Sentenza 3 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 03/06/2021, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 00746/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01066/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2015, proposto da
Girardi Pubblicità Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gortenuti, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Provincia di Verona non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Provincia di Verona prot. 39893 del 27.4.2015 di diniego definitivo all'accoglimento dell'istanza della Girardi pubblicità Group srl di regolarizzazione di un cartello pubblicitario nel centro abitato del Comune di Costermano, lungo la strada provinciale n. 9 denominata "di Costabella", protocollo n. 52410/13, pratica n. 2013/NO/P/74;
- dei verbali delle conferenze dei servizi interne del 15.12.2015 e del 10.4.2015;
- del Regolamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 28 dell’8.4.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente impugna il provvedimento, prot. n.39893 del 27 aprile 2015, con cui la Provincia di Verona, previo preavviso, ha negato l’accoglimento dell'istanza di regolarizzazione di un cartello pubblicitario nel centro abitato del Comune di Costermano, lungo la strada provinciale n. 9 denominata "di Costabella", nonché gli atti presupposti, meglio indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di ricorso:
I) Violazione art. 3 e art. 10, L. 07/08/1990, n. 241 : il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, in quanto non verrebbero indicati i presupposti di fatto e normativi che disporrebbero la scadenza dell’autorizzazione e soprattutto perché, prescindendo dalla scadenza temporale amministrativa, l'autorizzazione debba considerarsi priva di effetti dal momento che, invece, il legislatore riconoscerebbe rilevanza ai cartelli esistenti dotati di autorizzazioni vigenti alla data di entrata in vigore del Codice della Strada; inoltre, il provvedimento non espliciterebbe una compiuta valutazione sulle osservazioni presentate in sede di procedimento, con violazione anche del’art.10 della legge 241/90;
II) Violazione art. 58 DPR 495 del 16/12/1992 : in base a tale norma, il presupposto per la regolarizzazione non sarebbe la validità dell'autorizzazione, ma l'installazione del cartello; inoltre, l’autorizzazione 15388 del 9 novembre 1989 non solo non sarebbe scaduta, in quanto sarebbe stata presentata istanza di rinnovo, ma la sua efficacia temporale non sarebbe un presupposto richiesto per la regolarizzazione di un cartello ante 1992. L’art. 58 DPR 495/92 non richiederebbe una attualità dell'autorizzazione, ma solo l'esistenza del cartello debitamente (a suo tempo) autorizzato e le diverse previsioni regolamentari sarebbero illegittime per contrasto con tale disposizione normativa di rango superiore;
III) Eccesso di potere per illogicità- ingiustizia — Violazione del divieto di retroattività delle previsioni regolamentari — violazione art. 11 preleggi e violazione del principio di certezza del diritto e dell'affidamento .
L’art. 24 del regolamento provinciale, laddove viene disciplinato il procedimento di regolarizzazione dei cartelli (nella parte in cui prevede, comma 1.3, che "Le autorizzazioni non rinnovate che presentano una continuità di richiesta di rinnovo e di versamento del corrispettivo da parte del titolare dell'autorizzazione, sono regolarizzabili" e che, comma 1.4, "Le autorizzazioni di data anteriore ai tre anni, non rinnovate e che non presentino una continuità di richiesta, di rinnovo e di versamento del corrispettivo da parte del titolare dell'autorizzazione, sono scadute", e che, comma 1.6, "Non è consentito effettuare il pagamento del corrispettivo in modo tardivo al fine di sanare la pregressa situazione debitoria"), sarebbe illegittimo in quanto, in sostanza, introdurrebbe retroattivamente alcuni requisiti (non previsti dall'art. 58, DPR 495/1992) per la regolarizzazione, che non sarebbero legittimi: non sarebbe legittimo subordinare nel 2015 la regolarizzazione dei cartelli esistenti a adempimenti del passato non richiesti dalla regolamentazione di allora; sarebbe arbitrario ed ingiusto richiedere una continuità di richiesta di rinnovo perché nel momento in cui l'autorizzazione originaria andava a scadere, la ditta titolare (come la ricorrente) ha presentato la domanda di rinnovo confidando che poi la Provincia, in ottemperanza all'art. 2 della legge 241/90, concludesse il procedimento con il rilascio dell'autorizzazione; non era previsto di dover reiterare l'istanza di rinnovo in assenza del rilascio dell'autorizzazione formale e sarebbe illogico richiedere la presentazione di una nuova domanda di rinnovo di un provvedimento, mai rinnovato per inerzia della P.A., né si potrebbe pretendere il pagamento del corrispettivo in assenza del rilascio dell'autorizzazione rinnovata;
IV) Violazione dell'art. 58 del DPR 495/92: il procedimento di regolarizzazione previsto dall'art. 24 del regolamento provinciale sarebbe illegittimo per contrasto con quello stabilito dall'art. 58 del regolamento attuativo del Codice della Strada. Non sarebbe legittima una modifica sostanziale del procedimento legislativo, laddove si inseriscano requisiti e presupposti di ammissibilità del tutto diversi ed illogici al solo fine di ridurre il campo di applicazione della regolarizzazione.
La Provincia di Verona, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
In vista dell’udienza di merito, la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle sue pretese, e ha altresì depositato note di udienza, con cui ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione.
All’udienza del 12 maggio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021.
Il ricorso è infondato, in quanto il diniego di regolarizzazione è da considerarsi sufficientemente motivato con riferimento alla circostanza, evidenziata dalla Provincia nel provvedimento, che l’autorizzazione prot. n. 15388 del 9 novembre 1989 relativa al cartello pubblicitario di cui si è chiesta la regolarizzazione “risulta scaduta e priva di effetti”.
La ricorrente, infatti, non ha allegato idonei elementi a sostegno della asserita perdurante efficacia di tale autorizzazione a più di venti anni dal rilascio dell’autorizzazione, non risultando allegata neppure l’asserita istanza di rinnovo, atto nella disponibilità della ricorrente, e non essendo condivisibile l’interpretazione dell’art. 58 del DPR 495/92 prospettata dalla ricorrente.
La Provincia legittimamente ha ritenuto che la ricorrente non potesse ottenere la “regolarizzazione”, richiesta con istanza del 2013, di una autorizzazione rilasciata nel 1989 e che non era più in essere, non potendosi, invece, condividere la lettura dell’art. 58 del DPR 495/92 prospettata dalla ricorrente, secondo cui tale norma consentirebbe la regolarizzazione, su domanda del 2013, di cartelli pubblicitari purché installati in base ad autorizzazioni vigenti alla data di entrata in vigore del Codice della Strada, a prescindere dalla perdurante efficacia dell’autorizzazione al momento della richiesta di regolarizzazione e della relativa istruttoria.
Secondo la tesi della ricorrente, infatti, “la Provincia di Verona non doveva valutare la validità temporale dell’autorizzazione nel 2014, ma se essa era valida al 1° gennaio 1993”.
Tale interpretazione, ad una lettura complessiva del disposto dell’art. 58 del DPR 495/92, non è, ad avviso del collegio, condivisibile, in quanto la norma in questione prevede un preciso limite temporale di tre anni per la regolarizzazione dei cartelli installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del Codice della Strada e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del regolamento di attuazione, e prevede, altresì, che, qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso ( cfr. art. 58 del D.P.R. n. 495 “ 1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso. ”).
L’art. 58 citato, quindi, consente solo in tali precisi limiti la regolarizzazione degli impianti pubblicitari, a seguito dell’entrata delle nuove disposizioni del Codice della Strada, nell’ottica di un contemperamento delle esigenze di sicurezza stradale sottese alla nuova disciplina degli impianti pubblicitari (da ritenersi comunque prevalente) con le posizioni imprenditoriali relative agli impianti esistenti; e non può, invece, giustificare la regolarizzazione di un cartello pubblicitario, quale quello in questione, sulla base di una domanda di regolarizzazione presentata a circa venti anni di distanza dall’entrata in vigore del Codice della Strada e in relazione al quale l’autorizzazione era ormai scaduta e priva di effetti.
Inconferenti sono, infine, le censure relative all’asserita illegittimità dell’art. 24 del regolamento provinciale, nella parte in cui disciplina il procedimento di regolarizzazione dei cartelli, considerato che, nel caso di specie, tale disciplina non è stata richiamata a fondamento del diniego.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Nulla va disposto per le spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio della Provincia di Verona.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO