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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/09/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 714/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Conti Cipriani
RICORRENTE
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Coco CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 17.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Rocca di Papa (RM), in data 10 settembre 2005 (atto annotato al n. 86, P. II, serie A, anno 2005, dei registri dello stato civile del
Comune di Rocca di Papa).
Dal predetto matrimonio è nato, in data 26/12/2009, il figlio minore . Per_1
I coniugi sono separati consensualmente in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Velletri pubblicato il 15.5.2017 (r.g. n. 8155/2016). Con ricorso depositato il 13.2.2025, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio e la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
Con memoria depositata in data 18.7.2025, si è costituita in giudizio la quale ha CP_1 chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando, in ogni caso, la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente.
Successivamente, in data 12.9.2025 le parti hanno rappresentato di essere addivenute medio-tempore ad un accordo ed hanno chiesto la celebrazione in via cartolare dell'udienza del 17.9.2025.
A tale udienza hanno confermato l'accordo raggiunto alle seguenti condizioni: “1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori CP_1
e in Rocca di Papa, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno
[...] Parte_1
2005, parte 2, serie A, n. 86, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) Modificare i provvedimenti assunti con la separazione, nel modo seguente: - Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile per il figlio Pt_1 attualmente rivalutato e pari ad € 422,20 da versare entro il 10 di ogni mese (data di accredito sul conto della sig.ra ; tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo i noti indici CP_1
Istat. - Disporre l'affidamento ad entrambi i genitori in modo condiviso, con residenza del figlio presso l'abitazione della sig.ra e regolamentare i modi e i tempi di visita del padre come CP_1 attualmente praticato dalle parti, ossia: - passare con il padre, nel periodo scolastico, due giorni infrasettimanali dalle 18.30 sino al mattino seguente preoccupandosi di riaccompagnare Per_1
a scuola, mentre nel periodo extrascolastico, due giorni infrasettimanali dalle 18.30 sino al mattino seguente preoccupandosi di riaccompagnare presso l'abitazione materna;
- un week end Per_1 ogni quindici giorni dal venerdì alle 18.30 sino al lunedì mattina. 3) Confermare per il resto i provvedimenti assunti con la separazione, ossia: - Per quanto riguarda il periodo estivo, stabilire che trascorrerà con il padre 8 giorni consecutivi nel mese di giugno o luglio o agosto che Per_1 dovranno essere concordati entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno con la madre. - Stabilire che le festività saranno alternate ogni anno mentre il compleanno di verrà trascorso a pranzo Per_1 con un genitore e a cena con l'altro, ad anni alterni. - Porre a carico del sig. il contributo Pt_1 in ragione del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio dalla sig.ra . CP_1
Le parti hanno chiesto, quindi, al Tribunale di decidere in conformità; il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Collegio ritiene, inoltre, che l'accordo concordato dalle parti, sopra trascritto, possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo all'interesse della prole e ai provvedimenti di contenuto economico.
L'ascolto del figlio deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 Per_1
c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale del minore.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Rocca di Papa il 10.9.2025 (atto annotato al n. 86, parte 2, serie A, anno CP_1
2005, dei registri dello stato civile del Comune di Rocca di Papa);
2. omologa le condizioni di divorzio concordate, sopra trascritte in parte motiva, e dispone in conformità;
3. manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Rocca di Papa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 24/09/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 714/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Conti Cipriani
RICORRENTE
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Coco CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 17.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Rocca di Papa (RM), in data 10 settembre 2005 (atto annotato al n. 86, P. II, serie A, anno 2005, dei registri dello stato civile del
Comune di Rocca di Papa).
Dal predetto matrimonio è nato, in data 26/12/2009, il figlio minore . Per_1
I coniugi sono separati consensualmente in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Velletri pubblicato il 15.5.2017 (r.g. n. 8155/2016). Con ricorso depositato il 13.2.2025, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio e la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
Con memoria depositata in data 18.7.2025, si è costituita in giudizio la quale ha CP_1 chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando, in ogni caso, la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente.
Successivamente, in data 12.9.2025 le parti hanno rappresentato di essere addivenute medio-tempore ad un accordo ed hanno chiesto la celebrazione in via cartolare dell'udienza del 17.9.2025.
A tale udienza hanno confermato l'accordo raggiunto alle seguenti condizioni: “1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori CP_1
e in Rocca di Papa, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno
[...] Parte_1
2005, parte 2, serie A, n. 86, con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) Modificare i provvedimenti assunti con la separazione, nel modo seguente: - Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile per il figlio Pt_1 attualmente rivalutato e pari ad € 422,20 da versare entro il 10 di ogni mese (data di accredito sul conto della sig.ra ; tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo i noti indici CP_1
Istat. - Disporre l'affidamento ad entrambi i genitori in modo condiviso, con residenza del figlio presso l'abitazione della sig.ra e regolamentare i modi e i tempi di visita del padre come CP_1 attualmente praticato dalle parti, ossia: - passare con il padre, nel periodo scolastico, due giorni infrasettimanali dalle 18.30 sino al mattino seguente preoccupandosi di riaccompagnare Per_1
a scuola, mentre nel periodo extrascolastico, due giorni infrasettimanali dalle 18.30 sino al mattino seguente preoccupandosi di riaccompagnare presso l'abitazione materna;
- un week end Per_1 ogni quindici giorni dal venerdì alle 18.30 sino al lunedì mattina. 3) Confermare per il resto i provvedimenti assunti con la separazione, ossia: - Per quanto riguarda il periodo estivo, stabilire che trascorrerà con il padre 8 giorni consecutivi nel mese di giugno o luglio o agosto che Per_1 dovranno essere concordati entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno con la madre. - Stabilire che le festività saranno alternate ogni anno mentre il compleanno di verrà trascorso a pranzo Per_1 con un genitore e a cena con l'altro, ad anni alterni. - Porre a carico del sig. il contributo Pt_1 in ragione del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio dalla sig.ra . CP_1
Le parti hanno chiesto, quindi, al Tribunale di decidere in conformità; il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Collegio ritiene, inoltre, che l'accordo concordato dalle parti, sopra trascritto, possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo all'interesse della prole e ai provvedimenti di contenuto economico.
L'ascolto del figlio deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 Per_1
c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale del minore.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Rocca di Papa il 10.9.2025 (atto annotato al n. 86, parte 2, serie A, anno CP_1
2005, dei registri dello stato civile del Comune di Rocca di Papa);
2. omologa le condizioni di divorzio concordate, sopra trascritte in parte motiva, e dispone in conformità;
3. manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Rocca di Papa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 24/09/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo MA