alla LM ne' si vide cedere le attrezzature a titolo gratuito, visto che quei beni strumentali furono dalla cessionaria regolarmente pagati, così escludendosi qualunque forma di continuità fra le due imprese e rendendo pertanto illegittima almeno la confisca del capitale sociale, del complesso aziendale e dei beni intestati alla T.S.A..
3. Ha proposto altresì ricorso per cassazione il difensore di TI SS, terzo interveniente, svolgendo un unico motivo. Nell'interesse del TI si rappresenta che la Corte di appello di Palermo avrebbe erroneamente ritenuto sussistere il requisito della pericolosità sociale dell'ON, ricavandolo peraltro da precedenti vicende giudiziarie dello stesso che risultano tuttavia ricostruite in termini assai diversi da quanto si evince dall'esito dei relativi procedimenti penali (uno solo dei quali definitosi con sentenza di condanna, ma per favoreggiamento e giammai per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., neppure nella forma del concorso esterno). La Corte territoriale non avrebbe poi attribuito alcuna rilevanza ne' all'intervenuto trasferimento del proposto in Emilia Romagna, ne' alle dichiarazioni di coloro che - in occasione degli anzidetti giudizi - avevano descritto l'ON come un soggetto che aveva subito estorsioni ad opera di Cosa Nostra, vivendo in stato di soggezione nei confronti della famiglia GA.
Sulla specifica figura del TI, la difesa argomenta che i giudici di merito non avrebbero motivato in alcun modo circa la necessità di ritenerlo una "mera costola" del cognato, quando invece disponevano di elementi idonei a valutare una sua autonoma capacità imprenditoriale (a partire dalla sicura evenienza che i primi investimenti nelle attività economiche a lui facenti capo gli derivassero dal contributo della famiglia di origine), con l'impossibilità pertanto di desumere -dalla presunta contiguità dell'ON con il crimine organizzato - che il TI fosse un fittizio intestatario di beni da riferire invece al proposto. Tutto ciò ferma restando la prova, offerta dalla difesa dello stesso ON, inerente i redditi lecitamente percepiti dal proposto negli anni Novanta in qualità di lavoratore dipendente: e, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento nel 1993, era del tutto ragionevole che il proposto, nel costituire una nuova società grazie a quei redditi, si fosse rivolto al cognato, giuridicamente capace di assumervi cariche formali.
Analogamente alla difesa del l'ON, il difensore del terzo interveniente censura infine la decisione impugnata laddove avrebbe dato per pacifica la provenienza illecita dei capitali versati nelle società di cui il TI era socio, trascurando di considerare che gran parte di quei denari erano portati da assegni bancari emessi da RA RA, incensurato e titolare di una ditta che risultava il principale partner commerciale della LM s.r.l.; del tutto ragionevole era infine la circostanza che la T.S.A. disponesse di significative consistenze di cassa, sia per lasciare liquidità agli operai impegnati in cantieri lontani dalla sede, sia per esigenze di scorta connesse ad eventuali difficoltà momentanee nei rapporti con gli istituti di credito.
4. Con memoria depositata il 24/07/2012, il nuovo difensore dell'ON richiama ancora una volta l'eccezione di incompetenza territoriale, osservando la contraddittorietà del percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello: avendo la Corte ritenuto che l'attività del proposto fosse "proseguita al Nord con consequenziale perduranza", ne sarebbe derivata la necessità di radicare la competenza "nel luogo di residenza attuale dello stesso, ove attualmente avrebbe operato nei termini e modi ritenuti dai giudici di appello. Vale a dire in territorio di Piacenza". In ogni caso, viene nuovamente sottolineato che l'ON non vive ne' opera nel palermitano da oltre un decennio, e risulta condannato soltanto per favoreggiamento: nei suoi confronti sono intervenute delazioni da parte di alcuni collaboratori, mai ritenute attendibili sì da farne derivare contestazioni per una sua presunta partecipazione ad associazioni mafiose. Ergo, pur muovendo dal corretto presupposto dell'autonomia delle decisioni assunte nel procedimento di prevenzione rispetto alle valutazioni compiute in sede penale, il decreto impugnato avrebbe trascurato che per l'applicazione di una misura di prevenzione, "pur non essendo necessario il tasso probatorio richiesto per la condanna penale, occorre peraltro un grado di probabilità che si avvicini alla certezza. Nel caso concreto, lo stesso fatto che non sia nemmeno iniziata l'azione penale per reati di associazione mafiosa o di concorso esterno a carico dell'ON, è dimostrativo che nessuna ipotesi di contenuto probabilistico è nella specie plausibile, e che il percorso argomentativo dei giudici si basa su una serie di congetture".
Richiamati infine alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità in tema di confiscabilità di beni nel procedimento di prevenzione, espressivi di principi ritenuti non correttamente applicati nel caso in esame, la difesa dell'ON contesta le conclusioni già rassegnate dal Procuratore generale, insistendo sull'intervenuta violazione di legge da riscontrare nel decreto impugnato, per carenza assoluta di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non possono trovare accoglimento, per le ragioni appresso evidenziate e che verranno analizzate in unicum con riguardo ai profili di doglianza avanzati in entrambi gli atti di impugnazione, per larga parte sovrapponili.
1.1 A proposito della rinnovata eccezione di incompetenza territoriale (sollevata dalla difesa dell'ON), e del correlato problema dell'attualità della presunta pericolosità sociale (affrontato da ambedue i ricorrenti), va ricordato che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte "nel procedimento di prevenzione la competenza si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della proposta o, ad essere più precisi, in quello della decisione, la pericolosità si manifesti;
e, nell'ipotesi in cui plurime siano le manifestazioni del tipo in esame e si verifichino, poi, in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza" (Cass., Sez. U, n. 13 del 03/07/1996, Simonelli, Rv 205259; v. anche Sez. 6^, n. 803 del 02/03/1999, Morabito, e n. 21710 del 14/04/2003, Buonanno). È stato altresì affermato che "il concetto di dimora al quale la L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 1, si richiama, è da intendersi non in senso civilistico, con una equiparazione alla residenza, ma - in considerazione dei presupposti e dei fini della normativa in materia di prevenzione - come il luogo in cui la pericolosità sociale del soggetto si è manifestata e trova alimento, al di là delle risultanze anagrafiche, del vivere abituale e dello svolgimento delle normali attività. Ne consegue che la competenza, che alla dimora si collega, si radica là dove il soggetto, quand'anche saltuariamente, tenga comportamenti idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità, ivi trovando stimoli e copertura omertosa delle sue attività illecite" (Cass., Sez. 1^, n. 1826 del 04/03/1999, Tedesco, Rv 213064). Più di recente, questa stessa Sezione ha precisato che "la competenza per territorio a decidere in materia di applicazione di misure di prevenzione spetta al Tribunale del capoluogo della provincia nella quale il proposto ha la sua dimora la quale, anche se non coincidente con la residenza anagrafica, va individuata nel luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità, a nulla rilevando eventuali modificazioni intervenute successivamente alla proposta di applicazione della misura. Ne consegue che detta competenza deve essere individuata con riferimento allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se tale luogo sia diverso da quello di dimora abituale" (Cass., Sez. 5^, n. 19067 del 31/03/2010, Gagliano, Rv 247504; nello stesso senso, v. Cass., Sez. 1^, n. 21009 del 24/01/2012, Leotta, secondo cui l'effettiva dimora del proposto, da intendersi nei termini anzidetti, prevale anche sul rilievo della pendenza nei confronti del medesimo, in altro luogo, di un procedimento penale per il delitto di associazione mafiosa, "considerata l'assoluta autonomia dei due procedimenti e la conseguente non pregiudizialità dell'uno rispetto all'altro"). Il presupposto da cui muove il decreto impugnato è, come sopra rilevato, quello dell'individuazione nel territorio palermitano quale luogo in cui la pericolosità dell'ON si sarebbe palesata, e si tratta di una osservazione che - specialmente se correlata alla ricostruzione delle attività imprenditoriali a lui facenti capo, ed in particolare alla ritenuta derivazione della T.S.A. dalla LM, operante appunto nel capoluogo siciliano - appare congruamente argomentata: in linea di principio, le ulteriori iniziative del proposto, di cui il provvedimento impugnato da contezza e che si sarebbero verificate in quel di Piacenza, ben possono assurgere ad occasioni in cui quella pericolosità abbia avuto parallelamente modo di manifestarsi, senza tuttavia poter incidere sulla determinazione della A.G. competente trattandosi di condotte, per quanto indicative della perdurante ed attuale pericolosità, di minor spessore e rilevanza rispetto a quanto accaduto in Sicilia.
1.2 Parimenti ineccepibile è il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale in ordine agli elementi da cui desumere la pericolosità sociale ab origine: il decreto impugnato ha correttamente evidenziato come "l'esito del giudizio penale non condizioni affatto l'accertamento demandato al giudice della prevenzione, avendo la giurisprudenza di legittimità costantemente ribadito che il giudizio di pericolosità sociale di tal fatta ben può essere espresso addirittura anche in presenza di prove insufficienti ad una pronuncia di condanna per il reato associativo, o acquisite nel corso di procedimenti conclusisi con l'assoluzione dell'imputato". Sul punto, la decisione richiama la già menzionata sentenza delle Sezioni Unite n. 18 del 1996, Simonelli, che infatti in altra massima ufficiale - Rv 205261 - afferma il principio secondo cui, "stante l'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale, non può affermarsi l'assorbente rilevanza di sentenza di assoluzione del proposto dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. nel procedimento di prevenzione, nel quale gli indizi di affiliazione ad un clan mafioso e l'indimostrata liceità dell'appartenenza dei beni possono essere desunti anche dagli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale ovvero da altri, acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione".
Non ha dunque rilievo il particolare che l'unico processo sfociato in una sentenza di condanna a carico del ricorrente abbia visto la derubricazione di un'ipotesi di estorsione in quella di favoreggiamento, ne' che l'ON sia stato assolto o si sia visto archiviare accuse per fattispecie di maggiore gravità, più direttamente indicative del suo coinvolgimento in associazioni mafiose: è sempre la giurisprudenza di questa Corte, infatti, a chiarire che per l'applicazione di una misura di prevenzione non si richiede indefettibilmente l'intervenuta condanna del proposto "per alcuno dei reati associativi indicati dalla L. n. 575 del 1965, essendo sufficiente la mera condizione di indiziato di appartenenza al sodalizio criminale;
ne' assume rilievo la circostanza che il proposto sia stato assolto dal reato associativo, in quanto, per l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso procedimento penale conclusosi con l'assoluzione" (Cass., Sez. 2^, n. 2542 del 09/05/2000, Coraglia, Rv 217801). Che una pronuncia favorevole al proposto in sede penale non possa comunque assumere valenza dirimente è ribadito anche da Cass., Sez. 2^, n. 13544 del 06/12/2005, Bocellari (Rv 233798), secondo cui "in tema di misure di prevenzione, l'irrevocabilità dell'accertamento della pericolosità sociale è subordinata alla condizione rebus sic stantibus, e pertanto la rivalutazione è possibile in presenza di elementi nuovi, perché mai valutati anche se esistenti, ovvero sopravvenuti, che possono essere costituiti dall'intervento della sentenza assolutoria nel giudizio penale, sempre che essa non sia dovuta ad una diversa valutazione di quegli stessi elementi che, considerati nella prospettiva del giudizio di prevenzione, sono già stati ritenuti sufficienti a fondare il giudizio di pericolosità ante delictum".
1.3 Le doglianze relative agli aspetti patrimoniali si risolvono in censure che aderiscono il merito della motivazione adottata, senza individuare vizi suscettibili di assurgere a violazione di legge in senso proprio.
È invece pacificamente affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, che "in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ... ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente" (Cass., Sez. 5^, n. 19598 dell'08/04/2010, Palermo, Rv 247514). Va peraltro ricordato che la limitazione alla violazione di legge del sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione, prevista dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 in coerenza con la natura e la funzione dei relativo procedimento, è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole -come si evince dalla sentenza n. 321 del 2004 - proprio in ragione delle peculiarità di detto procedimento sia sul piano del rito che su quello sostanziale. Nel caso in esame, i ricorsi lamentano formalmente vizi rilevanti ex art. 606 c.p.p., lett. b), ma - per come prospettate in concreto - le censure si risolvono in aspetti riguardanti il merito, sollecitando un controllo dell'iter giustificativo della decisione che in questa sede deve intendersi precluso: significativamente, infatti, il gravame promosso nell'interesse del TI evidenzia anche doglianze ai sensi del citato art. 606, lett. e). Tuttavia, la Corte di appello di Palermo ha reso una concreta motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura, facendo riferimento alle capacità reddituali del proposto e dell'interveniente, come pure ad una ritenuta continuità fra la LM e la T.S.A.: elementi di giudizio che, per quanto fondati su considerazioni che è fisiologico rimangano non condivise dai ricorrenti, non possono in alcun modo dirsi inesistenti o quanto meno apparenti. A mero titolo di esempio, per dare contezza del mero rilievo in fatto delle osservazioni difensive, viene contestato quel rapporto di derivazione diretta della T.S.A. dalla LM obiettando che i beni strumentali della seconda vennero effettivamente pagati dalla società costituita a Piacenza, a fronte però di una motivazione del decreto impugnato che evidenziava come quei pagamenti avvennero assai stranamente per cassa o mediante girata di assegni altrui, sì da renderne almeno dubbia l'effettività.
2. Dal rigetto dei ricorsi deriva la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013